Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 8625 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6   Num. 8625  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME NOME, nata a Ruvo di Puglia (BA) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/11/2022 della Corte di appello di Bari;
visti gli atti del procedimento, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
udito il Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento sena rinvio della sentenza impugnata;
uditi i difensori della ricorrente, AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, che hanno chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bari, nel dichiarare estinto per prescrizione il delitto di peculato ascritto all’imputata NOME COGNOME, ha confermato la confisca per equivalente di alcuni beni nei suoi confronti, in applicazione degli artt. 322-ter, cod. pen., e 578-bis, cod. proc. pen., ritenendo che tal ultima disposizione debba trovare applicazione anche nel caso – come quello in disamina – di reato commesso anteriormente all’introduzione di essa (avvenuta con la legge n. 21 del 2018) ed all’inserimento nella stessa del riferimento all’art. 322-ter, cit. (ad opera della legge n. 3 del 2019).
 Il ricorso dell’imputata, per il tramite dei suoi difensori, censura tale statuizione, sostenendo che essa violi le predette disposizioni, nonché gli artt. 2, cod. pen., 25, Cost., e 7, CEDU, in quanto espressive del principio d’irretroattività della norma penale sfavorevole, riportandosi essenzialmente alla ricostruzione dell’istituto compiuta dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 4145 del 29 settembre 2022, dep. 2023, ricorrente COGNOME (Rv. 284209).
3. Il motivo di ricorso è fondato.
Ponendo fine, successivamente alla decisione impugnata, al contrasto di giurisprudenza formatosi sul punto, le Sezioni unite, con la suddetta sentenza, hanno stabilito che la disposizione dell’art. 578-bis, cod. proc. pen., con riguardo alla confisca per equivalente ed alle forme di confisca che presentino comunque una componente sanzionatoria, ha natura anche sostanziale e che, pertanto, è inapplicabile in relazione ai fatti posti in essere prima della sua entrata in vigore (e, per i reati di cui all’art. 322-ter, cod. pen., prima dell’addizione apportata dalla legge n. 3 del 2019).
Peraltro, trattandosi, nello specifico, di reato commesso nel 2008, ed essendo stata la confisca per equivalente ex art. 322-ter, cit., estesa al profitto del reato soltanto con la legge n. 190 del 2012, comunque la stessa non avrebbe potuto essere disposta, ove si considerino la sua natura «marcatamente sanzionatoria» ed il divieto di applicazione retroattiva che ne scaturisce (sulla natura della confisca per equivalente, vds. la stessa “sentenza COGNOME” ed i precedenti costituzionali e di legittimità ivi richiamati, a cominciare da Corte Cost., sent. n. 97 del 2009 e ord. n. 301 del 2009, e Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264435).
La sentenza impugnata dev’essere, dunque, annullata sul punto dedotto, con conseguente restituzione all’avente diritto dei beni già staggiti.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo relativo alla confisca, disponendo la restituzione in favore dell’avente diritto di quanto già oggetto di confisca.
Manda alla cancelleria per l’immediata comunicazione al AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO in sede per quanto di competenza, ai sensi dell’art. 626, cod. proc. pen.. Così deciso in Roma, 1’8 febbraio 2024.