Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 993 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 993 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME, nato in Cina il giorno DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 24/07/2025 del TRIBUNALE di SAVONA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sentite le conclusioni del AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo l’annullamento dell’ordinanza e dell’AVV_NOTAIO, difensore di NOME, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 21/07/2025, il Tribunale del Riesame di Savona ha rigettato l’istanza di riesame proposta nell’interesse di NOME COGNOME avverso il decreto di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, RAGIONE_SOCIALE somma di C 240.683,37, emesso dal G.I.P. del Tribunale di Savona in data 20/06/2025. Il provvedimento cautelare è stato disposto nell’ambito di un procedimento penale che vede il ricorrente indagato per il reato di cui all’art. 2 del d.lgs. 74/2000, per aver, quale amministratore di fatto RAGIONE_SOCIALE ditta individuale RAGIONE_SOCIALE di Pan COGNOME, unitamente a NOME COGNOME, utilizzato, per evadere le imposte sui redditi e VIVA in relazione agli anni d’imposta 2017, 2018 e 2019, fatture per operazioni inesistenti emesse da: NOME RAGIONE_SOCIALE di NOME RAGIONE_SOCIALE; NOME COGNOME di NOME COGNOME; NOME.G. di NOME.
Avverso l’ ordinanza, COGNOME, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
2.1. Con il primo motivo, si deduce l’erronea applicazione dell’art. 1292 c.c. e l’inosservanza dell’art. 275, comma 2, c.p.p., in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p., per violazione del principio di proporzionalità e per erronea applicazione del principio di solidarietà tra concorrenti nel reato. La difesa sostiene che il Tribunale del Riesame ha illegittimamente confermato il sequestro per l’intero importo del profitto del reato nei confronti del ricorrente “senza alcuna verifica RAGIONE_SOCIALE quota di profitto effettivamente conseguita”, in violazione dei principi affermati dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 13783/2025, la quale esclude ogni forma di solidarietà passiva e impone di commisurare la misura ablativa alla quota di profitto effettivamente conseguita da ciascun concorrente. Si sostiene che il Tribunale ha fondato la propria decisione sull’erroneo presupposto fattuale RAGIONE_SOCIALE sussistenza di un vincolo coniugale tra il ricorrente e la coindagata NOME, conclusione smentita dalla documentazione prodotta dalla difesa (certificati di residenza e stato libero), e senza considerare che nessuna indagine era stata espletata per accertare la quota di profitto percepita dai predetti.
Si lamenta altresì che la misura cautelare applicata risulta sproporzionata rispetto al vantaggio che l’indagato avrebbe concretamente conseguito così violando il “canone di proporzionalità”.
2.2. Con il secondo motivo, si lamenta l’erronea applicazione dell’art. 12-bis, comma 1, del d.lgs. 74/2000, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p., per violazione del principio di sussidiarietà del sequestro per equivalente. Il ricorrente eccepisce che il Tribunale ha confermato la misura cautelare reale senza una preventiva e concreta verifica dell’impossibilità di procedere al sequestro diretto del profitto del reato presso la “società RAGIONE_SOCIALE“, soggetto giuridico che avrebbe direttamente beneficiato del risparmio d’imposta. Tale omissione, secondo la difesa, contrasta con la consolidata giurisprudenza di legittimità (vengono citate Sez. 3 n. 283/2018 e Sez. 3 n. 17192/2022), che impone di aggredire, in via prioritaria, il patrimonio dell’ente e solo in via sussidiaria, in caso di incapienz quello delle persone fisiche che lo amministrano. Si lamenta anche che il decreto di sequestro e l’ordinanza non contengono alcuna motivazione in ordine alle ragioni che avevano impedito di procedere alla confisca diretta essendo stato ritenuto, erroneamente, che la sentenza delle Sezioni unite rendesse non più necessaria la preventiva escussione del patrimonio dell’ente beneficiario del risparmio d’imposta.
2.3. Con il terzo motivo, si eccepisce l’erronea applicazione degli artt. 16 c.p.p. e “18, connma 2, del d.lgs. 74/2000”, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b)
c.p.p., deducendo l’incompetenza territoriale del Tribunale di Savona. La difesa argomenta che, in presenza di reati connessi di pari gravità (art. 2 e art. 8 D.Lgs. 74/2000), la competenza si radica presso il giudice del “primo reato”. Sostiene, quindi, che dalla RAGIONE_SOCIALE allegata al ricorso risulta che “il PM che per primo ha iscritto la notizia di reato per il reato di emissione di fatture false di cui all’art. 8 d.lgs. 74/2000 è stato il AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE Procura di Milano, nell’ambito del proc. pen. 1045/2021 a carico di NOME COGNOME e NOME COGNOME, rispettivamente titolare di diritto e titolare di fatto RAGIONE_SOCIALE ditta RAGIONE_SOCIALE“. Per, poi, dedurre, a sostegno RAGIONE_SOCIALE prospettata competenza del Tribunale di Milano, che:
il Tribunale di Savona aveva travisato il motivo di riesame in quanto “era irrilevante l’individuazione del primo reato dell’odierno procedimento, avendo la difesa evidenziato che la Procura di Milano è stata la prima a iscrivere la notizia di reato nel 2021 relativamente al reato di emissione di fatture false di cui all’art. 8 d.lgs. 74/2000”;
“il fatto che le fatture emesse dalla ditta RAGIONE_SOCIALE di cui al capo 2 dell’odierno procedimento siano state emesse nel 2018 non sta a significare che quelle sulle quali sta indagando dal 2021 la Procura di Milano non siano state emesse in periodi d’imposta precedenti”.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ponendo in ordine logico le questioni sollevate, il terzo motivo prospettante l’incompetenza per territorio del Tribunale di Savona è manifestamente infondato.
Il Tribunale del Riesame ha sviluppato il seguente percorso argomentativo per radicare la competenza presso il Tribunale di Savona. Ha correttamente applicato il combinato disposto degli artt. 16 c.p.p. e 18 d.lgs. 74/2000, individuando il criterio determinante, in caso di reati connessi di pari gravità, in quello del “primo reato”. Ha, quindi, identificato tale reato in quello di emissione di “fatture false commesso dalla “RAGIONE_SOCIALE” nell’anno 2017, contestato al capo 1) RAGIONE_SOCIALE preliminare rubrica delineata dal PM, e ha stabilito la competenza nel luogo di accertamento di tale illecito, individuato in Savona, rilevando che fatture emesse da “NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE NOME” riguardano periodi d’imposta successivi.
1.1 La difesa non contesta le premesse in punto di diritto utilizzate dal Tribunale ma rileva che, nell’ambito del proc. 1045/21 RAGIONE_SOCIALE Procura RAGIONE_SOCIALE Repubblica presso il Tribunale di Milano, si stava procedendo nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME, rispettivamente, amministratrice di diritto e di fatto RAGIONE_SOCIALE ditta RAGIONE_SOCIALE, siccome provato dalla CNR allegata al ricorso.
1.2 Sennonché, la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Albenga rivela che a carico di NOME COGNOME e a NOME COGNOME, indagate nel procedimento penale 1045/21 RAGIONE_SOCIALE Procura di Milano, si ipotizzano i reati di cui all’art. 8 d.lgs 74/2000 commessi dal 2018 al 2021. A pag. 11 RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, poi, viene esposto che la ditta RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE avrebbe “avviato l’attività con l’apertura RAGIONE_SOCIALE partita IVA in data 1/2/2018″.
1.3 Il primo reato ipotizzato a carico di NOME COGNOME sarebbe, quindi, giunto a consumazione nell’anno successivo a quello cui si riferisce il più risalente dei reati configurati, nel presente procedimento, a carico di NOME COGNOME, giunto a consumazione, a mente RAGIONE_SOCIALE previsione del comma 2 dell’art. 8 d.lgs. citato, il 28/12/2017. Secondo il consolidato orientamento di legittimità, infatti, il delitto in parola è istantaneo e si consuma al momento dell’emissione RAGIONE_SOCIALE fattura ovvero dell’ultima fattura relativa al periodo di imposta, non essendo richiesto che il documento pervenga al destinatario né che questo lo utilizzi (Sez. 3, n. 47459 del 5/7/2018, Melpignano, Rv. 274865; Sez. 3, n. 31517 del 29/9/2020, NOME).
1.4 Non essendo controversa la sussistenza del vincolo di connessione, quindi, la competenza, risultando i reati connessi di pari gravità, è determinata dal reato configurato a carico di NOME in relazione all’anno d’imposta 2017, ai sensi del criterio sussidiario fissato dall’art. 16 comma 1 c.p.p.
1.5 Sostiene a questo punto la difesa che, ai fini RAGIONE_SOCIALE determinazione RAGIONE_SOCIALE competenza, essendo rimasto ignoto il luogo di emissione delle fatture, sarebbe necessario fare ricorso al criterio di cui all’art. 18, comma 3, d. Igs. 74/2000, che prevede, con esclusivo riferimento alla fattispecie di cui al precedente art. 8, comnna 2, che “è competente il giudice di uno di tali luoghi in cui ha sede l’ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nel registro previsto dall’art. 335 c.p.p.”, così radicandosi la competenza del Tribunale di Milano in forza del procedimento penale innanzi richiamato.
1.6 L’argomentazione difensiva, tuttavia, non considera che la previsione normativa invocata si applica nel caso di emissione plurima di fatture nel medesimo periodo d’imposta, “con la conseguenza che criterio del luogo di iscrizione nel registro degli indagati del primo procedimento penale opera unicamente nel caso di plurima emissione di fatture nell’ambito del medesimo periodo d’imposte, sicché la disposizione non è, invece, applicabile nel caso di emissione di fatture in diversi periodi d’imposta” (Sez. 3, n. 29519 del 10/5/2019, Campitello).
1.7 Come osservato dal Tribunale, quindi, non essendo conosciuto il locus commissi delicti, il giudice competente a conoscere il reato delineato a carico di NOME per l’anno 2017, radicante la competenza per tutti i reati connessi, deve essere determinato ai sensi del criterio residuale di cui al comma 1 dell’art. 18 d.lgs citato.
Orbene, la difesa non contesta che il luogo di accertamento del delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti addebitato a Wu in relazione all’anno d’imposta 2017, da intendersi, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, come quello in cui gli ufficiali ed agenti di polizia tributaria hanno proceduto alle opportune indagini in funzione RAGIONE_SOCIALE scoperta del reato nella sua materialità ed alla raccolta delle relative prove (Sez. 1, n. 29667 del 17/06/2003, Confl. Comp. in proc. COGNOME, Rv.226141), ricada nel circondario del Tribunale di Savona.
Tanto basta per dichiarare manifestamente infondata l’eccezione difensiva.
Il secondo motivo è generico non confrontandosi con la specifica motivazione offerta dal Tribunale del Riesame. Quest’ultimo ha chiarito che, essendo il profitto del reato costituito da un “risparmio di spesa”, non è possibile procedere a una confisca diretta, in quanto manca una res suscettibile di apprensione materiale e direttamente derivante dal reato. Ha, inoltre, specificato che, trattandosi di una ditta individuale, il patrimonio dell’ente si confonde con quello RAGIONE_SOCIALE persona fisica titolare, rendendo coerente l’aggressione diretta del patrimonio degli amministratori di fatto, spiegando al contempo le ragioni per cui risulterebbe inutile ogni tentativo di aggredire beni intestati a COGNOME, cittadina cinese dimorante in Cina.
2.1 A fronte di tale argomentazione, che, da una parte, spiega le ragioni RAGIONE_SOCIALE ritenuta impossibilità di procedere al sequestro finalizzato alla confisca diretta e, dall’altra, fa perdere di rilevanza la distinzione fra confisca a carico RAGIONE_SOCIALE ditta e carico RAGIONE_SOCIALE persona fisica, risultando gli indagati gli amministratori di fatto dell ditta individuale e, quindi, responsabili per intero e in solido per le obbligazioni relative all’attività economica esercitata, il ricorso si limita a invocare in termi astratti il principio di sussidiarietà, equiparando la predetta ditta individuale, priv di autonomia patrimoniale, alle società di capitali, il cui patrimonio è distinto da quello dei soci, e lamentando la necessità RAGIONE_SOCIALE preventiva “apprensione” dei beni strumentali RAGIONE_SOCIALE “società RAGIONE_SOCIALE“, come se quei beni fossero estranei al patrimonio di NOME e NOME.
2.2 In conclusione, quindi, la motivazione del provvedimento impugnato non è né assente né meramente apparente, avendo dato conto, in modo giuridicamente plausibile, delle ragioni che giustificano il ricorso alla confisca per equivalente ne caso di specie mentre il motivo del ricorso risulta generico, non tenendo conto che si è in presenza di una ditta individuale gestita congiuntamente da COGNOME e COGNOME.
È invece fondato il primo motivo che risulta incentrato sul principio enunciato dalle Sez. U, n. 13783 del 26/09/2024, dep. 2025, COGNOME, Rv. 287756 -01, così
sintetizzato dalla massima ufficiale: “In caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca deve essere disposta nei confronti di ciascun concorrente limitatamente a quanto dal medesimo conseguito, il cui accertamento costituisce oggetto di prova nel contraddittorio fra le parti e, solo in caso di mancata individuazione RAGIONE_SOCIALE quota di arricchimento del singolo concorrente, è legittima la ripartizione in parti uguali”. In motivazione, le Sezioni unite hanno anche precisato che il medesimo principio opera in caso di sequestro finalizzato alla confisca, per il quale l’obbligo motivazionale del giudice va modulato in relazione allo sviluppo RAGIONE_SOCIALE fase procedimentale e agli elementi acquisiti.
GIP e Tribunale hanno, correttamente, individuato il profitto conseguito nel risparmio fiscale illecitamente ottenuto tramite l’utilizzazione delle fatture per operazioni inesistenti dalla ditta individuale per poi, però, indicare tale valore quale limite per il sequestro disposto a carico dei coindagati COGNOME e COGNOME cui i reati di cui all’art. 2 d.lgs. citato sono stati attribuiti.
L’ordinanza impugnata, che pure richiama la sentenza COGNOME, ha giustificato l’applicazione del sequestro in relazione all’intero profitto in base alla presunzione di indivisa contitolarità RAGIONE_SOCIALE ditta tra NOME e NOME, individuati quali coniugi che gestivano congiuntamente l’attività imprenditoriale, così da poter far ritenere che il profitto, consistito nel risparmio di spesa, fosse da considerarsi comune e indiviso.
Così facendo, tuttavia, NOME e COGNOME rispondono ognuno per l’intero profitto ai fini RAGIONE_SOCIALE confisca per equivalente, così perpetuandosi l’applicazione del principio di solidarietà passiva tra i concorrenti superato dalla sentenza COGNOME che, come osservato dalla più recente giurisprudenza, esclude “la possibilità di disporre il sequestro preventivo a fini di confisca a carico di ciascuno dei concorrenti anche per l’intera entità del profitto accertato, fermo restando il divieto di duplicazioni eccedenze di ablazioni rispetto all’ammontare complessivo di quest’ultimo” ( Sez. 3, n. 34167 del 17/10/2025, Norcia).
Deve, quindi, ritenersi, in conclusione che il GIP, prima, e il Tribunale del riesame, poi, applicando il sequestro per l’intero ammontare del profitto nei confronti di ciascuno dei presunti responsabili, hanno violato il principio enunciato dalla sentenza COGNOME, così incorrendo nel vizio di violazione di legge, quest’ultima nel significato puntualmente esplicitato dalle Sezioni Unite.
3.1 Alla medesima conclusione si perverrebbe qualora si volesse condividere il risultato interpretativo cui è pervenuta questa Sezione il 28/10/2025 con la sentenza adottata nell’ambito del proc. n. 26342/2025 RG, di cui non è ancora nota la motivazione, che, in considerazione delle peculiarità RAGIONE_SOCIALE confisca per equivalente ex art. 12-bis d.lgs. citato, nel caso in cui il profitto derivato dal rea tributario sia costituito da un risparmio di spesa in favore dell’ente e non sia
possibile procedere alla confisca diretta o per equivalente nei confronti RAGIONE_SOCIALE persona giuridica, ha ritenuto che possa essere disposto il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente, per l’intero profitto, nei confronti di uno o più degl autori RAGIONE_SOCIALE condotta criminosa, risultando la misura da riferirsi non già all’arricchimento conseguito dal singolo ma al risparmio di spesa ottenuto dall’ente nel cui interesse il reato risulta consumato. La massima provvisoria, infatti, sottolinea l’esigenza di evitare duplicazioni così da rendere la misura proporzionata rispetto al profitto derivato dal reato al cui recupero l’ablazione risulta finalizzat corrispondenza che, nel caso in esame, non può ritenersi sussistente, essendo stato disposto a carico di ciascuno dei due indagati l’apprensione di beni aventi un valore pari all’intero ammontare del risparmio di spesa che sarebbe derivato dall’utilizzazione delle fatture per operazioni inesistenti.
S’impone, quindi, l’annullamento dell’ordinanza, limitatamente alla determinazione del profitto confiscabile nei confronti del ricorrente, con rinvio per nuovo esame sul punto al Tribunale di Savona.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione del profitto confiscabile nei confronti del ricorrente con rinvio per nuovo esame sul punto al Tribunale di Savona competente ai sensi dell’art. 324, co. 5, c.p.p. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.
Così deciso il 4/12/2025