Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 3795 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 3795 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BENEVENTO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 10/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette/sentite le conclusioni del PG GLYPH cu )-3 11.19 AALtx.e.4 £1)-NOME GLYPH INDIRIZZO0314-o udito>iferitore Qe d’
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa in data 10 marzo 2023, la Corte di Appello di Napoli – quale giudice dell’esecuzione – ha respinto la domanda di dissequestro integrale e/o parziale NOME somme depositate sul conto corrente intestato a COGNOME NOME, oggetto di sequestro e posteriore confisca – per equivalente – nell’ambito del procedimento penale n. 318/2006 Mod. 21, sino all’importo di euro 76.500,00.
La domanda di restituzione è stata formulata ab origine in termini di appello cautelare (COGNOME NOME è terza interessata rispetto al giudizio penale tenutosi nei confronti del coniuge, COGNOME NOME) ma la decisione emessa dal Tribunale ex art.324 cod.proc.pen. è stata annullata da questa Corte di legittimità, con riqualificazione in termini di opposizione avverso il primo diniego di restituzione, emesso in data B aprile 2021.
Quanto al merito, la Corte territoriale richiama, anzitutto, come con provvedimenti del GIP di Napoli era già stato disposto il dissequestro e la restituzione al COGNOME dei beni sequestrati eccedenti la cifra di euro 76.500,00, ancorché intestati a persona diversa dall’imputato, ritenendosi che l’illecito profitto conseguito dal COGNOME (per i reati di corruzione) dovesse presuntivamente quantificarsi in misura pari a detta cifra. Si ricorda inoltre 9), era stata accolta dalla sentenza di secondo grado della Corte di appello di Napoli la prospettazione difensiva che, considerata la natura del sequestro finalizzato beni, sollecitava il dissequestro
che, essendo stato l’imputato COGNOME assolto dal reato sub alla confisca per equivalente operato sui della somma di euro 15.000 è indicata come profitto del reato sub 9). Premesso ciò, la Corte di appello di Napoli ha ritenuto di dover reiterare il rigetto NOME ulteriori istanze di dissequestro avanzate nell’interesse della ricorrente con riguardo agli ulteriori beni o conti correnti in sequestro, ancorché intestati alla predetta quale moglie dell”imputato NOME, trattandosi di beni che sono stati sequestrati poiché “riferibili” all’imputato predetto. Secondo la Corte, nessun nuovo elemento è stato offerto a sostegno di una valutazione di segno diverso da quella già assunta dalla stessa Corte nella sentenza passata in giudicato e nell’ordinanza di rigetto
dell’8 aprile 2021.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme legge- NOME NOME. Il ricorso è affidato a due motivi.
4.1 GLYPH Al primo motivo si deduce violazione cili legge e vizio di motivazione per apparenza e/o insufficienza della stessa, in ordine alla ritenuta disponib in capo all’imputato COGNOME NOME NOME somme oggetto di ablazione in danno di COGNOME NOMENOME
La difesa lamenta che la Corte territoriale ha respinto l’opposizione d ricorrente (proposta a seguito del rigetto dell’istanza di disseque omettendo sostanzialmente qualsivoglia motivazione sul punto e perdurando nell’atteggiamento apoditticamente oppositivo alle eccezioni difensive, ma privo di sforzo motivazionale. Si è detto infatti che nessun nuovo elemento e stato offerto ai fini del dissequestro e che permaneva la indimostrata n riferibilità al COGNOME NOME somme confiscate alla moglie. Ma la Corte si sareb limitata ad operare un rinvio per relationem a due precedenti provvedimenti, i quali però risultavano a loro volta privi di valido contenuto argomentativo.
La difesa ricorda, richiamando la giurisprudenza della Suprema Corte, che in tema di sequestro di valore funzionale alla confisca per equivalente, l’ablazi in danno di terzi di denaro, beni e utilità dell’indagato per un v corrispondente al ritenuto profitto può giustificarsi solo nella misura in cu dimostrata , in base a elementi indiziari e in termini probabilistici propri fase cautelare, la riferibilità all’indagato per effetto di relazione dire beni e che è necessaria la prova, con onere a carico del pubblico minister della riferibilità concreta degli stessi all’indagato. Si sostiene inoltre comprovato puntualmente, a sostegno della richiesta avanzata, che il conto corrente della ricorrente attinto dal vincolo ablativo era intestato alla COGNOME e sempre utilizzato unicamente dalla medesima, che la somma di denaro ivi depositata aveva provenienza legittima e apparteneva esclusivamente alla propria assistita e che dal 2001 lei e il marito avev optato per il regime di separazione dei beni: anche in relazione a que
elementi, risulta integrato il difetto di motivazione della Corte.
4.2 GLYPH Al secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione per apparenza e/o insufficienza della stessa, in ordine al rigetto della rich di dissequestro NOME somme di denaro riferite ai capi sub 5) e 7) contraddittorietà della motivazione in relazione al solo capo 7).
La Corte di Appello, in relazione al capo 7), ritiene che, diversamente da co prospettato, tale capo attiene a ipotesi di tangente e non di mera promes mentre per il capo 5) ritiene che dalla promessa di retribuzione scaturisca diritto di credito già di per sé incremento patrimoniale e quindi profitto. modo ometteva così di confrontarsi, ancora una volta, con le doglianze difensive e i relativi principi di diritto richiamati, limitandosi ad una motiva stringata e apparente. La difesa richiama infine, con riferimento allo speci caso di specie, l’orientamento giurisprudenziale secondo cui, “in tema di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio, la confisca per equivalente può essere disposta, nei confronti del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio, solo nei limiti di valore corrispondente al prezzo da questi concretamente conseguito, e non anche in relazione al prezzo promosso, ma non materialmente percepito” e l’orientamento secondo cui “nel caso in cui il prezzo della corruzione è stato soltanto promesso, ma non materialmente percepito… non è possibile disporre la confisca né diretta né per equivalente sui beni nella disponibilità di tali soggetti”.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono.
La tutela processuale del soggetto terzo, la cui sfera patrimoniale ris intaccata perché ritenuto intestatario fittizio di un bene o di un compe patrimoniale ritenuto ‘riferibile’ a persona diversa, si sostanzia nella dimostr di «erroneità» della ablazione, nella parte in cui la stessa si dirige verso un in realtà – non ‘correlato’ alla posizione del condannato.
In altre parole, la difesa del terzo deve – necessariamente – dirigersi ve rivendicazione della ‘proprietà effettiva’ dei beni in questione (con negazione d fittizietà ritenuta nel provvedimento di confisca), lì dove non sono consentite di spettanti al soggetto/imputato nei cui confronti si è celebrato il giudizio.
Nel caso in esame, pertanto, sono da ritenersi preclusi i temi relativi alla del profitto ed alla riferibilità del medesimo alla persona del COGNOME, in q estranei alla posizione della ricorrente.
3.1 L’unico aspetto su cui la ricorrente mantiene legittimazione è quello d effettiva titolarità dei beni oggetto di apprensione. Ma su tale specifico pun allegazioni difensive, già in sede di originaria domanda, sono estremament
generiche (si prospetta una donazione del denaro dal padre, senza adeguat supporto dimostrativo), il che rende adeguata la motivazione del diniego espres nella decisione impugnata.
Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna della ricorrente al pagamento NOME spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento NOME spese processual
Così deciso in data 20 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
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