Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 9918 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 3 Num. 9918 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Torino il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 28/07/2025 del Tribunale di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo di dichiarare il ricorso inammissibile letta la memoria dei difensori, AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO, con cui è stata rinnovata la richiesta di annullamento, con ogni conseguenza di legge
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Torino, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta di NOME COGNOME di rideterminazione delle somme oggetto di confisca per equivalente di cui alla
sentenza del predetto Tribunale del 5 febbraio 2016, divenuta irrevocabile il 7 novembre 2019, con la quale il predetto è stato condannato per il delitto di cui agli artt. 110, 81, secondo comnnà,111, -comma 1, del d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 commesso in concorso con NOME COGNOME e NOME COGNOME. Inoltre, ha disposto “il dissequestro dei conti correnti intestati a NOME COGNOME, con confisca del loro attuale importo” e respinto ulteriore richieste.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, a mezzo del difensore di fiducia.
tributario residuo atteso che tali sanzioni non potranno essere richieste agli eredi del debitore d’imposta originario né ad altri soggetti, che l’estinzione delle sanzioni tributarie per morte del debitore è ontologicamente assimilabile ai fenomeni incidenti sul quantum del profitto confiscabile (rinuncia del credito da parte dell’Erario, accordo di ristrutturazione del debito, istituti deflattivi d contenzioso fiscale, condoni, definizioni di liti pendenti e rottamazioni), che tali e j ipotesi condividono con la morte del debitor’drl’estinzione parziale del quantum del debito erariale su cui si fonda la quantificazione del profitto del reato e che le mutate esigenze recuperatorie dello Stato impongono la quantificazione del profitto confiscabile, ottenuto scomputando dall’originario importo di euro 204.093,52 comprensivo di sanzioni amministrative l’ammontare di queste ultime pari a euro 72.719,23, per un ammontare finale di euro 131.374,29.
3.2 Con il secondo motivo lamenta ex art. 606, comma 1, lett. 6) ed e), cod. proc. pen. nullità dell’ordinanza impugnata per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale (art. 8, d.lgs 472 del 1997, art. 240 c.p. e art. 12 -bis, d.lgs 74 del 2000) in relazione alla mancata suddivisione del quantum confiscabile tra i correi nonché per carenza e vizio logico della motivazione. Deduce che il Tribunale ha rigettato anche la richiesta di suddividere l’ammontare confiscabile tra i tre correi, che il Tribunale ha ritenuto che il recentissimo principio espresso con la sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 13783 del 26/09/2024, COGNOME, Rv. 287756 – 01 che limita la solidarietà passiva in materia di confisca si scontrasse con la definitività del giudicato, che nella sentenza passata in giudicato non si parla di solidarietà né di parziarietà del debito, che il nuovo orientamento di questa Corte stabilisce che la solidarietà passiva non trova applicazione automatica in materia di confisca per equivalente dovendosi invece tenere conto delle quote di profitto effettivamente attribuibili a ciascun concorrente e da costui ricevute, che compito del giudice di primo grado era quello di ricercare le quote di profitto effettivamente attribuibili all’istante, che il giudice in caso di impossibilità di individuare la quota di profitt avrebbe dovuto operare secondo il dettame del più recente orientamento giurisprudenziale, che secondo il Tribunale la portata innovativa della decisione di questa Corte può incidere solo sui processi pendenti o futuri e non su quelli definiti dove l’assetto stabilito resta intangibile se non nei limiti delle ipotes tipiche di revisione, che il Giudice dell’esecuzione non ha colto che la regolamentazione doveva essere all’interno del circuito del giudicato in assenza di una disposizione che imponga la solidarietà passiva, che la motivazione della sentenza è erronea proprio nella parte in cui assume che l’assetto originariamente definito della sentenza irrevocabile avrebbe statuito una solidarietà passiva con riferimento alla confisca per equivalente, che la sentenza Corte di Cassazione – copia non ufficiale
del Tribunale di Torino ha disposto la confisca per equivalente senza specificare se la confisca dovesse essere pro quota o in solido, che si è ritenuta la solidarietà alla luce di principio giurisprudenziale superato, che la più evoluta interpretazione impone la ricerca dell’utile conseguito dal singolo e che, in caso di mancanza di accertamento sul punto, in quanto impossibile, la parziarietà della quota a carico di ciascuno dei destinatari della confisca. Deduce, inoltre, che “il quantum confiscato deve essere proporzionalmente ridotto per effetto della parziale estinzione del debito fiscale costituente l’originario profitto del reato, allo stesso modo il quantum oggetto di confisca – all’esito della riduzione di cui al motivo che precede – deve essere proporzionalmente diviso in quote tra i tre correi e, per quanto di interesse, attribuito in capo al ricorrente COGNOME NOME NOME quota, ove non si accerti un diverso e maggior profitto da lui ottenuto dal reato”, che il nuovo principio espresso dalle Sezioni Unite non incide sul piano dell’interpretazione di alcuna norma né sui fatti oggetto del giudicato bensì sulle modalità operative per l’esecuzione della confisca di competenza del giudice dell’esecuzione ovvero regolamentare dal punto di vista operativo la confisca come richiesto dal ricorrente, che la ricostruzione del Tribunale confonde piani separati del procedimento e impedisce l’adeguamento di misure esecutive a principi giurisprudenziali o di diritto sopravvenuti che mirano a evitare eccessi ablativi dell’istituto della confisca senza comunque modificare il principio della stessa, che le Sezioni Unite hanno ricordato come l’istituto civilistico della solidarietà passiva dell’obbligazione non abbia legittimamente alcun automatico collegamento con quello del concorso di persone nel reato e con la confisca per equivalente, che anzi la solidarietà (e l’automatismo che ne deriva) appare istituto incompatibile con il principio di proporzionalità avente rilievo anche sovranazionale in fonti primarie, che il principio di solidarietà tra correi non risulta conforme al principio di proporzionalità e che il giudice dell’esecuzione, in caso di mancata dimostrazione del diverso, maggiore o minore, profitto di uno dei destinatari della confisca, deve suddividere la somma da confiscare tra gli stessi pro quota previa esclusione delle somme dovute a titolo di sanzione, non trasmissibili e imponibili esclusivamente al titolare del rapporto e, quindi, non più “pretendi bili”. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
3.3 Con il terzo motivo lamenta ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. nullità dell’ordinanza impugnata per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale (artt. 665 e 666 cod. proc. pen.) e per carenza e vizio logico della motivazione in relazione alla richiesta di rateizzazione del dovuto e di liberazione dei veicoli confiscati. Deduce che al Tribunale era stata richiesta una diversa quantificazione dell’oggetto della confisca e che all’esito si accordasse la facoltà di pagare una parte di tale ammontare attraverso il
ricavato della vendita di veicoli confiscati (secondo l’offerta di acquisto prodotta) nonché accedendo a un piano rateale, che la previsione dell’art. 665, comma 1, cod. proc. pen. conduce a ritenere la competenza del giudice che ha deliberato il provvedimento, che la motivazione dell’ordinanza neppure offre indicazioni di sorta sulla diversa autorità competente, che ciò conferma l’illegittimità del provvedimento anche per carenza di motivazione e che la supposta insussistenza di elementi per ritenere che la vendita a seguito di offerta privata comporterebbe un introito maggiore rispetto a quello conseguente la vendita giudiziaria è conclusione formulata senza acquisire gli elementi informativi necessari (facoltà accordata dall’art. 666, comma 5, cod. proc. pen.).
Il ricorso per cassazione proposto da NOME COGNOME deve essere riqualificato come opposizione ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen. e gli atti vanno trasmessi al giudice dell’esecuzione per il prosieguo del procedimento.
5. L’ordinanza impugnata, emessa a seguito di udienza partecipata, ha a oggetto quale questione principale quella relativa alla confisca prevista tra le “altre competenze” del giudice dell’esecuzione di cui all’art. 676 cod. proc. pen. Tale disposizione rinvia allo schema procedimentale previsto dal suindicato art. 667, comma 4, cod. proc. pen. Pertanto, va applicato il principio di diritto espresso da questa Corte con ordinanza Sez. 1, n. 47750 del 18/11/2022, Pieri, Rv. 283858 – 01 (nello stesso senso Sez. 1, n. 3063 del 15/09/2023, Quarto, Rv. 285720 – 01), secondo cui «Il ricorso per cassazione erroneamente proposto avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione assunto “de plano”, ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., ovvero irritualmente nelle forme dell’udienza camerale, ex art. 666 cod. proc. pen., deve essere riqualificato come opposizione per il principio della conservazione degli atti giuridici, con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente». Tanto perché, in caso contrario, l’interessato si verrebbe privato della fase del “riesame” del provvedimento da parte del giudice dell’esecuzione il quale, al contrario del giudice di legittimità, ha cognizione piena delle doglianze ed è deputato a prendere in esame tutte le questioni e istanze (anche istruttorie) che il ricorrente non sia stato in grado di sottoporre a un giudice di merito. Con l’ordinanza sopra indicata si è anche ritenuto che «il ricorso per cassazione, ove irritualmente proposto, non deve essere dichiarato inammissibile ma deve, in applicazione del principio di conservazione degli atti, essere qualificato come opposizione contro il provvedimento censurato e trasmesso al giudice dell’esecuzione; e tanto sul rilievo che il principio di conversione dell’impugnazione erroneamente proposta,
contenuto nel quinto comma dell’art. 568 cod. proc. pen., trova applicazione, pe la sua portata AVV_NOTAIO quale espressione del più ampio principio d conservazione degli atti, anche in caso di gravami in senso lato ed impugnazioni cosiddette atipiche, come i riesami, i reclami, le opposizioni, cioè tutti rimedi giuridici che non sono assoggettati, in tutto o in parte, alle r predisposte per le impugnazioni in senso stretto».
Alla stregua delle considerazioni che precedono, gli atti devono esser trasmessi al Tribunale di Torino in funzione di giudice dell’esecuzione per prosieguo.
P.Q.M.
Qualificato il ricorso come opposizione ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod proc. pen., dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Torino per il prosieguo Così deciso il 22/01/2026.