Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 5436 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 5436 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 22/10/2025
SENTENZA
sul ricorso presentato da COGNOME NOME, nato a Gerola Alta (So) il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del Tribunale di Sondrio del 26/02/2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni rassegnate, ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020, dal Procuratore generale che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza ex artt. 444 e 448 cod.proc.pen. del 26 febbraio 2025 il Tribunale di Sondrio, in composizione monocratica, ha applicato a COGNOME NOME, in qualità di rappresentante legale della società RAGIONE_SOCIALE, ai sensi degli artt. 444 e segg. cod.proc.pen., la pena, finale, di mesi otto di reclusione, sostituita con la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità per mesi 8, pari a giorni 240 e, quindi,
a ore 480, da svolgersi presso ente da determinarsi a onere e cura dell’imputato dettandone le condizioni e imponendo le prescrizioni di cui al dispositivo, in relazione al reato di cui all’art. 5 D.Lgs. n. 74/2000, per non aver presentato, essendovi l’obbligo, la dichiarazione relativa alla imposta sui redditi, con conseguente evasione del pagamento dell’ammontare dovuto, commesso il 29 dicembre 2018, ed ordinando, ex art. 12-bis D.Igs. n. 74/2000, la confisca dei beni fino al valore corrispondente al profitto del reato, pari ad euro 56.668,32, pari all’imposta evasa.
COGNOME ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso, per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nella parte in cui ordina «a carico di COGNOME NOME la confisca di beni fino al valore corrispondente al profitto del reato pari ad euro 56.668,32».
Lamenta la difesa, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod.proc.pen. inosservanza ed erronea applicazione di legge penale – artt. 448-bis cod.proc.pen. e 12-bis D.L. 74/2000- e illegalità della misura di sicurezza della confisca applicata all’imputato COGNOME, il quale, soggetto attivo del reato, non avrebbe però tratto alcun profitto da quella condotta, e, certamente, non quello correlato all’imposta evasa, andato a beneficio di altro soggetto, la contribuente RAGIONE_SOCIALE, sul cui patrimonio la confisca avrebbe dovuto incidere.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Contesta la difesa dell’imputato, ex art. 606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen., l’erronea applicazione dell’art. 12-bis D.L. 10.03.2000, nella sua formulazione vigente al tempo dei fatti, come introdotta dal D.L. 24.09.2015 n. 158, e che per chiarezza espositiva, di seguito, testualmente si riporta: «Art. 12-bis (Confisca). –
Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dal presente decreto, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto. 2. La confisca non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all’erario anche in presenza di sequestro. Nel caso di mancato versamento la confisca è sempre disposta». L’odierno ricorrente rivendica, dunque, la propria alterità rispetto alla società,
unico soggetto tenuto così alla dichiarazione come al conseguente pagamento
della IRES, sostanzialmente -pur rimarcando la propria qualità di soggetto attivo del reato, in quanto rappresentante legale della società resasi responsabile dell’evasione- sottolineando come nessun profitto ha personalmente tratto dalla condotta imputata, e, comunque certamente non il profitto correlato all’imposta evasa, andato a beneficio di altro soggetto, la società RAGIONE_SOCIALE, contribuente a cui vantaggio è andato il risparmio di spesa o il concreto incremento patrimoniale in ragione del commesso reato, e sul cui patrimonio la confisca avrebbe potuto e dovuto incidere.
La denunciata violazione di legge attiene, implicitamente, alla mancata corretta applicazione del disposto normativo, presupposto della aggressione del personale patrimonio del condannato.
2. La Giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che in tema di confisca per equivalente nei reati tributari (come in tema sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente nei reati di che trattasi), la struttura ‘mista’ del modalità di aggressione del patrimonio del contribuente si giustifica proprio con la progressione della aggressione, prevedendosi, in via principale, la sottoposizione a vincolo del profitto dei reati conseguito dalla persona giuridica e, subordinatamente all’accertata impossibilità di esecuzione di questo, il sequestro di un valore equivalente nella disponibilità del legale rappresentante dell’ente (ex multis Sez. 3, n. 46973 del 10/05/2018 Cc. (dep. 16/10/2018 ) Rv. 274074 01).
La confisca di valore disposta a carico dell’imputato ai sensi dell’art. 12-bis, d.lgs. n. 74 del 2000 (norma che si poneva in continuità con l’art. 1, comma 143, legge n. 244 del 2007) ha dunque natura sì obbligatoria, ma ciò fa sì che il giudice deve motivare sulla sussistenza del presupposto legale della sua applicazione, che consiste, anche, nella mancata possibilità di disporre la confisca diretta del profitto/prezzo del reato a carico dell’ente, nella disponibilità del bene oggetto di confisca per equivalente da parte dell’autore materiale del fatto, nella corrispondenza del valore al profitto/prezzo del reato.
Costituisce insegnamento di questa Corte che «n tema di reati tributari commessi dal legale rappresentante di una persona giuridica, l’onere motivazionale del giudice che dispone la confisca di valore prevista dall’art. 12bis, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 di beni dell’imputato, attesa la natura obbligatoria di detto provvedimento, è limitato alla sussistenza dei presupposti legali della sua applicazione, consistenti nella impossibilità di disporre la confisca diretta del profitto o del prezzo del reato nel patrimonio della persona giuridica, nella disponibilità del bene oggetto di confisca per equivalente da parte dell’autore materiale del reato e nella corrispondenza del valore del bene al profitto o al prezzo
del reato» (così Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018 Ud. (dep. 17/01/2019 ) Rv: 274816 – 06Sez. 3, n. 43816 del 01/12/2016, COGNOME, Rv. 271254; e, prima, Sez. 3, n. 40362 del 06/07/2016, COGNOME, Rv. 268587; Sez. 3, n. 42966 del 10/06/2015, COGNOME, Rv. 265158).
Dalla lettura della sentenza non risulta sia stato esperito dal giudicante accertamento alcuno in proposito, il che, ancor più considerando che trattasi di sentenza emessa ex art. 444 cod.proc.pen., e, dunque, in assenza di contraddittorio sul punto, palesa la violazione di legge al proposito in cui è incorso il Tribunale.
Ne consegue l’annullamento, in parte qua, della sentenza impugnata, con rinvio, per nuovo giudizio, al tribunale di Sondrio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di Sondrio.
Così deciso in Roma il 22 ottobre 2025
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