Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 29727 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
TERZA SEZIONE PENALE
Penale Sent. Sez. 3 Num. 29727 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/05/2025
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il 01/11/1964 NOME nato in BELGIO il 28/02/1983 NOME NOME nato a FORMIA il 17/04/1991
avverso la sentenza del 03/10/2024 della Corte d’appello di Roma
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha
chiesto l’annullamento senza rinvio;
lette le conclusioni del difensore degli imputati COGNOME COGNOME, avv.to COGNOME COGNOME che ha insistito per l’accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza di cui in epigrafe, la corte di appello di Roma riformava la sentenza del tribunale di Latina del 5.10.2016, dichiarando non doversi procedere nei confronti di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME COGNOME, per essersi estinti per intervenuta prescrizione i reati di lottizzazione abusiva ed edilizi loro ascritti, e quanto al COGNOME anche in ordine al reato ex art. 349 c.p. Dichiarava altresì non doversi procedere in ordine ai medesimi reati di lottizzazione abusiva ed edilizi nei confronti di NOME COGNOME per morte del reo. Rimaneva confermata la confisca.
2.Avverso la predetta sentenza COGNOME NOME, COGNOME Fabrizio, COGNOME COGNOME mediante il rispettivodifensore hanno proposto ricorso per cassazione.
3.Fedele NOME deduce il vizio di violazione di legge processuale, osservando che la corte di appello avendo rilevato l’intervenuta prescrizione dei reati ancor prima della adozione della prima sentenza, per cui il primo giudice non avrebbe accertato gli elementi oggettivi e soggettivi del reato di lottizzazione prima della sentenza da lui emessa avrebbe anche dovuto revocare la confisca. Si precisa altresì che le rilevazioni in punto proposte in appello non sarebbero nuove come reputato dalla Corte.
4.Con il secondo motivo rappresenta la violazione dell’art. 578 bis cod. proc. pen.e il vizio di carenza di motivazione. Dichiarata la prescrizione, la Corte, diversamente da quanto avvenuto, e senza che possa soccorrere una motivazione fondata su due conformi sentenze, avrebbe dovuto verificare la sussistenza dei profili soggettivi e oggettivi della lottizzazione, per poter confermare la confisca. Si aggiunge che con gravame si era rappresentato la carenza di prova sulla responsabilità del Fedele, siccome in primo grado fondata solo sulla qualità di proprietario, in parte, del terreno oggetto di abuso. E non risultava individuato il soggetto che avesse eseguito i lavori nØ quale fosse l’interesse dell’imputato alla realizzazione di opere abusive, non essendo peraltro il ricorrente tenuto ad impedire l’evento solo perchØ proprietario.
5.Con il terzo motivo deduce la violazione del principio di proporzionalità della confisca. La corte non avrebbe valutato l’applicabilità di una sanzione meno grave. In assenza degli elementi in grado di ascrivere la condotta al ricorrente lo stesso poi non poteva subire la confisca. Essa avrebbe altresì riguardato aree e porzioni di immobili estranei alla condotta lottizzatoria.
COGNOME Fabrizio con il proprio ricorso ha dedotto motivi sostanzialmente identici a quelli proposti dal Fedele.
7.COGNOME NOME con il proprio unico motivo ha dedotto l’inapplicabilità dell’art. 578 bisbis cod. proc. pen.Si osserva che solo per i reati commessi successivamente alla entrata in vigore dell’art. 578 bis cod. proc. pen. deve ritenersi possibile il mantenimento della confisca per equivalente anche in caso di proscioglimento dell’imputato per intervenuta prescrizione del reato alla luce della sentenza delle Sezioni unite n. 4145 del 2023.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi di COGNOME e COGNOME, tra loro identici, devono essere esaminati congiuntamente.
2. Quanto al primo motivo, esso Ł inammissibile, nei termini di seguito precisati. Innanzitutto perchØ le censure qui in esame, afferenti la confisca, risultano nuove, come già rilevato dalla Corte di appello, che ha evidenziato come con gli atti di gravame nulla era stato dedotto sul punto. NØ i ricorrenti hanno proposto valide confutazioni di tale rilievo preliminare della Corte di appello, posto che a fronte della disposta confisca era onere delle parti interessate proporre specifico motivo di gravame. Occorre allora limitare la cognizione di questa corte al solo principio secondo il quale non può essere disposta confisca della lottizzazione abusiva nel caso in cui intervenga la prescrizione del reato predetto prima che il giudice acquisisca in giudizio gli elementi soggettivi e oggettivi giustificativi di un tale accertamento e costitutivi della stessa, trattandosi di principio sancito con sentenza delle sezioni Unite del 31.1.2020, come tale successiva all’atto di appello, così che la questione non poteva che essere sollevata – come rappresentano gli imputati – con la memoria depositata in appello nel 2023 e citata in sentenza. In altri termini, la censura sulla confisca come proposta dai ricorrenti Ł in questa sede ammissibile in ordine al tema dei rapporti tra prescrizione del reato e la citata misura. Va aggiunto che può essere altresì esaminato d’ufficio il tema della proporzionalità – in assenza di una tempestiva proposizione dello stesso, siccome non rientrante nei termini dello ius superveniens prima citato -, alla luce del principio per cui Ł rilevabile d’ufficio anche in sede di giudizio di legittimità la questione relativa alla violazione della CEDU, così come interpretata dalla Corte Europea dei diritti dell’Uomo, in quanto le decisioni della stessa, allorquando evidenziano una situazione di oggettivo contrasto della normativa interna con la Convenzione europea, assumono rilevanza anche nei processi diversi da quello nell’ambito del quale sono state pronunciate. (Sez. 3, n. 31282 del 27/03/2019, COGNOME, Rv. 277167 – 02). Tanto precisato, occorre osservare che la censura suddetta Ł manifestamente infondata perchØ generica. Invero, alla luce della decisione delleSezioni Unite prima citata, questa Corte ha precisato che in tema di lottizzazione abusiva, l’intervenuta prescrizione non impedisce che sia disposta la confisca nel caso in cui risultino accertati gli elementi oggettivi e soggettivi del reato sulla base di prove acquisite prima del maturare della causa estintiva, pur se non coincidenti con il complesso delle prove originariamente ammesse dal giudice. (Sez. 3, n. 43235 del 11/10/2023 Rv. 285287 – 01). Di recente, questo principio Ł stato confermato, laddove si Ł ribadito che in tema di lottizzazione abusiva, Ł legittima la confisca disposta nel giudizio di primo grado e mantenuta in grado di appello con sentenza di conferma della decisione che abbia accertato la sussistenza del reato, pur dichiarandone la prescrizione, sulla base delle prove dichiarative o documentali finalizzate all’accertamento dell’esistenza dei suoi elementi oggettivi e soggettivi, acquisite, nel contraddittorio delle parti antecedentemente al maturare della causa estintiva, a nulla rilevando la dedotta incompletezza dell’istruttoria dibattimentale, per mancata assunzione delle prove a discarico, posto che Ł sufficiente che vi sia la possibilità, per il giudicante, di decidere allo stato degli atti fino a quel
momento acquisiti, in ragione del potere di rinuncia all’assunzione delle prove ammesse, riconosciuto alle parti, oltre che di revoca delle stesse per superfluità, attribuito al giudice e del divieto, vigente in grado di appello, di svolgere attività istruttoria integrativa ai sensi dell’art. 603 cod. proc. pen. (Sez. 3 – , n. 8067 del 13/11/2024 (dep. 27/02/2025 ) Rv. 287643 – 01). Facendo proprio questo indirizzo la Corte di appello ( pag. 3) ha espressamente dichiarato che il primo giudice aveva accertato gli elementi oggettivi e soggettivi della lottizzazione in base a prove acquisite prima del maturare della prescrizione.
Ebbene, i ricorrenti si sono limitati ad asserire l’illegittimità della confisca sul solo rilievo per cui la prescrizione Ł intervenuta un anno prima della sentenza di primo grado, del 5.10.2016, omettendo di precisare, nonostante il principio suindicato e l’esplicita attestazione della Corte di appello, se il giudizio di responsabilità formulato in primo grado con la correlata confisca sia intervenuto sulla base di elementi di prova decisivi e acquisiti in giudizio dopo la maturazione della prescrizione.
Generica Ł altresì la deduzione di cui al terzo motivo sulla assenza di proporzionalità, meramente asserita quanto alla affermazione del coinvolgimento di aree e immobili estranei alla lottizzazione, senza alcuna specificazione e allegazione in tal senso.
3. Quanto al secondo motivo, pur non essendo stata oggetto di impugnazione la disposta confisca, come evidenziato con l’esame di cui al precedente motivo, con conseguente novità di ogni deduzione proposta sul tema in questa sede, ciò non impedisce, comunque, di riconoscere il principio – di per sØ operante – secondo il quale ove venga dichiarata in appello la estinzione per prescrizione della lottizzazione abusiva, come in questo caso, il giudice deve comunque verificare, anche autonomamente ovvero di ufficio, la sussistenza degli elementi soggettivi ed oggettivi giustificativi della già disposta confisca in primo grado. Si vuol dire cioŁ, che rilevata la intervenuta prescrizione del reato di lottizzazione occorre che si valuti nel merito (e quindi non solo ai fini dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen.) la sussistenza di detto reato secondo un principio per vero riferibile sia alla pronuncia di primo grado, sia alla pronuncia di secondo grado ove la misura in parola sia disposta in tale sede per la prima volta; tale onere di accertamento nel merito discende poi oggi, per il giudice dell’impugnazione, ed in presenza, si ricordi, della gia disposta confisca da parte del primo giudice, dei terreni e delle opere abusive, dalla disposizione dell’art. 578 – bis cod. proc. pen., secondo cui il proscioglimento per prescrizione non osta alla confisca del bene purche sia stato appunto reso un accertamento nel merito del reato stesso (cfr. Sez. 3, n. 12731 del 18/12/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 281569 – 01 e si veda, anteriormente alla entrata in vigore dell’art. 578- bis cod. proc. pen., nel senso di un tale onere per il giudice dell’appello anche in caso di disposta confisca, Sez. 3, n. 6261 del 12/01/2010, Campolongo, Rv.246187, in applicazione dei principi posti da Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009, COGNOME, Rv. 244273).
Si tratta di rilievi in stretta correlazione con quanto precisato dalle Sezioni Unite di questa Corte, per cui va in caso di declaratoria, all’esito del giudizio di impugnazione, di estinzione del reato di lottizzazione abusiva per intervenuta prescrizione, il giudice d’appello e la Corte di cassazione sono tenuti, in applicazione dell’art. 578-bis cod. proc. pen., a decidere sull’impugnazione agli effetti della confisca di cui all’art. 44, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001. (In motivazione la Corte, confermando la confisca disposta nel giudizio di merito, ha precisato che deve riconoscersi al richiamo contenuto nella norma citata alla confisca “prevista da altre disposizioni di legge”, formulato senza ulteriori specificazioni, una valenza di carattere generale, capace di ricomprendere anche le confische disposte da fonti normative poste al di fuori del codice penale) (Sez. U, n. 13539 del 30/01/2020, COGNOME, Rv. 278870 – 02).
Tale principio, nonostante le contrarie censure, appare comunque rispettato.
Va in proposito rilevato che il giudice di primo grado ha affermato la sussistenza del reato sulla base di un articolato e coerente ragionamento motivazionale.
Ha invero valorizzato gli esiti di due accertamenti in loco, allorquando a seguito di un primo
sopralluogo la polizia giudiziaria accertava che in area agricola senza alcun titolo abilitativo, era stato realizzato, anche entro la fascia di rispetto dalla linea ferroviaria, un manufatto su due livelli con relativa copertura e recante tracce di lavori in corso. Dal titolo di proprietà emergeva che un unico venditore – NOME COGNOME – aveva alienato agli attuali tre ricorrenti – congiuntamente – sei decimi indivisi del terreno agricolo citato. All’atto dell’accertamento il terreno, riconducibile dunque a quattro soggetti, risultava materialmente diviso in quattro parti attraverso la apposizione di segnali di confine composti da filo e paletti di delimitazione. Con un secondo sopralluogo, seguito da nuovo sequestro, si accertava la prosecuzione del manufatto abusivo prima citato, e la realizzazione in corso di un cordolo in cemento e di un muro perimetrale. Si rinveniva altresì anche una altra struttura abusiva già in precedenza rilevata ma non sequestrata, anche connotata con una nuova copertura. Da ulteriori accertamenti, accompagnati da ordinanze di sospensione e demolizione, si accertava che la originaria particella 627 risultava dalla planimetria catastale suddivisa in altre 5 particelle, con presenza su quella n. 673 di vari manufatti.
Tale quadro fattuale nella prima sentenza risulta valorizzato in funzione della rilevazione della contestata lottizzazione, siccome ritenuto dimostrativo di una alienazione/acquisizione e comune suddivisione del terreno agricolo a scopo edificatorio, come provato dalla realizzazione dei due citati manufatti e dalla divisione del fondo in quattro distinte aree ( quanti i vari proprietari emergenti, COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME) prima con opere precarie e poi mediante un muro “per separare i singoli lotti dall’area in cui era stato abusivamente realizzato l’edificio”, con contestuale ritenuta rilevanza della qualità di comproprietari degli attali ricorrenti in significativo collegamento con le citate aree materialmente divise (ma giuridicamente indivise) e con taluni interventi edili iniziati ad eloquente distanza inferiore ad un anno dell’acquisizione delle quote poi materialmente ripartite e, per giunta, proseguiti nonostante il primo sequestro. Non può sfuggire come, in contestazione come in sentenza, le opere edili sequestrate, siccome comunque intervenute su sei decimi dell’area del Romano, da costui venduti “congiuntamente” agli attuali ricorrenti (cfr. pag. 4 della prima sentenza), e solo catastalmente ripartite poi in altre particelle ( laddove, come noto, il riparto catastale non incide sulla sostanza, in tal caso indivisa, del titolo di proprietà) risultano coerentemente attribuite – assieme alle recinzioni materiali della complessiva area in altri lotti – a tutti i comproprietari, quali soggetti che in tale complessivo contesto sono stati ritenuti ragionevolmente compartecipi di una operazione di lottizzazione abusiva di un suolo altrimenti solo agricolo, non perchŁ solo proprietari, bensì perchØ inquadrati in un chiaro e univoco quadro indiziario dimostrativo di una preordinata operazionedi trasformazione (catastale e materiale) urbanistico-edilizia, a scopo edificatorio. In altri termini, il primo giudice ha coerentemente valorizzato una operazione congiunta, realizzata da tutti i ricorrenti e dipanatasi dall’acquisto di un suolo agricolo alla susseguente ripartizione materiale in corrispondenti quattro aree e fino alle prime edificazioni, interrotte solo con i sequestri. Laddove il piø gravoso ruolo attribuito dai giudici al COGNOME Ł solo frutto dell’avvenuta attribuzione allo stesso della qualità di custode giudiziario, in rapporto al primo sequestro; senza quindi che si possa invocare, come prospetta la difesa, una responsabilità di un soggetto estraneo rispetto a sØ e, in rapporto ad essa, l’assenza di un personale dovere di impedimento, atteso che, lo si ribadisce, la ricostruzione accusatoria valorizza una complessa operazione congiunta, univoca e soggettivamente indifferenziata di trasformazione dell’assetto territoriale, a fini edificatori.
Questa ricostruzione Ł in linea con l’indirizzo secondo il quale, ai fini della integrazione del reato di lottizzazione abusiva, il frazionamento di un terreno non deve necessariamente avvenire mediante apposita operazione catastale che preceda le vendite o gli atti di disposizione, ma può realizzarsi con ogni altra forma di suddivisione fattuale dello stesso, essendo sufficiente un insieme di opere che comportano una trasformazione urbanistico-edilizia a scopo edificatorio in grado di conferire all’area un diverso assetto del territorio. (Fattispecie in cui la Corte – similmente al caso di specie – ha ritenuto immune da vizi la sentenza impugnata che aveva giudicato penalmente rilevante la materiale suddivisione di un fondo attraverso la realizzazione di muretti e recinzioni per separare i singoli lotti dall’area in cui era stato abusivamente realizzato un edificio). (Sez. 3, n. 6180 del 04/11/2014, dep. 2015, Di, Rv. 262387 – 01). Anche di recente si Ł ribadito che in tema di reati
edilizi, per la configurabilità della contravvenzione di lottizzazione abusiva non Ł necessaria l’esecuzione di opere di urbanizzazione, essendo sufficiente già che si proceda al frazionamento del fondo attraverso un’attività materiale o esclusivamente negoziale, realizzata a scopo inequivocabilmente edificatorio. (Sez. 3, n. 21469 del 20/04/2023 Rv. 284628 – 01; Sez. 3, n. 21469 del 20/04/2023 Ud.(dep. 19/05/2023 ) Rv. 284628 – 01).
La Corte di appello ha espressamente richiamato ed illustrato e quindi condiviso questa ricostruzione, evidenziando esplicitamente, seppure in maniera sintetica, come i predetti elementi istruttori debbano ritenersi idonei e chiaramente in grado di comprovare la responsabilità come sopra illustrata, sotto ogni profilo oggettivo e soggettivo.
Consegue che non può ritenersi, come sostenuto nei ricorsi, che sul punto il secondo giudice si sia limitato a utilizzare, per confermare la già disposta confisca, il medesimo parametro di giudizio di cui all’art. 129 cod. proc. pen. fondato sulla mera rilevazione della assenza dell’evidenza dell’innocenza dell’interessato, siccome si deve rinvenire la intervenuta rielaborazione di un accertamento oggettivo e soggettivo della lottizzazione, pur fondato su una ampia condivisione del giudizio, già in tal senso espresso, dal primo giudice. Si tratta di un rilievo che trova conforto non solo in ragione della già evidenziata novità e inammissibilità, rispetto al profilo in esame, delle censure qui proposte in tema di misura di confisca, ma anche, in ogni caso, nella estrema essenzialità dello stesso gravame proposto in tema di responsabilità, posto che sia il Fedele che il COGNOME si sono limitati ad opporre una soggettiva estraneità rispetto alla vicenda complessiva sopra evidenziata, escludendo anche ogni riscontro materialea carico ed ogni interesse: per cui la considerazione della Corte, di chiara condivisione di un costrutto ben elaborato proprio sui temi proposti dai ricorrenti, si traduce in un piø che adeguato accertamento di merito in punto di confisca.
4. COGNOME NOME ha proposto un motivo del tutto infondato, atteso che il principio richiamato, riguardante la confisca per equivalente,non attiene alla peculiareconfisca lottizzatoria. La confisca lottizzatoria Ł invero una forma di confisca già prevista normativamente con l’art. 19 L. 47/85 citato e quindi riaffermata attualmente ex art. 44 comma 2 DPR 380/01, e obbligatoriamente imposta anche in assenza di condanna, seppure, alla luce della evoluzione giurisprudenziale in rapporto alla Convenzione Edu, necessitante un giudizio accertativo dei profili oggettivo e soggettivo della fattispecie penale di riferimento;deve quindi ribadirsi, da una parte, che la confisca in parola pur con la sua portata ripristinatoria e, per la Corte Edu, sanzionatoria, era già stata da tempo prevista dal Legislatore, così che la sopravvenuta disciplina di cui all’art. 578 bis c.p., laddove impone comunque, la verifica degli estremi costitutivi, per i tipi di confisca ivi contemplati pur in caso di prescrizione o di morte del reo, non si estende, quanto ai suoi limiti temporali di applicabilità, sub specie di irretroattività per le confische di tipo sanzionatorio, anche alla confisca lottizzatoria. In proposito, si ribadisce quanto già in precedenza evidenziato: a fronte di una intervenuta prescrizione, in primo grado, del reato di lottizzazione, sussiste l’onere del giudice di fondare su un accertamento di merito, basato su elementi raccolti prima della maturazione di tale forma di estinzione del reato, la disposta confisca; in secondo grado, ed in presenza o meno della gia disposta, dal primo giudice, confisca dei terreni e delle opere, occorre, a fronte della accertata prescrizione del reato, occorre che si valuti pur sempre nel merito (e quindi non solo ai fini dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen.) la sussistenza di detto reato in funzione della disposta o confermata confisca. L’onere di un previo accertamento oggettivo e soggettivo in secondo grado per la riaffermazione della confisca, se già disposta, discende oggi, per il giudice dell’impugnazione, dalla disposizione dell’art. 578- bis cod. proc. pen., secondo cui il proscioglimento per prescrizione non osta alla confisca del bene già ordinata in primo grado purche sia stato appunto reso un accertamento nel merito del reato stesso (cfr. Sez. 3, n. 12731 del 18/12/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 281569 – 01), e anteriormente alla entrata in vigore dell’art. 578- bis cod. proc. pen., tale onere era
comunque già sussistente per il giudice dell’appello, sia in caso di disposta confisca che di confisca applicata per la prima volta in secondo grado, secondo quanto precisato da questa Corte, Sez. 3, n. 6261 del 12/01/2010, Campolongo, Rv.246187, in applicazione dei principi posti da Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009, COGNOME, Rv. 244273).
Va altresì ribadito che la confisca in parola risulta integrare, per questa Corte, una misura di natura amministrativa, ripristinatoria, applicabile anche in caso di morte del reo, e non solo in caso di intervenuta prescrizione o amnistia ex art. 578 bis citato, e che quest’ultima norma, in realtà, reca solo una peculiare disciplina per i casi di prescrizione o amnistia ed allorquando sopraggiunga la prescrizione o l’amnistia in sede di impugnazione, così da imporsi comunque al giudice ( corte di appello o Corte di Cassazione) la decisione sulla impugnazione ai soli effetti della confisca già disposta (da ultimo Sez. 3, n. 37639 del 15/02/2024, Polese, Rv. 287047 – 03).
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte deve dichiara inammissibile il ricorso di COGNOME NOME, che condanna, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi Ł ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza ‘versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità’, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Rigetta i ricorsi di COGNOME Fabrizio e NOME Luciano e condanna i predetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso di COGNOME Luigi che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Rigetta i ricorsi di COGNOME Fabrizio e COGNOME COGNOME e condanna i predetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così Ł deciso, 23/05/2025 Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME