Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 39547 Anno 2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
Penale Sent. Sez. 3 Num. 39547 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/09/2025
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME NOME
Presidente –
Sent. n. sez. 1300/2025
NOME COGNOME
Relatore –
UP – 16/09/2025
NOME COGNOME
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
VITTORIO PAZIENZA
Motivazione Semplificata
ANTONELLA DI STASI
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da: AVV_NOTAIO Generale presso Corte d’appello di Brescia nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato a GAZZANIGA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/09/2024 del GIUDICE per lÕUDIENZA PRELIMINARE del Tribunale di Bergamo
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo lÕannullamento con rinvio limitatamente alla applicazione delle disposizioni in materia di confisca;
letta la memoria AVV_NOTAIO COGNOME, difensore di fiducia dellÕimputato, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Trattazione cartolare.
1.Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO presso la Corte di appello di Genova ricorre per lÕannullamento della sentenza 26 settembre 2024 del Giudice per lÕudienza preliminare del Tribunale di Bergamo che, pronunciando allÕesito di giudizio abbreviato, ha condannato NOME COGNOME alla pena di dieci mesi di reclusione (oltre pene accessorie) per i reati di cui allÕart. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 da lui commessi quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE il 28 dicembre 2016 ed il 28 dicembre 2017.
1.1.Con unico motivo deduce lÕerronea applicazione dellÕart. 12d.lgs. n. 74 del 2000 in relazione alla mancata applicazione della confisca obbligatoria del profitto anche in forma equivalente.
2.Con memoria trasmessa il 26 giugno 2025 il difensore dellÕimputato, AVV_NOTAIO, ha chiesto il rigetto del ricorso sul rilievo che nŽ il suo assistito, nŽ la RAGIONE_SOCIALE da lui rappresentata sono possidenti e che comunque alcuna attivitˆ istruttoria era stata svolta in sede di merito, attivitˆ preclusa alla Corte di cassazione.
3.Il ricorso è fondato.
4.LÕart. 12d.lgs. n. 74 del 2000 impone, in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dellÕart. 444 cod. proc. pen. per uno dei reati di cui al decreto stesso, lÕadozione della confisca dei beni che ne costituiscono il prezzo o il profitto o, quando ci˜ non sia possibile, la confisca dei beni dei quali il reo ha la disponibilitˆ per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto.
Si tratta di conseguenza necessaria della condanna la cui applicazione non è rimessa alla discrezionalitˆ del giudice che è comunque obbligato a ordinarla a prescindere dal mancato rinvenimento del profitto e dalle disponibilitˆ del reo.
Il mancato rinvenimento del profitto o del prezzo del reato non sterilizza la possibilitˆ di ordinare la confisca ma costituisce presupposto che legittima lÕapprensione dei beni dellÕautore materiale del reato per un valore equivalente a detto profitto o prezzo.
LÕimpossidenza è concetto estraneo allÕambito applicativo della confisca che non è misura prevista per soddisfare il credito tributario inadempiuto ma è bens’ finalizzata a ristabilire l’equilibrio economico alterato dal reato tributario, i cui effetti sono comunque andati a vantaggio dellÕente. La confisca di beni per un valore corrispondente al profitto o al prezzo non rinvenuti ha invece carattere afflittivo/sanzionatorio ed è ispirata al principio che il crimine non paga (Corte
EDU, Sez. 1, 01/04/2010, caso COGNOME c/Russia, ¤ 58; Corte EDU, Sez. 4, 05/07/2001, caso COGNOME c/UK, ¤ 52. Il pagamento delle tasse e il contrasto allÕevasione fiscale costituiscono valide ragioni per la confisca: Corte EDU, 22/09/1994, caso COGNOME c/Francia, ¤ 39; Corte EDU, Sez. 1, 04/07/2024, caso COGNOME c/Azerbaijan, ¤ 58).
Nel caso di specie, i reati sono stati commessi dallÕimputato quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE sulla quale gravava lÕobbligo di presentare le dichiarazioni annuali ai fini dellÕimposta sul reddito e sul valore aggiunto; lÕinadempimento dellÕobbligo ha comportato lÕevasione delle suddette imposte e ha generato un corrispondente profitto societario (sotto forma di risparmio di spesa) pari agli importi specificamente indicati dalla rubrica
Ora, il giudice non è tenuto a individuare e indicare preventivamente i beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato considerato che la confisca per equivalente costituisce un rimedio eventuale, subordinato al mancato reperimento del prezzo o del profitto. LÕindividuazione preventiva dei beni da apprendere in via diretta o per equivalente non costituisce condizione per la adozione della confisca da parte del giudice di merito.
Si tratta di approdo ormai consolidato della giurisprudenza di legittimitˆ per la quale il giudice che dispone la confisca di beni che non siano giˆ stati sequestrati non è tenuto ad individuare concretamente i beni da sottoporre alla misura, ma pu˜ limitarsi a determinare la somma di denaro che costituisce il profitto o il prezzo del reato o il valore ad essi corrispondente, mentre l’individuazione specifica dei beni da apprendere e la verifica della corrispondenza del loro valore al “quantum” indicato nel provvedimento è riservata alla fase esecutiva demandata al pubblico ministero (in tal senso, anche se con riferimento al decreto di sequestro preventivo, Sez. 6, n. 53832 del 25/10/2017, COGNOME, Rv. 271736 – 01; Sez. 2, n. 24785 del 12/05/2015, COGNOME, Rv. 264282 – 01; Sez. 5, n. 9738 del 02/12/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 262893 – 01; Sez. 3, n. 37848 del 07/05/2014, COGNOME, Rv. 260148 – 01; Sez. 2, n. 35813 del 29/05/2013, COGNOME, Rv. 256827 – 01; Sez. 3, n. 1447 del 28/09/2023, dep. 2024, COGNOME, non mass.).
Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla omessa statuizione sulla confisca con rinvio al Tribunale di Bergamo.
Annulla la sentenza impugnata relativamente al punto concernente lÕomessa confisca con rinvio per nuovo giudizio al giudice dellÕudienza preliminare del Tribunale di Bergamo in diversa persona fisica.
Cos’ deciso in Roma, il 16/09/2025.
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME