Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 14038 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 14038 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 17/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PORTO SANT’ELPIDIO il 28/02/1967
avverso l’ordinanza del 25/09/2024 del Tribunale di FERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata per un nuovo esame.
Si dà atto che il ricorso è stato trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini, secondo quanto disposto dagli articoli 610, comma 5, e 611, comma 1-bis, e seguenti del cod. proc. pen.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Fermo in funzione di giudice del riesame, con ordinanza del 25 settembre 2020, respingeva la richiesta di riesame proposta nell’interesse di NOME COGNOME avverso il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Fermo il 5 agosto 2024 in relazione al procedimento penale per il reato di truffa aggravata per il conseguimento di
erogazioni pubbliche di cui all’art. 640-bis cod. pen., commesso in concorso con altri.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito espresse.
2. Si osserva che il Tribunale di Fermo ha respinto la richiesta di riesame avanzata dal Cesarini richiamando espressamente i principi affermati per ultimo dalla sentenza Sez.2, n.22073 del 17/03/2023, Rv.284740-01, secondo cui: «In tema sequestro preventivo funzionale alla confisca ex art. 322-ter cod. pen., il vincolo può essere disposto nei confronti di uno dei concorrenti nel reato, per l’intero importo del prezzo o profitto dello stesso, nonostante le somme di illecita provenienza siano state incamerate, in tutto o in parte, da altri concorrenti, salvo l’eventuale riparto tra i medesimi, che costituisce fatto interno a costoro, privo di rilievo penale, stante il principio solidaristico che uniforma la disciplina del concorso di persone e che, di conseguenza, implica l’imputazione dell’intera azione delittuosa a ciascun agente, nonché la natura della confisca per equivalente, a cui va riconosciuto carattere eminentemente sanzionatorio. (In applicazione del principio, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’indagato che assumeva fosse pacifico che egli non avesse ricevuto alcun profitto del reato di cui all’art.640-bis cod. pen.)». -Fro 544t1
Come è noto il contrasto giurisprudenziale che il Tribunale fermano ha mostrato di ben conoscere, è stato risolto solo di recente dalla decisione delle Sezioni unite assunta in data 26 settembre 2024. Pur non essendo stata depositata la motivazione, tuttavia è stata comunicata dalla Corte la cd. informazione provvisoria, secondo cui: «La confisca di somme di denaro ha natura diretta soltanto in presenza della prova della derivazione causale del bene rispetto al reato, non potendosi far discendere detta qualifica dalla mera natura del bene. La confisca è, invece, qualificabile per equivalente in tutti i casi in cui non sussiste il predet nesso di derivazione causale. In caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca è disposta nei confronti del singolo concorrente limitatamente a quanto dal medesimo concretamente conseguito. Il relativo accertamento è oggetto di prova nel contraddittorio fra le parti. Solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente, soccorre il criterio della ripartizione in parti uguali. I medesimi princip operano in caso di sequestro finalizzato alla confisca per il quale l’obbligo motivazionale del giudice va modulato in relazione allo sviluppo della fase procedimentale e agli elementi acquisiti». Risulta, perciò, di tutta evidenza che il massimo consesso della Suprema Corte ha deciso in senso opposto rispetto all’opzione ermeneutica seguita dal Tribunale di Fermo, escludendo ogni forma di
solidarietà passiva, anche in relazione al provvedimento cautelare di sequestro finalizzato alla confisca, come è nel caso di specie.
Il Collegio ritiene di seguire i principi affermati dalla decisione delle Sezioni unite de
26 settembre 2024, ragion per cui il provvedimento di sequestro impugnato deve essere annullato con rinvio al Tribunale di Fermo per un nuovo giudizio, da
svolgersi applicando i principi giuridici espressi da tale ultimo orientamento.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Fermo competente ai sensi dell’articolo 324, comma 5, cod. proc. pen.
Così deciso in Roma in data 17 gennaio 2025
Il Consigliere estensore