Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 18151 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 18151 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MODUGNO il 11/03/1976
avverso la sentenza del 18/10/2024 del GIP RAGIONE_SOCIALE di BARI
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; lette/cene le conclusioni del PG
Letta la requisitoria del dott. NOME COGNOME Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto l’annullamento con rinvio dell’impugnata sentenza limitatamente alla disposta confisca.
RILEVATO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, in sede di giudizio di rinvio · all’esito di annullament pronunciato dalla Quinta sezione di questa Corte in data 26 gennaio 2024, ha disposto, ai sensi dell’art. 12-bis d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74, nei confronti di NOME COGNOME al quale era stata applicata dal medesimo Giudice la pena di anni quattro di reclusione per i reati di cui agli artt. 223, comma 2, legge fallimentare e 10-ter, 2, comma 1, 5, comma 1, 8 d. Igs. 10 marzo 2000, n.74, la confisca, anche per equivalente, della somma di C 15.293.569,00, corrispondente al profitto dei delitti riportati in rubrica.
La suddetta sentenza rescindente, rilevato che nella sentenza di applicazione della pena si era disposta la “confisca di quanto in sequestro”, senza porre alcuna motivazione a sostegno della statuizione ablativa e senza specificare il contante attinto né se si trattasse di confisca diretta o per equivalente, annullava sul punto, invitando il G.i.p. del Tribunale di Bari a determinare l’oggetto dell confisca nel suo preciso ammontare e, quindi, a svolgere i necessari accertamenti di merito (relativi all’entità del profitto, al suo rinvenimento o al possibilità di procedere alla confisca per equivalente).
Avverso la sentenza di rinvio COGNOME a mezzo dei propri difensori di fiducia, ricorre per cassazione.
2.1. Con il primo motivo di impugnazione la difesa eccepisce violazione dell’art. 627, comma 3, cod. proc. pen., e vizio di motivazione, nella parte in cui il G.i.p. in sede di rinvio non si è soffermato sulla valutazione del motivo d ricorso ritenuto assorbito, avente ad oggetto la verifica della presenza fra i beni da sottoporre a confisca di assicurazioni con finalità previdenziali per le quali vige il limite di .pignorabilità di cui all’art. 545 cod. proc. civ.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deducono violazione dell’art. 627, comma 3, cod. proc. pen., e vizio di motivazione, nella parte in cui il suddetto Giudice ha omesso di valutare la memoria difensiva e la rideterminazione del profitto dei reati di evasione dell’IVA in essa contenuta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è nel complesso infondato e va, pertanto, rigettato.
1.1. COGNOME Il primo motivo di impugnazione è infondato.
Invero, la confisca dei beni diversi dal denaro è stata disposta per equivalente, con la conseguenza che il problema del limite di pignorabilità delle prestazioni previdenziali riguarderà la fase esecutiva.
1.2. Inammissibile, per manifesta infondatezza, genericità e aspecificità, è, invece, il secondo motivo di impugnazione.
Il G.i.p. del Tribunale di Bari, nell’adempimento dei dicta della sentenza rescindente, evidenzia che sulla base degli atti investigativi e in particolare della comunicazione di notizia di reato del 13 giugno 2017 della Guardia di finanza Nucleo di Polizia Tributaria di Bari, costituente il compendio probatorio fondante la sentenza di applicazione della pena, il profitto dei reati contestati a NOME COGNOME è pari alla somma di euro 15.293.569,00, derivante dalla sommatoria dei profitti per l’omessa dichiarazione dell’annualità 2014 in riferimento alla società RAGIONE_SOCIALE per l’omessa dichiarazione dell’annualità 2015 in riferimento sempre a detta società, per l’omessa dichiarazione dell’annualità 2016 per omesso versamento IVA, nonché in riferimento alle violazioni tributarie commesse ed accertate in capo alla società RAGIONE_SOCIALE (essendo, invero, emerso che la società in ultimo menzionata era stata costituita al fine di far ricadere sulla medesima i debiti IVA nei confronti dell’Erario, ovvero costituita al precipuo fine di fare evadere l’imposta sul valore aggiunto alla Velga mediante emissione di fatture soggettivamente inesistenti; e che le due società presentavano una direzione unitaria, individuabile proprio in COGNOME quale amministratore di fatto di entrambe). Rileva, inoltre, che la memoria difensiva prodotta non è in grado di scalfire dette conclusioni, dal momento che la valutazione in ordine al profitto dei reati contestati rinviene dall’analisi degli confluiti nel fascicolo decisorio (consultabili anche mediante la piattaforma TIAP), prescindendo da ultronee valutazioni di merito che contrasterebbero con la pronuncia di patteggiamento per i reati contestati a COGNOME, nonché con il valore dell’imposta evasa pari al profitto del reato. E dispone la confisca della somma sopra indicata, quantificata in relazione ai profitti dei reati commessi da COGNOME in ordine alle due società, «ovvero la confisca per equivalente di beni di qualsivoglia natura rinvenuti nella disponibilità dell’imputato sino all concorrenza del valore dei profitti per cui è intervenuta applicazione della pena ai sensi degli artt. 444 ss. c.p.p.». Corte di Cassazione – copia non ufficiale
A fronte di tali argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici, il motivo ricorso insiste genericamente sull’omessa considerazione della memoria
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difensiva, che, invece, è stata valutata, senza neppure spiegare perché sar errato il calcolo effettuato dalla sentenza di patteggiamento sulla base degl
del fascicolo.
3. Al rigetto consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna di Giu al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali.
Così deciso in Roma, 1’11 febbraio 2025.