Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 39653 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 39653 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/04/2024 della Corte d’appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio la sentenza
impugnata relativamente alla confisca.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli che, in data 16/04/2024, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del predetto perché il reato di cui all’art. 256 comma 1 del d.lgs n. 152 del 2006 è estinto per prescrizione.
Deduce il vizio di violazione di legge atteso che la Corte di appello di Napoli, al di fuori dei casi previsti dalla normativa di settore, pur avendo dichiarato estint
per prescrizione il reato di cui all’art. 256 del d.lgs. n. 152 del 2006, ha confermato nel resto la sentenza del Tribunale che aveva disposto la confisca del mezzo sequestrato in considerazione della sua natura di veicolo utilizzato per il trasporto dei rifiuti. Chiede l’annullamento della sentenza.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto l’annullamento senza rinvio limitatamente alla disposta confisca.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato perché la confisca obbligatoria del mezzo utilizzato per il trasporto abusivo di rifiuti, prevista dall’art. 259, comma 2, del d.lgs. n. 152 de 2006, può essere disposta solo a seguito di condanna e non di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.
Infatti, la confisca prevista dal citato d.Lgs. n. 152 del 2006, art. 259, comma 2, non configura un’ipotesi di confisca obbligatoria, ai sensi dell’art. 240 comma 2, cod.pen., in quanto la norma prevede espressamente che (solo) “alla sentenza di condanna o a quella emessa ai sensi dell’art. 444 cod.proc.pen., per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto”. La sentenza di condanna (ovvero la sentenza di “patteggiamento”, ad essa equiparata) costituisce, pertanto, il presupposto per l’applicabilità della misura di sicurezza patrimoniale, con la conseguenza che non è possibile disporre la confisca, ove, come nella specie, sia intervenuta una sentenza di proscioglimento per estinzione del reato (Sez. Un. 2 5/3/1992 n. 5, Carlea; Sez. 3, 9/11/1999 n. 13984, P.M. in proc. COGNOME ed altro; Sez. 3, n. 18774 del 2012; Sez. 3, n. 23081 del 16/04/2008, Centurione, Rv. 240544 – 01; Sez. 3, n. 18515 del 16/01/2015, COGNOME, Rv. 263773 – 01).
Sul punto, la sentenza va, conseguentemente, annullata senza rinvio e la disposta confisca del mezzo utilizzato va eliminata.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca che elimina.
Così deciso in Roma, 3 ottobre 2024
Il Consi2 GLYPH stensore
Il Precidente