Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 42326 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 42326 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 22/05/2024 del GIP TRIBUNALE di VERONA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso;
letta la memoria del difensore;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 22 maggio 2024 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’opposizione presentata nell’interesse di NOME, in qualità di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, con sede nella Repubblica Ceca, avverso l’ordinanza del medesimo giudice dell’esecuzione emessa il 21 dicembre 2023.
La pronuncia ha ad oggetto la richiesta di restituzione, in favore della COGNOME, di un immobile sito in Cerea, oggetto di confisca per equivalente nel procedimento a carico di NOME COGNOME ed altri, definito con sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona il 5 luglio 2022, irrevocabile il 3 marzo 2023 per i reati di truffa, bancarotta fraudolenta, riciclaggio, autoriciclaggio e associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei predetti reati.
A fondamento della decisione, sono state richiamate le considerazioni svolte nel provvedimento impugnato in ordine alla riconducibilità ad NOME COGNOME del bene e della stessa società RAGIONE_SOCIALE.
In particolare, l’immobile è stato acquistato a seguito di trattative condotte direttamente da NOME COGNOME, per come desunto dalle dichiarazioni della precedente proprietaria, NOME COGNOME.
Inoltre, le questioni di vicinato sono state sempre curate da COGNOME o dal padre dello stesso, non dalla NOME, secondo quanto dichiarato da una vicina di casa; i lavori relativi al garage sono stati commissionati dallo stesso COGNOME la cui moglie, NOME COGNOME, formale locataria, non ha mai pagato i canoni di locazione.
Le allegazioni contenute nell’atto di opposizione sono state ritenute smentite da numerosi elementi istruttori che hanno permesso di individuare COGNOME come il reale titolare dell’immobile.
Sono stati valorizzati i rapporti tra la NOME e NOME COGNOME, figura apicale dell’associazione capeggiata da COGNOME e disponibile a costituire società, in Italia e Repubblica Ceca, ove fare confluire i proventi dei reati.
A tale proposito, sono state richiamate le risultanze di una nota di polizia giudiziaria del 16 maggio 2024.
Ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME, nella qualità sopra indicata, per mezzo del proprio difensore, AVV_NOTAIO, articolando due motivi.
2.1. Con il primo ha eccepito vizi di motivazione e travisamento della prova
con riferimento alla mancata disamina delle deduzioni difensive circa la ricostruzione dei fatti e le dichiarazioni rese, in sede di indagini difensive, d NOME AVV_NOTAIO sull’assenza di collegamenti tra la società proprietaria dell’immobile e il suo legale rappresentante con COGNOME.
Dagli elementi preternnessi risulta l’effettiva estraneità della società rispetto alle attività illecite dell’associazione della quale faceva parte lo stesso COGNOME.
Erano state allegate circostanze sulla provenienza del denaro servito per l’acquisto dell’immobile, l’attività di intermediazione svolta da NOME COGNOME, l successiva locazione del bene alla moglie di NOME, l’impossibilità di desumere dalla locazione l’esercizio delle prerogative dell’effettivo proprietario, l’atti abituale della società e la mancata gestione della stessa da parte di COGNOME.
Ha altresì eccepito la mancanza disamina delle dichiarazioni difensive rese da NOME COGNOME in ordine all’attività di intermediazione dallo stesso svolta in occasione della compravendita dell’immobile.
Tali dichiarazioni, ove valutate, avrebbero consentito di escludere la sussistenza dei collegamenti tra la società straniera e le attività delittuose di COGNOME.
2.2. Con il secondo motivo ha eccepito vizio di motivazione e travisamento della prova in ordine al contenuto di un’annotazione di polizia giudiziaria con riguardo al ruolo che la NOME e NOME avrebbero svolto in seno alla società RAGIONE_SOCIALE.
I due sono stati indicati come membri del Consiglio di amministrazione della predetta società, mentre è risultato che la donna ha fatto parte dei Consiglio di sorveglianza e solo COGNOME è stato membro del Consiglio di amministrazione.
I ruoli, inoltre, sono stato ricoperti in momenti diversi e dalla comune partecipazione alla società non potrebbero trarsi le conclusioni alle quali è pervenuto il giudice dell’esecuzione, mancando ogni prova dei collegamenti tra NOME e COGNOME.
Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. Nell’interesse della ricorrente è stata depositata memoria di replica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Il primo motivo denuncia fondatamente sia l’omessa considerazione delle allegazioni difensive svolte allo scopo di dimostrare l’estraneità della società RAGIONE_SOCIALE alle attività illecite del sodalizio del quale faceva parte
NOME, sia il travisamento per omissione delle dichiarazioni rese da NOME COGNOME in sede di indagini difensive relativamente alla sua attività di intermediazione nelle operazioni di acquisto dell’immobile alle quali COGNOME sarebbe rimasto totalmente estraneo.
In realtà, il dato della riconducibilità a COGNOME della società i cui fondi sono stati utilizzati per l’acquisto dell’immobile è stato indicato dall’ordinanz impugnata come meramente probabile.
In termini generali, le argomentazioni spese nell’atto di opposizione da parte della RAGIONE_SOCIALE sono state ritenute contraddette da numerosi elementi di prova «che conducono ad individuare nella persona di COGNOME NOME il vero titolare dell’immobile, nonostante la formale intestazione in capo alla società (…)».
Tuttavia, è rimasto inesplorato il tema, pure introdotto in sede di opposizione mediante la produzione del verbale di indagini difensive del 13 maggio 2024 relativo alle informazioni assunte da NOME COGNOME, soggetto che ha avuto un ruolo di intermediazione nella fase dell’acquisto dell’immobile del quale si controverte.
Le circostanze riferite da COGNOME non sono ate oggetto di valutazione da parte del giudice dell’esecuzione, così come sono rimaste sostanzialmente prive di verifica completa le allegazioni difensive sviluppate alle pagg. 4 e 5 dell’opposizione con riguardo sia alla natura dell’attività di investimento ordinariamente svolta dalla RAGIONE_SOCIALE, sia alla possibilità di desumere, nel caso concreto, dall’esercizio delle prerogative del conduttore dell’immobile elementi per potere risalire alla reale proprietà dello stesso.
Si tratta di aspetti essenziali della ricostruzione che, tenuto conto delle allegazioni difensive e delle produzioni documentali, avrebbero dovuto essere considerati.
E’ fondato anche il secondo motivo che denuncia l’errata ricostruzione dei ruoli di COGNOME (soggetto avente un ruolo particolarmente significativo nell’associazione a delinquere per la quale COGNOME ha riportato condanna definitiva) e NOME nella società RAGIONE_SOCIALE.
I rapporti all’interno di tale società sono stati l’unico dato dal quale il giudi dell’esecuzione ha desunto l’esistenza dei collegamenti tra COGNOME (e, quindi, COGNOME) e NOME.
A tale proposito, il giudice dell’esecuzione ha richiamato la nota di polizia giudiziaria del 16 maggio 2024 dalla quale emergerebbe il ruolo di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE di diverse società di diritto ceco registrate in Italia, tutte aventi la stessa sede legale al medesimo indirizzo nella Repubblica Ceca.
Inoltre COGNOME e NOME «risultano entrambi membri del consiglio di amministrazione di una società di diritto ceco, la RAGIONE_SOCIALE» segnalata per reati di truffa e omessa dichiarazione dei redditi. SE>
Sul punto, la ricorrente ha eccepito che dalla nota di polizia giudiziaria citata i due non risultano avere ricoperto incarichi nella predetta società nel medesimo periodo, hanno comunque svolto ruoli diversi e, in ogni caso, in società con ragioni sociali distinte.
Stando alla documentazione travisata, alla data del 30 marzo 2017, solo la NOME aveva un ruolo nella predetta società della quale era membro del Consiglio di sorveglianza, mentre COGNOME non ricopriva alcun incarico.
Tale dato, certamente significativo ai fini della ricostruzione dei rapporti rilevanti ai fini di interesse, siccome valorizzati dalla stessa ordinanza impugnata, non è stato oggetto di valutazione alcuna.
Alla luce di quanto esposto, s’impone, quindi, l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona affinché, nella più ampia autonomia decisionale e valutativa, colmi le lacune motivazionali segnalate tenendo conto dei dati emersi dagli elementi preternnessi come risultanti nel loro effettivo significato probatorio.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona.
Così deciso il 19/09/2024