Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 1440 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 1 Num. 1440 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI BARI
nel procedimento a carico di:
NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
inoltre:
RAGIONE_SOCIALE
avverso l’ordinanza del 18/02/2025 della CORTE APPELLO di BARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
RITENUTO IN FATTO
Per una migliore comprensione della presente vicenda, giova prendere le mosse dalla sentenza, emessa in data 10 febbraio 2020, con la quale la Corte di appello di Bari, in riforma della pronuncia resa il 12 marzo 2015 dal G.u.p. del Tribunale di Foggia, condannava NOME COGNOME alla pena di 3 anni, 6 mesi di reclusione e 2.400,00 euro di multa per reati di rapina, violazione della legge sulle armi, incendio e ricettazione, commessi o accertati in agro di Cerignola (FG) il 6 dicembre 2013.
Nessuna statuizione veniva posta in ordine alla eventuale applicazione di misure di sicurezza patrimoniali.
In data 11 luglio 2024 il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Bari, recepite le informazioni acquisite dalla RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE (nota n. 328474/24 del 21 giugno 2024) circa la disponibilità, anche indiretta, in capo al condannato, di beni in valore sproporzionato (nella misura di 332.050,68 euro) rispetto al proprio reddito o alla propria attività economica (con riferimento al periodo che andava dal 2013 al 2022), chiedeva alla Corte territoriale, quale giudice dell’esecuzione, di disporre, ai sensi dell’art. 240-bis cod. pen., il sequestro e la contestuale confisca dei beni, come dettagliati in istanza e fino alla concorrenza del suddetto importo, acquisiti nell’indicato periodo, intestati al COGNOME e/o alla moglie convivente NOME COGNOME.
Con ordinanza del 15 ottobre 2024, la Corte di appello adita accoglieva parzialmente l’istanza avanzata dalla Procura generale di Bari.
Rilevava, in primo luogo, che, tra quelli oggetto di condanna, solo il reato di ricettazione ascritto al capo 5) della rubrica era riconducibile al catalogo de reati-spia di cui all’art. 240-bis cod. pen. (già art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla I. 7 agosto 1992, n. 356).
Si trattava, in particolare, della ricettazione di alcuni veicoli, risultati di illecita provenienza, poi utilizzati per commettere, in concorso con altri, in data 6 dicembre 2013, la rapina a mano armata (capo 1 della rubrica) ai danni di un furgone portavalori dell’RAGIONE_SOCIALE) aveva fruttato la somma di 2 milioni di euro e le armi sottratte alle guardie giurate.
La Corte di merito reputava la condanna per tale reato presupposto sufficiente per poter procedere alla confisca “in casi particolari”, essendo sussistente l’ulteriore presupposto della “sproporzione”.
Richiamati i principi enunciati da Sez. U, n. 27421 del 15 luglio 2021, Crostella, unitamente al criterio di “ragionevolezza temporale” già valorizzato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 33 del 2018, il giudice dell’esecuzione riteneva di circoscrivere il periodo utile ad aggredire i beni con la confisca a quello
intercorrente tra il 2013 (anno di commissione del reato-spia) e il 2015 (anno della sentenza di condanna di primo grado), accertando, in relazione a tale periodo, in base alle indagini effettuate dalla RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, una “sproporzione” nella misura di 96.056,00 euro.
Il suddetto giudice, quindi, ritenuta l’impossibilità di procedere alla confisca “diretta” del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui al primo comma dell’ar 240-bis cod. pen., disponeva la confisca “per equivalente” delle somme giacenti sui rapporti bancari intestati al COGNOME e alla COGNOME, indicati nell’istanza originaria, fino alla concorrenza della somma di 96.056,00 euro, precisando che, ove detta somma non fosse stata raggiunta con la confisca di denaro, si sarebbe proceduto alla confisca “per equivalente” dei beni di valore, eventualmente custoditi nelle cassette di sicurezza intestate al condannato, e dell’unità immobiliare intestata al medesimo, indicata al n. 1 della pagina 4 dell’istanza, il tutto sempre fino alla concorrenza dell’importo di 96.056,06 euro.
In data 9 dicembre 2024 il difensore di NOME COGNOME presentava opposizione, nell’interesse del suo assistito, ai sensi degli artt. 676 e 667, comma 4, cod. proc. pen., deducendo:
che la sproporzione, quale presupposto della misura ablativa ex art. 240-bis cod. pen., richiedeva un giudizio comparativo tra i redditi dichiarati ai fini fisc ovvero l’attività economica svolta e i beni rientranti nella sfera di disponibilità d condannato;
che, pertanto, la relazione non andava posta tra i redditi e il tenore di vita del soggetto, costituente solo uno dei parametri ai quali ancorare, sulla base degli indici ISTAT, il giudizio di sproporzione dei valori patrimoniali;
che il meccanismo legislativo prevedeva che la sperequazione si riferisse a beni, denaro e altre utilità suscettibili di concretare un accrescimento oggettivo;
che valutare la sproporzione sulla base di una comparazione tra redditi e spese familiari avrebbe realizzato una presunzione generante altra presunzione.
Inoltre, il difensore evidenziava che l’asserito scarto tra fonti ed impieghi poteva essere rettificato, se non azzerato, facendo riferimento ad altre legittime fonti di reddito non considerate, quali, in particolare: a) la somma di 54.280,54 euro rinveniente dall’accantonamento di parte delle retribuzioni percepite da COGNOME fino al 2009; b) la disponibilità di una somma superiore a 100.000,00 euro in capo a NOME COGNOME, padre di NOME, somme che permettevano al primo di sostenere le relative spese familiari nel periodo in cui il secondo era detenuto.
5. Anche il difensore di NOME COGNOME proponeva opposizione avverso l’ordinanza emessa dalla Corte di appello di Bari in data 15 ottobre 2024, sostenendo che nessun elemento, neppure indiziario, era stato acquisito per
potersi ritenere dimostrata una forma di intestazione fittizia di somme riconducibili alla disponibilità di fatto di NOME COGNOME.
Inoltre, il difensore della COGNOME evidenziava come il semplice status di moglie o convivente di soggetto indagato o condannato per uno dei reati spia di cui all’art. 240-bis cod. pen. non fosse sufficiente a fondare una presunzione assoluta di intestazione fittizia dei beni.
Nel giudizio di opposizione, il Procuratore generale, all’udienza del 14 gennaio 2025, depositava, facendone proprio il contenuto, una nota di controdeduzioni redatta dalla RAGIONE_SOCIALE.
In essa, si osservava, in particolare:
che, con riguardo al computo della c.d. “sproporzione”, la stessa giurisprudenza di legittimità considerava legittimo l’utilizzo degli indici ISTAT sui consumi medi del nucleo familiare in ragione della natura della confisca di prevenzione, atteso che la redditività da considerare a tal fine doveva essere quella netta, previo lo scorporo delle spese di sostentamento familiare e mantenimento del tenore di vita;
che, con riguardo all’accertamento di investimenti e/o operazioni finanziarie sospette, la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE si era limitata ad effettuare una consultazione delle banche dati per la ricostruzione dei redditi dichiarati senza procedere a mirati accertamenti bancari;
che, per quanto concerneva l’acquisto della macelleria da parte della moglie e convivente di NOME COGNOME, dall’ufficio del registro non risultava alcun atto di compravendita dell’attività, motivo per cui essa non era stata inserita nella ricostruzione degli impieghi e dei conti del 2019;
che la ricettazione era uno dei reati legittimanti l’applicazione dell’art. 240-bis cod. pen., a nulla rilevando che fosse o meno un reato lucrogenetico;
che l’asserito aiuto economico di NOME COGNOME non era stato supportato dall’allegazione di documenti bancari e/o altra documentazione che certificasse l’effettivo versamento delle somme dichiarate a favore del figlio NOME;
che la sperequazione complessiva, considerando la spesa annuale ISTAT a titolo di “fitto figurativo”, avendo NOME COGNOME una abitazione di proprietà, doveva ridursi da 96.056,94 a 79.636,86 euro;
che, con riferimento all’opposizione nell’interesse di NOME COGNOME, la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE non aveva operato alcun sequestro di somme corrispondenti ai saldi creditori dei conti correnti aventi n. 01/230/010001313 e n. 01/230/01001389, intestati alla opponente e accesi presso la Banca del Mezzogiorno filiale di Modugno sita in INDIRIZZO.
6.1. Sempre nel giudizio di opposizione il difensore di COGNOME depositava memoria con la quale ribadiva l’impossibilità di procedere ad una confisca per equivalente avente ad oggetto non un valore positivo, ma, al contrario, un supposto decremento, costituito dalle spese sperequate presuntivamente sopportate dal COGNOME nel periodo “incriminato”.
Il difensore reiterava le critiche all’utilizzo degli indici ISTAT e alla mancat espunzione di voci incompatibili con la composizione del nucleo familiare e con la condizione personale dei singoli componenti.
Ribadiva, inoltre, l’assoluta affidabilità delle dichiarazioni rese dal padre di NOME COGNOME e sottolineava come la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE non avesse contestato l’esistenza di una provvista inziale di 54.280,24 euro capitalizzata dal condannato a seguito di regolare attività lavorativa svolta nel periodo antecedente all’arresto.
6.2. All’udienza del 18 febbraio 2025, il consulente di parte dott. NOME COGNOME evidenziava, con riferimento alla documentazione della RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, che, nel periodo intercorrente tra l’anno 2013 e l’anno 2015, non era provato alcun incremento patrimoniale, salvo quello rappresentato dall’acquisto di un’autovettura Lancia Y targata TARGA_VEICOLO, effettuato nel 2013 al prezzo di 11.000,00 euro, con successiva vendita della stessa autovettura nel 2015 al prezzo di 8.000,00 euro.
Con l’ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Bari ha accolto l’opposizione proposta da NOME COGNOME, revocando la confisca già disposta; ha dichiarato, contestualmente, non luogo a provvedere sull’opposizione proposta da NOME COGNOME, osservando che non risultavano beni o somme giacenti su conti correnti a lei intestati sottoposti a vincolo reale in esecuzione de provvedimento opposto.
7.1. La struttura del provvedimento vede una premessa iniziale in cui si descrive il metodo seguito dalla RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE per accertare il requisito della “sproporzione”, risultante dal rapporto fra le “entrate” (redditi e altro) e le “usci (spese annue per il sostentamento familiare e altre spese) del nucleo familiare COGNOME, accertato negli anni dal 2013 al 2022.
In relazione a tale ampio periodo (2013-2022), gli accertatori avevano individuato i beni da sequestrare (automezzi, rapporti finanziari, attività economiche, immobili) fino alla concorrenza della sproporzione accertata per il periodo medesimo.
La RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, inoltre, aveva proposto la confisca per equivalente anche dei beni di legittima provenienza (sino alla concorrenza di 332.050,68 euro).
7.2. Tanto premesso, la Corte di appello rileva, richiamando Sez. U, Crostella, di aver limitato, con l’ordinanza opposta, il periodo in considerazione agli anni 2013-2015 (sino al 12 marzo 2015, data della sentenza di primo grado).
E ricorda che, pur ritenendo adeguatamente provata la “sproporzione” (nella misura ridotta di 79.636,86 euro), ma non essendo riuscita a individuare, per tali anni, beni da confiscare direttamente ai sensi del primo comma dell’art. 240-bis cod. pen., aveva disposto la confisca per equivalente, ai sensi del secondo comma dell’art. 240-bis cod. pen., di denaro o beni di valore corrispondente a quello individuato dalla RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE in termini di “sproporzione”.
7.3. Prima di esporre le ragioni giustificanti la revoca della confisca, la Corte territoriale riassume i compiti spettanti al giudice dell’esecuzione in caso di confisca per equivalente.
Richiamati i principi stabiliti da Sez. U, Crostella, Sez. U, Montella e C. Cost. n. 33/2018, con riferimento a quest’ultima, sottolinea che incombe a detto giudice verificare l’idoneità probatoria del reato-spia a fungere da indizio della commissione di ulteriori reati lucrogenetici i cui proventi la confisca allargata intenda apprendere.
Verificato che il reato-spia presenti la suddetta idoneità probatoria, il giudice dell’esecuzione è tenuto ad accertare se, con riferimento al momento in cui il denaro o altri beni e utilità sono entrati a far parte del patrimonio d condannato, il reddito netto di quest’ultimo (quello dichiarato – le spese necessarie per il sostentamento del nucleo familiare) o le sue attività economiche siano tali da giustificare l’incremento patrimoniale verificatosi.
Accertato che gli incrementi patrimoniali sono ingiustificati, è possibile procedere alla confisca “diretta” dei beni il cui acquisto può presumersi provento di attività delittuosa.
Ove i beni non siano più presenti nel patrimonio del condannato, può procedersi alla confisca “per equivalente” di beni, seppure legittimamente pervenuti nel patrimonio del condannato.
Richiama, infine, i principi fissati da Sez. U, Massini, n. 13783/2025.
7.4. Venendo al caso di specie, la Corte distrettuale afferma che il reatospia di ricettazione di alcuni veicoli, oggetto della condanna di COGNOMECOGNOME COGNOME apprezzarsi come lucrogenetico, “considerate le circostanze in cui i beni ricettati sono stati utilizzati dal COGNOME“.
Rileva che i redditi accertati non erano tali da giustificare le uscite, e, quindi, tanto poteva considerarsi “indice di un tenore di vita ingiustificato del nucleo familiare del condannato”.
Tuttavia, secondo le indagini svolte dalla RAGIONE_SOCIALE, nella vicenda in esame parrebbe mancare in radice, ad eccezione dell’autovettura acquistata nel 2013, l’accertamento di un arricchimento del condannato in misura sproporzionata rispetto ai redditi lecitamente posseduti dal suo nucleo familiare (pag. 15 ord. impugnata).
Secondo il giudice dell’esecuzione, in assenza del presupposto della confisca “allargata”, costituito da un incremento patrimoniale ingiustificato, neppure si sarebbe dovuto procedere alla confisca per equivalente, ad eccezione della somma di 11.000 euro, utilizzata per acquistare la Lancia Ypsilon nel 2013.
Nell’affrontare i rilievi difensivi sul ricorso agli indici ISTAT per quantifica le spese annuali familiari, il suddetto giudice osserva che, anche a voler ulteriormente ridurre l’importo della sproporzione per il 2013 ad euro 18.953,14, indicato dal consulente tecnico di parte, COGNOME presumersi che l’acquisto, per 11.000,00 euro, della vettura in quell’anno, sia stato, comunque, effettuato con proventi illeciti.
La Corte di appello poi, verifica se gli argomenti addotti dalla difesa di COGNOME siano capaci di superare tale presunzione.
Quanto all’esistenza, alla fine del 2008, di risparmi per 54.000,00 euro circa, osserva la Corte di merito che della consulenza COGNOME, svolta nel procedimento di prevenzione a carico di NOME COGNOME, padre di NOME, il Tribunale di Bari-Sezione Misure di prevenzione non aveva fatto alcun uso né l’aveva valutata, poiché la proposta di misura venne rigettata per difetto di pericolosità sociale del proposto.
Tuttavia, prosegue il giudice dell’esecuzione, i redditi lecitamente percepiti dal COGNOME, nel periodo dal 2008 al 2013, considerata anche la sua convivenza con la famiglia di origine fino alla fine del 2008, paiono tali da giustificare l’acqui della vettura.
In conclusione, la confisca doveva essere revocata in toto.
Avverso l’ordinanza di revoca della confisca ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Bari.
8.1. Con il primo motivo, si deducono vizio di motivazione e inosservanza o erronea applicazione dell’art. 240-bis, secondo comma, cod. pen.
La Corte di appello, avendo preso atto, senza alcuna contestazione, della sproporzione calcolata nel periodo “sospetto” ai fini della richiesta del provvedimento ablatorio ex art. 240-bis, secondo comma, cod. pen., ha ritenuto che nel caso di specie fosse mancato, salvo che per l’autovettura acquistata nel 2013, l’accertamento di un arricchimento del condannato in misura sproporzionata rispetto ai redditi lecitamente posseduti dal suo nucleo familiare.
Secondo il Procuratore ricorrente, tali dichiarazioni sarebbero “logicamente incongrue”, dal momento che la sproporzione calcolata dalla RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE era rappresentativa di flussi finanziari di origine illecita conseguiti dal condannato.
Pertanto, non era dato comprendere perché tali apporti finanziari non potessero considerarsi alla stregua di un incremento patrimoniale dello stesso nucleo familiare.
In riferimento all’autovettura Lancia Y targata TARGA_VEICOLO, si obietta che la tesi sposata dalla Corte di appello, secondo cui l’incremento patrimoniale dovrebbe consistere necessariamente nell’acquisizione di beni immobili o mobili registrati di cui, nel caso di specie, sarebbe mancata l’individuazione, si porrebbe in contrasto con la recente sentenza Sez. 1, n. 1198 del 2025.
Inoltre, si ritiene che la suddetta Corte abbia erroneamente ricondotto il precedente giurisprudenziale indicato con il n. 3944/2023 all’art. 240-bis, secondo comma, invece che al primo comma dello stesso articolo.
Tale pronuncia, invero, richiede che il vincolo ablatorio di cui al primo comma dell’art. 240-bis cod. pen. debba cadere su beni specifici presenti nel patrimonio del condannato, senza che la questione debba investire anche l’istituto della confisca per equivalente di cui al comma successivo.
In conclusione, si sottolinea come l’erronea interpretazione della norma adottata dalla Corte territoriale comporterebbe una assoluta disparità di trattamento tra soggetti condannati, rendendo perseguibile per equivalente il patrimonio accumulato in maniera egualmente illecita da un condannato “fiscalmente onesto” con propensione al risparmio rispetto ad un condannato “fiscalmente disonesto” che abbia sperperato il patrimonio in modo illecito mediante l’acquisto di “beni voluttuari di consumo e amenità varie” con operazioni non tracciabili.
8.2. Con il secondo motivo, si denunciano mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.
Quanto alla individuazione delle fonti legittime di reddito addotte dal NOME, la Corte di appello si sarebbe limitata a riportare dati finanziari disaggregati ed incompleti, tratti da una consulenza tecnica di parte in un procedimento a carico di un diverso soggetto (il padre di NOME COGNOME) e riferibili ad un periodo di tempo diverso da quello ritenuto sospetto.
Si osserva, in particolare, come i “risparmi” pari a 54.280,24 euro si identificano nel saldo positivo tra fonti e impieghi, riferito al solo NOME COGNOME e relativo ad un periodo precedente quello “sospetto” (2000 – 2009).
Inoltre, si aggiunge che è la stessa Corte distrettuale ad ammettere che il reddito da lavoro dipendente percepito da NOME COGNOME NOME tra il 2009 e 2012, per un totale di 60.000,00 euro (in media 1.250,00 euro al mese) sia stato impiegato interamente per i consumi quotidiani.
Si conclude per l’annullamento del provvedimento impugnato.
Il Procuratore generale di questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato in totale sintonia con il Procuratore ricorrente.
Il difensore di NOME COGNOME ha depositato memoria di replica, insistendo nell’esplicare le linee portanti del ragionamento accolto dal giudice dell’esecuzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va rigettato perché infondato.
2. Nell’impostare il suo ragionamento, la Corte di appello di Bari ha ricordato l’insegnamento di Sez. U, Montella, secondo cui, «l fine di disporre la confisca conseguente a condanna per uno dei reati indicati nell’art. 12-sexies, commi 1 e 2, d.l. 8 giugno 1992 n. 306, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1992 n. 356 (modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa) allorché sia provata l’esistenza di una sproporzione tra il reddito dichiarato dal condannato o i proventi della sua attività economica e il valore economico dei beni da confiscare e non risulti una giustificazione credibile circa la provenienza di essi, è necessario, da un lato, che, ai fini della “sproporzione”, i termini di raffronto dello squilibrio, oggetto di rigoro accertamento nella stima dei valori economici in gioco, siano fissati nel reddito dichiarato o nelle attività economiche non al momento della misura rispetto a tutti i beni presenti, ma nel momento dei singoli acquisti rispetto al valore dei beni di volta in volta acquisiti, e, dall’altro, che la “giustificazione” credibile consista ne prova della positiva liceità della loro provenienza e non in quella negativa della loro non GLYPH provenienza GLYPH dal GLYPH reato GLYPH per GLYPH cui GLYPH è GLYPH stata GLYPH inflitta GLYPH condanna» (Sez. U, n. 920 del 17/12/2003, dep. 2004, Montella, Rv. 226491 – 01).
La Corte di merito ha, inoltre, richiamato il principio enunciato dalla più recente sentenza Sez. U, Crostella, alla luce del quale «MI giudice dell’esecuzione può disporre la confisca ex art. 240-bis cod. pen. in ordine ai beni che siano entrati nella disponibilità del condannato, fermo il criterio di “ragionevolezza temporale”, fino alla pronuncia della sentenza per il cd. “reato spia”, salva comunque la possibilità di confisca anche di beni acquistati in epoca posteriore alla sentenza, ma con risorse finanziarie possedute prima» (Sez. U, n. 27421 del 25/02/2021, Crostella, Rv. 281561 – 01).
2.1. Con tale ultima decisione, meritevole di una breve riflessione, le Sezioni unite hanno chiarito che la confisca in casi particolari, disciplinata dall’art. 240-bis cod. pen., definita anche “atipica”, “allargata” o “estesa”, costituisce un’ipotesi di confisca obbligatoria, la quale non colpisce il prezzo, il prodotto o i profitto del reato per il quale sia stata pronunciata condanna, bensì beni del reo che, al momento del loro acquisto, siano non giustificabili e di valore sproporzionato rispetto al reddito dichiarato o all’attività svolta.
Essa costituisce una misura di sicurezza che opera in caso di accertata responsabilità per taluni reati tassativamente indicati, la quale responsabilità «costituisce “spia”, ovvero indice presuntivo della commissione di altre attività illecite, fattori di un arricchimento che l’ordinamento intende espropriare per prevenirne l’utilizzo quale strumento per ulteriori iniziative delittuose».
L’accertamento giudiziale della configurabilità in tutti i suoi elementi costitutivi di una delle fattispecie criminose previste dall’art. 240-bis cod. pen. fonda il sospetto che il condannato abbia tratto dall’attività delittuosa la ricchezza di cui dispone, anche per interposta persona.
Benché la confisca allargata trovi la sua collocazione ordinaria nell’ambito del giudizio di cognizione e della pronuncia che lo definisce, tuttavia, ai sensi dell’art. 183-quater disp. att. cod. proc. pen. (introdotto dal d.lgs. n. 21 del 2018 che ha recepito i principi affermati da Sez. U., n. 29022 del 30/05/2001, Derouach, Rv. 219221 – 01), essa può essere applicata – come accaduto nel caso di specie anche dal giudice dell’esecuzione dopo l’irrevocabilità della sentenza di condanna o applicazione della pena.
Le Sezioni unite hanno spiegato, al riguardo, che vi è una «perfetta simmetria del potere di ablazione in casi particolari» dei beni del condannato sia in fase di cognizione sia in quella di esecuzione, sicché anche in tale fase la confisca può attingere solo i beni esistenti e noti nella fase del procedimento, non potendo il giudice dell’esecuzione estendere il proprio giudizio ad altri cespiti non ancora entrati nel patrimonio dell’imputato.
La sentenza Crostella ha, ancora, statuito che, sebbene non vi sia un nesso pertinenziale tra cosa e reato, e pur potendo l’acquisizione patrimoniale oggetto di confisca collocarsi in un momento successivo alla commissione dei “reati-spia”, tuttavia, l’individuazione dei beni da sottoporre a vincolo COGNOME avvenire nel rispetto di un criterio di “ragionevolezza temporale”, nel senso che COGNOME trattarsi di elementi patrimoniali non distaccati dal reato «da un lungo lasso temporale che renda irragionevole la ablazione e, comunque, non successivi alla pronuncia della sentenza di condanna o di patteggiamento».
In sostanza, tali pronunce rappresentano il termine ultimo della presunzione di provenienza illecita dei beni del condannato e ciò tanto nel caso in cui la confisca sia disposta nella fase di cognizione, quanto in quella di esecuzione.
È, peraltro, fatta salva la possibilità di disporre la confisca di beni acquistati in epoca successiva alla sentenza di condanna o applicazione pena, nel caso in cui essi costituiscano reimpiego di mezzi finanziari acquisiti in epoca antecedente a dette sentenze, oppure ove si tratti di denaro o altri strumenti di investimento mobiliare preesistenti e scoperti o rinvenuti solo in seguito (così, Sez. 1, n. 12366 del 12/12/2023, dep. 2024, Puddu, non mass.).
A livello normativo, COGNOME ribadirsi che, in caso di sentenza di condanna o di patteggiamento per uno dei reati “spia” individuati dall’art 240-bis, primo comma, cod. pen., il giudice dispone la confisca del denaro, dei beni e delle utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui sia titolare o abbia la disponibilità in misura sproporzionata rispetto al reddito o all’attività economica.
Diversamente da quanto sostenuto dalla difesa del COGNOME – che richiama una recente pronuncia, ma focalizzando, impropriamente, un solo passaggio avulso dal contesto (si tratta di Sez. 1, n. 17178 del 04/04/2025, COGNOME e altro, non mass.) – il vincolo ablatorio COGNOME, dunque, cadere su specifici beni presenti nel patrimonio del condannato che siano non giustificabili e di valore sproporzionato al reddito dichiarato o all’attività svolta.
Ed invero, soltanto quando non sia possibile procedere alla confisca di detti beni, il secondo comma dell’articolo citato consente al giudice di ordinare la confisca per un valore equivalente di denaro, beni o altre utilità (Sez. 1, n. 12366 del 12/12/2023, dep. 2024, cit.; nel medesimo senso, quanto alla confisca di prevenzione, Sez. 1, n. 16324 del 16/12/2021, dep. 2022, La Mantia, Rv. 283308 – 01).
Nel caso in esame, il giudice dell’opposizione non si è discostato dal quadro normativo e giurisprudenziale sinteticamente delineato, in quanto, pur avendo non illogicamente riconosciuto il carattere lucrogenetico del delitto di ricettazione oggetto di condanna, per il contesto circostanziale in cui maturò detto delitto, inestricabilmente e funzionalmente connesso alla rapina perpetrata in danno di un furgone portavalori, ha preso atto, con l’eccezione della vettura di cui si dirà, della mancanza “in radice” del fondamentale ulteriore requisito di legge costituito dall’accertamento di “un arricchimento del condannato in misura sproporzionata rispetto ai redditi lecitamente posseduti dal nucleo familiare di COGNOME NOME” (pag. 15 dell’ordinanza impugnata).
La Corte di appello ha sottolineato, al riguardo, che la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, con riferimento al periodo “sospetto” (2013 – 2015), non aveva accertato l’ingresso nel patrimonio del NOME e del suo nucleo familiare di altri beni (oltre alla menzionata vettura) o utilità o di denaro, neppure a titolo di reinvestimento di risorse finanziarie possedute dal condannato, anche per interposta persona, in epoca precedente.
Nel suo ricorso, il Procuratore generale di Bari obietta che “proprio la sproporzione calcolata dalla G.d.F. è ovviamente rappresentativa di flussi finanziari di origine illecita conseguiti dal condannato” che, quindi, ancorché “non tracciabili”, sarebbero suscettibili di essere confiscati per equivalente.
L’assunto del ricorrente è errato in diritto.
Non è superabile l’affermazione con la quale il giudice dell’esecuzione ha preso atto dell’assenza, nel caso di specie, della dimostrazione di un ingiustificato arricchimento patrimoniale del nucleo familiare del NOME nel biennio preso in considerazione.
Vero è che, in astratto, la sproporzione, per espressa disposizione normativa (art. 240-bis, primo comma, cod. pen.), può riguardare il denaro.
Ma è altrettanto vero che detta sproporzione non può, all’evidenza, riguardare il denaro impiegato per il sostentamento e per il consumo, utile, viceversa, a determinare il reddito netto rilevante per la capacità di acquisto del condannato, secondo indici desumibili – contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del COGNOME – anche dalle analisi ISTAT (sul punto, vedi Sez. 2, n. 36833 del 28/09/2021, Caroppo, Rv. 282361 – 01).
D’altro canto, se è vero che anche gli “apporti finanziari” sono astrattamente confiscabili ex art. 240-bis cod. pen., nella specie, come riconosciuto dalla Corte di merito, la confiscabilità in concreto di tali apporti peraltro genericamente indicati dal ricorrente, non si è potuta accertare, per il semplice ma dirimente motivo che sono mancate indagini bancarie mirate nel periodo in considerazione.
A pag. 8 del provvedimento impugnato, infatti, si rappresenta, a proposito della deduzione difensiva circa il mancato accertamento di investimenti e/o operazioni finanziarie lato sensu sospette, che la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE non aveva “effettuato accertamenti bancari oltre alla consultazione dell’Anagrafe dei Rapporti”.
Corretto è, quindi, l’approdo cui è pervenuto il giudice a quo nel senso della carenza di prova in ordine al requisito dell’ingiustificato arricchimento patrimoniale, a carico del COGNOME, per il periodo preso in considerazione.
Quanto all’eccezione costituita dall’acquisto, nel 2013, della vettura Lancia Ypsilon TARGA_VEICOLO, al prezzo di 11.000,00 euro, la Corte di merito ha ritenuto di superare la presunzione di utilizzo di provvista illecita valorizzando, ragionevolmente, l’esistenza di risparmi di cui, alla fine del 2008, il COGNOME disponeva nella misura di 54.280,24 euro, nonché la percezione di redditi da lavoro dipendente, nel periodo dal 2009 al 2012, per un totale complessivo di circa 60.000,00 euro.
Le censure mosse in ricorso sul punto vanno disattese in quanto per lo più versate in fatto.
6. Il ricorso va, in conclusione, rigettato.
Non seguono statuizioni sulle spese per la natura pubblica della parte ricorrente (Sez. U, n. 3775 del 21/12/2017, dep. 2018, Min. Giustizia in proc. Tuttolomondo, Rv. 271650 – 01).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2025
Il Consigliere estensore
TI