Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 3770 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 3770 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BASHA ALKETA CUI.03030DY, nata in Albania il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/06/2023 del G.i.p. del Tribunale di Bologna
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 28/06/2023, il G.i.p. del Tribunale di Bologna, su richiesta delle parti ex art. 444 cod. proc. pen., applicava ad NOME la pena di due anni di reclusione per il reato di concorso in un’associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti di cui al capo 46) dell’imputazione e per cinque reati di riciclaggio di cui ai capi 50), 51), 52), 53) e 54) dell’imputazione.
Inoltre, il G.i.p. del Tribunale di Bologna ordinava, ai sensi dell’art. 648-quater cod. pen., la confisca delle somme di denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali la NOME avesse la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore, pari al profitto dei suddetti reati di riciclaggio – «da individuarsi nelle somm oggetto delle singole condotte di riciclaggio» – di € 132.350,00.
Avverso l’indicata sentenza del 28/06/2023 del G.i.p. del Tribunale di Bologna, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, NOME COGNOME, affidato a un unico motivo, con il quale deduce, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l’illegalità della disposta misura di sicurezza della confisca.
La ricorrente rappresenta come il G.i.p. del Tribunale di Bologna abbia disposto la confisca anche della somma di denaro di C 79.850,00, pari al profitto del reato di riciclaggio di cui al capo 53) dell’imputazione, senza tenere conto del fatto che detta somma di C 79.850,00 era stata trovata in suo possesso e le era stata sequestrata il 24/07/2020 e che il G.i.p. del Tribunale di Verona ne aveva disposto il sequestro preventivo.
Pertanto, secondo la ricorrente, «o detto importo è da restituire alla Sig.ra NOME – non avendo il Giudice di primo grado emesso ordinanza di confisca avuto riguardo a detta somma di C 79.850,00 e di cui al capo 53 dell’imputazione oppure, se è da intendersi confiscato, ecco che l’importo della misura di sicurezza per C 132.000,00 e relativo alla confisca di somme di denaro, di beni o altre utilità di cui la stessa NOME abbia la disponibilità, anche per interposta persona, è errato essendo da rideterminarsi nella misura di euro 52.150,00».
Per tale ragione, la ricorrente chiede alla Corte di cassazione di annullare la sentenza impugnata «al fine di esattamente individuare la misura di sicurezza relativa alla somma oggetto della confisca ex art. 648 quater II comma».
L’unico motivo è manifestamente infondato.
Ai sensi dell’art. 323, comma 3, cod. proc. pen., se è pronunciata sentenza di condanna, gli effetti del sequestro permangono quando è stata disposta la confisca delle cose sequestrate.
Da ciò discende che la disposta confisca della somma di C 79.850,00, pari al profitto del reato di riciclaggio di cui al capo 53) dell’imputazione, include in sé corrispondente somma che era stata trovata in possesso dell’imputata e della quale il G.i.p. del Tribunale di Verona aveva disposto il sequestro preventivo.
Eventuali errori, del resto, potranno essere fatti valere in sede di esecuzione della disposta confisca.
Trattandosi di impugnazione proposta contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti dopo l’entrata in vigore della novella di cui alla legge 23 giugno 2017, n. 103, il cui art. 1, comma 62, ha aggiunto all’art. 610 cod. proc. pen. il comma 5 -bis, il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano, ai sensi del secondo periodo di quest’ultimo comma.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 21/12/2023.