Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 32 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 32 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 25/01/1982
avverso la sentenza del 17/12/2021 del GIUDICE COGNOME PRELIMINARE di VENEZIA
svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto NOME COGNOME il quale ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, con le ulteriori conseguenze di legge;
l’avv. NOME COGNOME del foro di Bologna, per le parti civili NOME COGNOME quale segretario generale di FIOM CGIL Metropolitana di Venezia e per NOME COGNOME Rahibul MD, NOME COGNOME MD NOME COGNOME e NOME COGNOME ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna dell’imputato al pagamento delle spese legali, quantificate in euro 2.500,00; l’avv. NOME COGNOME per le parti civili COGNOME COGNOME NOME e NOME ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso con condanna alla rifusione delle spese di rappresentanza e assistenza delle succitate parti civili nel presente grado di giudizio, come da separata nota.
Ritenuto in fatto
Con sentenza pronunciata a norma dell’art. 444, cod. proc. pen., il GUP del Tribuna di Venezia ha applicato a NOME una pena sospesa per i reati di cui all’art. 10 bis, d.lgs. n. 74/2000 , per il reato di cui all’art. 603 bis, commi 1 e 4, cod. pen. e per il reat all’art. 10 quater, d. Igs. n. 74/2000 , disponendo la confis obbligatoria dei beni di cui l’imputato ha la disponibilità per un valore par 51.894,04, quanto al reato sub c) della rubrica, ai sensi dell’art. 603 bis.2, cod. pen.; e la confisca obbligatoria ai sensi dell’art. 12 bis, d. Igs. n. 74/2000, quanto ai capi b) e f), per valori equivalenti rispettivamente a euro 220.596,23 e euro 136.355,03.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso la difesa dell’imputato, formulando un motivo unic con il quale ha dedotto inosservanza degli artt. 603 bis.2, cod. pen. e 12 bis, d. Igs. n. 74/2000 e vizio di mancanza della motivazione nella parte della sentenza nella quale il giudice ha dispos confisca dei beni senza prova di sussistenza del profitto di reato e della sua event quantificazione, essendosi limitato a disporre il provvedimento ablativo per equivalente, senza conto dell’accertamento della sussistenza di un effettivo profitto del reato.
Né a tal fine potrebbe considerarsi sufficiente, a parere della difesa, il calcolo operato da con riferimento alla posizione retributiva e previdenziale delle singole persone offese: t invero, di calcoli aventi natura giuslavoristica, come tali insuscettibili di ess automaticamente come profitto dello sfruttamento del lavoro penalmente rilevante e d un’omissione contributiva. In ogni caso, non vi sarebbe prova di una sproporzione tra il valor beni dell’imputato rispetto al reddito o alle attività economiche.
Il Procuratore generale, in persona del sostituto NOME COGNOME ha depositato conclusion scritte, con le quali ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, con le ul conseguenze di legge.
L’avv. NOME COGNOME del foro di Bologna, per le parti civili NOME COGNOME segretario generale della FIOM CGIL e per NOME COGNOME MD, NOME COGNOME MD NOME COGNOME e NOME COGNOME ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna dell’imputato pagamento delle spese, quantificate in complessivi euro 2.500,00.
L’avv. NOME COGNOME del foro di Venezia, per le parti civili NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME e COGNOME, ha depositato conclusioni, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna dell’imputato alla rifusione delle
rappresentanza e assistenza delle succitate parti civili nel presente grado di giudizio com separata nota.
Considerato in diritto
1. Deve, preliminarmente, precisarsi che, anche a seguito della novella di cui all’art. 1 co 50, legge n. 103/2017, in vigore dal 03/08/2017, con la quale è stato introdotto il comma 2-bis all’art. 448, cod. proc. pen. limitando la proponibilità dell’impugnazione della sent applicazione della pena ai motivi concernenti l’espressione della volontà dell’imputato, il di correlazione tra richiesta e sentenza, l’erronea qualificazione giuridica del fatto e la illeg pena o della misura di sicurezza, la sentenza di patteggiamento che ha applicato una misura sicurezza è astrattamente ricorribile per cassazione, sia pure nei soli limiti di cui all’art. 4 2-bis, cod. proc. pen., ove la misura sia stata oggetto dell’accordo tra le parti, diversa essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall’ cod. proc. pen. (Sez. U, n. 21368 del 26/9/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 279348; sez. 3, n. 4252 del 15/1/2019, COGNOME, Rv. 274946, in cui si è precisato che, anche dopo la novella citata, ammissibile il ricorso per cassazione avente ad oggetto la mancata, o meramente apparente, motivazione circa l’applicazione della confisca, essendo la stessa un’ipotesi di “illegalità della di sicurezza”, rilevante come “violazione di legge” ai sensi dell’art. 111., comma 7, Cost.).
2. Ciò posto, il motivo è fondato limitatamente alla confisca relativa al capo c) dell’imputa e deve essere, invece, rigettato nel resto.
Infatti, è già stato anche di recente chiarito che, in tema di omesso versamento delle rit certificate ai sensi dell’art. 10 bis, d.lgs. n. 74/2000, è legittima la confisca, anche per equivalente dell’importo corrispondente all’imposta evasa nella sua totalità e non nella sola parte ecceden soglia di punibilità prevista ex lege, identificandosi il profitto del reato nell’intero ammontare tributo non versato (sez. 3, n. 2858 del 30/11/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 284127-03).
Invece, con specifico riferimento alla indebita compensazione di creciiti di imposta, il prof reato di cui all’art. 10 quater stesso decreto n. 74 cit. che può essere oggetto del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, è costituito dall’importo corrispo all’imposta evasa nella sua totalità (sez. 3, n. 46709 del 28/3/2018, COGNOME, Rv. 274561-03, in cui in motivazione la Corte ha precisato che, essendo il profitto costituito da denaro, la co delle somme deve essere qualificata come diretta; Sez. U, n. 31617 del 26/6/2015, COGNOME, Rv. 264437-01, in cui si è chiarito che, ove il prezzo o il profitto c.d. accrescitivo derivante sia costituito da denaro, la confisca delle somme depositate su conto corrente bancario, di c soggetto abbia la disponibilità, deve essere, per l’appunto, qualificata come confisca diretta considerazione della natura del bene, non necessita della prova del nesso di derivazione diretta la somma materialmente oggetto della ablazione e il reato). In altri termini, è la natura fu del bene, destinato a confondersi con le altre disponibilità economiche del reo, a rendere super la prova del nesso di derivazione diretta della somma materialmente oggetto dell’ablazione e reato (sez. 5, n. 23393 del 29/3/2017, Garau, Rv. 270134-01).
Alla luce di tali principi, si ritiene la infondatezza della censura quanto agli importi reati fiscali, rilevandosi peraltro anche il difetto di interesse quanto alle somme indicate in al capo b), essendo stata disposta la confisca per equivalente per un valore di euro 220.596,23 fronte di ritenute pari a euro 223,376,98.
Pertanto, le doglianze sono sotto tale profilo anche aspecifiche, essendosi la difesa limita affermare la necessità dell’indicazione degli elementi di calcolo del profitto del reato nell indicata, omettendo di considerare che esso si identifica con le somme non versate.
Lo stesso non può dirsi quanto al profitto inerente al reato di cui al capo c).
In tal caso, infatti, in difetto di qualsivoglia indicazione sul punto, pur considerata la na sentenza che contiene la statuizione censurata, la quantificazione del profitto non si automaticamente dalla imputazione, ma è frutto di un accertamento non richiamato, anche solo per ritenerlo corretto, dal giudice.
La sentenza deve, pertanto, essere annullata, limitatamente alla confisca disposta in relazi al reato di cui al capo c) dell’imputazione, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Ve diversa persona fisica, con rigetto nel resto. Nulla per le spese di questo giudizio di legit favore delle parti civili, le questioni devolute non inerendo a interessi delle stesse, le cui non possono essere in alcun modo incise dall’accoglimento del ricorso (Rv. 258524, 280519).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione relativa alla confisca del profi reato di cui al capo c) dell’imputazione, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Venez diversa persona fisica. Rigetta il ricorso nel resto. Nulla per le spese alle parti civili.
Deciso il 12 dicembre 2023.
GLYPH