Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 990 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 990 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: PAZIENZA VITTORIO
Data Udienza: 02/12/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nata a Cerignola il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa il 18/12/2024 dal G.i.p. del Tribunale di Busto Arsizio visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
letta la memoria del difensore della ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha concluso insistendo per l’accoglimento dei motivi di ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 18/12/2024, il G.i.p. del Tribunale di Busto Arsizio ha applicato a COGNOME NOME, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena da costei concordata con il Pubblico Ministero in relazione ai reati tributari meglio descritti in rubrica. Il G.i.p. ha inoltre disposto la confisca del danaro riferibile RAGIONE_SOCIALE e, in caso di incapienza della predetta società, la confisca dei beni mobili e immobili della COGNOME, fino alla concorrenza dell’importo di Euro 25.575.885,43.
Ricorre per cassazione la COGNOME, a mezzo del proprio difensore, deducendo:
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4.
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al difetto di correlazione tra l’accordo raggiunto con il patteggiamento e la sentenza impugnata. Si deduce che l’accordo con il P.M. comprendeva anche la conversione in sequestro conservativo del sequestro preventivo fino alla concorrenza della somma di Euro 130.000, ed il dissequestro dei beni residui. Peraltro, il G.i.p. ha invece disposto la confisca nei termini prima indicati limitandosi a richiamare, in motivazione, il carattere obbligatorio della misura: laddove invece l’importo della confisca, pur obbligatoria, poteva essere oggetto di negoziazione con il P.M.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all’applicazione della confisca, nei confronti della COGNOME, per l’intero ammontare del profitto, anziché per la sola parte di profitto conseguita dalla ricorrente. La difesa richiama i principi enunciati dalla recente decisione delle Sezioni Unite, che ha escluso la possibilità di applicare la confisca con la solidarietà passiva tra gli obbligati (anche il coimputato COGNOME era stato colpito dalla confisca per l’importo integrale).
2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla quantificazione del profitto. Si evidenzia che il GRAGIONE_SOCIALEp. non aveva in alcun modo motivato l’individuazione dell’importo da confiscare, che tra l’altro non trovava rispondenza negli atti di indagine.
2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata individuazione dei beni da sottoporre a confisca. Si richiama la giurisprudenza che impedisce la confisca dei beni futuri, attesa la natura sanzionatoria della confisca per equivalente.
Con requisitoria ritualmente trasmessa, il AVV_NOTAIO Generale sollecita l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, condividendo le censure formulate dalla difesa.
Con memoria ritualmente trasmessa, la difesa della ricorrente sviluppa le censure formulate in ricorso, insistendo per il loro accoglimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei sensi e nei limiti qui di seguito esposti.
Il primo motivo è manifestamente infondato.
La lettura della richiesta di applicazione della pena, proposta dalla COGNOME al G.i.p. del Tribunale di Busto Arsizio, evidenzia che l’accordo non comprendeva la determinazione della confisca, essendosi la COGNOME limitata a sollecitare la conversione del sequestro preventivo in conservativo di alcuni conti correnti, “fino alla concorrenza della somma offerta in risarcimento”. Tale indicazione, operata dopo la quantificazione delle pene principali ed accessorie, non può in alcun modo essere interpretata come accordo sulla misura della confisca del profitto.
E’ invece fondato il secondo motivo.
La confisca risulta invero motivata in modo apparente, con l’utilizzo delle stesse parole impiegate nel dispositivo.
Inoltre, la quantificazione operata evidenzia – tenuto conto che la ricorrente è stata imputata dei reati tributari in concorso con i soggetti meglio specificati in ciascun capo di accusa – il palese contrasto con i principi da ultimo affermati dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte (cfr. Sez. U, n. 13783 del 26/09/2024, dep. 2025, Massini, Rv. 287756 – 01, secondo la quale «in caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca deve essere disposta nei confronti di ciascun concorrente limitatamente a quanto dal medesimo conseguito, il cui accertamento costituisce oggetto di prova nel contraddittorio fra le parti e, solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente, è legittima la ripartizione in parti uguali»).
Le considerazioni fin qui svolte rendono ultroneo l’esame delle ulteriori censure, ed impongono l’annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla statuizione relativa alla confisca, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Busto Arsizio, in diversa persona fisica.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Busto Arsizio, in diversa persona fisica.