Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 1221 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 1221 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME COGNOME NOMECOGNOME nato in Olanda il 12/06/1973
avverso la sentenza del 06/11/2023 della Corte d’appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento della sentenza impugnata limitata Dente alla confisca e per l’inammissibilità nel resto; udito, per il ricorrente, l’Avv. NOME COGNOME che ha concluso per l’accogli Tient°
del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa in data 6 novembre 2023, la Corte d’appello di cce, pronunciando in riforma della sentenza di condanna del Tribunale di Lecce .1e1 27 ottobre 2020, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME in ordine ai reati di cui agli artt. 44, lett. c), d.P.R. n. 380 del 2(;I)1, e
181 d.lgs. n. 42 del 2004, perché estinti per prescrizione, ed ha conferrnato la statuizione di confisca dell’immobile nella disponibilità dello stesso, s ccorne ritenuto abusivamente costruito a seguito di lottizzazione abusiva.
In particolare, i Giudici di merito hanno ritenuto accertato un an i:olato intervento di lottizzazione abusiva su un terreno destinato a pascolo ed ub cato in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ed idrogeologico, compreso in un’area protetta, ed originariamente appartenente ad un unico proprietario, medi3nte la trasformazione di rustici ivi insistenti in dodici ville, la realizzazione di pia;·;:a sosta, strade, impianti e canalizzazioni, e la successiva vendita dei lotU e dei connessi manufatti, tra i quali quello alienato ad NOME COGNOME e alla moglie di questi, NOME COGNOME I medesimi Giudici di merito, inoltre, hanno ritenuto accertata la realizzazione, ad °per^. dei coniugi NOME COGNOME e COGNOME, sul lotto dai medesimi acquistato, di un immobile in totale difforr iità dei permessi di costruire, rilasciati anche in sanatoria, con vani per almeno 120 mq.
Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe NOME COGNOME con atto sott)scritto dall’Avv. NOME COGNOME articolato in quattro motivi.
2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge nonché fizio di motivazione, a norma dell’art. 606 comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen.,.g-vendo riguardo alla mancata conoscenza del procedimento da parte dell zatuale ricorrente.
Si deduce che la Corte d’appello illegittimamente ha affermato la conoscenza del procedimento da parte dell’imputato, valorizzando la presenza, sulla c3rtolina postale della raccomandata contenente la prima notificazione inviata dal Pubblico Ministero, di una firma collegabile al nome dell’imputato, senza rispand3re alle deduzioni esposte nella memoria difensiva del 16 ottobre 2023. Si rapò-esenta che l’attuale ricorrente non ha mai ricevuto alcuna raccomandata e, perì iò, non ha potuto dichiarare o eleggere domicilio in Italia, in particolare perché: a’,1 firma presente sulla precisata cartolina postale è stata apposta da altri, in qua ito non corrisponde a quella abituale, come quella leggibile sul passaporto o nell’atto di nomina del difensore; b) la raccomandata è stata ricevuta in Francia, presso l’indirizzo di residenza dell’attuale ricorrente, ma questi, in quella data, p restav la sua attività lavorativa a Ginevra, come certificato dal suo datore di lavoro, la Croce Rossa Internazionale; c) non vi erano ragioni per restare indifferEnte alla notificazione, in quanto la moglie, ricevuta la notificazione presso il medesimo indirizzo in Francia, si è regolarmente costituita in giudizio e non ha mai sollevato alcuna eccezione. Si aggiunge che, per contestare l’autenticità della firma pposta sulla cartolina, non è necessario proporre querela di falso, essendo suffiliente il f
disconoscimento operato in appello (si cita Cass. civ., n. 15823 del 23/07/a020). Si conclude che la mancata notificazione dell’invito a dichiarare o eleggere domicilio determina la nullità assoluta ed insanabile, ex art. 179 cod. proc di tutte le successive notifiche al difensore di ufficio e, quindi, anche della citazione a giudizio dell’imputato, nonché delle sentenze di primo e secondo grado.
2.2. Con il secondo motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell’art. 606 comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla mancata traduzione dell’invito a dichiarare o eleggere domicilio nello Stato spedito 1x art. 169 cod. proc. pen. in lingua comprensibile all’attuale ricorrente.
Si deduce che erroneamente la sentenza impugnata ha ritenuto che l’zittuale ricorrente avesse conoscenza della lingua italiana al momento dell’invic della raccomandata ex art. 169 cod. proc. pen., pur non avendo compiuto alcun accertamento in proposito, come invece necessario, posto che il comma : della disposizione appena citata prevede che l’invito ad eleggere o dichiarare domicilio a persona residente o dimorante all’estero «è redatto nella lingua dell’im )utato straniero quando dagli atti non risulta che egli conosca la lingua italian» (si richiama anche Sez. 4, n. 28092 del 04/05/2007). Si precisa che gli atti valc rizzati dalla Corte d’appello per escludere la necessità della traduzione della prE cisata raccomandata sono atti acquisiti al procedimento solo in data successiva a l’invio della stessa, e, comunque, non sono concludenti, perché sottoscritti anche dalla moglie italiana o mediante ausilio del rappresentante legale.
2.3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimen o agli artt. 44 lett. c) d.P.R. n. 380 del 2001 e 181 d.lgs. n. 42 del 2004, nonché izio di motivazione, a norma dell’art. 606 comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. peri., a endo riguardo alla configurabilità dei reati ascritti all’imputato.
Si deduce, in primo luogo, che la sentenza impugnata ha illegittima mente escluso di pronunciare assoluzione nel merito nonostante: a) l’estraneità dell’attuale ricorrente alle condotte antecedenti all’acquisto del terrer o; b) l’estraneità dell’attuale ricorrente alle condotte successive in relazione ai lotto acquistato nella sua interezza; c) l’insussistenza delle difformità delle opere realizzate rispetto a quelle autorizzate con permesso di costruire n. 3512006, :orne documentate nella relazione di consulenza tecnica del geometra COGNOME, allegata al ricorso. Si osserva, in particolare, che la sentenza impugnata nor si è confrontata con le seguenti circostanze: a) l’attuale ricorrente ha acquistato l’immobile solo il 19 dicembre 2003, quando era stato rilasciato pernne3so cili costruire in sanatoria in relazione allo stesso (si tratta di permesso rilasciato il : novembre 2003 all’originario proprietario); b) la valutazione di difformit2 delle opere realizzate rispetto a quelle autorizzate con permesso di costruire n. 35 ,2006 è stata compiuta sulla base di un mero esame esterno del manufatto, ed ha
riguardato il solo asserito ampliamento di volumetria di vani tecnici ubicati al piano interrato; c) i coniugi NOME COGNOME e COGNOME hanno sporto denurna per le attività edilizia riguardanti i terreni limitrofi, e, con riferimento alle stes stato condannato l’originario titolare dell’intero fondo, con sentenza del 6 marzo 2007, emessa dal Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Tricase. Si prec sa che dette circostanze sono state dimostrate con documenti allegati anche al ricorso.
Si deduce, in secondo luogo, che illegittimamente la Corte d’appello ha confermato la statuizione di confisca limitandosi ad affermare che «la pronL ncia di condanna perveniva a seguito di articolata istruttoria e di celebrazione del processo in contraddittorio fra le parti». Si osserva che, con questa motivazione, la Corte d’appello si è limitata a sostenere la correttezza della decisione cl primo grado, ma ha omesso di procedere al pieno accertamento del fatto sotto il profilo oggettivo e soggettivo, in ogni caso necessario, anche secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, per disporre la confisca a fronte di intervenuta prescrizione del reato di lottizzazione abusiva.
2.4. Con il quarto motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 157 e 158 cod. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell’a t. 606 comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla cata di consumazione dei reati ascritti all’imputato.
Si deduce che la data di consumazione dei reati contestati non può essere individuata nel 4 luglio 2016, giorno del sopralluogo. Si osserva, infatti, ch , t: a) la conclusione dei lavori relativi all’immobile di proprietà dei coniugi A, COGNOME e COGNOME risale al 26 novembre 2008, data del rtlascio dell’autorizzazione di agibilità dell’edificio, depositata in allegato a memoria presentata nel giudizio di appello; b) dai rilievi fotografici allegati alla contallen del P.M. non emergono tracce di cantieri o del perdurante svolgimento di 3ttività edilizie sul fondo dell’imputato; c) la sentenza di primo grado riferisce le opere in corso di svolgimento all’originario proprietario dell’intera superficie, e, corri nque ad aree esterne al terreno di proprietà dell’attuale ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, per le ragioni di seguito precisate, è fondato limitatamente al punto concernente la confisca, mentre è complessivamente infondato nel resto.
Infondate sono le censure esposte nel primo motivo, le quali contestano la ritenuta conoscenza del procedimento da parte dell’attuale ricorrente per effetto della notifica effettuata allo stesso in fase di indagini dell’invito a dichia-ar eleggere domicilio in Italia, deducendo che la firma apposta come ricevu a sulla
cartolina postale non è ricollegabile all’imputato, in particolare perché non corrisponde alla firma dallo stesso apposta sul passaporto o sul mandato difensivo, e perché questi, al momento in cui l’atto pervenne presso il suo indirizzo di residenza in Francia, era in Svizzera per ragioni di lavoro.
In proposito, occorre innanzitutto rilevare che costituisce principio ampiamente consolidato quello secondo cui, in tema di notificazioni a me2zo del servizio postale, al fine di escludere la riconducibilità al destinatario cleil’at della firma apposta per il ritiro del piego è necessario proporre querela di fE Iso, in quanto istituto elettivamente predisposto a privare l’atto della sua attitAine probatoria, mentre non è sufficiente che l’interessato presenti una denuncia Jenale di falso (cfr., tra le tantissime: Sez. 2, n. 9544 del 19/02/2020, COGNOME, Rv. 278512 – 01; Sez. 2, n. 33870 del 18/06/2019, COGNOME, Rv. 277026 – 01; Se.z, 3, n. 7865 del 12/01/2016, COGNOME, Rv. 266279 – 01).
Ma anche a voler ritenere che, nel processo penale, al fine di esclucere la riconducibilità al destinatario dell’atto notificato a mezzo del servizio costale della firma apposta per il ritiro dello stesso, non occorre proporre querela di falso (per una indicazione in questo senso vds. Sez. 6, n. 1361 del 04/12/2013, dep. 2019, COGNOME, Rv. 274839 – 01), la conclusione della sentenza impugrata in ordine alla autenticità della sottoscrizione non può ritenersi viziata.
Invero, la Corte d’appello ha esaminato direttamente la cartolina pcstale trovandola regolare. Inoltre, in linea generale, l’attestazione dell’autenticit della sottoscrizione da parte del messo notificatore costituisce in ogni caso un elemento di prova preciso in proposito. Ancora, la notificazione è stata effettuata proprio presso l’indirizzo di residenza dell’imputato, e ciò rende ulteriormente plausibile l’attestazione dell’autenticità della firma apposta sulla cartolina postale.
D’altro canto, la difesa, per contestare l’autenticità di tale firma, si è irrita a produrre due sottoscrizioni dell’attuale ricorrente, affidandole alla comparzizione diretta del Giudice, senza addurre nemmeno una consulenza calligrafica, 3c1 ha affermato l’assenza del medesimo dall’indirizzo di residenza in Francia, IJogo dell’avvenuta notifica, a causa di un impegno lavorativo in Svizzera, allei] ando però un incarico della durata di oltre due anni e cinque mesi, siccome protrai to tra I’l aprile 2017 e il 15 settembre 2019, ossia un impegno obiettivamen1D i non incompatibile con rientri, anche periodici, presso la propria residenza.
Prive di specificità, e comunque precluse, sono le censure formula :e nel secondo motivo, le quali contestano la legittimità dell’invito a dichiarare o eleggere domicilio in Italia, perché non tradotto in lingua comprensibile all’indE gato,, sebbene, a norma dell’art. 169 cod. proc. pen., l’atto in questione debba Essere «redatto nella lingua dell’imputato straniero quando dagli atti non risulta chi? egli
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conosca la lingua italiana», e, nella specie, gli atti utili per affermare la conoscenza della lingua italiana siano stati acquisiti al fascicolo in momento successivo e, comunque, non siano concludenti.
3.1. Innanzitutto, la deduzione della nullità dell’invito a dichiarare o elE ggere domicilio in Italia, per la sua mancata traduzione nella lingua dell’imputato, priva di specificità.
Nel ricorso, infatti, la deduzione secondo cui la conoscenza della lingua italiana da parte dell’attuale ricorrente al momento della spedizione della raccomE ndata ex art. 169 cod. proc. pen. non risultava agli atti del procedimento è mera -nente asserita, ma non documentata in alcun modo.
3.2. In ogni caso, poi, la deduzione dell’invalidità deve ritenersi prclusa perché la mancata traduzione dell’invito a dichiarare o eleggere domicilio ir Italia non comporta una nullità assoluta ed insanabile, se l’imputato aveva conoscenza della lingua italiana anche in quel momento, pur se tale circostanza sia accertata dopo la spedizione della raccomandata di cui all’art. 169 cod. proc. pen.
Invero, secondo un principio enunciato dalle Sezioni Unite, in telTla di notificazione della citazione dell’imputato, la nullità assoluta e insanabile prevista dall’art. 179 cod. proc. pen. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazionE della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme dive s;e da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte dell’imputato; la medesima nullità non ricorre invece nei casi in cui wi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzioni!, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all’art. 184 cod. proc pen. (così Sez. U, n. 119 del 27/10/2004, dep. 2005, COGNOME, Rv. 229539 — 01; cfr., tra le tantissime nel medesimo senso, Sez. 3, n. 44880 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 260606 – 01).
Nella specie, come indicato nella sentenza impugnata, l’imputato deve ritenersi in grado di comprendere perfettamente la lingua italiana sin dall’eppca in cui ha ricevuto la notifica dell’invito ad eleggere o dichiarare domicilio. Lei Corte d’appello, in particolare, rimarca che, nel presente processo, sono stati a legati documenti in lingua italiana sottoscritti dall’attuale ricorrente in epoca anterore a quella di ricezione della precisata notifica, come una denuncia datata 1 dic:embre 2004 e corrispondenza con il Comune di ubicazione dell’immobile che si assume oggetto di lottizzazione abusiva. Si può aggiungere che, tra gli allegati, vi è anche il contratto di acquisto dell’immobile in questione, datato 19 dicembre 2003, in cui i compratori erano l’attuale ricorrente e la moglie, il quale è stato redatto integralmente in italiano, e riporta al termine l’attestazione del notaio d aver «redatto questo atto che ho letto ai comparenti, che lo hanno dichiarato con ‘orme alla loro volontà».
Posto che l’imputato era in grado di comprendere perfettamente la lingua italiana quando ebbe a ricevere l’invito ad eleggere o dichiarare domicilio, d escludersi che la notificazione di tale atto sia stata inidonea a determina conoscenza effettiva da parte del destinatario, e, quindi che la (ipoti i violazione della prescrizione di cui all’art. 169, comma 3, cod. proc. pen, ab comportato una nullità assoluta ed insanabile.
Una volta esclusa la configurabilità di una nullità assoluta ex art. 179 cod. proc. pen., deve rilevarsi poi che, anche ad ipotizzare la sussistenza di una i di ordine generale, per la violazione della disciplina di cui all’art. 169, conn cod. proc. pen., la deducibilità di tale invalidità è preclusa ex art. 180 cod. oroc. pen. Invero, a norma dell’art. 180 cod. proc. pen., le nullità di ordine general non assolute «non possono più essere rilevate né dedotte dopo la deliberz Aone della sentenza di primo grado ovvero, se si sono verificate nel giudizio, dopo deliberazione della sentenza del grado successivo». E, nella specie, la (ipoti:iz nullità è anteriore o comunque non successiva alla notificazione del citazione per il giudizio di primo grado, ma è stata eccepita solo dopo l’aper del giudizio di appello, con memoria depositata successivamente alla notifi( a d decreto di citazione per tale giudizio.
Fondate, invece, sono le censure enunciate nel terzo motivo, ie quali denunciano l’illegittimità della conferma della confisca, deducendo ch , ia tale statuizione è stata pronunciata senza un effettivo esame del merito e sen :3 un pieno accertamento del fatto illecito costituente presupposto dell’ablazione.
Come già affermato in giurisprudenza, in tema di lottizzazione abusiiwa, il giudice di appello, adito a seguito di decisione emessa in primo grado dichian ati dell’estinzione del reato per prescrizione e contestualmente disposit della confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere su di essi reali; è tenuto ad accertare, con pieno apprezzamento del merito della regiudicani la, sussistenza degli elementi costitutivi, oggettivi e soggettivi, del rea presupposti di proporzionalità richiesti per imporre l’indicata misura abla imponendolo il disposto di cui all’art. 578-bis cod. proc. pen., applic abile alla confisca prevista dall’art. 44, comma 2, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 3 privandosi, altrimenti, il destinatario del provvedimento ablativo di quals rimedio impugnativo, a fronte di una decisione fortemente incidente sul suo c irit di proprietà (così Sez. 3, n. 9456 del 19/01/2024, COGNOME, Rv. 286025 01 cfr., per indicazioni omogenee, sia pure con riferimento a confisca diversa quella di cui all’art. 44 d.P.R. n. 380 del 2001, Sez. 6, n. 28227 del 24/05/ Volontè, Rv. 284919 – 01). GLYPH
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Nella specie, invece, la Corte d’appello, dopo aver rilevato la sussistenza io14194: presupposti per dichiarare la estinzione del reato di lottizzazione abusi a per prescrizione, si è limitata ad osservare che «difettano i presupposti per un proscioglimento nel merito a termini dell’art. 129 cpv. c.p.p.», e a spiegare r erché non ricorre l’evidenza della prova dell’innocenza dell’imputato.
Risulta quindi evidente l’errore metodologico nella sentenza innpucinata, stante la dichiarata scelta di confermare la confisca senza procedere ad accertare, con pieno apprezzamento del merito della regiudicanda, la sussistenza degli elementi costitutivi, oggettivi e soggettivi, del reato di lottizzazione abusa nei confronti dell’attuale ricorrente, nonché i presupposti di proporzionalità richiesti per imporre la misura ablatoria, in violazione del disposto di cui all’art. 5:’.3-bis cod. proc. pen.
Precluse, o comunque manifestamente infondate e prive di specV cità,, infine, sono le censure proposte con il quarto motivo, le quali contestano la statuizione di conferma della confisca, deducendo che la prescrizione del re no di lottizzazione abusiva deve essere retrodatata ad epoca anteriore allo svolgir lento dell’attività istruttoria in primo grado.
La questione dell’anteriorità della prescrizione rispetto all’esercizio dell’e 2ione penale, o comunque allo svolgimento dell’attività istruttoria in primo grado, non risulta espressamente posta nell’atto di appello, nella memoria e nelle concI isioni indicate nella sentenza.
In ogni caso, a fronte della tesi difensiva secondo cui la consumazior e del reato di lottizzazione abusiva si sarebbe verificata prima del 26 novembre 2308, data del rilascio dell’autorizzazione di agibilità dell’edificio all’attuale ricorren deve osservarsi che, come evidenziato dalla sentenza di primo grado, ai I i li in questione occorre prendere in considerazione l’intera attività rilevante z i fini dell’integrazione della fattispecie incriminatrice, anche se compiuta d I un concorrente.
Invero, costituisce principio consolidato quello secondo cui il momento consunnativo del reato di lottizzazione abusiva “mista” si individua, per tutti cciloro che concorrono o cooperano nel reato, nel compimento dell’ultimo atto integi -ante la condotta illecita, che può consistere nella stipulazione di atti di trasferimento, nell’esecuzione di opere di urbanizzazione o nell’ultimazione dei manufatti che compongono l’insediamento, con la conseguenza che, ai fini del calcolo del 1:ei – npo necessario per la prescrizione, per il concorrente non è rilevante il momento n cui è stata tenuta la condotta di partecipazione, ma quello di consumazione del reato, che può intervenire anche a notevole distanza di tempo (così, per tutte, Sez. :i, n.
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20/09/2017, COGNOME Rv. 271330 – 01, e Sez. 3, n. 35968 del 14/07/2010, COGNOME, Rv. 248483 – 01).
Di conseguenza, in ogni caso manifestamente infondata è la deduzione, formulata nel ricorso, secondo cui la consumazione del reato di lottizzazione abusiva, per il ricorrente, dovrebbe essere individuata nella data del i iescio dell’autorizzazione di agibilità dell’edificio di proprietà di quest’ultimo E della moglie, ossia nel giorno 26 novembre 2008, mentre non rileverebbero le opere realizzate in aree di altri proprietari.
E, per completezza, va osservato che la conclusione della collocazio le del termine di prescrizione in data ampiamente successiva a quella della pronuncia della sentenza di primo grado, emessa dal Tribunale di Lecce il 27 ottobre 2020, non risulta criticata con riguardo al profilo dell’individuazione del momento in cui avvenne la realizzazione delle ultime opere incidenti sul fondo abusiva nente lottizzato, fissato dai Giudici di merito in epoca prossima al 4 luglio 2016, data del sopralluogo della Polizia Locale.
In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al punto concernente la statuizione sulla confisca, per le ragioni indicate in precedenza al § 4, mentre il ricorso deve essere rigettato nel resto.
Il Giudice del rinvio procederà ad accertare, con pieno apprezzamen o del merito della regiudicanda, la sussistenza degli elementi costitutivi, oggei tivi e soggettivi, del reato di lottizzazione abusiva nei confronti dell’attuale ricor ente’ nonché i presupposti di proporzionalità richiesti per imporre la confisca, oche eventualmente compiendo ulteriori attività istruttorie che risulteranno necessarie.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernenr..9 la statuizione sulla confisca con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della lode di appello di Lecce. Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso il 07/11/2024.