Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 1819 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 1819 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/12/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto nell’interesse di: COGNOME nato a Latina il 28/01/1970, avverso la sentenza del 24/04/2024 del Tribunale di Cremona, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni scritte trasmesse in data 22 ottobre 2024 dal Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale dott. NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento del provvedimento di confisca impugnato, con rinvio al Tribunale di Cremona.
RITENUTO IN FATTO
Il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Cremona, nell’applicare -con sentenza qui impugnata- la pena patteggiata da NOME COGNOME e dal Pubblico ministero, per i reati oggetto di imputazione (capi B, C, D, tre ipotesi di riciclaggio, solo le prime due prod di profitto, in concorso con terzi, nei confronti dei quali si procede separatamente), ha disp -di ufficio- la confisca (ex art. 640 quater cod. pen.), anche per equivalente, dell’intero prodottoprofitto conseguito dalle prime due operazioni di riciclaggio, rispettivamente euro 43.920,00 p il capo B ed euro 8.000,00 per il capo C. Somme corrispondenti al prezzo riscosso per la cessione dei beni oggetto di attività dissimulatoria.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l’imputato, a ministero del difensore di fiducia articolando le proprie doglianze in unico motivo:
2.1. Violazione e falsa applicazione della legge penale e vizio di motivazione, per mancanza e intima contraddittorietà (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen., in relazione a 648 quater cod. pen.). Vizi deducibili, ai sensi dell’art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., ave il Giudice per l’udienza preliminare ratificato l’accordo proposto dalle parti sulla pena e dis -di ufficio- la confisca per l’intero ammontare del profitto delle distinte operazioni di ric senza tener conto della più modesta (euro tremila, per il capo B) entità del prof concretamente conseguito dall’agente, avendo il giudice indicato un ammontare della confisca equivalente al profitto realizzato dall’insieme dei concorrenti nel delitto, secondo il noto pri solidaristico, avversato dal ricorrente. Viceversa, dall’esame degli atti processuali era poss calcolare una diversa dimensione dell’ammontare del profitto conseguito personalmente dal ricorrente, giacché questi aveva dichiarato di aver ricevuto (capo B) solo la somma di eur tremila per il contributo offerto alla complessiva operazione di riciclaggio di un mezzo di ori furtiva, mentre il correo COGNOME per il quale pende processo di primo grado, aveva dichiara di aver versato al ricorrente la somma di euro 32-33.000, cui il ricorrente aveva aggiunto VIVA senza tuttavia accompagnare tali dichiarazioni con allegazioni fiscali o comunque documentali.
In riferimento all’entità della confisca disposta per il reato di riciclaggio in concorso de al capo C, nulla è dedotto dal ricorrente.
In data 22 ottobre 2024, il Pubblico ministero presso questa Corte ha trasmesso conclusioni scritte, con le quali chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnat limitatamente all’ammontare della disposta confisca.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il motivo di ricorso è ammissibile e fondato.
1.1. Con esso si introduce il tema della illegale (art. 448, comma 2 bis cod. proc. pen.) quantificazione della somma confiscata (per valore equivalente al profitto) ex officio, fuori dal perimetro delimitato dall’accordo delle parti nel procedimento speciale disciplinato dal Libro Titolo II (applicazione della pena su richiesta delle parti) del codice di rito vigente.
1.2. Il motivo è, altresì, fondato, in quanto il provvedimento ablatorio si p nell’ammontare (euro 43.920,00) del valore confiscato – in contrasto con il “diritto viv (Sezioni unite del 26/09/2024, ric. COGNOME, n. R.g. 31775/2023), che ha risolto il contr interno (se, in caso di concorso di persone nel reato, la confisca per equivalente del relati profitto possa essere disposta per l’intero nei confronti di ciascuno dei concorre indipendentemente da quanto da ognuno percepito, ovvero se ciò possa disporsi soltanto quando non sia possibile stabilire con certezza la porzione di profitto attribuibile a ognuno oppure anc se la confisca debba essere comunque ripartita tra i concorrenti, in base al grado di responsabili di ciascuno o in parti eguali, secondo la disciplina civilistica delle obbligazioni solidali) alle Sezioni penali di questa Corte. La confisca di somme di denaro, afferma il testo dell’informazion provvisoria diffusa all’esito della camera di consiglio, ha natura diretta soltanto in presenza prova della derivazione causale del bene rispetto al reato, non potendosi far discendere dett qualifica dalla mera natura del bene. La confisca è, invece, qualificabile per equivalen prosegue ancora l’informazione provvisoria, in tutti i casi in cui non sussiste il predetto nes derivazione causale. In caso di concorso di persone nel reato (ed è questo il caso oggetto del ricorso in trattazione), esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca è dispost confronti del singolo concorrente limitatamente a quanto dal medesimo concretamente conseguito. Il relativo accertamento è oggetto di prova nel contraddittorio fra le parti. So caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente, soccorre i criterio della ripartizione in parti uguali. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Orbene, il giudice che ha deciso sull’accordo delle parti ha, di ufficio, disposto, confronti del ricorrente, la confisca, per equivalente valoriale, di beni per un ammont corrispondente alla somma ricevuta in corrispettivo della cessione del veicolo oggetto alterazione identitaria (capo B), prescindendo dal più modesto concreto profitto realizza dall’agente riciclatore.
2.1. La giurisprudenza di questa Corte (tra le più recenti oggetto di massimazione, Sez. 2, n. 13915 del 05/04/2022, Rv. 283081 – 01) ha avuto modo di chiarire che «in tema di patteggiamento, la sinteticità della motivazione tipica del rito non può estendersi all’applicaz della misura di sicurezza della confisca, sicché il giudice che dispone l’ablazione obbligatori denaro o di beni ai sensi dell’art. 640 quater cod. pen., ha l’obbligo di motivare sia sulle ragioni per cui non ritiene attendibili le giustificazioni eventualmente addotte in ordine all’ammont
del valore della confisca, sia sulla imputabilità soggettiva della confisca dell’i conseguito da tutti i concorrenti che si concentri su uno solo degli agenti. Il pr impugnato dispone la confisca (per il capo B) dell’intero ammontare del profitto de riciclaggio, trattandosi del profitto complessivamente conseguito all’esito dell’op riciclagg io.
2.2. Nella concreta fattispecie, la confisca è stata disposta ai sensi e per gli 648 quater cod. pen., commi primo e secondo, non appare, pertanto, revocabile in dubbi la misura ablatoria abbia avuto ad oggetto il profitto complessivo (euro 43.920,0 dall’intera operazione in favore dei concorrenti dalla consumazione del reato (sub B) c Laddove il giudice avrebbe dovuto, viceversa, confiscare solo la porzione di profitto c dall’imputato e, solo in assenza di parametri di separazione dei profitti tratti sing concorrenti, ripartire la somma in parti uguali tra i correi.
La sentenza, che limitatamente al reato di cui al capo B (unico oggetto di impu in punto di entità della somma confiscata per equivalente) ha disposto, nei confront Pazzano, la confisca dell’intero profitto della complessiva operazione di riciclaggio, annullata con rinvio, sul punto dedotto, dovendo il giudice ispirarsi, nel misurare l della somma confiscata, al più volte richiamato principio (non solidaristico) recentemente dalle Sezioni unite (n.r.g. 31775/2023, del 26/09/2024, ric. COGNOME) Corte. Il rinvio va disposto in favore del giudice per l’udienza preliminare del Cremona, in diversa composizione, che applicherà alla fattispecie il principio di dirit dalle Sezioni unite della Corte, poco sopra richiamato nelle forme della informazione pr diffusa.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione di confisca, con rinvio p giudizio al Tribunale di Cremona in diversa composizione.
Così deciso il 17 dicembre 2024.