Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 46192 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 46192 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MUGNANO DI NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/07/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del RAGIONE_SOCIALE PAOLA FILIPPI
Il procuratore generale chiede che la Corte di Cassazione annulli senza rinvio la sentenza con riferimento alla conferma della confisca
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 11 luglio 2022 della Corte di appello di Brescia deducendo il vizio di violazione di legge; pur avendo dichiarato estinti per prescrizione i rea di cui ai capi 1), ex art. 416 cod. pen., e 2), ex art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, Corte territoriale ha confermato la confisca per equivalente nonostante la sua natura sanzionatoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato. Dalla sentenza impugnata risulta che la Corte di appello ha applicato sia la confisca diretta che quella per equivalente, in relazione ai reati relativi all’anno di imposta 2011; la confisca per equivalente è stata disposta nonostante la declaratoria di estinzione dei reati ex art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 per prescrizione.
1.1. La confisca per equivalente è stata disposta in violazione di legge, tenuto conto del principio espresso da Sez. U, n. 4145 del 29/09/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 284209 -01, secondo cui «La disposizione di cui all’art. 578-bis cod. proc. pen., introdotta dall’art. 6, comma 4, d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, ha, con riguardo alla confisca per equivalente e alle forme di confisca che presentino comunque una componente sanzionatoria, natura anche sostanziale e, pertanto, è inapplicabile in relazione ai fatti posti in essere prima della sua entrata in vigore»
1.2. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla confisca per equivalente disposta nei confronti dell’imputato in relazione all’annualità Iva 2011, sanzione che si elimina.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca per equivalente disposta nei confronti di COGNOME NOME, che elimina. Così deciso il 25/10/2023.