Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 12482 Anno 2019
Penale Sent. Sez. 1 Num. 12482 Anno 2019
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 16/11/2018
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato a MESAGNE il 08/01/1945 NOME nato a BRINDISI il 05/10/1973 NOME nato a BRINDISI il 20/05/1982
avverso l’ordinanza del 09/04/2018 della CORTE APPELLO di LECCE
lette/sentite le conclusioni del PG L -GLYPH a’,.. 4 GLYPH ef2,·,, 7b A
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME o u( yc:( c.,3ro-0 ·
IN FATTO E IN DIRITTO
1. La Corte di Appello di Lecce, con decisione (emessa in sede di opposizione) del 2018 ha ribadito i contenuti delle antecedenti ordinanze esecutive del 29 sett novembre 2017, nei confronti degli opponenti NOME NOME e NOME
Ad essere oggetto dell’incidente esecutivo è un provvedimento di confisca emesso di cognizione in primo grado, relativo al profitto dei reati attribuiti ai sogge (confermato con sentenza di appello del 17 giugno 2015, divenuta irrevocabile il 2017).
1.1 Vanno premesse alcune informazioni processuali.
La sentenza di secondo grado emessa in cognizione ha ad oggetto alcune comp ipotesi di truffa e tentata truffa aggravata commesse in danno della Regione P attività di formazione (capi a- c) nonchè malversazione (capi b-d) ed altro.
In tale giudizio risultano coinvolte, quali persone giuridiche, la RAGIONE_SOCIALE riconosciuta e la RAGIONE_SOCIALE allora formalmente appellanti.
In secondo grado si prendeva atto del sopravvenuto decesso dell’imputato NOMECOGNOME
La Corte di Appello riteneva, quanto alle persone fisiche, infondate le doglianze avverso l’affermazione di penale responsabilità. Si dava atto di estinzioni alcune condotte illecite per intervenuta prescrizione.
Quanto alle richieste di restituzione di beni ‘in sequestro’ avanzate da NOME e COGNOME NOME si affermava che non vi era prova alcuna della legittim alla restituzione.
Quanto agli atti di appello proposti dalle persone giuridiche, avverso l amministrative loro applicate, gli stessi venivano dichiarati inammissibili generici.
Questa Corte di Cassazione, con sentenza n. 29101 del 2017 annullava senza ri sentenza emessa dalla Corte di Appello di Lecce il 17 giugno 2015 per estinzi residui) reati dovuta a prescrizione, con conferma delle statuizioni civili.
Le persone giuridiche non risultavano ricorrenti.
In motivazione di detta ultima sentenza si affontano i temi posti dai rico giudizio di infondatezza. Da ciò deriva la presa d’atto della utilità, a fini della prescrizione, del tempo intercorso dopo l’emissione della decisione im Veniva espressamente mantenuta integra la parte della decisione impugnata dedica statuizioni civili.
1.2 Ciò posto, va anche evidenziato che :
– con l’atto di opposizione esecutiva, avverso la decisione confermativa dell disposta nel primo grado di cognizione, zi NOME COGNOMEanche quale legale ;t NOME
rappresentante della RAGIONE_SOCIALE), COGNOME NOME (anche quale legale rappresentante Orovivo) e COGNOME NOME poneva le seguenti questioni : a) il sequestro dis cognizione nei confronti delle persone fisiche era ‘per equivalente’ in rifer somma (700.00 euro) che si riteneva indebitamente percepita; b) da ciò doveva d la impossibilità di mantenere simile statuizione, avente natura sanzionatori estinzione dei reati per intervenuta prescrizione; c) analoga impossibilità g mantenimento della statuizione di confisca del profitto era da inviduarsi confronti dei beni riferibili agli enti.
2. Decidendo sulla opposizione, la Corte Leccese ha affermato che :
a) solo la confisca disposta nei confronti degli enti (RAGIONE_SOCIALEper equivalente’, ai sensi dell’art. 19 co.2 d.lgs. n. 231 del 2001 ;
b) quella nei confronti delle persone fisiche era – per contro – confisca del reato da ritenersi ‘ordinaria’ (sulla base dei contenuti espressivi della decis grado che ebbe a disporla).
Dunque rispetto ai beni confiscati alle persone fisiche non può ritenersi sussis vizio nel mantenimento della statuizione, dato che le decisioni accerta prescrizione hanno comunque ricostruito il fatto di reato e il relativo c psicologico.
Rispetto ai beni confiscati in danno degli enti si evidenzia che la decl inammissibilità degli appelli – prima ricordata – ha determinato la irrevoca decisione di primo grado, insensibile alla sorte delle impugnazioni coltivate dal fisiche (con mero approdo alla prescrizione, in ogni caso non suscettibile di est
3. Avverso detta ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione NOME NOMECOGNOME NOME e NOMECOGNOME a mezzo del difensore.
3.1 Si deduce, al primo motivo,vizio di motivazione ed erronea applicazion disposizioni regolatrici.
Si riafferma la tesi della complessiva natura ‘per equivalente’ della conf rapporto alle persone giuridiche che in riferimento alle persone fisiche.
In ogni caso, si evidenzia che per quanto riguarda la Apim l’assenza di impug della decisione di secondo grado è derivata dal decesso del rappresentante leg NOMECOGNOME mentre per la Orovivo era presente nella fase di legittimità il rapp legale NOME e ciò poteva dar luogo alla estensione degli effetti ex cod.proc.pen. .
3.2 Al secondo motivo si deduce omessa pronunzia circa la domanda di restit introdotta nell’interesse della RAGIONE_SOCIALE (tramite il legale rappresentante COGNOME anch’essa destinataria della statuizione di confisca.
La statuizione di confisca, si afferma, ha avuto ad oggetto un bene immobile ac ben prima del sequestro e su tali aspetti nessuna valutazione è intervenuta.
4. Il ricorso è fondato al secondo motivo (cespite confiscato in danno della società RAGIONE_SOCIALE), mentre va rigettato nel resto.
4.1 Quanto alle persone fisiche, il ricorso non controdeduce in maniera specífiica sulla affermata natura ‘ordinaria’ della confisca, posto che il giudice dell’esecuzione ha c passaggi espressivi della decisione di primo grado che sostengono obiettivamente tale natura.
Inoltre, nessun vizio può riconoscersi nella parte della decisione di ‘merito esecut dedicata all’esame della posizione delle società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE
E’ indubbio che costoro furono ‘parti’ del giudizio di primo grado e proposero appel avverso la decisione sfavorevole.
E’ altrettanto indubbio che gli appelli vennero dichiarati inammissibili per genericità a tale statuizione non fece seguito il ricorso per cassazione.
L’esame della decisione emessa da questa Corte (n.29101 del 2017) consente infatti di affermare che nessuno dei motivi proposti introduceva critiche avverso la declaratoria inammissibilità degli atti di appello proposti dagli enti.
A nulla rileva, pertanto, la presenza in giudizio, come persona fisica, di uno rappresentanti legali, posto che ciò che radica l’impugnazione è la proposizione de motivo, che nel caso in esame – in favore dell’ente – non si è verificata.
Dunque è esatto ritenere che la decisione di primo grado, nei confronti degli enti divenuta irrevocabile per la mancata proposizione del ricorso per cassazione, il ch impedisce di estendere a tali posizioni l’effetto favorevole della estinzione del maturato per i soggetti (persone fisiche) che, di contro, proposero ricorso (come recente ribadito da Sez. Un. n.3391 del 26.10.2017, dep.2018, rv 271539-01, ai cui contenuti si opera rinvio).
4.2 Quanto, tuttavia, alla posizione della società RAGIONE_SOCIALE è esatto sostenere che ta soggetto era tra gli ‘opponenti’, in forza della precisazione contenuta nella epig dell’atto di opposizione.
Tale soggetto giuridico non era ‘parte’ del giudizio di cognizione e dunque, almeno s piano formale agisce come terzo, destinatario di un provvedimento sfavorevole.
La particolare condizione giuridica della RAGIONE_SOCIALE non risulta oggetto di trattazione ne decisione impugnata e ciò rende necessario l’annullamento parziale della ordinanza impugnata, come da dispositivo.
Annulla l’ordinanza impugnata, limitatamente alla società RAGIONE_SOCIALE e rinvia per esame sul punto alla Corte d’Appello di Lecce. Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso il 16 novembre 2018