Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 51385 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 51385 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a VILLABATE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/02/2021 RAGIONE_SOCIALE CORTE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME che ha coneltiso diedendo-
Il PG si riporta alle conclusioni già depositate: annullamento senza rinvio limitatamente alla confisca dell’equivalente. udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE che ha respinto l’appello volto alla revoca RAGIONE_SOCIALE confisca ed alla restituzione dei beni in sequestro, in ordine al delitto di cui all’articolo 30 legge 13 settembre 1982 n. 646, quale persona sottoposta a misura di prevenzione emessa dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE.
In particolare, COGNOME era stato accusato di aver omesso di comunicare al RAGIONE_SOCIALE alcune variazioni patrimoniali consistenti:
nel versamento di ingenti somme di denaro per euro 326.000, nel periodo dal primo gennaio 2011 al 31 dicembre 2011;
nel prelievo di ingenti somme di denaro dai conti correnti;
nelle variazioni in diminuzione dell’entità RAGIONE_SOCIALE composizione del patrimonio per un totale di euro 305.000 nello stesso periodo;
nel versamento di euro 195.000 nell’anno 2012;
nonché nel prelievo, quindi nella variazione in diminuzione, di ingenti somme di denaro ammontanti a 198.000 euro nel 2012, reato che doveva considerarsi consumato fino al 31 gennaio 2013.
Il ricorrente censura, in particolare, la parte del provvedimento in cui la Corte di appello ha respinto il motivo principale dell’appello e ha confermato le statuizioni sulla confisca, nonostante la declaratoria di prescrizione del reato.
1.1. Col primo motivo, denuncia violazione erronea applicazione degli articoli 76, comma 7, e 80 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, in relazione all’affermata tipicità di condotte per omessa comunicazione di incrementi patrimoniali che non derivino dal diretto impiego o dalla cessione di beni o da trasformazione di beni patrimoniali, bensì da beni posseduti prima dell’insorgenza dell’obbligo comunicativo.
In particolare, si tratta di un incremento patrimoniale che non è del tipo di quelli contemplati dall’articolo 80 decreto legislativo n. 159/2011.
Nel caso di specie, infatti, non vi è stato un incremento patrimoniale del tipo di quelli previsti da detta norma oppure un incremento atipico, ai sensi dell’articolo 76, perché è estraneo alla citata disposizione normativa l’incremento derivante dal reddito che non derivi da mutamento patrimoniale, dovendo essere comunicata la trasformazione patrimoniale derivante da cessione di un immobile o la trasformazione del patrimonio immobiliare soltanto nel caso di acquisto; infatti, non deve essere comunicata l’acquisizione dei frutti che derivino dal godimento di un bene che già era stato acquisito al patrimonio del proposto, prima dell’insorgenza dell’obbligo comunicativo.
Tale principio è stato chiarito anche dalla sesta Sezione RAGIONE_SOCIALE Cassazione con la sentenza 14 aprile 2016, n. 17.691, che aveva analizzato il caso di un imputato che percepiva canoni di affitto di un terreno già di sua proprietà, acquistato prima dell’insorgenza dell’obbligo comunicativo.
1.2. Col secondo motivo, evidenzia la natura punitiva RAGIONE_SOCIALE confisca in oggetto e, quindi, la conseguente inapplicabilità per intervenuta prescrizione; di conseguenza, il ricorrente denuncia la violazione degli articoli 157 e 240 cod. pen. e dell’art. 76, comma 7, decreto legislativo 159/2011, in relazione all’assenza del presupposto di una condanna definitiva antecedente alla declaratoria di prescrizione del reato di cui all’articolo 80 d. Igs. 159/2011.
Denuncia, altresì, l’erronea applicazione dell’articolo 578-bis cod. proc. pen. e la mancanza di motivazione in punto di giustificazione RAGIONE_SOCIALE conferma delle statuizioni RAGIONE_SOCIALE confisca, nonostante la declaratoria di prescrizione del reato.
Osserva il ricorrente che il fatto che la confisca, diretta o per equivalente, abbia natura afflittiva è confermato dall’art. 76 d.lgs. 159/2011 e, proprio sulla natura punitiva RAGIONE_SOCIALE confisca prospettata dall’appellante, la motivazione del provvedimento impugnato sarebbe carente.
Non vi è, infatti, la stessa ratio RAGIONE_SOCIALE confisca urbanistica, che assolve ad una funzione preventiva, tale da escludere la sua equiparazione alla pena principale.
Il ricorrente non condivide, a questo proposito, la posizione RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza RAGIONE_SOCIALE Cassazione sulla confisca per equivalente ex art. 322-ter cod. pen., secondo cui la stessa non avrebbe la capacità di infliggere un quid pluris afflittivo, perché si limita a privare l’autore di uno dei reati contro la pubblica amministrazione di un valore equivalente a quanto da lui illecitamente ed effettivamente conseguito attraverso il reato e di cui sia divenuta impossibile l’apprensione diretta, sicché tale confisca avrebbe il suo fondamento e limite nel vantaggio tratto dai reato, essendo una misura riparatoria (Sez. 6 n. 14041/2020).
1.3. Col terzo motivo, denuncia vizio di motivazione e violazione degli artt. 1 e 2 cod. pen., nonché degli artt. 240 cod. pen. e 76, comma 7, d.lgs. 159/2011, risolvendosi il mantenimento RAGIONE_SOCIALE confisca, che appunto ha natura sanzionatoria, nell’inflizione in modo retroattivo di una nuova pena, in violazione all’art. 25 comma 2, Cost. e 7 CEDU, non potendo l’art. 578-bis cod. proc. pen. sottrarsi al principio di irretroattività e, quindi, non potendo trovare applicazione ai fatti reato commessi prima RAGIONE_SOCIALE sua entrata in vigore (6.4.2018).
Argomenta il ricorrente che l’art. 578-bis cod. proc. pen., essendo norma processuale, ricade sotto il principio tempus regit actum.
Valgono a questo proposito i principi affermati dalle sentenze RAGIONE_SOCIALE Corte costituzionale n. 97 e 301 del 2009 e delle Sez. U. n. 18374 del 31.1.2013 Adami, per le quali manca la pericolosità dei beni oggetto di confisca per equivalente,
relativamente all’assenza di un rapporto di pertinenzialità, inteso come nesso diretto, attuale e strumentale tra reato e beni, sicché la confisca ha una connotazione in prevalenza afflittiva e una natura preminentemente sanzionatoria, che impedisce a tale misura patrimoniale l’applicabilità del principio generale di cui all’art. 200 cod. pen., secondo il quale le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al tempo RAGIONE_SOCIALE loro applicazione e quindi possono essere retroattive.
1.4. In via subordinata il ricorrente solleva questione di legittimit costituzionale dell’art. 578-bis cod. proc. pen., per violazione degli arti. 25 e 27 cost. e 117 cost.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.
1.1. GLYPH Il primo motivo è infondato, perché il ricorrente non ha nemmeno allegato che tutte le somme oggetto di variazione patrimoniale siano costituite da incrementi per l’incasso di canoni di locazione per beni già detenuti, bensì solo una parte, sicché l’argomento sviluppato nel motivo di ricorso non attiene alla condotta complessivamente a lui ascritta, che è incentrata prevalentemente sul prelievo di ingenti somme di denaro dai conti correnti, quindi sulla variazioni in diminuzione dell’entità RAGIONE_SOCIALE composizione del patrimonio.
Per di più, il ricorrente non ha nemmeno chiesto l’annullamento RAGIONE_SOCIALE sentenza in ordine all’avvenuta dichiarazione di prescrizione del reato, né può essere ritenuta superata la stessa in via incidentale, non essendo evidente al momento del giudizio di appello e in questa sede l’insussistenza del reato per come contestato.
1.2. GLYPH Il secondo e il terzo motivo sono fondati. La dottrina ha tradizionalmente attribuito la natura di norme di diritto penale sostanziale sia alle norme giuridiche che stabiliscono quali siano i reati e le pene che a quelle che disciplinano le cause che condizionano, escludono o modificano la punibilità, riservando all’area del diritto processuale penale le norme giuridiche aventi ad oggetto l’attività degli organi statali diretta all’accertamento dello ius puniendi ed evidenziando come, accanto a norme di chiara collocazione, ve ne siano altre, principalmente quelle che attengono al decorso del tempo, le quali potrebbero essere rilevanti tanto per il processo quanto per i rapporti di diritto materiale e pe le quali si pone sovente un problema di “riconoscibilità”.
Lo statuto garantistico, che il diritto costituzionale (art. 25, secondo comma, Cost.) riserva alle norme penali sostanziali, ha portato la dottrina, anche recente, a ritenere che, se l’art. 25, secondo comma, Cost. stabilisce che la sanzione penale
può essere applicata (“nessuno può essere punito …”) a chi abbia commesso un fatto di reato, sempre che una legge sia entrata in vigore anteriormente alla commissione del fatto stesso (“… se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso”), ciò significa che tutte le norme che alla commissione di un fatto, qualificato come reato, riconnettono l’effetto RAGIONE_SOCIALE punizione sono “coperte” dalla garanzia RAGIONE_SOCIALE irretroattività.
Ciò comporta che il divieto di retroattività delle leggi penali sfavorevol ricomprende nel concetto di “punizione” e di “legge penale” tutte le norme che incidano negativamente sull’an, sul quantum e sul quomodo RAGIONE_SOCIALE punibilità.
La recente giurisprudenza costituzionale ha attribuito natura sostanziale a norme dell’ordinamento penitenziario e dell’ordinamento processuale ritenute, in passato, anche dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 24561 del 30/05/2006, A., Rv. 233976 – 01), assoggettate al principio del tempus regit actum, ed ha affermato, coniugando il principio di irretroattività delle norme penali in peius con quello di prevedibilità, che il divieto di retroattività mira ad assicurar al destinatario RAGIONE_SOCIALE norma una ragionevole prevedibilità delle conseguenze cui si esporrà trasgredendo il precetto penale per garantirgli, in linea generale, la certezza di libere scelte d’azione e per consentirgli, nell’ipotesi in cui sia instaura un procedimento penale a suo carico, di compiere scelte difensive sulla base di ragionevoli ipotesi circa i concreti scenari sanzionatori a cui potrebbe andare incontro in caso di condanna (Corte cost., sent. n. 32 del 2021).
Sulla scia RAGIONE_SOCIALE predetta decisione, la Corte costituzionale ha posto in evidenza il principio (di carattere generale) in forza del quale «quando ad una fattispecie di rilievo processuale conseguono significativi effetti di natura sostanziale produttivi di conseguenze in malam partem i quali impediscono che la fattispecie estintiva RAGIONE_SOCIALE punibilità si realizzi, la disciplina deve ritenersi coperta dal divieto d retroattività a causa RAGIONE_SOCIALE sua valenza sostanziale, pur mediata dalla regola processuale, cosicché la previsione normativa ricade comunque nell’area di applicazione del principio di legalità (…)», ribadendo che una persona accusata di un reato deve poter conoscere ex ante (ossia al momento RAGIONE_SOCIALE commissione del fatto) la fattispecie di reato, l’entità RAGIONE_SOCIALE pena con proiezione, entro certi li anche alle modalità RAGIONE_SOCIALE sua espiazione (Corte cost., sent. n. 140 del 2021). 5.3. Occorre, poi, tenere conto anche del fascio di tutele convenzionali delineate dall’art. 7 CEDU, in stretta relazione, per quanto qui interessa, all’ambito d applicabilità del principio di irretroattività in peius nella materia penale, all’interno RAGIONE_SOCIALE quale la confisca per equivalente è classificata dall’ordinamento nazionale e da quello sovranazionale.
Siccome una delle ragioni poste a fondamento del divieto di retroattività RAGIONE_SOCIALE norma penale in peius risiede nell’esigenza di garantire al destinatario RAGIONE_SOCIALE norma
una ragionevole prevedibilità circa le conseguenze cui si esporrà trasgredendo il precetto penale (le cosiddette libere scelte d’azione), il tempo in cui è realizzata la condotta vietata è centrale rispetto alle modifiche temporali del quadro esistente al momento del compimento delle scelte individuali.
Le Sezioni Unite RAGIONE_SOCIALE cassazione hanno già affermato che, in tema di successione di leggi penali nel tempo, nel caso in cui l’evento del reato intervenga nella vigenza di una legge penale più sfavorevole rispetto a quella in vigore al momento in cui è stata posta in essere la condotta, deve trovare applicazione la legge vigente al momento RAGIONE_SOCIALE condotta (Sez. U, n. 40986 del 19/07/2018, P., Rv. 273934 – 01), richiamando, in coerenza con la ratio di garanzia del principio di irretroattività, l’art. 7, paragrafo 1, RAGIONE_SOCIALE CEDU, che sancisce il divieto applicazione retroattiva delle norme penali incriminatrici e, in generale, delle norme penali più severe, in modo da assicurare, come ha precisato la giurisprudenza RAGIONE_SOCIALE Corte di Strasburgo, che, nel momento in cui un imputato ha commesso l’atto che ha dato luogo all’azione penale, esista una disposizione legale che renda l’atto punibile e che la pena imposta non abbia superato i limiti fissati da tale disposizione (Corte EDU, sentenza 22 giugno 2000, Coéme c. Belgio, § 145)
Parallelamente, anche il principio di legalità di cui all’art. 25, secondo comma, Cost. esige che, al momento del fatto commesso, il soggetto abbia non soltanto la necessaria conoscibilità del precetto, ma anche la conoscibilità e prevedibilità RAGIONE_SOCIALE sanzione penale prevista per la relativa violazione.
Sotto tale profilo, è allora utile osservare come l’art. 7 CEDU appresti uno scudo per assicurare che la norma penale sia “accessibile” per il destinatario, anche sotto il profilo sanzionatorio e che le conseguenze RAGIONE_SOCIALE condotta siano assistite dal requisito RAGIONE_SOCIALE “prevedibilità” (Corte cost. sent. n. 364 del 1988).
La giurisprudenza di legittimità ha precisato che l’art. 7 RAGIONE_SOCIALE Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo – così come conformemente interpretato dalla giurisprudenza RAGIONE_SOCIALE Corte EDU – non consente l’applicazione retroattiva dell’interpretazione giurisprudenziale di una norma penale, allorquando il risultato interpretativo non era ragionevolmente prevedibile nel momento in cui la violazione è stata commessa (Sez. 2, n. 21596 del 18/02/2016, COGNOME Provera, Rv. 267164 – 01; Sez. F, n. 35729 del 01/08/2013, COGNOME, Rv. 256584 – 01; Sez. U. n. 15229 del 22/09/2022 COGNOME, Rv. 284209; Sez. U. n. 38678 del 29/09/2022 ).
Nel caso in esame, è possibile affermare che, allorquando il ricorrente ha posto in essere le condotte contestate, non fosse ragionevolmente prevedibile, al di fuori di una pronuncia di condanna in senso formale, l’applicazione di una sanzione penale, come la confisca per equivalente, nei casi in cui la legge penale ne avesse
previsto l’irrogazione a seguito RAGIONE_SOCIALE realizzazione di un’infrazione penalmente rilevante.
Perciò, alla luce delle indicazioni provenienti dalla giurisprudenza RAGIONE_SOCIALE Corte EDU, si ricava che nel “fuoco RAGIONE_SOCIALE prevedibilità” debbano farsi rientrare anche le conseguenze sanzionatorie RAGIONE_SOCIALE condotta, in modo da garantire l’effettiva prevedibilità anche di esse al momento RAGIONE_SOCIALE commissione del fatto, senza che il legislatore, modificando la normativa, possa realizzare nei confronti del destinatario un effetto “a sorpresa” e, dunque, imprevedibile, in quanto ciò si porrebbe in contrasto con l’art. 7 CEDU e, quindi, con l’art. 117 Cost.
La Corte EDU ha poi precisato che le norme in materia di retroattività, contenute nell’art. 7 RAGIONE_SOCIALE Convenzione si applicano soltanto alle disposizioni che definiscono i reati e le pene che li puniscono, con la precisazione che, quando una disposizione che il diritto interno definisce processuale ha un’influenza sulla severità RAGIONE_SOCIALE pena da infliggere, per la Corte EDU tale disposizione deve essere qualificata come «diritto penale materiale», a cui è applicabile l’ultimo capoverso dell’articolo 7 § 1 (Scoppola c. Italia (n. 2), § 110-113, in tema di applicazione d una disposizione del codice di procedura penale relativa alla severità RAGIONE_SOCIALE pena da infliggere quando il processo si sia svolto secondo il rito abbreviato).
Pertanto, rispetto allo ius superveniens e all’operatività del principio di irretroattività, occorre avere riguardo all’intera disciplina «in forza» RAGIONE_SOCIALE quale è o non si è «puniti».
Di conseguenza, ha natura anche di diritto sostanziale dell’art. 578-bis cod. proc. pen. e ciò rende inapplicabile la disposizione ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE legge che tale disposizione ha introdotto.
La disposizione di cui all’art. 578-bis cod. proc. pen., ha natura mista (processuale e sostanziale) e sulla base RAGIONE_SOCIALE natura sostanziale RAGIONE_SOCIALE disposizione de qua, è applicabile ad essa sia il regime garantistico apprestato dall’art. 25, secondo comma, Cost. che quello convenzionale apprestato dall’art. 7 CEDU con particolare riferimento al divieto, che qui interessa, di retroattività in mate penale.
La sentenza impugnata non considera che l’art. 578-bis cod. proc. pen. consentendo al giudice dell’impugnazione, allorquando è stata ordinata la confisca per equivalente, di decidere, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione o per amnistia, ai soli effetti RAGIONE_SOCIALE confisca, previo accertamento RAGIONE_SOCIALE responsabilità dell’imputato – non sia una norma meramente ricognitiva di un principio esistente nell’ordinamento, sebbene non codificato, ma sia una norma che ha natura in parte costitutiva, perché attributiva del potere, in precedenza precluso al giudice, di mantenere in vita una pena (la confisca per equivalente) che, anteriormente all’introduzione dell’articolo 578-bis cod. proc. pen., non poteva, secondo il diritto
vivente, in alcun modo essere applicata nel caso di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.
Pertanto, la natura pienamente costitutiva RAGIONE_SOCIALE disposizione di cui all’art. 578bis cod. proc. pen. esclude che la confisca di valore possa essere retroattivamente applicata a fatti commessi quando, nel caso di estinzione del reato, tale misura non era in alcun modo adottabile nei confronti dell’autore del reato, quand’anche ne fosse stata accertata la responsabilità penale.
Un tale principio valeva per la confisca in forma diretta, ma non anche per la confisca di valore, la quale, per essere applicata, nei giudizi di merito, esige che sia stata emessa una sentenza di condanna o di applicazione RAGIONE_SOCIALE pena su richiesta delle parti (come per la confisca ex art. 75 comma 7 d.lgs. n. 159/2011 e che, per essere mantenuta nei giudizi di impugnazione, richiede che una espressa disposizione di legge (l’art. 578-bis cod. proc. pen. appunto) ne consenta il mantenimento e che rimanga inalterato il giudizio di responsabilità penale (v. Sez. U. n. 4145 del 29/09/2022, dep. 2023, COGNOME, non mass.).
In conclusione, la disposizione dell’art. 578-bis cod. proc. pen. ha, con riguardo alla confisca per equivalente e alle forme di confisca che presentino comunque una componente sanzionatoria, natura anche sostanziale ed è, pertanto, inapplicabile in relazione ai fatti posti in essere anteriormente all’entrat in vigore dell’art. 6, comma 4, d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, che ha introdotto la suddetta disposizione», con la conseguenza che essendovi stata condanna in primo grado in data 13.2.2020, con l’applicazione RAGIONE_SOCIALE confisca per euro 240.375,56, poiché successivamente è intervenuta la prescrizione del reato in data 31.7.2020, la Corte di appello non poteva mantenere il provvedimento ablatorio, come confisca per equivalente.
In considerazione di tali ragioni, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, limitatamente alla confisca per equivalente che in parte qua va revocata, mentre va rigettato nel resto il ricorso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca per equivalente, confisca che revoca. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso il 10/10/2023.