Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 41178 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 41178 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME, nato a Cuneo il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/3/2025 della Corte d’appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio; udito per il ricorrente l’AVV_NOTAIO, anche in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 13 marzo 2025 la Corte d’appello di Torino ha rigettato l’impugnazione proposta da NOME COGNOME nei confronti della sentenza del 16 febbraio 2023 del Tribunale di Torino, con la quale lo stesso COGNOME era stato condannato alla pena di un anno e sei mesi di reclusione in relazione ai reati di cui agli artt. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 (ascrittogli per avere, quale amministratore della RAGIONE_SOCIALE, indicato nella dichiarazione d’imposta sul valore aggiunto di tale società relativa all’anno 2015 elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture relative a operazioni inesistenti; capo A della rubrica) e 8 del medesimo decreto legislativo (per avere, nella medesima qualità, emesso nell’anno 2015 fatture per operazioni inesistenti; capo B della rubrica); con la medesima sentenza era anche stata disposta la confisca der profitto del reato di cui al capo a), pari a complessivi euro 103.167,78, anch’essa confermata dalla Corte d’appello.
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto, tramite l’AVV_NOTAIO, ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
2.1. Con un primo motivo si lamenta l’inosservanza degli artt. 187, 190, comma 1, 495, commi 2 e 4, e 603, cod. proc. pen. e un vizio della motivazione, per avere la Corte d’appello omesso di assumere prove decisive a discarico, ammesse e poi revocate dal Tribunale perché ritenute superflue e di cui la difesa aveva nuovamente chiesto l’assunzione con l’atto di appello, istanza disattesa dalla Corte distrettuale.
Si censura, in particolare, la mancata escussione dei testi COGNOME e COGNOME, indicati a discarico nella lista testi della difesa, che erano stati inizialmente ammessi dal Tribunale, che, però, all’esito dell’istruttoria svolta, ne aveva ritenuta superflua l’escussione. La richiesta di assunzione di tali testi testimoni, formulata con l’atto d’appello, era stata, poi, erroneamente disattesa dalla Corte d’appello, in violazione RAGIONE_SOCIALE disposizioni sulla rinnovazione dell’istruttoria in grado di appello, in quanto dal combinato disposto degli artt. 603 e 495 cod. proc. pen. si desumerebbe che l’ammissione RAGIONE_SOCIALE prove a discarico è un diritto dell’imputato, salvo che queste “risultino” superflue, ai sensi dell’art. 495, comma 4, cod. proc. pen. Tale locuzione andrebbe, infatti, intesa nel senso che le prove a discarico devono essere comunque ammesse, assunte e valutate dal giudice, il quale, solamente dopo averne esaminato l’esito, potrebbe concludere per la loro superfluità, pena la lesione del diritto dell’imputato a vedere ammesse le prove a discarico e, in ultima analisi, del diritto di difesa, giacché all’imputato sarebbe preclusa la difesa allorquando l’accusa abbia offerto prove idonee a dimostrare i fatti contestati.
La giustificazione del rigetto dell’istanza di rinnovazione dell’istruttoria sarebbe, inoltre, chiaramente illogica, in quanto fondata sul rilievo che i due testi indicati non risultavano estranei ai reati contestati, in quanto ciò non ne escludeva a priori l’attendibilità e non ne giustificava, di conseguenza, la revoca.
2.2. Con un secondo motivo si denuncia l’errata applicazione degli artt. 2 e 8 d.lgs. n.74 del 2000 e un ulteriore vizio della motivazione, con riferimento alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo di entrambi i reati contestati.
La Corte d’appello aveva disatteso la tesi difensiva fondata sull’esistenza di un errore sul fatto dell’imputato ritenendolo a conoscenza della condotta evasiva, sulla base del rilievo che era divenuto socio della RAGIONE_SOCIALE e poco tempo dopo ne era anche stato nominato amministratore, trascurando elementi decisivi che, se debitamente considerati, avrebbero portato a escludere tale conoscenza, quali: le date e i tempi di assunzione della carica, essendo l’imputato divenuto socio il 22 ottobre 2015 e amministratore unico il 28 ottobre 2015, mentre le operazioni di controllo dell’RAGIONE_SOCIALE erano iniziate nel settembre 2014 ed erano terminate il 5 novembre 2015; le date di notificazione degli accertamenti tributari, in quanto le risultanze della verifica fiscale erano state notificate tra il 5 e 1’11 novembre 2015 e i rilievi dell’RAGIONE_SOCIALE erano stati formulati il 5 novembre 2015, cosicché tra i due eventi non era trascorso un anno, come affermato nella sentenza, ma solo qualche giorno; la non decisività RAGIONE_SOCIALE conoscenze specifiche dell’imputato che, per professionalità ed esperienza, non avrebbe potuto ignorare la provenienza della dichiarazione, in quanto egli, proprio in ragione della recente assunzione della veste di amministratore, avrebbe dovuto compiere approfondite verifiche per potersi avvedere della situazione dell’impresa.
La motivazione posta a fondamento della affermazione della sussistenza dell’elemento soggettivo di entrambi i reati sarebbe, dunque, illogica, anche perché l’inserimento nella dichiarazione integrativa presentata nel 2017 di costi derivanti da fatture per operazioni inesistenti non sarebbe stata, in realtà, da ascrivere all’imputato, ma al commercialista al quale ne era stata affidata la redazione.
La motivazione sarebbe, inoltre, insufficiente anche nella parte relativa alla sussistenza del dolo specifico di evasione, desunto dalla macroscopica anomalia RAGIONE_SOCIALE operazioni, di cui l’imputato non poteva, però, essere a conoscenza, non essendo al tempo della loro realizzazione il legale rappresentante della società, in quanto le fatture relative a operazioni inesistenti erano state emesse nei mesi di luglio, settembre, ottobre e dicembre 2015, mentre il ricorrente ne era divenuto socio e poi amministratore il 22 e il 28 ottobre 2015, con la conseguente palese impossibilità di avvedersi della inesistenza di dette operazioni, o perché compiute prima dell’assunzione della carica o poco tempo dopo.
2.3. Con un terzo motivo, si denuncia l’errata applicazione dell’art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000 e un ulteriore vizio di motivazione.
Si lamenta, in particolare, la conferma della confisca per equivalente nei confronti del ricorrente, non essendo stata accertata l’impossibilità di eseguirla in via diretta nei confronti della società: si richiamano i principi affermati in tema di sequestro per equivalente, estensibili alla confisca per equivalente, sottolinean che l’impossibilità di eseguire la confisca in via diretta nei confronti della società costituisce presupposto di applicabilità di quella per equivalente che spetta al giudice accertare, senza alcun onere per l’imputato di fornire la preventiva dimostrazione dell’esistenza di beni confiscabili in via diretta, come invece erroneamente affermato dalla Corte distrettuale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato limitatamente al terzo motivo.
Il primo motivo, relativo alla mancata rinnovazione dell’istruttoria nel giudizio di appello, è inammissibile a causa della sua genericità, essendo privo del necessario confronto critico con il complesso RAGIONE_SOCIALE risultanze istruttorie e con la motivazione della sentenza impugnata.
La Corte d’appello di Torino ha, infatti, confermato la dichiarazione di responsabilità dell’imputato sulla base di una pluralità di elementi, costituiti: dal fatto che l’imputato ha presentato la dichiarazione annuale del 2016, relativa all’anno d’imposta 2015, di cui al capo a), essendo divenuto amministratore della società il 28 ottobre 2015; dall’avvenuto accertamento della emissione e utilizzo, da parte della RAGIONE_SOCIALE, di fatture relative a operazioni inesistenti, apparentemente concluse con controllate e con altre società, comunque controllate dai soci della RAGIONE_SOCIALE per la quasi totalità RAGIONE_SOCIALE quote di partecipazione (come non contestato dal ricorrente); dalla conoscenza da parte del ricorrente medesimo dello stato di crisi della RAGIONE_SOCIALE, essendo stato nominato amministratore proprio allo scopo di risollevarne le sorti; dalla sua specifica e lunga esperienza professionale nel settore della consulenza e assistenza manageriale alle imprese; dalle anomalie presenti nelle operazioni sottostanti le fatture ritenute afferenti a operazioni inesist trattandosi di operazioni circolari tra la RAGIONE_SOCIALE e le sue controllate e i fornitori, con fatturazioni reciproche a brevissima distanza di tempo le une dalle altre e relative agli stessi beni (anomalie non negate dal ricorrente, che non ha sollevato rilievi circa l’affermata inesistenza RAGIONE_SOCIALE operazioni contestate); dal fatto che il ricorrente si era confrontato, otto mesi dopo l’assunzione della carica, con i precedenti soci della RAGIONE_SOCIALE, proprio a proposito della verifica fiscale in corso a seguito del fallimento di altra società da essi controllata, con la quale la RAGIONE_SOCIALE aveva effettuato dette
operazioni circolari, e aveva ugualmente presentato le dichiarazioni relative all’anno 2016; dall’inserimento anche nella dichiarazione integrativa del febbraio 2017 RAGIONE_SOCIALE fatture relative a operazioni inesistenti con la consapevolezza della loro falsità; dalla prosecuzione dei rapporti con i precedenti soci della RAGIONE_SOCIALE.
Sulla base di questo complesso di elementi la Corte d’appello ha quindi ritenuto, in modo non certamente illogico, che le dichiarazioni contenenti l’indicazione di costi fittizi giustificati da fatture relative a operazioni inesisten siano certamente riconducibili al ricorrente, che nella consapevolezza della loro natura e a fine di evasione le aveva utilizzate, indicandole sia nella dichiarazione presentata nel settembre 2016 (ossia quasi un anno dopo l’assunzione della carica di amministratore), sia in quella integrativa presentata nel 2017.
Tali rilievi, idonei a giustificare in modo logico la conferma della dichiarazione di responsabilità dell’imputato e, prima ancora, la completezza dell’istruttoria, non sono stati considerati dal ricorrente, che si è limitato, nel censurare l’omessa rinnovazione dell’istruzione nel giudizio di appello, ad allegare l’opportunità di esaminare i propri testi (COGNOME e COGNOME) e a censurare l’anticipato giudizio in ordine alla loro inattendibilità che sarebbe stato formulato dalla Corte d’appello, senza, tuttavia, illustrare, alla luce dell’istruttoria svolta e RAGIONE_SOCIALE acquisizion probatorie, la decisività di tali testimonianze, come, invece, sarebbe stato necessario, alla stregua del consolidato e incontroverso principio secondo cui la mancata assunzione di una prova decisiva è configurabile quando sia dimostrata l’esistenza, nell’apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all’assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello, tali da determinare un esito diverso del giudizio (cfr. Sez. 6, n. 1400 del 22/10/2014, PR., Rv. 261799 – 01; conf. Sez. 2, n. 48630 del 15/09/2015, COGNOME, Rv. 265323 – 01; Sez. 2, n. 40855 del 19/04/2017, NOME e altri, Rv. 271163 01; Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018, COGNOME, Rv. 273577 – 01). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Ne consegue, in definitiva, l’inammissibilità dei rilievi sollevati con il primo motivo di ricorso, a causa della loro genericità, intrinseca, essendo privi della illustrazione della decisività RAGIONE_SOCIALE prove della cui mancata ci si duole, ed estrinseca, a causa della mancanza del prescritto confronto, tantomeno autenticamente critico, con la vicenda, le emergenze istruttorie e la motivazione RAGIONE_SOCIALE concor sentenze di merito.
Il secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta l’erronea valutazione della Corte d’appello in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, è manifestamente infondato.
Il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri document per operazioni inesistenti richiede, sotto il profilo soggettivo, il dolo generico, consistente nella consapevole indicazione, nelle dichiarazioni fiscali relative a imposte sui redditi o sul valore aggiunto, di elementi passivi della cui fittizietà il soggetto agente sia certo o, comunque, accetti l’eventualità, nonché il dolo specifico di evasione, che rappresenta la finalità che deve animare la condotta del predetto, ma il cui concreto conseguimento non è necessario per il perfezionamento del reato (Sez. 3, n. 37131 del 04/07/2024, COGNOME, Rv. 287020 – 01).
Il dolo specifico richiesto per integrare il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, rappresentato dal perseguimento della finalità evasiva, alla quale deve aggiungersi la volontà di realizzare l’evento tipico, ossia la presentazione della dichiarazione contenente l’indicazione di elementi passivi fittizi, è compatibile con il dolo eventuale, ravvisabile nell’accettazione del rischio che l’azione di presentazione della dichiarazione, comprensiva anche di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti possa comportare l’evasione RAGIONE_SOCIALE imposte dirette o dell’iva (tra le molte, Sez. 3, n. 42606 del 20/09/2022, COGNOME, non massinnata; Sez. 3, n. 28158 del 29/03/2019, COGNOME, non massimata; Sez. 3, n. 52411 del 19/06/2018, B., Rv. 274104 – 01; Sez. 3, n. 30492 del 23/06/2015, COGNOME, Rv. 264395 – 01).
Si evidenzia come, in genere, non possa attribuirsi a errore, e, dunque, a colpa, l’ignoranza della falsità dei dati presentati in dichiarazione a causa di un omesso controllo, dal momento che l’amministratore ha la piena disponibilità dei dati economici dell’impresa, in forza del ruolo rivestito, incombendo su di lui l’obbligo di informarsi in ordine a eventuali anomalie presenti nel periodo della sua gestione.
Nel caso in esame la Corte d’appello di Torino ha sottolineato come, sulla base dei medesimi elementi considerati per attribuire la condotta al ricorrente, ne si ravvisabile la intenzionalità e la finalità evasiva, rimarcando la specifica esperienza del ricorrente, che avrebbe dovuto indurlo a compiere le opportune verifiche prima della assunzione della carica e, comunque, prima della presentazione della dichiarazione; il tempo trascorso tra tale momento, ossia l’assunzione della carica, e la presentazione della dichiarazione, avvenuta nel settembre 2016, ossia quasi un anno dopo; la presentazione della dichiarazione integrativa nel 2017 con l’indicazione RAGIONE_SOCIALE medesime fatture ritenute relative a operazioni inesistenti; la evidente anomalia di tali operazioni, specie per un professionista con una lunga esperienza nel settore (anomalia che non è stata contestata dal ricorrente). Se ne è correttamente ricavato che, anche nell’ipotesi che l’imputato non fosse informato della natura RAGIONE_SOCIALE fatture al momento della assunzione della carica, abbia successivamente presentato la dichiarazione con tale acquisita consapevolezza e
per evidente scopo di evasione, avendo avuto modo, specie per la sua specifica esperienza professionale, di verificare la inidoneità dei documenti dimostrativi di costi fittizi, che poi consapevolmente utilizzò nelle dichiarazioni da lui stesso presentate nell’interesse della società che amministrava e a fine di evasione.
Le censure del ricorrente sul punto risultano, pertanto, evidentemente infondate, trascurando tale complesso di considerazioni che sono idonee a giustificare, per la loro coerenza, concludenza e logicità, l’affermazione della sussistenza del dolo di evasione.
Il terzo motivo, con cui si lamenta l’errata applicazione della confisca per equivalente, è, invece, fondato.
Nel caso in esame, però, difetta nella sentenza impugnata l’indicazione della impossibilità, anche solo transitoria, di procedere a confisca diretta, ossia del presupposto richiesto dalla legge per poter disporre quella per equivalente nei confronti dell’autore del reato che non abbia beneficiato del relativo profitto, in quanto commesso a vantaggio dell’ente.
Con riguardo alla confisca per equivalente di cui all’alt 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, che per espressa previsione normativa può essere disposta quando non è possibile eseguire la confisca diretta, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la confisca per equivalente del profitto dei reati tributari può essere disposta nei confronti del legale rappresentate di una società solo nel caso in cui, sia pure all’esito di una valutazione allo stato degli atti sulla situazione patrimoniale della persona giuridica, risulti impossibile la confisca diretta del profitto del reato nel patrimonio dell’ente che ha tratto vantaggio dalla commissione del reato, pur non essendo necessaria, ai fini dell’accertamento di tale impossibilità, l’inutile escussione del patrimonio sociale se già vi sono specifici e concludenti elementi sintomatici dell’inesistenza di beni in capo all’ente, in quanto la confisca per equivalente postula ontologicamente, per la sua ammissibilità, che non sia possibile la confisca diretta del profitto del reato: si tratta di principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità, stante la espressa e tipizzata funzione sussidiaria della confisca per equivalente (Sez. 3, n. 9709 del 10/10/2023, dep. 2024, Uni Cusano Rv. 286032 – 02; Sez. 3, n. 31025 del 06/04/2023, COGNOME, Rv. 285042 – 01; Sez. 3, n. 23042, 29/07/2020, COGNOME, non massimata; Sez. 3, n. 50338 del 22/09/2016, COGNOME, Rv. 268386 -01; Sez. 3, n. 35226 del 16/06/2016, COGNOME, Rv. 267764 – 01). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Sia il Tribunale sia la Corte d’appello di Torino si sono limitati, sul punto, a dare atto della mancata indicazione da parte dell’imputato dei beni dell’ente da sottoporre a confisca diretta, desumendone l’impossibilità di procedere alla confisca diretta e, con essa, la conseguente sussistenza RAGIONE_SOCIALE condizioni per poter disporre quella per equivalente.
Si tratta, però, di motivazione insufficiente, in quanto la verifica dei presupposti per poter disporre la confisca per equivalente, tra cui, come ricordato, l’impossibilità di eseguire la confisca diretta, grava sul giudice, trattandosi di uno dei presupposti normativamente previsti per poterla disporre, e non costituisce onere dell’imputato dimostrarne l’insussistenza, giacché l’imputato o indagato sarà gravato dell’onere di indicare l’esistenza di beni suscettibili di confisca diretta non considerati solo una volta che il provvedimento di confisca per equivalente sia stato adottato, sul presupposto della inesistenza, anche se transitoria e reversibile, di beni aggredibili in via diretta (v. Sez. U, n. 10561 del 30/01/2014, Gubert, Rv. 258648 – 01, secondo cui “il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente può essere disposto anche quando l’impossibilità del reperimento dei beni, costituenti il profitto del reato, sia transitoria e reversibile, purché sussistente al momento della richiesta e dell’adozione della misura, non essendo necessaria la loro preventiva ricerca generalizzata”; conf. Sez. 3, n. 3591 del 20/09/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275687 – 01; Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 274816 – 06; Sez. 4, n. 10418 del 24/01/2018, COGNOME, Rv. 272238 01; Sez. 3, n. 35330 del 21/06/2016, COGNOME, Rv. 267649 – 01; Sez. 3, n. 41073 del 30/09/2015, COGNOME, Rv. 265028 – 01; v. anche Sez. 3, n. 9380 del 16/10/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278416 – 01).
Ne consegue la fondatezza del terzo motivo di ricorso in ordine all’insufficienza della motivazione riguardo ai presupposti per poter disporre la confisca per equivalente nei confronti del ricorrente, non essendo stato dato atto, come invece necessario, della impossibilità, anche se transitoria e reversibile, da accertare all’esito di una valutazione allo stato degli atti sulla situazione patrimoniale della persona giuridica, di procedere alla confisca in via diretta del profitto del reato, e non sussistendo un onere preventivo di allegazione a carico dell’imputato dell’esistenza di beni suscettibili di aggressione in via diretta, come invece ritenuto dalla Corte d’appello.
In accoglimento del terzo motivo di ricorso la sentenza impugnata deve, quindi, essere annullata con rinvio per nuovo giudizio limitatamente al punto concernente la confisca per equivalente, onde consentire al giudice del rinvio di accertare, all’esito di una valutazione allo stato degli atti sulla situazione patrimoniale della persona giuridica, la sussistenza dei ricordati presupposti per poter disporre la confisca per equivalente a carico del ricorrente.
Nel resto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, a cagione della genericità del primo motivo e della manifesta infondatezza del secondo, con la conseguente irrevocabilità della affermazione di responsabilità dell’imputato in ordine ai reati ascrittigli.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’appello di Torino.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Visto l’art. 624 cod. proc. pen. dichiara irrevocabile la parte della sentenza riguardante l’affermazione di responsabilità.
Così deciso il 14/10/2025