Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 13937 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 13937 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/12/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a VARALLO il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a MONZA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio limitatamente alla confisca.
La difesa ha presentato note scritte e conclusioni.
Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020 e successivo art. 8 D.L. 198/2022
Ritenuto in fatto
Con sentenza in data 14 novembre 2022 la Corte d’appello di Torino in parziale riforma della sentenza del tribunale che aveva condannato COGNOME NOME e COGNOME NOME per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, ha dichiarato il reato estinto per intervenuta prescrizione, confermando le statuizioni civili e la disposta confisca.
Ricorrono per Cassazione con un unico atto gli imputati deducendo violazione di legge con riguardo alla disposta confisca per equivalente. Richiamano sul punto le Sezioni unite del 2023 che hanno affermato che la disposizione dell’articolo 578 bis codice procedura penale è inapplicabile in relazione ai fatti posti in essere anteriormente all’entrata in vigore dell’articolo 6 comma 4 decreto legislativo n.21 del 2018 che ha introdotto la suddetta disposizione. Evidenziano che i fatti ascritti sono antecedenti al 2018, data di entrata in vigore dell’articolo 578 bis codice procedura penale.
Considerato in diritto
Il ricorso è fondato.
Come affermato anche dalle Sezioni Unite GLYPH nella GLYPH sentenza GLYPH n. n. 4145 del 29/09/2022, COGNOME, la disposizione di cui all’art. 578-bis cod. proc. pen., introdotta dall’art. 6, comma 4, d.lgs. 1° marzo 2018, n. 21, ha, con riguardo alla confisca per equivalente e alle forme di confisca che presentino comunque una componente sanzionatoria, natura anche sostanziale e, pertanto, è inapplicabile in relazione ai fatti, come quelli in esame, posti in essere prima della sua entr vigore.
La sentenza deve essere annullata con rinvio.
Il giudice del rinvio dovrà verificare se, al di là del dato testuale, l’impo confiscato sia profitto del reato. Trattandosi di reato commesso anteriormente all’entrata in vigore dell’articolo 578-bis cod. proc pen., per effetto della intervenuta prescrizione, la confisca potrà essere mantenuta solo nella misura in cui può essere qualificata come diretta.
La confisca di valore risulta infatti parametrata «al profitto od al prezzo dell’illecito solo da un punto di vista “quantitativo”», poiché «l’oggetto del ablazione finisce per essere rappresentato direttamente da una porzione del patrimonio, il quale, in sé, non presenta alcun elemento di collegamento col reato, circostanza che consente di declinare la funzione della misura in chiave marcatamente sanzionatoria (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, COGNOME, in motivazione Rv. 264435 – 01).
Il profitto confiscabile si identifica, invece, con il vantaggio economico derivante in via diretta ed immediata dalla commissione dell’illecito e quindi legato da un rapporto di pertinenzialità diretta con l’illecito penale.
È evidente che, in una simile prospettiva, l’oggetto della confisca di valore finisca per non presentare alcun nesso di pertinenzialità col reato, rappresentandone soltanto la conseguenza sanzionatoria: né più né meno, dunque, della pena applicata con la sentenza di condanna. La confisca per equivalente, quindi, rappresentando una alternativa alla confisca diretta – la misura sanzionatoria, infatti, opera solo quando non può trovare applicazione la ordinaria misura di sicurezza patrimoniale – presuppone che il relativo oggetto (vale a dire il prezzo o il profitto del reato) abbia una sua consistenza naturalistic e/o giuridica tale da permetterne l’ablazione, nel senso che, una volta entrato nel patrimonio dell’autore del reato, continui a mantenere una sua identificabilità. Le Sezioni Unite hanno avuto modo di puntualizzare, al riguardo, che, in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca prevista dall’art. 322-ter cod. pen., costituisce “profitto” del reato anche il bene immobile acquistato con somme di danaro illecitamente conseguite, quando l’impiego del denaro sia causalmente collegabile al reato e sia soggettivamente attribuibile all’autore di quest’ultim (Sez. U, n. 10280 del 25/10/2007, dep. 2008, Miragliotta, Rv. 238700).
Deve aggiungersi che, come affermato dalle Sezioni unite COGNOME “qualora il prezzo o il profitto derivante dal reato sia costituito da denaro, la confisca dell somme di cui il soggetto abbia comunque la disponibilità deve essere qualificata come confisca diretta; in tal caso, tenuto conto della particolare natura del bene, non occorre la prova del nesso di derivazione diretta tra la somma materialmente oggetto della confisca e il reato”.
Nel caso in esame è stato accertato che gli imputati hanno concorso nelle operazioni truffaldine architettate al fine di percepire importi per finti cors formazione. In particolare, è stato accertato che i corsi di formazione oggetto del processo non sono mai stati effettuati con la conseguenza che l’emissione della fattura per l’importo di euro 17.982,00 (supportata da falsa documentazione), che ha determinato l’esborso da parte della Provincia, ha realizzato la condotta decettiva punita dall’articolo 640 bis cod. pen.
Condotta alla quale hanno direttamente partecipato gli imputati che, non solo hanno inviato la documentazione che ha determinato il pagamento di corsi mai realizzati, ma hanno direttamente partecipato ai corsi, firmando i registri attestanti le false presenze.
Ne consegue che il giudice del rinvio dovrà accertare se la somma di Euro 17.982,00 di cui di cui è stata provata la origine delittuosa è stata confiscata quale
profitto del delitto di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche, reato che è stato dichiarato prescritto
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Torino per il giudizio sulla confisca Roma 5/12/2023