Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 37674 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 37674 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME, nata in Romania il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza n. 1902/2024 della Corte di appello di Ancona del 3 ottobre 2024;
letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal AVV_NOTAIO COGNOME;
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del AVV_NOTAIO COGNOME, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
letta, altresì, la memoria redatta nell’interesse della ricorrente dall’AVV_NOTAIO, del foro di Macerata, con la quel si è insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Ancona, adita dalla sola imputata NOME, ha confermato, con provvedimento emesso in data 3 ottobre 2024, la precedente sentenza con la quale, in data 11 aprile 2023 il Gup del Tribunale di Macerata, in esito a giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, aveva assolto NOME e NOME dal reato loro contestato sub 2) del capo di imputazione, avente ad oggetto la violazione degli artt. 110 cod. pen. e 7, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2019, convertito con modificazioni con legge n. 26 del 2019 – essendo stato ritenuto in esso assorbito il reato oggetto della contestazione sub 1), relativo alla violazione dell’art. 316-ter cod. pen. – avendo ritenuto il giudice di primo grado non punibile il fatto ascritto ai due imputati ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., disponendo, tuttavia la confisca a carico degli imputati della somma, pari ad euri 7.083,00, costituente il profitto dell’illecito perpetrato.
Avverso la predetta decisione ha interposto ricorso per cassazione la NOME, lamentando, con l’unico motivo di impugnazione da lei presentato, la violazione di legge per avere la Corte di appello confermato, dichiaratamente richiamando “il principio solidaristico che implica, trattandosi di reato commesso in concorso, l’imputazione della intera condotta e dell’effetto conseguente ad essa a ciascun concorrente”, la statuizione relativa alla confisca disposta a carico della prevenuta dell’intera somma costituente il profitto conseguito dal reato commesso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato è, pertanto, risulta meritevole di accoglimento.
Osserva preliminarmente il Collegio che la attuale ricorrente non contesta la astratta confiscabilità del profitto conseguito attraverso il reato in contestazione, sebbene per lo stesso la medesima sia stata prosciolta ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., ma esclusivamente il fatto che i giudici del merito abbiano disposto la predetta confisca in misura pari all’integrale profitto conseguito a carico di entrambi i due soggetti ritenuti responsabili del fatto oggetto di imputazione.
In tali limiti la doglianza è fondata.
Osserva, infatti, il Collegio come, con la recente sentenza n. 13783 del 2025, le Sezioni unite penali di questa Corte abbiano statuito che, in caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la
confisca deve essere disposta nei confronti di ciascun concorrente limitatamente a quanto dal medesimo conseguito, il cui accertamento costituisce oggetto di prova nel contraddittorio fra le parti e, solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente, è legittima la ripartizione in parti uguali (Corte di cassazione, Sezioni unite penali, 8 aprile 2025, n. 13783, rv 287756-01).
La applicazione di tale principio, collocandosi esso evidentemente in termini di contrasto, persino testuale, con il diverso principio affermato dalla Corte marchigiana, impone l’annullamento della sentenza da quest’ultima pronunziata limitatamente alla determinazione della somma confiscabile a carico della NOME, con rinvio alla Corte di appello di Perugia, che provvederà sul punto ancora controverso in adesione alla indicazione riveniente dalla citata sentenza n. 13783 del 2025 di questa Corte.
PQM
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca di euro 7.083,00 disposta nei confronti di NOME RAGIONE_SOCIALE con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia.
Il AVV_NOTAIO estensore
Così deciso in Roma, il 6 giugno 2025
Il Presieente