Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 20995 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 20995 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PADOVA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/09/2023 del GIP TRIBUNALE di PADOVA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte rassegnate dal Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova, nell’applicare con la sentenza impugnata la pena patteggiata (tra gli altri) da NOME COGNOME per i reati oggetto di imputaz (associazione per delinquere finalizzata alle truffe in pubbliche erogazioni ed ai falsi funz RAGIONE_SOCIALE consumazione delle truffe, reati fine di truffe in erogazioni pubbliche e false attes amministrative), nella misura di un anno, mesi otto e giorni 4 di reclusione, con le circost attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti del più grave reato associativo e continuazione tra tutti i reati indicati in imputazione, ha disposto -di ufficio- la confisc 640 quater cod. pen.), anche per equivalente, dell’intero profitto conseguito dai partecipi associazione, fino a concorrenza di euro 3.452.000,00, corrispondente all’ammontare della garanzia prestata dal RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE somma erogata dagli istitut di credito quale prestito alle RAGIONE_SOCIALEe che avevano attivato il meccanismo fraudolento.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso NOME COGNOME, a ministero del difensore di fiducia articolando le doglianze in due motivi:
2.1. Errore nella qualificazione giuridica del fatto (art. 606, comma 1, lett. b cod. proc. p relazione RAGIONE_SOCIALE fraudolenta percezione di credito garantito dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, art. 640 bis cod. pen.), vizio deducibile ai sensi dell’art. 448, comma 2 bis, proc. pen., avendo il Giudice per l’udienza preliminare ratificato l’accordo proposto dalle sulla pena senza avvedersi che i numerosi fatti di accesso indebito RAGIONE_SOCIALE garanzia pubblica ed conseguente credito, qualificati ai sensi dell’art. 640 bis cod. pen., dovevano invece qualif nel tipo descritto all’art. 316 bis cod. pen., secondo quanto recentemente ritenuto da ques Corte (Sez. 6, n. 28416 del 06/05/2022, Rv. 283332 – 01);
2.2. illegalità della confisca disposta di ufficio (art. 606, comma 1, lett. b, in riferiment 640 quater e 322 bis cod. pen.), vizio deducibile ai sensi dell’art. 448, comma 2 bis, cod. p pen., avendo il giudice disposto la confisca per l’intero ammontare del credito garantito, se tener conto delle restituzioni offerte dal ricorrente, per l’ammontare di circa 300.000,00 avendo comunque il giudice indicato un ammontare della confisca equivalente al profitto realizzato dall’insieme degli agenti nel delitto.
In data 12 marzo 2024, il Pubblico ministero presso questa Corte ha trasmesso conclusioni scritte con le quali chiesto di chiararsi l’inammissibilità dell’impugnazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso, pur formalmente ammissibile nominatim, giacché introduce il tema della erronea qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. pen., è tuttavia inammissibile per manifesta infondatezza.
1.1. In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, il giudice ha l’obbligo di ve la correttezza della qualificazione giuridica del fatto, dando conto, seppure nella maniera succi tipica del rito, del percorso motivazionale seguito, ma ciò è soprattutto rilevante nel caso i in sede di accordo delle parti, sia stata data al fatto una qualificazione giuridica diversa da
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formante oggetto dell’imputazione in origine contestata (Sez. 3, n. 4453 del 14/1/2021, El Khol Rv. 280373). Allorquando, viceversa, l’accordo delle parti intervenga sul fatto descritto dall’origine in imputazione, deve rilevarsi che, secondo l’orientamento consolidato de giurisprudenza di legittimità, in tema di applicazione della pena su richiesta delle pa possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. pr pen., l’erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa imRAGIONE_SOCIALEtezza senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo imputazione (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, COGNOME, Rv. 283023; Sez. 2, n. 14377 del 31/3/2021, COGNOME, Rv. 281116; Sez. 5, n. 33145 del 8/1/2020, COGNOME, Rv. 279842, in cui nell’affermare tale principio, si è riconosciuta l’inammissibilità dell’impugnazione che den errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dRAGIONE_SOCIALE contestazione, precisando la C motivazione, che la verifica sull’osservanza della previsione contenuta nell’art. 444, comma cod. proc. pen. deve essere condotta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, dell succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso; Sez. 6, n. 25617 25/6/2020, COGNOME, Rv. 279573; Sez. 3, n. 23150 del 17/4/2019, COGNOME, Rv. 275971; Sez. 1, n. 15553 del 20/3/2018, COGNOME, Rv. 272619).
1.2. Facendo applicazione dei principi sopra richiamati al caso di specie, deve osservarsi c l’imputazione di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (nella fattispe mutui agevolati, per essere la garanzia prestata RAGIONE_SOCIALE è stata elevata sulla base della contestazione di condotte fraudolente, consistenti in artifizi autocertificazioni) volti a raggirare l’ente erogatore ed il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che ha prestato gar Il giudice ha in motivazione valorizzato proprio l’aspetto peculiare degli artifizi usati dagl necessari a trarre in inganno l’ente erogatore del finanziamento. La diversa fattispecie evoc dal ricorrente (art. 316 bis cod. pen., malversazione a danno dello Stato) sanziona invece la condotta di chi, estraneo RAGIONE_SOCIALE pubblica amministrazione, ottenuto dallo Stato o da altro pubblico il finanziamento richiesto, destini poi le somme a finalità estranee al pubblico inte che caratterizzava lo scopo del finanziamento. Il regolamento di confine tra le due fattispec pertanto dettato dRAGIONE_SOCIALE condotta attiva dell’agente, che nella truffa consta degli artifizi e de funzionali a trarre in inganno il soggetto erogatore ed il garante del finanziamento. Ed è pro tale aspetto della condotta che il giudice del patteggiamento ha valorizzato in motivazione argomentare circa la correttezza della imputazione.
1.3. Orbene, a fronte di tale ricostruzione e tenuto conto dell’accordo che le parti h raggiunto sulla imputazione formulata dal Pubblico ministero, la difesa, a sostegno del ricor si è limitata a dedurre una violazione di legge che, tuttavia, presuppone, già solo per ess astrattamente prospettata, la preliminare verifica di un elemento fattuale dirimente, vale a l’assenza di artifizi e raggiri nel determinare la prestazione della garanzia. Né utili indica tal senso sono ricavabili dall’accordo recepito dal giudice, cosicché deve ritenersi che sia, sotto tale aspetto, del tutto aspecifico e non autosufficiente.
Fondato è, viceversa, il secondo motivo.
2.1. Il giudice del patteggiamento ha, di ufficio, disposto, nei confronti del ricorrente, la c per equivalente valoriale di beni per un ammontare di euro 3.452.000,00, corrispondente all’entità dell’intero finanziamento erogato dall’istituto di credito, con garanzia del agevolazione per la RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. In motivazione il giudice non ha però tenuto conto né delle somme restituite dall’imputato (per un ammontare di circa 300.000,00 euro), né dell concreta entità del profitto conseguito dal ricorrente, non corrispondente RAGIONE_SOCIALE entit finanziamento erogato. Orbene, la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 2, n. 13915 del 05/04/2022, Rv. 283081 – 01) ha avuto modo di chiarire che «in tema di patteggiamento, la sinteticità della motivazione tipica del rito non può estendersi all’applicazione della mis sicurezza della confisca, sicché il giudice che dispone l’ablazione obbligatoria di denaro o di ai sensi dell’art. 640 quater cod. pen., ha l’obbligo di motivare sia sulle ragioni per cui non attendibili le giustificazioni eventualmente addotte in ordine all’ammontare del valore confisca, sia sulla imputabilità soggettiva della confisca dell’intero profitto conseguito d concorrenti che si concentri su solo degli agenti. Il provvedimento impugnato è del tutto priv motivazione sui detti punti, essendosi apoditticamente affermato che si tratta del profitto reato di truffa aggravata, senza tener conto delle restituzioni, né dell’ammontare del pro concretamente conseguito dal ricorrente (Sez. 6, n. 6607 del 21/10/2020, dep. 2021, Rv. 281046 – 01), il che non è di per sé illegittimo (tra le tante, Sez. 2, n. 22073 del 17/03/ Rv. 284740 – 01), ma la decisione deve essere sostenuta da adeguata motivazione.
2.1. Il provvedimento impugnato va’ quindi, annullato, limitatamente RAGIONE_SOCIALE confisca della somm di euro 3.452.000,00 in danno di NOME COGNOME, con rinvio al Tribunale di Padova, in diver composizione, perché argomenti funditus sul preciso ammontare della confisca, che eccede anche il profitto conseguito dal solo ricorrente, detratta però la somma da costui già resti 2.2. Il ricorso è nel resto inammissibile.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente RAGIONE_SOCIALE statuizione di confisca, con rinvio per nuo giudizio sul punto al Tribunale di Padova in diversa composizione. Dichiara inammissibile n resto il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30 aprile 2024.