Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 536 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 536 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 08/11/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/02/2022 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio
della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 3 febbraio 2022, la Corte di appello di Napoli, decidendo il gravame proposto dall’imputato, per quanto qui rileva ha dichiarato la prescrizione del delitto di cui all’art. 10 ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 commesso in data 27 dicembre 2012, confermando, ai sensi dell’art. 578 bis cod. proc. pen., la disposta confisca per equivalente dei beni dell’imputato sino alla concorrenza del profitto del reato.
Avverso detta sentenza, a mezzo del difensore fiduciario, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione lamentando la violazione della legge penale ed il vizio di motivazione per essere stata fatta erronea ed illogica applicazione dell’art. 578 bis cod. proc. pen. alla confisca per equivalente, che, avendo natura afflittiva e sanzionatoria, non può essere disposta in relazione ad un reato prescritto per fatti commessi prima dell’entrata in vigore della citata disposizione processuale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Nell’affermare la penale responsabilità dell’imputato per il reato fiscale a lui ascritto, come detto commesso nel 2012, la sentenza di primo grado aveva disposto nei suoi confronti la confisca per equivalente sino alla concorrenza di una somma pari al profitto del reato.
La sentenza impugnata, rilevando l’intervenuta prescrizione del reato, ha tuttavia confermato detta statuizione facendo applicazione del disposto di cui all’art. 578 bis cod. proc. pen., ritenendola disposizione di carattere processuale, come tale applicabile a tutti i processi in corso indipendentemente dalla data di commissione del reato.
Com’è noto, sull’applicabilità di tale disposizione anche ai reati commessi prima della sua introduzione nel codice di rito – avvenuta con art. 6, comma 4, d.lgs. 10 marzo 2018, n. 211 con successiva estensione ai casi di confisca prevista dall’art. 322 ter cod. pen. ad opera della I. 9 gennaio 2019, n. 3 – la giurisprudenza di legittimità ha reso decisioni difformi. Mentre alcune sentenze hanno ritenuto che, trattandosi di disposizione di carattere processuale soggetta al principio “tempus regit actum” e non introducendo nuovi casi di confisca, ma limitandosi a definire la cornice procedimentale entro cui può essere disposta la cd. ablazione senza condanna, la stessa potesse trovare applicazione anche a
fatti commessi in epoca anteriore all’introduzione nel codice di rito dell’art. 578bis cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 8785 del 29/11/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278256; Sez. 2, n. 19645 del 02/04/2021, Consentino, Rv. 281421-02), ulteriormente rilevandosi che la confisca per equivalente, pur avendo un prevalente carattere afflittivo e sanzionatorio, persegue anche l’esigenza di privare l’autore del reato di un valore equivalente a quanto illecitamente conseguito dalla commissione del reato, sicché non presuppone necessariamente una pronuncia di condanna (Sez. 6, n, n. 14041 del 09/01/2020, Malvaso, Rv. 279262). L’orientamento più recente, espresso anche da questa sezione con riguardo alla confisca tributaria ex art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, disposta per equivalente, ha invece escluso, considerato il suo carattere afflittivo, che la stessa potesse essere mantenuta in relazione a fatti anteriori all’entrata in vigore del citato art. 578-bis cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 7882 del 21/01/2022, COGNOME, Rv. 282836; Sez. 3, n. 39157 del 07/09/2021, Sacrati, Rv. 282374; Sez. 3, n. 20793 del 18/03/2021, Rotondi, Rv. 281342).
Atteso il contrasto di giurisprudenza sul punto, decidendo la questione, rimessa ai sensi dell’art. 618, comma 1, cod. proc. pen., se la disposizione dell’art. 578-bis cod. proc. pen. sia applicabile, in ipotesi di confisca per equivalente, ai fatti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore o, per i reati rientranti nella previsione dell’art. 322-ter cod. pen., anteriorment all’entrata in vigore dell’art. l, comma 4, lett. f), legge 9 gennaio 2019, n. 3, c ha inserito nell’art. 578-bis, le parole «o la confisca prevista dall’art. 322-ter cod. pen.», le Sezioni unite di questa Corte, con sentenza pronunciata all’udienza del 29 settembre u.s., hanno dato risposta negativa al proposto quesito.
Secondo l’informazione provvisoria diramata, la conclusione poggia sul rilievo – già evidenziato dal più recente orientamento interpretativo più sopra richiamato e condiviso dal Collegio – che, trattandosi di disposizione di natura anche sostanziale, in questa parte la stessa è soggetta al divieto di retroattività della norma in malam partem ex artt. 25 Cost. e 2, quarto comma, cod. pen.
La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio limitatamente alla conferma della confisca per equivalente disposta dalla sentenza di primo grado, con eliminazione della statuizione medesima.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla confisca che elimina.
Così deciso 1’8 novembre 2022.