Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 18043 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 18043 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: AMOROSO NOME COGNOME
Data Udienza: 17/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Brescia il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza della Corte d’appello di Brescia del 09/06/2023;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1.All’esito dei giudizi di primo e secondo grado, quest’ultimo definito con sentenza della Corte d’Appello di Brescia divenuta irrevocabile in data 04/05/2021, COGNOME NOME è stato ritenuto responsabile, in concorso con altri, per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen. e 10-ter d.lgs. 10 marzo 2000 n 74
Per l’effetto è stata disposta nei suoi confronti, in via subordinata alla confisca diretta nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, la confisca per equivalente per la somma di euro 11.091.273,00 avente ad oggetto i beni già sottoposti a
sequestro preventivo (terreni, fabbricati, dossier, titoli, conti correnti e partecipazioni societarie).
In sede di esecuzione, COGNOME NOME rappresentava alla Corte d’Appello che la partecipazione societaria nella RAGIONE_SOCIALE, divenuta RAGIONE_SOCIALE, aveva raggiunto un valore nominale notevolmente superiore a quello computato in sede di sequestro preventivo a causa dell’intervenuto aumento del valore di borsa delle azioni di altra società partecipata, la RAGIONE_SOCIALE, e del sopravvenuto decesso del proprio padre, usufruttuario di parte delle azioni sequestrate, che aveva determinato il consolidamento a suo favore della titolarità delle stesse.
2.Sulla base di detti presupposti l’odierno ricorrente rivolgeva alla Corte d’Appello di Brescia un’istanza di restituzione di tutti i beni sottoposti a vincolo, ad eccezione della partecipazione societaria nella RAGIONE_SOCIALE, potendo quest’ultima ritenersi da sola satisfattiva delle ragioni della consfisca.
3.Avverso l’ordinanza rigetto dell’istanza, il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, riqualificato da questa Corte quale opposizione ex art. 667 comma 4 con trasmissione alla Corte d’Appello di Brescia.
La seconda sezione della Corte d’Appello di Brescia, con ordinanza n. 29 del 2022, depositata in data 15 luglio 2023, rigettava l’opposizione proposta ribadendo l’orientamento costante della giurisprudenza di legittimità per il quale la valutazione dei beni soggetti ad ablazione reale non può che avvenire sulla base di criteri legati al valore di mercato dei beni stessi al momento in cui il sequestro viene disposto, dissentendo dalla prospettata tesi difensiva secondo la quale tale detto valore andrebbe ancorato al momento finale della vendita o al più al momento del passaggio in giudicato della sentenza.
La Corte territoriale ha altresì aggiunto che, in ogni caso, la stima offerta dall’istante non avrebbe tenuto conto della circostanza che il ritenuto aumento di valore della partecipazione in RAGIONE_SOCIALE proprio perché dipendente dall’incremento del valore di borsa delle azioni della partecipata RAGIONE_SOCIALE, era ancorato a situazioni di fatto “tutt’altro che consolidate” atteso la mutevolezza del mercato borsistico e la circostanza che la partecipante RAGIONE_SOCIALE, di cui COGNOME NOME non è socio di maggioranza, avrebbe potuto procedere, in ogni momento, alla dismissione di dette azioni.
Si è osservato, infine, che, pur essendo condivisibile e pacifico il principio secondo cui il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente non può che avere ad oggetto del valore del profitto del reato così come determinato in sede di accertamento giudiziale, non era condivisibile la deduzione difensiva laddove sosteneva altresì che l’ipotizzato incremento di valore dei beni oggetto di
confisca stessa si sarebbe risolto in un vantaggio per il ricorrente posto che l’atto ablativo avrebbe potuto operare soltanto nei limiti di detto importo.
4.Avverso tale provvedimento COGNOME NOME, tramite difensore, propone ricorso in Cassazione affidato ad un unico motivo in cui si deduce la contraddittorietà, mancanza o apparenza della motivazione per essere stata la valutazione di stima del suddetto cespite azionario effettuata dalla Corte facendo riferimento al valore di mercato dello stesso al momento del sequestro, in maniera contraddittoria, dovendo tale stima essere più correttamente ancorata al momento finale della vendita o al più al momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.L’ordinanza impugnata va annullata con rinvio.
La prospettazione difensiva non è meritevole di accognmento giacché in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, questa Suprema Corte ha reiteratamente affermato il principio, che in questa sede si intende ribadire, secondo il quale, al fine di evitare che la misura cautelare si riveli eccessiva nei confronti del destinatario ed in ossequio al principio di adeguatezza, gradualità e proporzionalità comune a tutte le misure cautelari, anche il valore delle cose sequestrate deve essere adeguato e proporzionale all’importo del credito garantito e la stima deve costituire oggetto di ponderata valutazione preventiva da parte del giudice della cautela, controllabile dal Tribunale del riesame e non differibile alla fase esecutiva della confisca, sicché il valore dei beni da sottoporre a vincolo deve essere adeguato e proporzionato al prezzo o al profitto del reato e il giudice, nel compiere tale verifica, deve fare riferimento alle valutazioni di mercato degli stessi, avendo riguardo al momento in cui il sequestro viene disposto (Sez. 3, n. 17465 del 22/03/2012, COGNOME, Rv. 252380; Sez. 3, n. 3260 del 04/04/2012, C:urrò, Rv. 254679; Sez. 3, n. 42639 del 26/09/2013, COGNOME, Rv. 257439; Sez. 6, n.15807 del 09/01/2014, COGNOME, Rv. 259702; Sez. 2, n. 36464 del 21/07/2015, COGNOME, Rv. 265059).
3.Tanto chiarito, va tuttavia osservato che dagli allegati difensivi riguardanti atti d’indagine già presenti nel procedimento, emerge che la stima del valore dei beni vincolati con il sequestro preventivo e colpiti dal provvedimento di confisca è stata effettuata facendo esclusivo riferimento al valore nominale delle quote societarie.
Tanto parrebbe evincibile sia dal verbale delle operazioni dirette alla confisca effettuato dalla Guardia di Finanza di Brescia del 08/09/2021 presso la Camera
di Commercio della medesima città, relativamente alle quote di partecipazione intestate a NOME COGNOME sia dalla nota trasmessa dalla Guardia di Finanza Compagnia di Gorizia del 23/03/2015 all’ufficio del Giudic:e delle indagini preliminari di Brescia inerente l’esecuzione del decreto di sequestro preventivo disposto in data 11/02/2015 nei confronti dell’odierno ricorrente.
4.Non essendo dunque chiaro se la stima sia avvenuta sulla base del criterio del valore di mercato, alla stregua di quanto affermato in diritto dalla Corte d’Appello di Brescia, ovvero se si sia avuto riguardo, come emergerebbe dagli atti menzionati, al valore nominale, l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio alla Corte d’Appello di Brescia per un nuovo esame, che tenga conto dei principi ermeneutici sopra richiamati.
P.Q.M..
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Brescia.
Così deciso il 17/01/2023