Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 6537 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 6537 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE
Data Udienza: 16/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME nato a Piazza Armerina il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/03/2025 della CORTE DI APPELLO DI MILANO
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente all’ammontare della confisca e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso nel resto;
udito l’AVV_NOTAIO, anche quale sostituto processuale dell’AVV_NOTAIO, entrambi difensore di fiducia di NOME COGNOME, che si è riportato ai motivi di ricorso, insistendo per il loro accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano, investita da questa Corte, con sentenza Sez. 1, n. 44000 del 2024, del giudizio di rinvio nei confronti di NOME COGNOME, riconosciuto responsabile dei delitti: di associazione per delinquere (capo A); di truffa aggravata e continuata in concorso ai danni del
Servizio RAGIONE_SOCIALE ; di cessione illecita continuata di farmaci contenenti sostanze stupefacenti ; di corruzione propria (capo E) e di falso ideologico commess o dall’esercente una professione sanitaria (capo I), dando seguito al mandato ricevuto di rideterminare la pena da applicare all’imputato, tenendo conto della riduzione del numero di ricette attribuitegli; di valutare la possibilità di concedergli le circostanze attenuanti generiche; di rimodulare il quantum della disposta confisca del profitto degli accertati reati, secondo i principi affermati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 13783 del 26/09/2024, dep. 2025, COGNOME, e di verificare, all’esito dell’ eventuale rideterminazione della pena principale, la corretta applicazione della pena accessoria comminata dall’art. 317 -bis cod. pen., ha rideterminato il trattamento sanzionatorio, irrogando all’imputato , previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, la pena principale di anni 5 di reclusione e di euro 19.333,00 di multa e l’interdizione temporanea dai pubblici uffici, nonché il divieto di contrattare con la P.A. per la durata di anni 5; ha, inoltre, rideterminato il quantum della disposta confisca, fissandone l’importo : in euro 18.988,16 in relazione al profitto del reato di cui al capo C); in euro 6.649,17 in relazione al profitto del reato di cui al capo D) e in euro 2.679,50 in relazione al profitto del reato di cui al capo E) e disponendo il dissequestro delle somme eccedenti e dei beni non più necessari.
Il ricorso per cassazione nell’interesse di NOME COGNOME consta di tre motivi, enunciati nei limiti stabiliti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, perché nella sentenza impugnata non sarebbe stato correttamente individuato il numero di ricette ascrivibili all’imputato e, di conseguenza, il numero di condotte penalmente rilevanti: segnatamente, deduce che, nell’ambito delle 710 ricette considerate (457 per farmaci non oppiacei, 216 per prestazioni ambulatoriali, 37 per farmaci oppiacei), non sarebbe stata operata alcuna distinzione, pur in presenza di specifici rilievi difensivi, tr a ‘ricetta rossa’ (atto unico) e prescrizioni/prestazioni (contenuti plurimi possibili della medesima ricetta), in tal modo essendosi incrementato artificiosamente il numero dei fatti, con effetti su pena e confisca.
Il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla determinazione del quantum del profitto, ricavato dal ricorrente dai reati ascrittigli, da assoggettare a confisca; in particolare, deduce: che le
prescrizioni di oppiacei, oggetto del capo D), sarebbero state già considerate nel danno/profitto del reato di cui al capo C) (truffa SSN), di modo che della voce di euro 19.947,52, correttamente riferita al capo D), non si sarebbe dovuto tener conto nella quantificazione della quota del profitto del reato di cui al capo C), il cui ammontare si sarebbe dovuto conseguentemente ridurre; che, inoltre, ai fini della determinazione del profitto dei reati, dal totale di 710 ricette se ne sarebbero dovute scomputare 662, per essere state queste o redatte da altri medici (357) o non riferibili con certezza al ricorrente (305);
Il terzo motivo eccepisce che non sarebbero stati rispettati i principi stabiliti dalle Sezioni Unite, con la sentenza 26253 del 2022, quanto alla soglia di pignorabilità dello stipendio del ricorrente, il quale, con le produzioni documentali effettuate ( con l’estratto dell’unico conto corrente a lui intestato e con i CUD degli anni rilevanti) aveva dimostrato come le somme confluite su quel conto corrente provenissero dai suoi emolumenti.
Con requisitoria in data 14 novembre 2025, il AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente all’ammontare della confisca , e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso nel resto.
Il ricorso è stato discusso in pubblica udienza, avendone i difensore del ricorrente avanzato tempestiva richiesta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La sentenza impugnata deve essere annullata per le ragioni di seguito indicate.
Le deduzioni, sviluppate con i primi due motivi di ricorso, protese a censurare l’errore in cui sarebbe incorso il giudice del rinvio nel conteggio delle condotte integrative dei reati dei quali NOME COGNOME è stato riconosciuto responsabile – condotte realizzate mediante la redazione di cd. ‘ricette rosse’ (relative a farmaci o a trattamenti sanitari a carico del Servizio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) e di ricette aventi ad oggetto la prescrizione di farmaci contenenti principi attivi riconducibili alle tabelle delle sostanze psicotrope -, non sono consentite nel presente giudizio di legittimità.
Il qui denunciato errore di calcolo non era stato, infatti, eccepito con il ricorso per cassazione presentato nell’interesse di NOME COGNOME avverso la
sentenza della Corte di appello di Milano del 1 dicembre 2023, che aveva già ridotto il numero delle ‘ricette’ ascrittegli ( segnatamente, né con gli otto motivi del ricorso principale, né con i due motivi nuovi), tanto vero che con la sentenza emessa dalla Sezione Prima di questa Corte, n. 44000/2024, che aveva annullato l’indicata sentenza di appello anche nei confronti di COGNOME limitatame nte alla misura della pena, alle attenuanti generiche e alla confisca, era stato imposto al giudice del rinvio soltanto : di rideterminare la pena da applicare all’imputato in misura proporzionale alla già operata riduzione delle ricette incriminate; di determinare il quantum della disposta confisca tenendo conto del quantum di profitto effettivamente conseguito da COGNOME per effetto della realizzazione concorsuale dei reati ascrittigli.
Consegue che sul tema del numero delle condotte illecite ascritte al ricorrente si è formata una preclusione (Sez. U, n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino, Rv. 216239 -01), che interdice ogni ulteriore discussione al riguardo.
Infondati sono i rilievi, sviluppati con il secondo motivo, con i quali si censura la determinazione del quantum della confisca disposta nei confronti del ricorrente.
In applicazione del principio di diritto secondo cui «In caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca deve essere disposta nei confronti di ciascun concorrente limitatamente a quanto dal medesimo conseguito, il cui accertamento costituisce oggetto di prova nel contraddittorio fra le parti e, solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente, è legittima la ripartizione in parti uguali» (Sez. U, n. 13783 del 26/09/2024, dep. 2025, COGNOME, Rv. 287756 – 01) e con motivazione non inficiata da vizi logici manifesti, nella sentenza impugnata si è spiegato che era necessario seguire «il criterio della ripartizione in parti uguali fra i correi del profitto conseguente al reato», per non essere «emersi elementi certi per stabilire le quote di profitto riconducibili singolarmente ad ogni correo, considerato che il profitto conseguente alle condotte truffaldine contestate ha avuto ad oggetto sempre versamenti in contanti, come tali non tracciabili, ed è stato stimato dagli inquirenti in difetto, rispetto all’entità presumibilmente conseguita, senza che siano intervenuti ulteriori elementi univoci che consentano di determinarlo con certezza» (cfr. pag. 25).
È, invece, fondato il rilievo che attinge il profilo della determinazione della misura della pena applicata al ricorrente, decurtata dal giudice del rinvio, rispetto a quella di anni 6 e mesi 8 di reclusione ed euro 26.000,00 di multa in precedenza irro gatagli, del solo importo dell’aumento di pena per il capo E) come in
precedenza applicatogli – rideterminato nella misura di anni 1 e mesi 6 di reclusione ed euro 3.000,00 di multa -.
Deve, infatti, riconoscersi che sul punto la Corte territoriale non ha dato seguito al mandato ricevuto dalla sentenza rescindente, che le aveva imposto di ridurre la pena applicata a NOME COGNOME in misura proporzionale al minor numero delle condotte ritenute a suo carico nella sentenza di secondo grado.
Tanto comporta che la sentenza impugnata debba essere annullata in punto di determinazione della pena, affinché il giudice del rinvio, in attuazione al principio in precedenza eluso, la decurti in misura proporzionale al minor numero delle condotte di cui ai capi C) e D).
Coglie, parimenti, nel segno il terzo motivo di ricorso.
4.1. Questa Corte, con la sentenza a Sezioni Unite n. 26252 del 24/02/2022, COGNOME, ha affermato che «I limiti di impignorabilità delle somme spettanti a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a titolo di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengano luogo di pensione o di assegno di quiescenza, previsti dall’art. 545 cod. proc. civ., si applicano anche alla confisca per equivalente ed al sequestro ad essa finalizzato».
Pertanto, stando a tale principio, la confisca e il sequestro ad essa funzionale non possono eccedere la misura del quinto delle somme percepite dall’imputato a titolo di stipendio, salario, pensione o altra indennità.
4.2. Consegue che la sentenza impugnata, ritenendo «superate le questioni relative ai limiti di pignorabilità delle somme sottoposte a sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, considerata l’entità degli importi dissequestrati sul conto corrente dell’imputato e la mancata prova della totale derivazione delle somme rimanenti dal titolo costituito dallo stipendio dell’imputato» (cfr. pag. 26, ultimo capoverso), non ha fatto corretta applicazione del principio di diritto riportato e risulta, comunque, corredata da una motivazione manifestamente carente.
Avuto riguardo al contenuto delle allegazioni difensive, volte a dimostrare che sull’unico conto corrente intestato a NOME COGNOME erano confluite le somme da lui percepite a titolo di emolumenti, la Corte di merito avrebbe dovuto verificare, esaminando la documentazione prodotta dalla difesa, se quanto dedotto corrispondesse a realtà e, in caso positivo, avrebbe dovuto disporre la confisca delle somme depositate sul detto conto corrente in misura non superiore al loro quinto, eventualmente -vale a d ire, nell’ipotesi in cui l’importo del quinto non
fosse tale da coprire l’importo totale della disposta confisca sottoponendo alla misura ablativa altri beni di proprietà di COGNOME, anche se non sequestrati.
Anche in relazione al limite di confiscabilità delle somme depositate sul conto corrente del ricorrente la sentenza impugnata deve essere, dunque, annullata, con conseguente obbligo del giudice del rinvio di attenersi, nel nuovo esame della questione, all’indicazione direttiva enunciata.
Per tutto quanto sopra argomentato, s’impone l’a nnullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla determinazione della pena ed alla confisca del danaro in giacenza sul conto corrente dell’imputato, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano per nuovo giudizio sui punti indicati. Nel resto il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena ed alla confisca del danaro in giacenza sul conto corrente dell’imputato con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano per nuovo giudizio sui punti indicati. Rigetta il ricorso nel resto.
Così è deciso, 16/12/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
IRENE SCORDAMAGLIA