Confisca per Equivalente: La Cassazione Abbandona il Principio Solidaristico
Una recente e fondamentale sentenza della Corte di Cassazione, la n. 14038 del 2025, interviene a ridefinire le regole della confisca per equivalente in caso di reati commessi in concorso. La pronuncia, basata su un’autorevole decisione delle Sezioni Unite, stabilisce che ogni coautore risponde solo per la parte di profitto che ha effettivamente incassato, segnando un netto distacco dal precedente e rigoroso ‘principio solidaristico’. Analizziamo il caso e le sue importanti conseguenze pratiche.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da un’indagine per truffa aggravata finalizzata al conseguimento di erogazioni pubbliche, nello specifico legata al cosiddetto ‘superbonus’ edilizio. Il Giudice per le Indagini Preliminari (G.I.P.) del Tribunale di Fermo aveva emesso un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca sui beni di uno degli indagati. Quest’ultimo, tramite il suo difensore, proponeva istanza di riesame, la quale veniva però respinta dal Tribunale.
L’indagato decideva quindi di ricorrere in Cassazione, lamentando la violazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità. Sosteneva che il sequestro fosse stato applicato per l’intero valore del presunto profitto illecito, senza considerare che, secondo le indagini, la sua parte si sarebbe limitata a una somma minima (8.000 euro), mentre la maggior parte dei fondi sarebbe finita nelle tasche di altri concorrenti nel reato, inclusi i legali rappresentanti di due società coinvolte.
La Decisione della Cassazione sulla Confisca per Equivalente
La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso fondato, annullando l’ordinanza del Tribunale di Fermo e rinviando per un nuovo esame. Il punto cruciale della decisione risiede nell’adesione a un recentissimo orientamento delle Sezioni Unite (decisione del 26 settembre 2024), che ha risolto un annoso contrasto giurisprudenziale.
Il Tribunale del riesame aveva basato la sua decisione su un precedente orientamento che applicava il principio solidaristico: in caso di concorso di persone, il sequestro poteva colpire uno qualsiasi dei concorrenti per l’intero importo del profitto, a prescindere da come fosse stato poi ripartito. La Cassazione, invece, ha recepito il nuovo principio, di segno diametralmente opposto.
Le Motivazioni della Sentenza
Le motivazioni della Corte si fondano interamente sulla ‘informazione provvisoria’ diffusa dalle Sezioni Unite, in attesa del deposito della motivazione completa. Questo nuovo e vincolante principio stabilisce che in materia di confisca per equivalente, la solidarietà passiva tra i concorrenti è esclusa.
La confisca, e di conseguenza il sequestro ad essa finalizzato, deve essere disposta nei confronti di ogni singolo concorrente limitatamente a quanto da lui concretamente conseguito. L’accertamento di tale quota diventa quindi un elemento centrale, da provare nel contraddittorio tra le parti.
La Corte specifica inoltre un criterio sussidiario: solo nel caso in cui sia impossibile individuare la quota di arricchimento di ciascun singolo concorrente, si dovrà ricorrere al criterio della ripartizione in parti uguali. Questi principi si applicano anche alla fase cautelare del sequestro, sebbene l’obbligo di motivazione del giudice debba essere modulato in base allo stato del procedimento e agli elementi disponibili.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa sentenza segna una svolta di notevole importanza pratica. L’abbandono del principio solidaristico in materia di confisca per equivalente comporta conseguenze dirette sia per la difesa che per l’accusa.
- Onere della Prova: L’accusa dovrà ora fornire elementi per dimostrare, anche a livello indiziario nella fase cautelare, la quota di profitto attribuibile a ciascun concorrente.
- Strategie Difensive: La difesa potrà concentrarsi nel dimostrare la quota effettivamente percepita dal proprio assistito o, in assenza di prove, invocare la ripartizione in parti uguali, evitando così che il proprio cliente risponda per l’intero profitto del reato.
- Proporzionalità della Misura: Il nuovo principio garantisce una maggiore aderenza ai criteri di proporzionalità e personalità della responsabilità penale, evitando che un soggetto con un ruolo marginale subisca una misura ablativa sproporzionata rispetto al suo effettivo arricchimento.
In caso di concorso di persone in un reato, la confisca per equivalente si applica in solido a tutti i coautori per l’intero profitto?
No. La Corte di Cassazione, recependo una decisione delle Sezioni Unite, ha escluso ogni forma di solidarietà passiva. La confisca e il sequestro preventivo ad essa finalizzato si applicano a ciascun concorrente limitatamente alla quota di profitto che ha concretamente conseguito.
Cosa succede se non è possibile determinare la quota di profitto illecito ottenuta da ciascun concorrente?
Nel caso in cui non sia possibile individuare la quota di arricchimento di ogni singolo concorrente, la sentenza stabilisce che si deve applicare un criterio sussidiario, ovvero la ripartizione del profitto in parti uguali tra tutti i coautori.
Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente deve seguire gli stessi principi della confisca?
Sì. La Corte ha chiarito che i medesimi principi (esclusione della solidarietà e applicazione per quota individuale) operano anche in caso di sequestro finalizzato alla confisca. L’obbligo di motivazione del giudice in fase cautelare andrà però modulato in base allo stato del procedimento e agli elementi investigativi raccolti fino a quel momento.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 14038 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 14038 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 17/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a PORTO SANT’ELPIDIO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 25/09/2024 del Tribunale di FERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata per un nuovo esame.
Si dà atto che il ricorso è stato trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini, secondo quanto disposto dagli articoli 610, comma 5, e 611, comma 1-bis, e seguenti del cod. proc. pen.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Fermo in funzione di giudice del riesame, con ordinanza del 25 settembre 2020, respingeva la richiesta di riesame proposta nell’interesse di NOME COGNOME avverso il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Fermo il 5 agosto 2024 in relazione al procedimento penale per il reato di truffa aggravata per il conseguimento di
erogazioni pubbliche di cui all’art. 640-bis cod. pen., commesso in concorso con altri.
CONSIDERATO IN DIRITTO
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Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito espresse.
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Si osserva che il Tribunale di Fermo ha respinto la richiesta di riesame avanzata dal RAGIONE_SOCIALE richiamando espressamente i principi affermati per ultimo dalla sentenza Sez.2, n.22073 del 17/03/2023, Rv.284740-01, secondo cui: «In tema sequestro preventivo funzionale alla confisca ex art. 322-ter cod. pen., il vincolo può essere disposto nei confronti di uno dei concorrenti nel reato, per l’intero importo del prezzo o profitto dello stesso, nonostante le somme di illecita provenienza siano state incamerate, in tutto o in parte, da altri concorrenti, salvo l’eventuale riparto tra i medesimi, che costituisce fatto interno a costoro, privo di rilievo penale, stante il principio solidaristico che uniforma la disciplina del concorso di persone e che, di conseguenza, implica l’imputazione dell’intera azione delittuosa a ciascun agente, nonché la natura della confisca per equivalente, a cui va riconosciuto carattere eminentemente sanzionatorio. (In applicazione del principio, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’indagato che assumeva fosse pacifico che egli non avesse ricevuto alcun profitto del reato di cui all’art.640-bis cod. pen.)». -Fro 544t1
Come è noto il contrasto giurisprudenziale che il Tribunale fermano ha mostrato di ben conoscere, è stato risolto solo di recente dalla decisione delle Sezioni unite assunta in data 26 settembre 2024. Pur non essendo stata depositata la motivazione, tuttavia è stata comunicata dalla Corte la cd. informazione provvisoria, secondo cui: «La confisca di somme di denaro ha natura diretta soltanto in presenza della prova della derivazione causale del bene rispetto al reato, non potendosi far discendere detta qualifica dalla mera natura del bene. La confisca è, invece, qualificabile per equivalente in tutti i casi in cui non sussiste il predet nesso di derivazione causale. In caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca è disposta nei confronti del singolo concorrente limitatamente a quanto dal medesimo concretamente conseguito. Il relativo accertamento è oggetto di prova nel contraddittorio fra le parti. Solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente, soccorre il criterio della ripartizione in parti uguali. I medesimi princip operano in caso di sequestro finalizzato alla confisca per il quale l’obbligo motivazionale del giudice va modulato in relazione allo sviluppo della fase procedimentale e agli elementi acquisiti». Risulta, perciò, di tutta evidenza che il massimo consesso della Suprema Corte ha deciso in senso opposto rispetto all’opzione ermeneutica seguita dal Tribunale di Fermo, escludendo ogni forma di
solidarietà passiva, anche in relazione al provvedimento cautelare di sequestro finalizzato alla confisca, come è nel caso di specie.
Il Collegio ritiene di seguire i principi affermati dalla decisione delle Sezioni unite de
26 settembre 2024, ragion per cui il provvedimento di sequestro impugnato deve essere annullato con rinvio al Tribunale di Fermo per un nuovo giudizio, da
svolgersi applicando i principi giuridici espressi da tale ultimo orientamento.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Fermo competente ai sensi dell’articolo 324, comma 5, cod. proc. pen.
Così deciso in Roma in data 17 gennaio 2025
Il Consigliere estensore