Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 11332 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 11332 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/02/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI BRESCIA nei confronti di COGNOME NOME
e
COGNOME NOME nato a BRESCIA il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 18/10/2022 del TRIB. LIBERTA di BRESCIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto l’accoglimento del ricorso del P.M. e l’annullamento con rinvio; il rigetto del ricorso della difesa.
Udito il difensore AVV_NOTAIO che ha chiesto l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1.1 Il Tribunale della Libertà di Brescia, con ordinanza in data 18 ottobre 2022, respingeva l’istanza di riesame proposta nell’interesse di COGNOME NOME avverso il provvedimento d giudice delle indagini preliminari del tribunale di Brescia datato 14 giugno 2022 che ave disposto il sequestro preventivo diretto e per equivalente sino alla concorrenza della complessiv somma di C 330.000,00 in relazione al reato di riciclaggio allo stesso contestato.
1.2 Avverso detta ordinanza proponevano ricorso per cassazione sia il pubblico ministero presso il tribunale di Brescia che l’indagato; il P.M. COGNOME violazione di legge qua all’esclusione in via incidentale nel provvedimento impugnato della ricorrenza del fumus commissi delicti in ordine al reato di concorso in autoriciclaggio pure contestato al COGNOME unitamente al COGNOME. Deduceva al proposito che doveva ritenersi la sussistenza della gravi indiziaria, come pure dedotto nel ricorso avverso il provvedimento cautelare personale, stante la natura finanziaria dell’operazione.
1.3 L’AVV_NOTAIO nell’interesse di COGNOME con distinti motivi qui riassunt
art. 173 disp att. cod.proc.pen.:
– nullità dell’ordinanza nel punto in cui aveva confermato l’ordinanza genetica di applicazi della misura cautelare reale ritenendo erroneamente che il sequestro COGNOME stato inizialmente disposto anche per il delitto di intestazione fittizia di cui all’art. 512 bis cod.pen. oltr riguardo al delitto di riciclaggio; viceversa, dalla lettura del dispositivo del provvedimen G.I.P., risultava espressamente che il sequestro nei confronti di COGNOME COGNOME stato dispo solo in relazione al delitto di cui al capo n.4, quello di riciclaggio della somma di C 330.0 senza alcun riferimento alla fattispecie di cui all’art. 512 bis cod.pen.;
– nullità dell’ordinanza nel punto in cui confermava il provvedimento genetico mantenendo il sequestro disposto per la somma di C 330.000,00 sui beni del ricorrente per il reato di cui capo n.4 ed erronea applicazione della legge penale; al proposito si deduceva come secondo un indirizzo giurisprudenziale di legittimità, il sequestro e la confisca del profitto in relazione di riciclaggio sono applicabili solo con riferimento al valore del vantaggio patrimon effettivamente conseguito dal riciclatore e non sull’intera somma derivante dalle operazioni pos in essere; inoltre, in riferimento alla fattispecie di reato in discussione, non poteva ri operante il principio solidaristico così che, essendo solo NOME il dominus dell’operazione aveva operato il trasferimento della somma di C 330.000,00 il ricorrente non risultava aver realizzato alcun profitto personale; in ogni caso, anche a volere ritenere che il profitto del di riciclaggio sia l’intero importo “ripulito”, non poteva procedersi ad una duplicazione sanzione penale aggredendo per lo stesso importo sia il patrimonio di COGNOME che quello d COGNOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2.1 II ricorso del pubblico ministero è inammissibile in quanto avanzato in carenza d interesse; ed invero il provvedimento impugnato ha disposto il rigetto dell’istanza di riesame c conseguente conferma integrale del provvedimento genetico in tema di sequestro a carico del COGNOME così che dall’accoglimento del ricorso non potrebbe derivarne alcun effetto favorevol per la pubblica accusa. Al proposito si è affermato che in tema di ricorso per cassazione, ai f della sussistenza del necessario interesse ad impugnare, non è sufficiente la mera pretesa preordinata all’astratta osservanza della legge e alla correttezza giuridica della decisio essendo invece necessario che sia comunque dedotto un pregiudizio concreto e suscettibile di essere eliminato dalla riforma o dall’annullamento della decisione impugnata (Sez. 3, n. 30547 del 06/03/2019, Rv. 276274 – 01).
Principio ribadito anche in tema di provvedimenti cautelari personali essendosi stabilito c in tema di impugnazioni cautelari, è inammissibile per carenza di interesse il ricorso cassazione del pubblico ministero che si dolga esclusivamente della ritenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per taluni dei delitti contestati, nel caso in cui l’ordinanza r tribunale del riesame abbia comunque confermato la sussistenza della gravità indiziaria relativamente ad altri delitti, disponendo il mantenimento della misura (Sez. 6, n. 23241 d 21/05/2019, Rv. 276069 – 01).
2.2 Quanto al ricorso della difesa dell’indagato sebbene il primo motivo proponga aspetti i relazione alla avvenuta applicazione del sequestro finalizzato alla confisca in relazione al s reato di riciclaggio e non anche alla fattispecie di intestazione fittizia come risu provvedimento genetico, l’inammissibilità del secondo motivo comporta comunque la reiezione dell’impugnazione.
Ed invero il secondo motivo propone vizi del provvedimento impugnato in relazione alla individuazione del profitto del reato di riciclaggio individuabile a vantaggio del solo COGNOME paiono del tutto inconducenti ed aspecifici posto che, dall’analisi del provvedimento genetico d G.I.P. confermato dal tribunale del riesame, risulta invece che il provvedimento ablativo cautela veniva disposto in relazione alla differente voce del “prodotto del reato di cui al capo 4” deriva che i vizi denunciati non appaiono conducenti rispetto alla motivazione del provvedimento genetico ed a quella dell’ordinanza del riesame che non fanno riferimento al profitto d riciclaggio bensì al prodotto, categoria diversa pure presa in considerazione dall’art. 648 qua cod.pen. quale ipotesi in cui applicare la misura ablativa.
Quanto poi all’aspetto della errata duplicazione del sequestro sia in danno del COGNOME qua autore della fattispecie di riciclaggio che in relazione alla posizione del COGNOME unico titol somme riciclate, va ricordato come sia stato ripetutamente affermato che in caso di concorso di persone nel medesimo reato, è legittima la confisca per equivalente, di cui all’art. 648-qua cod. pen., disposta per l’intera entità del prezzo o profitto accertato nei confronti anche solo concorrente, indipendentemente dalla quota personalmente percepita, in quanto il principio solidaristico, che informa la disciplina del concorso di persone nel reato, implica l’imputaz dell’intera azione delittuosa in capo a ciascun concorrente e, quindi, solidarietà nella pena e n misure a carattere sanzionatorio, quale la confisca per equivalente (Sez. 2, n. 9102 de 24/11/2020, Rv. 280886 – 01). Principio ribadito anche da coeve pronunce secondo cui in tema di confisca per equivalente, l’esecuzione della misura per l’intera entità del profitto accerta confronti del concorrente che materialmente ha ricavato una minore utilità dal reato o non n abbia ricavato alcuna non si pone in contrasto con il principio di proporzionalità di cui all’ prot.1, CEDU, posto a presidio del diritto di proprietà, dovendo questo essere parannetrato all produzione del profitto illecito e non alla sua effettiva disponibilità, sicché, nel impossibilità di un suo recupero, tutti coloro che abbiano concorso a realizzarlo risponderann con i propri beni (Sez. 5, n. 36069 del 20/10/2020, Rv. 280322 – 01).
Il principio suddetto risulta ribadito anche da altra pronuncia (Sez. 2, n. 16100 27/02/2019) ove espressamente si affermava in motivazione che:” La sentenza impugnata ha anche fatto corretta applicazione del principio solidaristico, che implica l’imputazione dell’i azione e dell’effetto conseguente in capo a ciascun concorrente e pertanto, una volta perduta l’individualità storica del profitto illecito, la sua confisca e il sequestro preventivo finalizzato possono interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l’inter entità del profitto accertato, ma l’espropriazione non può essere duplicata o comunque eccedere nel quantum l’ammontare complessivo dello stesso, verifica questa demandata alla fase
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esecutiva; è dunque irrilevante quale sia la quota di profitto eventualmente incamerat dall’imputato o anche solo se egli abbia effettivamente ricavato una parte dello stesso a seguit della consumazione in concorso con altri (Sez. 6, n. 26621 del 10/04/2018, NOME, Rv. 273256; Sez. 3, n. 56451 del 05/12/2017, dep. 2018, Maiorana, Rv. 273604).
Ne consegue, pertanto, che in applicazione del medesimo principio anche nel caso di sequestro finalizzato alla confisca disposto nei confronti di due distinti soggetti imputati, ciasc relazione alla medesima operazione, di riciclaggio l’uno ed autoriciclaggio l’autore del del presupposto, il sequestro preventivo può interessare ciascuno di essi per l’intero importo.
In conclusione, l’impugnazione della difesa deve ritenersi infondata; alla relativa declarat consegue, per il disposto dell’art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagament delle spese processuali.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del pubblico ministero. Rigetta il ricorso di COGNOME NOME che condanna al pagamento delle spese processuali.
Roma, 16 febbraio 2023