Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 6585 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 6585 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 17/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MONTELLA il 07/10/1971
avverso l’ordinanza del 17/06/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG, dottor COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso l’ordinanza della Corte di appello d Milano, quale giudice dell’esecuzione, che ha rigettato l’istanza di revoca dell’ordine di confi per equivalente, disposto ai sensi dell’art. 12 bis d.lgs.74/2000, avente ad oggetto due uni immobiliari di proprietà della ricorrente, ma di fatto riconducibili al signor COGNOME marito ricorrente, indagato per il reato di cui all’art.2 d.lgs.74/2000 quale amministratore di fatto società RAGIONE_SOCIALE
2.La ricorrente affida il ricorso a due motivi.
2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge in quanto la misura ablativa è stata disposta su due unità immobiliari di sua proprietà, acquistati con atto di compravendita de dicembre del 2015, dal marito COGNOME con riserva del diritto di abitazione, prima che egli abb avuto notizia di avere un procedimento penale a suo carico. La ricorrente rappresenta di aver pagato un prezzo congruo ed effettivo, risultante da reale passaggio di danaro e di aver sostenuto le spese di ristrutturazione e di arredamento dell’immobile attingendo ad un prestito personale. Il COGNOME, peraltro, non aveva la “disponibilità” dell’immobile, intesa in s penalistico, avendo trasferito la residenza altrove ed essendo titolare di un mero diritto abitazione. Inoltre, è improprio il richiamo all’art. 52 d.lgs.159/2011 effettuato dalla territoriale, trattandosi di norma concernente unicamente i diritti di credito e i diritti garanzia e non i diritti reali di godimento. Sicché erroneo è il richiamo allo stato di buona dell’acquirente e al correlativo onere di allegazione.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso deduce violazione di legge in ordine alla asserit insussistenza della buona fede del terzo, evidenziando di aver avuto conoscenza dell’esistenza di procedimenti penali a carico del COGNOME solo a distanza di due anni dalla cession dell’immobile; inoltre evidenzia che non vi è alcun collegamento tra i cespiti confiscati co delitti ascritti al condannato, quale amministratore della RAGIONE_SOCIALE, concernenti viola tributarie relative al 2017.
Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto il riget del ricorso.
Con memoria difensiva la ricorrente ha ulteriormente illustrato i motivi di ricors insistendo in particolare sulla erroneità della equiparazione della condizione del proprietar formale di un bene, ritenuto nella disponibilità del condannato, con quella del titolare di di di credito sorto antecedentemente all’emissione del sequestro, posizione disciplinata dall’art.52 del codice antimafia.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato.
Nel caso in disamina, la confisca per equivalente è stata disposta ai sensi dell’art.12 b d.lgs.74/2000 su due unità immobiliari site in INDIRIZZO nel Comune di Agrate Brianza, di proprietà dell’istante, ma di fatto nella disponibilità e riconducibili all’ COGNOME. Il giudice a quo ha ritenuto che il bene immobile fosse nella disponibilità dell’indagato, marito della ricorrente, sebbene la proprietà fosse stata trasferita con atto anteceden all’acquisizione della notizia di reato, ritenendo che l’immobile sia rimasto nella disponib dell’indagato e fosse quindi a lui riconducibile. La riconducibilità effettiva dei beni all’i è affermata dal giudice a quo sulla base di una serie di elementi. Innanzitutto, ha conferito rilievo all’età delle parti della compravendita alla data del rogito, pressoché coetanei, conside che la parte venditrice si è riservata il diritto di abitazione, con grave limitazione del d proprietà dell’acquirente, considerata l’aspettativa di vita del venditore e la fisiologica dura diritto di abitazione, che si estingue con la morte del titolare. La Corte d’appello h evidenziato che il 13 novembre 2017, ben due anni dopo l’atto di trasferimento della proprietà, il COGNOME era ancora residente e domiciliato in INDIRIZZO a nulla rilevando circostanza che successivamente abbia trasferito la residenza aliunde. Egli coabitava con la COGNOME, la quale era presente durante le operazioni di perquisizione e interveniva nella qualità proprietaria dell’appartamento e compagna del COGNOME. Inoltre, il giudice a quo ha precisato che l’atto di trasferimento della proprietà, avvenuto nel 2015, è successivo alla commissione dei rea contestati al COGNOME, concernenti l’indicazione di fatture per operazioni inesistenti dichiarazioni fiscali degli anni 2013 e 2014. Sulla base di tali elementi, con motivazione esen da vizi logico-giuridici, la Corte d’appello ha affermato che le condizioni del contrat compravendita rivelano in modo chiaro l’intento di sottrarre solo formalmente la disponibilità d bene all’indagato che ne ha conservato la piena disponibilità.
Quanto all’applicazione dell’art. 52 d.lgs. 159/2011, in giurisprudenza si è affermato che tutela dei terzi di buona fede, titolari di diritti acquisiti anteriormente al sequestro e alla ex art. 12-bis del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, è assicurata in sede di esecuzione penale, ne contraddittorio con l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei ben sequestrati e confiscati, ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo IV, Libro I, d.lgs. n 2011, ed in particolare degli artt. 52 e 55. Si è precisato dunque che l’art. 52, comma prim d.lgs. n. 159 del 2011 è espressione di un principio generale del sistema (non solo interno, ma anche comunitario, ora unionale) che valorizza la tutela del legittimo affidamento dell’operato economico prudente e accorto (Sez.3, n. 39201 del 15/12/2020 Cc. (dep. 02/11/2021 ) Rv. 282275).
Nel caso in disamina, il giudice a quo ha negato che il diritto di proprietà vantato dalla ricorrente, acquisito in epoca antecedente la misura ablatoria, fosse meritevole di tutela ai sen dell’art. 52 d.lgs. 159/2011, ritenendo che la COGNOME fosse a conoscenza dell’intento elusivo COGNOME e che consapevolmente abbia accettato di acquisire la sola titolarità formale del ben indicando, quali elementi a supporto di tale convincimento, due circostanze immediatamente successive al sequestro ex art. 321 cod. proc. pen.: il COGNOME ha subito richiesto all’anagra
certificato di cambio di residenza e la COGNOME ha fatto una verifica delle formalità is sull’immobile a suo carico. Alla stregua di tali elementi, ha escluso la buona fede.
Il ricorso, dunque, deve essere rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali
Così deciso in Roma il 17 dicembre 2024
Il Presidente