Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 24418 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 3 Num. 24418 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 02/04/2025
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
Presidente –
Sent. n. sez. 573/2025
CC – 02/04/2025
Relatore –
R.G.N. 40013/2024
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a VALDERICE il 02/01/1949
avverso l’ordinanza del 18/10/2024 del TRIBUNALE di Trapani udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto che la Corte di cassazione, riqualificato il ricorso come opposizione ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., voglia disporre la trasmissione degli atti al Tribunale di Trapani, in funzione di giudice dellÕesecuzione, per l’ulteriore corso.
Letta la memoria difensiva con cui ha insistito nellÕaccoglimento del ricorso.
NOME COGNOME a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso lÕordinanza del Tribunale di Trapani, in funzione di giudice dellÕesecuzione, con cui è stata disposta, ad integrazione del dispositivo della sentenza emessa ai sensi dellÕart. 444 cod. proc. pen., in data 10/02/2019, nei confronti del ricorrente, la confisca per equivalente della somma di euro 434.524,00.
Deduce il vizio della motivazione in relazione alle ragioni in base alle quali il Tribunale di Trapani, allÕesito dellÕopposizione, aveva disposto la confisca per equivalente, quale integrazione del dispositivo della sentenza di patteggiamento emessa in data 10/01/2019, evidenziando, in primo luogo, il travisamento delle richieste difensive lˆ dove viene riportato che la difesa aveva chiesto la confisca per equivalente, mentre al
contrario aveva chiesto lÕannullamento di quella giˆ disposta, nelle forme della correzione dellÕerrore materiale il 2/7/2024. Diversamente da quanto indicato, inoltre, la difesa aveva proposto un solo atto di opposizione, e non due, il secondo atto mirando a chiedere la fissazione dellÕudienza per la decisione dellÕopposizione o la correzione del provvedimento di non luogo a provvedere emesso il 22/7/2024 dal Presidente di Sezione del medesimo Tribunale, mediante integrazione con una chiara statuizione di annullamento dellÕordinanza opposta.
Si ripercorrono e vengono trascritti i motivi dellÕopposizione proposta, rilevando, in conclusione, che era stata giˆ disposta la confisca diretta della somma evasa, presente ad oggi sul conto corrente della curatela del fallimento del ricorrente; si evidenzia, inoltre, che dalle allegate dichiarazioni e dalla pec del curatore si evince lÕinteresse specifico alla proposizione del ricorso, perchŽ Ð come peraltro ribadito anche nella stessa ordinanza impugnata Ðnon sono stati venduti tutti i beni appartenenti al NOME, che pu˜ quindi aspirare a ritornarne in possesso allÕesito della procedura fallimentare.
Si conclude per lÕannullamento con rinvio dellÕordinanza impugnata.
Il Procuratore ha depositato memoria scritta con cui chiede che la Corte di cassazione, riqualificato il ricorso come opposizione ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., voglia disporre la trasmissione degli atti al Tribunale di Trapani, in funzione di giudice dellÕesecuzione, per l’ulteriore corso.
Il difensore ha depositato memoria con cui ha insistito nellÕaccoglimento del ricorso.
Il ricorso è fondato.
é necessaria una breve ricostruzione della vicenda processuale.
Con sentenza emessa ai sensi dellÕart. 444 cod.proc.pen., in data 10/01/2019, al ricorrente è stata applicata la pena di anni uno e mesi quattro di reclusione condizionalmente sospesa, in relazione al delitto di cui all’art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000, commesso l’01.10.2012.
Con sentenza emessa, in data 15/01/2020, la Corte di cassazione annullava la sentenza impugnata limitatamente alla confisca e rinviava al Tribunale di Trapani per nuovo esame.
Con sentenza emessa in data 20/11/2020, il Tribunale di Trapani rigettava la richiesta di confisca rilevando che NOME COGNOME con sentenza del 11/01/2018, e dunque, in epoca antecedente alla sentenza di primo grado, era stato dichiarato fallito e, di conseguenza, il provvedimento ablatorio non poteva essere adottato in applicazione di un recente orientamento di legittimitˆ che ha escluso la possibilitˆ di eseguire il sequestro diretto dei beni in caso di dichiarazione di fallimento in quanto quest’ultima determina lo spossessamento ed il venir meno del potere di disporre del proprio patrimonio in capo al fallito.
Con sentenza emessa in data 03/12/2021, la Corte di cassazione annullava la sentenza impugnata sul punto della confisca e rinviava per nuovo esame al Tribunale di Trapani.
Con sentenza dellÕ8/02/2023, in sede di rinvio operato dalla Corte di cassazione, il Tribunale di Trapani disponeva la confisca della somma di euro 434.524,00, corrispondente al profitto del reato di cui allÕart. 4 d. lgs. n. 74 del 2000, per il quale lÕimputato aveva patteggiato la pena.
La confisca era disposta a seguito di istruttoria con lÕesame del curatore del fallimento dellÕimputato e lÕacquisizione di documentazione bancaria, che consentivano di accertare la presenza di un attivo fallimentare (1.125.113 euro) che rendeva ammissibile la confisca diretta del profitto del reato.
In data 24/1/2024 il Pubblico ministero chiedeva al Tribunale di Trapani, quale giudice dellÕesecuzione, di integrare ex art. 130 cod. proc. pen. il dispositivo della sentenza, dichiarando che si trattava di confisca per equivalente riguardante anche i beni immobili del condannato.
Il giudice dellÕesecuzione, ritenendo sussistente lÕerrore materiale ai sensi dellÕart. 130 cod. proc. pen., senza fissare udienza, con provvedimento del 2/3 luglio 2024 integrava il dispositivo della sentenza emessa nella parte in cui non era stata indicata la confisca del bene immobile o dei beni immobili di proprietˆ del condannato in relazione allÕimposta evasa pari a euro 434.524,00.
Avverso tale decisione NOME COGNOME proponeva opposizione ex artt. 676, 666 e 667 cod. proc. pen., deducendo con un primo motivo la violazione dellÕart. 130 cod. proc. pen. e lÕinsussistenza dei presupposti per la correzione di errore materiale, nonchŽ la violazione del contraddittorio per essere stata disposta la correzione dellÕerrore materiale de plano.
In data 22 luglio 2024, in calce allÕatto di opposizione, il Presidente della Sezione penale del Tribunale di Trapani, disponeva il Ònon luogo a provvedere dellÕatto di opposizioneÓ.
Seguiva istanza difensiva con cui si chiedeva la fissazione di udienza per la decisione dellÕopposizione giˆ presentata, allÕesito della quale, allÕudienza del 18/10/2024, il Tribunale di Trapani, decidendo nel contraddittorio delle parti, disponeva l’integrazione della sentenza di patteggiamento ordinando la confisca per equivalente a carico di NOME COGNOME della somma di 434.224,00 € .
Avverso tale ordinanza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione.
LÕordinanza impugnata è stata emessa a seguito di opposizione in data 12 luglio 2024 avverso lÕordinanza del 18 ottobre 2024, che, come sopra evidenziato, concludeva lÕiter processuale istaurato con lÕatto di opposizione del 12 luglio 2024 avverso la prima ordinanza de plano, del 2 luglio 2024 del Tribunale di Trapani, quale giudice
dellÕesecuzione, che aveva disposto la correzione dellÕerrore materiale disponendo la confisca per equivalente, confisca che era confermata nel provvedimento del 18 ottobre 2024 ora impugnato con il ricorso per cassazione.
LÕordinanza è, dunque, ricorribile ai sensi dellÕart. 666, comma 6, cod. proc. pen.
5. Nel merito il ricorso è fondato.
Va in primo luogo rilevato che la difesa, allÕudienza del 18 ottobre 2024, aveva insistito nellÕaccoglimento dellÕopposizione e quindi nellÕannullamento dellÕordinanza del 2 luglio 2024 con la quale era stata disposta la confisca per equivalente con la procedura della correzione dellÕerrore materiale de plano, richiesta a cui si associava il Pubblico Ministero.
Il provvedimento impugnato, allÕesito dellÕintegrazione del contradditorio, ha dapprima travisato le conclusioni, ed ha disposto la confisca per equivalente, integrando il dispositivo della sentenza di patteggiamento, in assenza dei presupposti per la sua applicazione.
Occorre muovere, come sopra riepilogato, dalle ragioni del duplice annullamento disposto dalla Corte di cassazione e dalla sentenza, emessa dal Tribunale di Trapani, che nel giudizio di rinvio, previa istruttoria, aveva disposto la confisca diretta del profitto del reato, pari a € 434.224,00, rinvenienti sul conto corrente della societˆ fallita.
Al fine di chiarire gli esatti confini entro i quali si inserisce il provvedimento impugnato, dal suo esame in uno con lo sviluppo dellÕintero iter procedimentale, come sopra descritto, risulta evidente che si sia inteso provvedere sullÕopposizione del 12 luglio 2024, unica opposizione, che aveva ad oggetto lÕoriginario provvedimento del 2/3 luglio 2024 di correzione di errore materiale adottato de plano, istanza di correzione e relativo provvedimento adottato de plano il 2 luglio 2023, che, come tale, è atto abnorme.
Di fatti in tema di patteggiamento, è abnorme il provvedimento con cui il giudice della cognizione dispone la confisca con il procedimento di correzione degli errori materiali dopo il passaggio in giudicato della sentenza, in quanto all’omessa pronunzia ablatoria è possibile porre rimedio solo con lo strumento previsto dall’art. 676 cod. proc. pen., specificamente dettato per l’ipotesi di beni oggetto di confisca obbligatoria (Sez. 6, n. 25602 del 27/05/2020, COGNOME, Rv. 279572 Ð 01).
Ma non solo, ricorre un ulteriore profilo di illegittimitˆ del provvedimento impugnato, che definisce lÕopposizione proposta il 12 luglio 2024, in quanto risulta dal provvedimento stesso e dal verbale stenotipico, che il Tribunale di Trapani, decidendo sullÕopposizione, ha disposto la confisca (per equivalente) in aggiunta a quella giˆ stabilita in sentenza (solo diretta) in assenza di richiesta di richiesta di applicazione della confisca per equivalente da parte del Pubblico Ministero non potendosi considerare valida richiesta quella formulata, in data 24/01/2024, dal Pubblico Ministero di correzione di errore materiale del dispositivo della sentenza in data 08/02/2023.
Da tali premesse consegue che lÕordinanza, che ha applicato una ulteriore misura ablativa (la confisca per equivalente), è stata emessa in assenza di domanda e dei presupposti per la sua applicazione, ai sensi dellÕart. 12 bis d.lgs. n. 74 del 2000, dal momento che il curatore aveva segnalato che la somma corrispondente allÕimposta evasa era stata accantonata in favore dello Stato Ð come da piano di riparto parziale – ed era sufficiente che lÕUfficio Recupero Crediti indicasse le modalitˆ con cui procedere al pagamento, sicchè lÕesecuzione di una ulteriore confisca per equivalente (sui beni immobili del ricorrente) si traduce in una misura eccessiva e in contrasto con lÕinsegnamento di Questa Terza sezione n. 15776 del 2020, che nel delineare i rapporti tra sequestro preventivo funzionale alla confisca e fallimento, ha chiarito che se Òil sequestro penale è destinato a prevalere sugli interessi dei creditori all’integrale salvaguardia dell’attivo fallimentare, è tuttavia altrettanto innegabile che, sul piano pratico, è indispensabile circoscrivere compiutamente l’entitˆ del profitto confiscabile, consentendo di soddisfare le preminenti ragioni di tutela penale, senza per˜ arrecare pregiudizio alle concorrenti pretese creditorie, e tanto soprattutto laddove l’attivo fallimentare sia costituito da somme di denaro. In tema di reati tributari, poi, resta ferma l’esigenza di valutare anche se l’Erario abbia giˆ proceduto al recupero delle somme non versate dal contribuente, ci˜ al fine di evitare un’indebita locupletazione da parte del Fisco, tenuto conto che, ai sensi del comma 2 del citato art. 12 bis, la confisca non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all’Erario anche in presenza di sequestroÓ.
LÕordinanza impugnata del 18/10/2024 e quella precedentemente emessa in data 02/07/2024, vanno annullate senza rinvio nella parte in cui dispongono la confisca per equivalente del profitto del reato tributario. Resta ferma la confisca diretta del profitto del reato disposta con la sentenza ex art. 444 cod.proc.pen. in data 08/02/2023.
Annulla senza rinvio lÕordinanza impugnata nonchŽ lÕordinanza in data 02/07/2024 del Tribunale di Trapani.
Cos’ deciso il 02/04/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente COGNOME NOME