Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 9218 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 9218 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nata a VENEZIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/07/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di VELLETRI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla omessa motivazione sulla confisca della somma di danaro.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del Tribunale di Velletri pronunciata in data 3 luglio 2023, veniva applicata ex art. 444, cod. proc. pen., per il reato di omessa dichiarazione dei redditi ex art. 5, d. Igs. n. 74 del 2000, la pena di 1 anno e 6 mesi di reclusione, con il concorso di attenuanti generiche e ritenuta la continuazione, previa riduzione per il rito, disponendo altresì la confisca ex art. 12-bis, d. Igs. n. 74 del 2000 dei beni di cui COGNOME NOME ha la disponibilità sino alla concorrenza dell’imposta evasa, pari ad euro 147.250,00.
Avverso la sentenza impugnata nel presente procedimento, la predetta propone ricorso per cassazione tramite il difensore, deducendo due motivi, di seguito sommariamente indicati.
2.1. Deduce, con il primo motivo, premettendosi l’ammissibilità dell’impugnazione atteso che la confisca non aveva formato oggetto dell’accordo tra le parti, il vizio di violazione di legge e/o quello di mancanza della motivazione in punto di confisca.
In sintesi, si duole la ricorrente per essere stata disposta la confisca a seguito di richiesta di applicazione della pena senza motivare o indicare quali siano i beni da apprendere e senza accertare se, tra detti beni, ve ne siano alcuni nella disponibilità dell’imputata ma di proprietà o pertinenza di terzi estranei al reato.
2.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione all’art. 11 preleggi.
In sintesi, si duole la ricorrente per essere stata disposta la confisca in relazione a fatti commessi in un momento nel quale non era ancora applicabile l’art. 578-bis, cod. proc. pen., che non sarebbe applicabile retroattivamente perché afflittivo, con la conseguenza che non sarebbe stata applicabile la confisca per equivalente in quanto riferita a fatti di omessa dichiarazione commessi negli anni 2017 e 2018.
Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta del 28 novembre 2023, ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla omessa motivazione sulla confisca della somma di danaro.
In particolare, ritiene il PG che deve ritenersi fondato il ricorso in punto di motivazione carente: invero, in tema di patteggiamento, la sinteticità della motivazione tipica del rito non può estendersi all’applicazione della misura di sicur za
della confisca, sicché il giudice che dispone l’ablazione ha l’obbligo di motivare sulle ragioni per cui non ritiene attendibili giustificazioni eventualmente addotte in ordine alla provenienza del denaro o dei beni confiscati e sulla necessità di procedere alla confisca di quanto sequestrato (se sequestrato), soprattutto nell’ipotesi in cui tale misura sia estranea all’accordo tra le parti. Rilevato che tale carenza motivazionale non incide sull’accordo delle parti in tema di pena, la sentenza può essere annullata in parte qua con restituzione degli atti al giudice delle indagini preliminari per la motivazione sul punto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, trattato cartolarmente a norma dell’art. 611, cod. proc. pen., è fondato nei limiti di cui si dirà oltre.
Preliminare ed assorbente è la fondatezza del motivo con cui la difesa si duole per essere stata disposta la confisca per equivalente del denaro corrispondente all’ammontare delle imposte evase nei due periodi di imposta indicati, in quanto ordinata in assenza di un accordo tra le parti.
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno infatti affermato che la sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ove la misura sia stata oggetto dell’accordo tra le parti, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall’art. 606 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348 – 01).
Questa Sezione ha, del resto, ribadito che la doglianza relativa alla mancata motivazione circa la confisca del denaro può essere oggetto di ricorso per cassazione, anche se la sentenza sia stata emessa dopo l’introduzione dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. ad opera dell’art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore da 3 agosto 2017, riguardando un aspetto della decisione estraneo all’accordo sull’applicazione della pena (Sez. 3, n. 30064 del 23/05/2018, Rv. 273830).
Orbene, nel caso in esame, come risulta palese dalla lettura della motivazione della sentenza, la misura non è stata oggetto dell’accordo tra le parti ed è stata disposta in dispositivo senza che della stessa sia fornita una benché minima giustificazione nella parte motiva della decisione.
Pur in presenza di confisca obbligatoria (art. 12-bis, d. Igs. n. 74 del 2000), il giudice non può del tutto sottrarsi al suo dovere motivazionale, come avvenuto nel caso in esame.
Ed invero, va qui ribadito che il giudice pronunciando sentenza di patteggiamento è tenuto a motivare l’esercizio del suo potere discrezionale quando procede a confisca facoltativa, mentre nel caso essa sia obbligatoria è sufficiente che evidenzi soltanto il presupposto legale della stessa (Sez. 5, n. 31250 del 25/06/2013, Rv. 256360 – 01). E, nel caso di specie, se è ben vero che il fatto ascritto è quello di cui all’art. 5, d. Igs. n. 74 del 2000 e che l’art. 12-bis, d. Igs. n. 74 del 2000, prevede al comma 1 che, per quanto qui rileva, nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale “per uno dei delitti previsti dal presente decreto, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto”, è altrettanto evidente che una motivazione sulla obbligatoria confiscabilità, diretta o per equivalente, mediante il richiamo al presupposto legale di essa, avrebbe dovuto essere svolta da parte del giudice.
4. Inammissibile è invece il secondo motivo.
Ed invero – premessa l’erroneità del richiamo difensivo al disposto dell’art. 578-bis, cod. proc. pen. (applicandosi, infatti, detta disposizione, solo in caso di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione, peraltro solo ove a pronunciarsi sulla confisca siano la Corte d’appello o la Corte di cassazione) -, è già stato affermato che in tema di reati tributari di cui all’art. 1, comma 143, legge 24 dicembre 2007, n. 244, oggi sostituito dall’art. 12-bis, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del profitto corrispondente all’imposta evasa può essere disposto con riferimento agli illeciti commessi a partire dall’entrata in vigore della legge n. 244 del 2007 (1 gennaio 2008) e dalla corrispondente annualità di imposta, e non da quella relativa all’entrata in vigore della legge 6 novembre 2012, n. 190, atteso che l’integrale rinvio contenuto nel citato art. 1 all’art. 322-ter cod. pen, nella formulazione all’epoca vigente, riguarda entrambe le previsioni di cui ai commi 1 e 2, che sono state formulate con riferimento alla distinta categoria dei delitti contro la P.A. (Sez. 6, n. 10598 del 30/01/2018, Rv. 272720 – 01).
Ne consegue, pertanto, che l’impugnata sentenza dev’essere annullata senza rinvio, limitatamente alla disposta confisca, con trasmissione degli atti al Tribunale di Velletri.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Velletri. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.
Così deciso, il 26 gennaio 2024
Il Con ‘liere e tehsore GLYPH
Il Presidente