Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 12482 Anno 2019
Penale Sent. Sez. 1 Num. 12482 Anno 2019
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/11/2018
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a MESAGNE il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a BRINDISI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a BRINDISI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 09/04/2018 RAGIONE_SOCIALEa CORTE APPELLO di LECCE
lette/sentite le conclusioni del PG L -GLYPH a’,.. 4 GLYPH ef2,·,, INDIRIZZO A
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; o u( yc:( c.,3ro-0 ·
IN FATTO E IN DIRITTO
1. La Corte di Appello di Lecce, con decisione (emCOGNOME in sede di opposizione) del 2018 ha ribadito i contenuti RAGIONE_SOCIALEe antecedenti ordinanze esecutive del 29 sett novembre 2017, nei confronti degli opponenti COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME.
Ad essere oggetto RAGIONE_SOCIALE‘incidente esecutivo è un provvedimento di confisca emesso di cognizione in primo grado, relativo al profitto dei reati attribuiti ai sogge (confermato con sentenza di appello del 17 giugno 2015, divenuta irrevocabile il 2017).
1.1 Vanno premesse alcune informazioni processuali.
La sentenza di secondo grado emCOGNOME in cognizione ha ad oggetto alcune comp ipotesi di truffa e tentata truffa aggravata commesse in danno RAGIONE_SOCIALEa Regione P attività di formazione (capi a- c) nonchè malversazione (capi b-d) ed altro.
In tale giudizio risultano coinvolte, quali persone giuridiche, la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, allora formalmente appellanti.
In secondo grado si prendeva atto del sopravvenuto decesso RAGIONE_SOCIALE‘imputato NOME.
La Corte di Appello riteneva, quanto alle persone fisiche, infondate le doglianze avverso l’affermazione di penale responsabilità. Si dava atto di estinzioni alcune condotte illecite per intervenuta prescrizione.
Quanto alle richieste di restituzione di beni ‘in sequestro’ avanzate da COGNOME NOME e COGNOME NOME si affermava che non vi era prova alcuna RAGIONE_SOCIALEa legittim alla restituzione.
Quanto agli atti di appello proposti dalle persone giuridiche, avverso l amministrative loro applicate, gli stessi venivano dichiarati inammissibili generici.
Questa Corte di Cassazione, con sentenza n. 29101 del 2017 annullava senza ri sentenza emCOGNOME dalla Corte di Appello di Lecce il 17 giugno 2015 per estinzi residui) reati dovuta a prescrizione, con conferma RAGIONE_SOCIALEe statuizioni civili.
Le persone giuridiche non risultavano ricorrenti.
In motivazione di detta ultima sentenza si affontano i temi posti dai rico giudizio di infondatezza. Da ciò deriva la presa d’atto RAGIONE_SOCIALEa utilità, a fini RAGIONE_SOCIALEa prescrizione, del tempo intercorso dopo l’emissione RAGIONE_SOCIALEa decisione im Veniva esprCOGNOMEmente mantenuta integra la parte RAGIONE_SOCIALEa decisione impugnata dedica statuizioni civili.
1.2 Ciò posto, va anche evidenziato che :
– con l’atto di opposizione esecutiva, avverso la decisione confermativa RAGIONE_SOCIALE disposta nel primo grado di cognizione, zi NOME (anche quale legale ;t COGNOME
rappresentante RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE), COGNOME NOME (anche quale legale rappresentante RAGIONE_SOCIALE) e COGNOME NOME poneva le seguenti questioni : a) il sequestro dis cognizione nei confronti RAGIONE_SOCIALEe persone fisiche era ‘per RAGIONE_SOCIALE‘ in rifer somma (700.00 euro) che si riteneva indebitamente percepita; b) da ciò doveva d la impossibilità di mantenere simile statuizione, avente natura sanzionatori estinzione dei reati per intervenuta prescrizione; c) analoga impossibilità g mantenimento RAGIONE_SOCIALEa statuizione di confisca del profitto era da inviduarsi confronti dei beni riferibili agli enti.
2. Decidendo sulla opposizione, la Corte Leccese ha affermato che :
a) solo la confisca disposta nei confronti degli enti (RAGIONE_SOCIALE‘, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 19 co.2 d.lgs. n. 231 del 2001 ;
b) quella nei confronti RAGIONE_SOCIALEe persone fisiche era – per contro – confisca del reato da ritenersi ‘ordinaria’ (sulla base dei contenuti espressivi RAGIONE_SOCIALEa decis grado che ebbe a disporla).
Dunque rispetto ai beni confiscati alle persone fisiche non può ritenersi sussis vizio nel mantenimento RAGIONE_SOCIALEa statuizione, dato che le decisioni accerta prescrizione hanno comunque ricostruito il fatto di reato e il relativo c psicologico.
Rispetto ai beni confiscati in danno degli enti si evidenzia che la decl inammissibilità degli appelli – prima ricordata – ha determinato la irrevoca decisione di primo grado, insensibile alla sorte RAGIONE_SOCIALEe impugnazioni coltivate dal fisiche (con mero approdo alla prescrizione, in ogni caso non suscettibile di est
3. Avverso detta ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME, NOME e COGNOME NOME, a mezzo del difensore.
3.1 Si deduce, al primo motivo,vizio di motivazione ed erronea applicazion disposizioni regolatrici.
Si riafferma la tesi RAGIONE_SOCIALEa complessiva natura ‘per RAGIONE_SOCIALE‘ RAGIONE_SOCIALEa conf rapporto alle persone giuridiche che in riferimento alle persone fisiche.
In ogni caso, si evidenzia che per quanto riguarda la RAGIONE_SOCIALE l’assenza di impug RAGIONE_SOCIALEa decisione di secondo grado è derivata dal decesso del rappresentante leg NOMENOME NOME NOME NOME NOME NOME NOME fase di legittimità il rapp legale COGNOME NOME e ciò poteva dar luogo alla estensione degli effetti ex cod.proc.pen. .
3.2 Al secondo motivo si deduce omCOGNOME pronunzia circa la domanda di restit introdotta nell’interesse RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE (tramite il legale rappresentante COGNOME anchCOGNOME destinataria RAGIONE_SOCIALEa statuizione di confisca.
La statuizione di confisca, si afferma, ha avuto ad oggetto un bene immobile ac ben prima del sequestro e su tali aspetti nessuna valutazione è intervenuta.
4. Il ricorso è fondato al secondo motivo (cespite confiscato in danno RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE), NOME va rigettato nel resto.
4.1 Quanto alle persone fisiche, il ricorso non controdeduce in maniera specífiica sulla affermata natura ‘ordinaria’ RAGIONE_SOCIALEa confisca, posto che il giudice RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione ha c passaggi espressivi RAGIONE_SOCIALEa decisione di primo grado che sostengono obiettivamente tale natura.
Inoltre, nessun vizio può riconoscersi NOME parte RAGIONE_SOCIALEa decisione di ‘merito esecut dedicata all’esame RAGIONE_SOCIALEa posizione RAGIONE_SOCIALEe società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE.
E’ indubbio che costoro furono ‘parti’ del giudizio di primo grado e proposero appel avverso la decisione sfavorevole.
E’ altrettanto indubbio che gli appelli vennero dichiarati inammissibili per genericità a tale statuizione non fece seguito il ricorso per cassazione.
L’esame RAGIONE_SOCIALEa decisione emCOGNOME da questa Corte (n.29101 del 2017) consente infatti di affermare che nessuno dei motivi proposti introduceva critiche avverso la declaratoria inammissibilità degli atti di appello proposti dagli enti.
A nulla rileva, pertanto, la presenza in giudizio, come persona fisica, di uno rappresentanti legali, posto che ciò che radica l’impugnazione è la proposizione de motivo, che nel caso in esame – in favore RAGIONE_SOCIALE‘ente – non si è verificata.
Dunque è esatto ritenere che la decisione di primo grado, nei confronti degli enti divenuta irrevocabile per la mancata proposizione del ricorso per cassazione, il ch impedisce di estendere a tali posizioni l’effetto favorevole RAGIONE_SOCIALEa estinzione del maturato per i soggetti (persone fisiche) che, di contro, proposero ricorso (come recente ribadito da Sez. Un. n.3391 del 26.10.2017, dep.2018, rv 271539-01, ai cui contenuti si opera rinvio).
4.2 Quanto, tuttavia, alla posizione RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE è esatto sostenere che ta soggetto era tra gli ‘opponenti’, in forza RAGIONE_SOCIALEa precisazione contenuta NOME epig RAGIONE_SOCIALE‘atto di opposizione.
Tale soggetto giuridico non era ‘parte’ del giudizio di cognizione e dunque, almeno s piano formale agisce come terzo, destinatario di un provvedimento sfavorevole.
La particolare condizione giuridica RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE non risulta oggetto di trattazione ne decisione impugnata e ciò rende necCOGNOMErio l’annullamento parziale RAGIONE_SOCIALEa ordinanza impugnata, come da dispositivo.
Annulla l’ordinanza impugnata, limitatamente alla società RAGIONE_SOCIALE e rinvia per esame sul punto alla Corte d’Appello di Lecce. Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso il 16 novembre 2018