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Confisca per equivalente: no solidarietà tra correi

Una sentenza della Cassazione chiarisce i limiti della confisca per equivalente in caso di concorso di persone in reati tributari. Accogliendo il ricorso di un’imputata, la Corte ha annullato la confisca dell’intero profitto del reato, stabilendo che essa deve essere limitata alla quota effettivamente conseguita da ciascun concorrente, escludendo ogni forma di solidarietà passiva. La decisione rinvia al giudice di merito per una nuova quantificazione.

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Pubblicato il 21 gennaio 2026 in Diritto Penale, Giurisprudenza Penale, Procedura Penale

Confisca per equivalente: la Cassazione esclude la solidarietà tra concorrenti nel reato

Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha stabilito un principio fondamentale in materia di confisca per equivalente nei reati commessi in concorso da più persone. Con la sentenza n. 990 del 2026, la Terza Sezione Penale ha annullato la confisca disposta per l’intero profitto del reato nei confronti di una sola imputata, riaffermando che la misura ablativa deve essere proporzionata alla quota di arricchimento di ciascun concorrente. Analizziamo i dettagli di questa importante decisione.

Il caso: patteggiamento e confisca milionaria

Il caso trae origine da un procedimento per reati tributari a carico di un’imputata. Quest’ultima aveva raggiunto un accordo con il Pubblico Ministero per l’applicazione della pena (c.d. patteggiamento). Il Giudice per le indagini preliminari (G.i.p.), nel ratificare l’accordo, aveva disposto anche la confisca di una somma ingente, pari a oltre 25 milioni di euro, corrispondente al profitto dei reati contestati. La confisca era stata ordinata prima nei confronti della società coinvolta e, in caso di incapienza, direttamente sui beni mobili e immobili dell’imputata.

L’imputata, tramite il suo difensore, ha presentato ricorso per cassazione, sollevando diverse censure, tra cui la più rilevante riguardava proprio l’applicazione della confisca per l’intero ammontare, senza considerare il suo effettivo arricchimento personale e la presenza di altri coimputati.

I motivi del ricorso e la questione della solidarietà

La difesa ha sostenuto che il G.i.p. avesse errato nell’applicare la confisca per equivalente per l’intero importo del profitto illecito. Secondo la ricorrente, la misura avrebbe dovuto colpire unicamente la parte di profitto da lei personalmente conseguita. Imporre a un singolo concorrente di rispondere per l’intero importo violerebbe il principio, recentemente sancito dalle Sezioni Unite della Cassazione, che esclude la solidarietà passiva in materia di confisca.

In sostanza, non è possibile chiedere a uno solo dei colpevoli di pagare per tutti. Ogni concorrente nel reato deve rispondere solo per la sua ‘fetta’ di guadagno illecito.

Le motivazioni della Corte di Cassazione sulla confisca per equivalente

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il motivo di ricorso relativo alla quantificazione della confisca. Gli Ermellini hanno evidenziato come la motivazione della sentenza impugnata fosse solo apparente, limitandosi a richiamare il carattere obbligatorio della misura senza entrare nel merito della sua determinazione.

Il punto cruciale della decisione risiede nel richiamo a un precedente e fondamentale pronunciamento delle Sezioni Unite (sentenza n. 13783 del 2025). In tale occasione, la Suprema Corte a composizione plenaria ha stabilito in modo inequivocabile che:

1. Esclusione della solidarietà passiva: In caso di concorso di persone nel reato, è esclusa qualsiasi forma di solidarietà. La confisca non può essere richiesta per intero a uno qualsiasi dei correi.
2. Confisca per quota individuale: La misura deve essere disposta nei confronti di ciascun concorrente limitatamente a quanto da lui conseguito. È onere dell’accusa provare, nel contraddittorio tra le parti, la quota di arricchimento di ogni singolo partecipe.
3. Criterio residuale della ripartizione in parti uguali: Solo qualora sia impossibile individuare la quota di arricchimento del singolo, è legittimo procedere alla ripartizione del profitto totale in parti uguali tra tutti i concorrenti.

Nel caso di specie, il G.i.p. non aveva compiuto questa necessaria distinzione, imputando all’imputata l’intero profitto del reato tributario, in palese contrasto con i principi affermati dalle Sezioni Unite. La motivazione della confisca era quindi viziata e illegittima.

Le conclusioni: annullamento con rinvio

Sulla base di queste considerazioni, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sulla confisca. Il caso è stato rinviato al Tribunale di origine, che dovrà procedere a un nuovo giudizio sul punto, affidato a un diverso magistrato. Il nuovo giudice avrà il compito di determinare l’esatta quantificazione della confisca per equivalente da applicare all’imputata, nel rispetto del principio secondo cui ciascun concorrente risponde solo della propria parte di profitto illecito. Questa decisione rafforza la natura personale della responsabilità penale, estendendola anche alle conseguenze patrimoniali del reato e garantendo una maggiore equità nell’applicazione delle misure ablative.

In caso di più persone condannate per lo stesso reato, la confisca del profitto si applica in solido?
No. La Corte di Cassazione, richiamando una decisione delle Sezioni Unite, ha stabilito che è esclusa ogni forma di solidarietà passiva. La confisca deve essere disposta nei confronti di ciascun concorrente limitatamente a quanto da lui effettivamente conseguito.

Cosa succede se non è possibile determinare la quota di profitto ottenuta da ciascun concorrente nel reato?
Solamente nel caso in cui sia impossibile individuare la quota di arricchimento del singolo concorrente, la legge permette la ripartizione del profitto totale in parti uguali tra tutti i partecipanti al reato.

Un accordo di patteggiamento sulla pena include automaticamente un accordo sulla misura della confisca?
No. La sentenza chiarisce che l’accordo tra imputato e Pubblico Ministero sulla pena non si estende necessariamente alla determinazione della confisca. In questo caso, infatti, l’accordo non conteneva alcuna pattuizione sulla misura della confisca del profitto, lasciando al giudice la decisione in merito, che deve comunque essere correttamente motivata.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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