Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 2707 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 2707 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: AMOROSO NOME COGNOME
Data Udienza: 07/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME NOME, nato a Cerignola il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del Tribunale di Foggia del 22,/0q/2024 -3. W -)
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso. udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME. lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Foggia, con decreto del 25-26 settembre 2024, disponeva il sequestro preventivo, in forma diretta ovvero per equivalente, ai sensi dell’art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, dei saldi attivi giacenti, nonché di eventuali titoli di credito o valor qualsiasi natura intestati, o comunque nella disponibilità, della “RAGIONE_SOCIALE” e, in caso di incapienza, di COGNOME NOME, fino alla concorrenza della somma di euro 16.442.214,89, quale profitto illecito derivante dal reato di cui all’art. 3 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, corrispondente alle imposte non versate.
In data 17 febbraio 2025 i difensori di NOME depositavano istanza di revoca del sequestro, deducendo che il provvedimento ablatorio aveva inciso tanto sul
patrimonio della persona fisica dell’indagato quanto su quello della società da lui legalmente rappresentata, indicata quale effettiva beneficiaria dell’illecito risparmio di imposta. Il Pubblico ministero, in data 24 febbraio 2025, esprimeva parere negativo.
Con ordinanza del 26 febbraio 2025, il Gip rigettava l’istanza, rilevando che l’indagato non poteva qualificarsi soggetto estraneo all’illecito, avendo partecipato attivamente alla condotta contestata, sicché la misura appariva giustificata e proporzionata alla natura dei fatti. Avverso tale provvedimento il difensore proponeva appello.
Il Tribunale di Foggia, con ordinanza del 22 aprile 2025, rigettava il gravame, confermando il decreto impugnato.
2.Avverso la predetta ordinanza COGNOME NOME, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione, articolando distinte censure.
3.11 ricorrente deduce, con un primo ordine di doglianze, che il Tribunale di Foggia avrebbe erroneamente escluso la natura punitiva del sequestro disposto ai sensi dell’art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, omettendo di confrontarsi con le specifiche deduzioni sollevate dalla difesa, le quali evidenziavano come la misura, per l’importo estremamente elevato e per l’assenza di qualsiasi profitto riferibile alla persona fisica di COGNOME NOME, non potesse essere ricondotta a finalità ripristinatorie, risultando invece afflittiva e sproporzionata.
Il giudice del gravame, pur richiamando la natura “proteiforme” della confisca, non ha considerato che nel caso concreto il profitto era stato espressamente individuato, dallo stesso provvedimento impugnato, nella RAGIONE_SOCIALE, sicché l’ablazione nei confronti dell’indagato non perseguiva la restituzione di un vantaggio economico da lui conseguito.
Il provvedimento si è inoltre sottratto al doveroso confronto con l’argomentazione fondata sull’art. 135 cod. pen., evocato quale parametro idoneo a misurare la valenza sanzionatoria della misura patrimoniale, e con i principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 7 del 2025 in tema di proporzionalità delle misure ablative aventi effetti afflittivi. Ne risulterebbe un violazione del principio di proporzione, nazionale ed europeo, posto che l’indagato, pur non avendo tratto alcun profitto, è stato colpito da un sequestro pari a euro 16.442.214,89, dal contenuto punitivo e privo di qualsiasi possibilità di graduazione.
4.Con un secondo ordine di censure, il ricorrente lamenta l’omesso esame e la mancata rimessione della questione di legittimità costituzionale dell’art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, nella parte in cui impone la confisca obbligatoria del
f
profitto, e, in via anticipata, il sequestro ex art. 321 cod. proc. pen., anche nei confronti del legale rappresentante della società, indipendentemente dalla circostanza che questi abbia conseguito un vantaggio economico. La difesa aveva dedotto l’irragionevolezza e la sproporzione dell’ingerenza nel patrimonio personale dell’indagato, in assenza di beneficio, in contrasto con gli artt. 3, 27 e 42 Cost., con gli artt. 11 e 117 Cost. in relazione all’art. 1 del Protocoll addizionale CEDU e all’art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché con l’art. 49, paragrafo 3, della medesima Carta, che sancisce il principio secondo cui le pene non devono essere sproporzionate rispetto al reato. Il Tribunale ha ritenuto irrilevanti tali richiami, senza tuttavia confrontarsi con l specifica deduzione secondo cui la misura, incorporando una componente punitiva, richiedeva un vaglio di compatibilità costituzionale, anche alla luce della stessa ricostruzione del giudice d’appello, che individuava nella società il reale beneficiario dell’evasione. Il mancato esame della questione, ritenuta non manifestamente infondata e rilevante ai fini della decisione, integra, secondo la prospettazione difensiva, violazione dell’obbligo di motivazione e dei principi costituzionali che presiedono alla proporzionalità delle misure patrimoniali a contenuto sanzionatorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Va preliminarmente ribadito che il ricorso per cassazione proposto avverso ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammissibile esclusivamente per violazione di legge, nozione che ricomprende tanto gli errores in iudicando o in procedendo quanto quei vizi motivazionali talmente radicali da rendere l’impianto argomentativo a sostegno del provvedimento inesistente ovvero privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e razionalità, sì da non consentire la comprensione del percorso logico seguito dal giudice. Tale principio è stato delineato dalle Sezioni Unite con la decisione n. 25932 del 26 giugno 2008, COGNOME, Rv. 239692, e già precisato, con Sez. Unite n. 5876 del 13 febbraio 2004′ P.C. COGNOME in proc. COGNOME, Rv. 226710, nel senso che nel giudizio di legittimità possono essere dedotti la totale assenza di motivazione o il ricorso a una motivazione meramente apparente, restando invece estranea al sindacato la mera manifesta illogicità del discorso giustificativo.
2.Così circoscritta la verifica della legittimità del provvedimento impugnato, deve escludersi che la motivazione dell’ordinanza, con riguardo alla prima doglianza del ricorrente, incentrata sulla dedotta natura punitiva del sequestro e sulla sproporzione dell’importo ai sensi dell’art. 49, paragrafo 3, della Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione europea, sia omessa o meramente apparente, avendo il Tribunale dato conto, in modo intellegibile e non assertivo, delle ragioni poste a fondamento della decisione.
Muovendo dall’accertamento secondo cui l’evasione sarebbe stata realizzata mediante un articolato sistema di società schermo riconducibili al ricorrente, i giudici hanno individuato nelle somme sottoposte a sequestro il risparmio di spesa derivante dal mancato versamento dell’IVA e dell’IRES, ritenendo che il vincolo reale incida sulle utilità economiche direttamente conseguite dall’illecito, senza coinvolgere beni estranei.
Su tali premesse, alle pagine 4 e 5 del provvedimento, il Tribunale ha escluso che la confisca prevista dall’art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, nonché il sequestro ad essa funzionale, disposta nei confronti dell’amministratore nella forma “per equivalente”, integri una “pena sproporzionata” ai sensi dell’art. 49, § 3, CEDU. A tal fine, è stata valorizzata la natura composita dell’istituto, sottolineandone la funzione essenzialmente ripristinatoria, posto che, nei reati tributari, il profitto immediatamente individuabile e quantificabile nel risparmio d’imposta conseguito mediante l’evasione.
Il Tribunale ha, inoltre, rilevato che il ricorrente, quale legale rappresentante della società, è il soggetto che ha posto in essere la condotta costitutiva del reato e che, per tale ragione, non può essere qualificato come “terzo estraneo”, sicché la confisca per equivalente lo colpisce in quanto autore dell’illecito, indipendentemente dall’eventuale acquisizione materiale del profitto, rilevando la riconducibilità soggettiva della condotta e non l’effettivo arricchimento personale. È stato, infine, precisato che la misura non è suscettibile di un’ulteriore graduazione rispetto al valore del profitto accertato, poiché la corrispondenza tra l’ammontare delle somme sottoposte a sequestro e l’evasione contestata assorbe ogni autonoma valutazione di proporzione, mantenendo l’ablazione entro i confini funzionali della neutralizzazione del vantaggio illecito.
3.11 ragionamento seguito dal Tribunale risulta, pertanto, immune dalle censure sollevate, e corretto in diritto, atteso che la confisca per equivalente a carico dell’amministratore, prevista dall’art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, non integra una “pena sproporzionata” ai sensi dell’art. 49, § 3, CEDU, conservando la natura e la funzione proprie della misura di sicurezza patrimoniale ed essendo connotata da una marcata sussidiarietà.
Essa, infatti, viene in rilievo soltanto quando la confisca diretta del profitt non risulti oggettivamente praticabile, dovendosi considerare che, nei reati tributari, il profitto si identifica nel risparmio di spesa derivante dal mancat versamento dell’imposta e si radica, per ciò stesso, nel patrimonio dell’ente che ne ha tratto beneficio.
In tale assetto, la confisca per equivalente non determina uno spostamento dell’ablazione dall’utilità illecita alla persona fisica, ma opera come rimedio sostitutivo della confisca diretta, restando rigorosamente contenuta nel valore del profitto che non è più possibile recuperare da chi lo ha effettivamente conseguito; in tal modo, la misura preserva la propria funzione di neutralizzazione del vantaggio illecito e non assume una autonoma finalità punitiva.
Del resto, l’amministratore destinatario dell’ablazione non è un soggetto terzo ed estraneo al reato, ma è colui che ha posto in essere la condotta penalmente rilevante, sicché la confisca per equivalente può legittimamente colpirlo in quanto autore dell’illecito, indipendentemente dall’effettiva percezione del profitto, rilevando la riconducibilità soggettiva della condotta e non l’arricchimento personale.
In definitiva, è proprio la sussidiarietà “forte” della confisca per equivalente, esperibile solo dopo aver tentato o escluso la confisca diretta sull’ente, a impedire che l’ablazione dei beni leciti dell’amministratore, il quale non ha percepito personalmente il profitto dell’evasione, si trasformi in una sanzione afflittiva sganciata dall’oggetto naturale della misura; ne consegue che, laddove il giudice accerti l’impossibilità della confisca diretta, determini con precisione e tracciabilità il quantum del profitto residuo ed eviti duplicazioni con recuperi o pagamenti fiscali, la confisca per equivalente rimane proporzionata in senso convenzionale, non integra una “pena” ai fini dell’art. 49, § 3, CEDU e realizza, senza derive punitive, la finalità di neutralizzazione del vantaggio illecito che costituisce la ratio dell’art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000.
4.Alla luce di tali coordinate interpretative, risulta altresì corretta in diritt motivazione della decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto inconferente il ricorso al criterio di ragguaglio tra pene detentive e pene pecuniarie di cui all’art. 135 cod. pen., correttamente considerato inapplicabile in ragione della diversità strutturale tra la sanzione pecuniaria e la confisca del profitto.
Il giudizio di proporzionalità, infatti, non può essere condotto mediante un meccanico raffronto con l’art. 135 cod. pen., disposizione che disciplina esclusivamente il rapporto tra pene e non è estensibile alle misure di sicurezza patrimoniali né ai sequestri finalizzati alla confisca, i quali rispondono a logiche autonome e non assimilabili a quelle della pena detentiva.
Né, infine, sussiste alcun vizio di omessa motivazione in relazione al richiamo alla sentenza n. 7 del 2025 della Corte costituzionale, avendo il Tribunale chiarito, in modo puntuale e coerente, che tale pronuncia riguarda la confisca obbligatoria dei beni utilizzati per commettere il reato, misura incidente su beni legittimamente posseduti e potenzialmente idonea a determinare effetti
eccedenti il vantaggio economico conseguito, mentre nel caso in esame la confisca è limitata al profitto illecitamente ottenuto e non comporta alcuna ablazione sproporzionata, risultando, pertanto, non pertinente il parallelismo prospettato dal ricorrente.
5.11 secondo motivo di ricorso in cui si deduce la violazione degli artt. 3, 27, 42, 11 e 117 Cost., nonché dell’art. 1 del Protocollo Addizionale CEDU, dell’art. 17 CDFUE e dell’art. 49, paragrafo 3, CDFUE, per l’erronea applicazione, anche in via anticipata ex art. 321 cod. proc. pen., dell’art. 12-bis del d.lgs. n. 74 de 2000, nella parte in cui impone la confisca obbligatoria del prezzo o profitto del reato, ovvero, quando ciò non sia possibile, la confisca per equivalente dei beni nella disponibilità del reo, senza alcuna modulazione rispetto alla concreta posizione dell’indagato e al reale vantaggio economico eventualmente conseguito è, dunque, infondato, poiché la motivazione posta a base della decisione di merito è logicamente e giuridicamente incompatibile con l’accoglimento della prospettata questione di legittimità costituzionale dell’art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000.
Il Tribunale, infatti, non ha ignorato la censura, ma ne ha esaminato i presupposti sostanziali, risolvendoli attraverso una interpretazione della disciplina conforme ai parametri richiamati dal ricorrente.
In particolare, il giudice del riesame ha qualificato la confisca prevista dall’art. 12-bis come misura di sicurezza patrimoniale a funzione essenzialmente ripristinatoria, finalizzata alla neutralizzazione del profitto del reato, che, n reati tributari, è individuato nel risparmio di spesa derivante dal mancato versamento dell’imposta. In tale prospettiva, è stata altresì evidenziata la sussidiarietà strutturale della confisca per equivalente rispetto a quella diretta, così escludendosi che la disposizione censurata introduca una misura afflittiva automatica, indifferenziata o sganciata dal vantaggio economico illecito. Viene quindi meno, già in radice, il presupposto del denunciato contrasto con gli artt. 3, 27 e 42 Cost., nonché con i parametri convenzionali e europei evocati.
La motivazione ha, inoltre, chiarito che la confisca per equivalente incide sull’amministratore in quanto autore della condotta penalmente rilevante e non quale soggetto estraneo all’illecito, a prescindere dall’effettiva percezione del profitto, rilevando la riconducibilità soggettiva della condotta e non l’arricchimento personale. Tale passaggio argomentativo, tutt’altro che assertivo, consente di comprendere per quali ragioni la misura non sia qualificabile come sanzione punitiva sproporzionata, né integri una violazione del principio di personalità della responsabilità penale o del diritto di proprietà.
Ne consegue che la decisione di merito ha risolto il thema decidendum attraverso una interpretazione conforme della disposizione censurata, rendendo non necessaria la rimessione della questione al giudice delle leggi.
In questo contesto, il mancato esame espresso della questione di legittimità costituzionale non integra né un vizio di omessa pronuncia né un’ipotesi di motivazione apparente, dovendosi ritenere la censura implicitamente disattesa, poiché la motivazione adottata risulta incompatibile con l’accoglimento della questione stessa.
6.Per queste ragioni il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
Così deciso in Roma, in data 07/10/2025
GLYPH
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente