Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 13518 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 3 Num. 13518 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/01/2025
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da
COGNOME NOME
Presidente –
Sent. n. sez. 57/2025
ALDO ACETO
Relatore –
UP – 14/01/2025
COGNOME
R.G.N. 31476/2024
NOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME nato a PALERMO il 02/10/1961, NOME nato a PALERMO il 08/04/1949
avverso la sentenza del 25/03/2024 della Corte d’appello di Palermo
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata quanto alla conferma della confisca per equivalente dei beni, quote societarie ed altre utilitˆ nella disponibilitˆ degli imputati e il rigetto nel resto; udito il difensore dei ricorrenti, Avv. NOME COGNOME che ha concluso chiedendo lÕannullamento della sentenza impugnata.
1.NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono, con separati atti a firma del comune difensore, per lÕannullamento della sentenza del 25 marzo 2024 della
Corte di appello di Palermo che, in parziale riforma della sentenza del 25 gennaio 2021 del locale Tribunale, pronunciata allÕesito di giudizio ordinario e da loro impugnata, ha dichiarato non doversi procedere nei loro confronti in ordine ai reati di cui ai capi C (art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000), F (art. 3 d.lgs. n. 74 del 2000) ed L (art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000) perchŽ estinti per prescrizione, confermando nel resto la confisca dei beni immobili sequestrati con decreto del 22 gennaio 2015 del Giudice per le indagini preliminari nonchŽ dei beni, delle quote societarie e delle altre utilitˆ nella titolaritˆ degli imputati e della RAGIONE_SOCIALE fino alla concorrenza di euro 1.183.225,97.
2.NOME COGNOME articolando un solo motivo, deduce la violazione degli artt. 12bis d.lgs. n. 74 del 2000, 578bis cod. proc. pen., 25, comma secondo, Cost., 7 CEDU e 2 cod. pen. in relazione alla conferma della confisca per equivalente relativamente ai reati di cui ai capi C ed F commessi anteriormente alla entrata in vigore dellÕart. 578bis cod. proc. pen.
3.NOME COGNOME articola due motivi.
3.1.Con il primo deduce le medesime questioni devolute da NOME COGNOME, estendendole alla confisca disposta per il reato di cui al capo L.
3.2.Con il secondo motivo deduce lÕerronea applicazione degli artt. 129 cod. proc. pen. e 11 d.lgs. n. 74 del 2000 e vizio di motivazione in relazione alla mancata assoluzione nel merito per il reato di cui al capo L.
1.é fondato il ricorso di NOME COGNOME; il ricorso di NOME COGNOME è fondato limitatamente al primo motivo, è inammissibile nel resto.
2.Con sentenza del 25 gennaio 2021 il Tribunale di Palermo aveva disposto la confisca degli immobili di proprietˆ di NOME COGNOME sequestrati con decreto del 22 gennaio 2015, nonchŽ dei beni, delle quote societarie e delle altre utilitˆ nella titolaritˆ degli odierni ricorrenti e della societˆ RAGIONE_SOCIALE fino allÕammontare di euro 1.183.225,97.
2.1.In particolare, i beni immobili di proprietˆ di NOME COGNOME erano stati sottoposti a sequestro preventivo siccome cose confiscabili ai sensi dellÕart. 240, primo comma, cod. pen. perchŽ strumentali allÕesecuzione del reato di cui allÕart. 11 d.lgs. n. 74 del 2000, rubricato al capo L contestato al solo COGNOME.
2.2.Lo stesso Tribunale aveva poi disposto la confisca, per equivalente, dei beni, delle quote societarie e delle altre utilitˆ nella titolaritˆ degli odierni ricorrenti
e della societˆ RAGIONE_SOCIALE fino allÕammontare del profitto dei reati di cui agli artt. 2 e 3 d.lgs. n. 74 del 2000 rubricati ai capi C ed F.
2.3.La Corte di appello ha confermato entrambe le confische ribadendone la natura obbligatoria ai sensi dellÕart. 12bis d.lgs. n. 74 del 2000.
3.Tanto premesso, oggetto del primo motivo di entrambi i ricorsi è la sola confisca dei beni disposta in forma equivalente nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME, in relazione ai reati di cui ai capi C ed F, con esclusione di quella disposta in via diretta per il reato di cui al capo L e di quella disposta per equivalente nei confronti della RAGIONE_SOCIALE
3.1.I ricorsi, sul punto, sono fondati.
3.2.La confisca di cui allÕart. 12bis , d.lgs. n. 74 del 2000 (che si pone in linea di continuitˆ con quella introdotta dallÕart. 1, comma 143, legge n. 244 del 2007; in tal senso, Sez. 3, n. 23737 del 28/04/2016, Rv. 267383 – 01), quando riguarda beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato, è a tutti gli effetti una misura di sicurezza patrimoniale (del resto, giˆ lÕart. 240, cpv., n. 1, cod. pen., impone la confisca del prezzo anche in assenza di sentenza di condanna; lÕart. 1, legge n. 244, cit., non ha fatto altro che estendere lÕobbligatorietˆ della misura al profitto, altrimenti confiscabile facoltativamente ai sensi dellÕart. 240, comma primo, cod. pen.); quando invece riguarda beni in disponibilitˆ del reo per un valore equivalente al prezzo o al profitto del reato Çviene ad essere sostanzialmente “novato” il titolo in forza del quale si legittima il provvedimento di ablazione (dalla apprensione della ÔresÕ, della quale il legislatore apprezza la pericolositˆ, o per la natura della cosa in sŽ o per la relazione che si stabilisce tra l’oggetto della confisca ed il suo titolare – elementi, questi, che individuano la “ragione” della confisca ordinaria – si passa alla apprensione di una “porzione” del patrimonio del soggetto, senza alcuna connotazione di pericolositˆ dello stesso, ma in funzione essenzialmente sanzionatoria rispetto all’equivalente profitto o prezzo del reato)È (Sez. 2, n. 21566 del 08/05/2008, Rv. 240910 – 01), cos’ che la confisca ha matrice eminentemente afflittiva/sanzionatoria (Sez. U, n. 18374 del 31/03/2013, Rv. 255037 – 01; Sez. 5, n. 11288 del 26/01/2010, Rv. 246362; Sez. 6, n. 13098 del 18/02/2009, Rv. 243127; Sez. 3, n. 39172 del 24/09/2008, Rv. 241033).
3.3.LÕintroduzione dellÕart. 578bis cod. proc. pen. (aggiunto dall’art. 6, comma 4, del d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21), in uno con la pronuncia della Grande Camera della Corte EDU del 28 giugno 2018, caso RAGIONE_SOCIALE Italia (secondo la quale la sentenza che dichiara lÕestinzione del reato per prescrizione non osta alla confisca del bene oggetto di lottizzazione abusiva, a condizione che la relativa decisione abbia accertato l’esistenza del reato e la responsabilitˆ dell’imputato, garantendo il diritto di difesa secondo i parametri di cui all’art. 6 CEDU), hanno portato al superamento del principio affermato da Sez. U, n. 31617
del 26/06/2015, COGNOME, Rv. 264435 – 01, secondo cui il giudice, nel dichiarare la estinzione del reato per intervenuta prescrizione, non pu˜ disporre, atteso il suo carattere afflittivo e sanzionatorio, la confisca per equivalente delle cose che ne costituiscono il prezzo o il profitto.
3.4.Si è affermato, al riguardo, che la confisca di valore, pur avendo un prevalente carattere afflittivo e sanzionatorio, persegue anche l’esigenza di privare l’autore del reato di un valore equivalente a quanto illecitamente conseguito dalla commissione del reato, sicchŽ non presuppone necessariamente una pronuncia di condanna (Sez. 6, n. 14041 del 09/01/2020, Rv. 279262 – 01). La finalitˆ ÒripristinatoriaÓ della confisca per equivalente del profitto del reato era giˆ stata affermata da Sez. 3, n. 43397 del 10/09/2015, Rv. 265093 – 01 e da Sez. 2, n. 8538 del 27/11/2019, Rv. 278241 – 01, secondo cui la confisca per equivalente piuttosto che “affliggere”, mira a “ripristinare” la situazione patrimoniale preesistente alla consumazione del reato. Anche Sez. U, n. 13539 del 30/10/2019, dep. 2020, COGNOME, ha ricordato, in motivazione, lÕesistenza di un consistente indirizzo giurisprudenziale che, accanto allÕazione penale ÒtipicaÓ, riconosce lÕesistenza di una “azione penale complementare”, volta ad “adottare altri provvedimenti a carattere reattivo o ripristinatorio, nei quali si sostanzia l’esigenza dell’ordinamento di ripristinare l’ordine giuridico violato dal fatto illecito” (Sez. 3, n. 53692 del 13/07/2017, Rv. 272791; Sez. 3, n. 43630 del 25/06/2018, Rv. 274196; Sez. 3, n. 31282, del 27/3/2019, Rv. 277167).
3.5.Tali precisazioni, per˜, non legittimano una lettura della confisca per equivalente che porti ad un sostanziale svilimento della sua funzione eminentemente sanzionatoria, funzione che, nei reati tributari, esclude che possa essere intesa come una forma di garanzia di esazione dellÕobbligazione tributaria, specie se, come nel caso di specie, contratta da altri (la societˆ RAGIONE_SOCIALE di cui i ricorrenti erano amministratori, di diritto il COGNOME, di fatto il COGNOME). Il patrimonio personale dellÕautore del reato non costituisce, in questi casi, una garanzia in caso di incapienza dellÕente direttamente obbligato nei confronti dellÕErario, tantÕè vero che il condannato per uno dei reati di cui al d.lgs. n. 74 del 2000 non pu˜ invocare, per evitare la confisca per equivalente, il Ò beneficium excussionisÓ ma pretendere solo che si cerchi il profitto ai fini della confisca diretta; obbligazione tributaria e confisca per equivalente operano su piani totalmente diversi, separati e distinti, non potendo la confisca per equivalente essere intesa come una sorta di risarcimento del danno da inadempimento, sopratutto quando, come nel caso di specie, la persona fisica condannata (il legale rappresentante della societˆ) non si identifica, come detto, con la contribuente (la societˆ, appunto). Funzione ÒripristinatoriaÓ non equivale a funzione ÒrisarcitoriaÓ; altrimenti, lÕablazione del profitto (o di beni di valore ad esso equivalente) disposta ed eseguita in sede penale ai sensi dellÕart. 12bis d.lgs. n. 74 del 2000,
metterebbe in dubbio la possibilitˆ dellÕAgenzia delle Entrate di esercitare direttamente la pretesa erariale, quantomeno per la riscossione dellÕimposta evasa, al fine di ottenere il doppio del dovuto (in sede penale e in sede tributaria). Dunque, la natura sanzionatoria della confisca per equivalente non pu˜ essere persa di vista; sanzione e ripristino della situazione patrimoniale preesistente costituiscono due facce della medesima medaglia: lÕentitˆ del profitto costituisce lÕunitˆ di misura della sanzione che consiste nel privare lÕagente del vantaggio ottenuto mediante il reato (nel senso che la confisca per equivalente persegue anche l’esigenza di privare l’autore del reato di un valore equivalente a quanto illecitamente conseguito dalla commissione del reato, cfr. Sez. 6, n. 14041 del 09/01/2020, Rv. 279262 – 01). Ma quando, come nel caso di specie, agente e soggetto passivo del rapporto obbligatorio tributario non coincidono, la finalitˆ ripristinatoria della confisca per equivalente applicata nei confronti del primo appare davvero residuale (per non dire inesistente) a fronte del carattere puramente afflittivo della misura che consiste in una secca riduzione del patrimonio del condannato a fronte di un profitto mai acquisito del quale altri hanno beneficiato.
3.6.Proprio per questo motivo soccorre lÕapplicazione, nel caso di specie, del principio affermato da Sez. U, n. 4145 del 29/09/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 284209 – 01, secondo cui la disposizione di cui all’art. 578bis cod. proc. pen., introdotta dall’art. 6, comma 4, d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, ha, con riguardo alla confisca per equivalente e alle forme di confisca che presentino comunque una componente sanzionatoria, natura anche sostanziale e, pertanto, è inapplicabile in relazione ai fatti posti in essere prima della sua entrata in vigore.
3.7.Nel caso di specie, i reati di cui ai capi C ed F sono stati consumati nellÕanno 2012 con conseguente impossibilitˆ di applicazione retroattiva dellÕart. 578-bis cod. proc. pen.
3.8.La confisca per equivalente nei confronti dei ricorrenti per i reati di cui ai capi C ed F non poteva essere disposta sicchŽ la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla confisca per equivalente senza necessitˆ di rinvio.
4.Il secondo motivo del ricorso di NOME COGNOME.
4.1.NOME COGNOME era stato condannato in primo grado alla pena di giustizia perchŽ ritenuto responsabile del reato di cui allÕart. 11 d.lgs. n. 74 del 2000 per aver donato alle proprie figlie la quasi totalitˆ dei beni immobili a lui intestati onde rendere in tutto o in parte inefficace la successiva procedura di riscossione coattiva dellÕErario nei suoi confronti.
4.2.La Corte di appello ha dichiarato lÕestinzione del reato, commesso il 10 novembre 2014, ma ha ci˜ nondimeno illustrato le ragioni per le quali ha disatteso
le deduzioni difensive con argomenti tuttÕaltro che manifestamente illogici e non basati su prove travisate.
4.3.Il ricorrente se ne duole ma neglige il principio secondo il quale, in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell’art. 129 comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, cos’ che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di “constatazione”, ossia di percezione “ictu oculi”, che a quello di “apprezzamento” e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessitˆ di accertamento o di approfondimento (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, COGNOME, Rv. 244274 01).
4.4.Nel caso di specie, il ricorrente non deduce lÕesistenza della prova evidente della sua innocenza, bens’ il vizio motivazionale che presiede al malgoverno sostanziale della fattispecie incriminatrice proponendo una lettura alternativa della finalitˆ della donazione, finalitˆ che non pu˜ essere affermata dalla mera lettura della sentenza impugnata secondo cui la gestione degli immobili era rimasta in capo al donante.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca per equivalente che elimina.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di NOME COGNOME.
Cos’ deciso in Roma, il 14/01/2025.
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME