Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 792 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 792 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 22/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CONTARINA il 03/02/1978
avverso l’ordinanza del 09/05/2024 del TRIB. LIBERTA’ di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. COGNOME che si è associata alla richiesta del Procuratore generale di annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
GLYPH Il Tribunale di Roma, con ordinanza del 9 maggio 2024, rigettava la richiesta di riesame presentata nell’interesse di COGNOME NOMECOGNOME conferman decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari Tribunale di Roma.
1.1 Avverso l’ordinanza ricorre per Cassazione il difensore di COGNOME lamenta che il Tribunale non si era confrontato con le doglianze difensive argomentate ne memoria difensiva volte ad eccepire la nullità della misura ablativa pe mancanza di motivazione sul periculum in mora del decreto genetico di sequestro preventivo, essendosi risolta la stessa in un asettico richiamo all’art. 648-quater cod. pen. ed avendo giustificato il sequestro funzionale alla confisca di cui 321 comma 2 cod. proc. pen. con considerazioni valevoli per il sequest preventivo di cui all’art. 321 comma 1 cod. proc. pen., in tal modo sovrapponen due differenti istituti giuridici; il Tribunale aveva violato i principi della delle Sezioni Unite “Ellade”, non considerando che l’obbligo di motivazione perículum sussiste anche ove il profitto non sia confiscabile in forma diretta, solo per equivalente e non avendo verificato la sussistenza di indic inducessero a ritenere comprovato il rischio che la futura esecuzione della conf potesse essere vanificato, tenendo in considerazione anche la solidi consistenza del patrimonio del ricorrente.
1.2 Il difensore rileva che l’ordinanza impugnata era censurabile nella misur cui il tribunale, a fronte della richiesta difensiva volta alla riduzione dell’ profitto oggetto della misura ablativa, diretta o per equivalente, al solo van economico effettivamente conseguito dal ricorrente e non al valore complessiv delle operazioni di riciclaggio contestate al capo 2) in concorso con gli altri in aveva disatteso la stessa sulla scorta della valorizzazione di una recente pron che però contrastava con l’indirizzo esegetico maggiormente rispondente a canon di razionalità sistematica, secondo il quale non vi era alcuna ragione per riciclatore dovesse rispondere, con la confisca, di tutta la somma riciclata, l ad avvantaggiarsene fosse stato un terzo, quale l’autore del reato presuppost difensore osserva quindi che si debba accordare continuità all’orientame maggioritario richiamato, quanto meno sino alla pronuncia delle Sezioni Unite questa Corte in merito all’ordinanza con cui era stata rimessa la questione ” caso di pluralità di concorrenti nel reato, la confisca per equivalente del r profitto possa essere disposta per l’intero nei confronti di ciascuno d indipendentemente da quanto da ognuno eventualmente percepito, oppure se ciò possa disporsi soltanto quando non sia possibile stabilire con certezza la por di profitto incamerata da ognuno, od ancora, se in questo ultimo caso, la conf debba comunque essere ripartita tra i concorrenti, in base al grad
responsabilità di ognuno oppure in parti eguali, secondo la disciplina civilistic obbligazioni solidali”
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato quanto al secondo motivo proposto.
1.1 Quanto al primo motivo, si deve infatti rilevare che il Tribunale, pagine 10 e 11 della ordinanza impugnata, ha motivato in maniera congrua sull necessità di anticipare l’effetto ablativo della confisca rispetto alla defini giudizio; il motivo di ricorso relativo al sequestro preventivo diretto dispo confronti di COGNOME NOME per la somma di € 60.000,00 deve pertanto esse rigettato.
Si deve infatti ribadire che in tema di ricorso per cassazione proposto avv provvedimenti cautelari reali, l’art. 325 cod.proc.pen. consente il sindac legittimità soltanto per motivi attinenti alla violazione di legge: nella no “violazione di legge” rientrano, in particolare, gli “errores in iudicando procedendo”, ma anche i vizi della motivazione così radicali da rendere l’appar argomentativo a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale apparen e, pertanto, inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal Gi (Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893; Sez. 5, n. 43068 13/10/2009, COGNOME, Rv. 245093). Non può, invece, essere dedotta l’illogic manifesta della motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legitt soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di cui all’art. 606 cod.proc. lett. e) (v., per tutte: Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, P.C. COGNOME i COGNOME, Rv. 226710; Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, RAGIONE_SOCIALE, Rv 224611).
1.2 Quanto al secondo motivo di ricorso, risulta dalla informazio provvisoria della sentenza resa a Sezioni Unite il 26.9.2024, (RG 31775, Massin che “La confisca di somme di denaro ha natura diretta soltanto in presenza de prova della derivazione causale del bene rispetto al reato, non potendos discendere detta qualifica dalla mera natura del bene. La confisca è, inv qualificabile per equivalente in tutti i casi in cui non sussiste il predetto derivazione causale.
In caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidar passiva, la confisca è disposta nei confronti del singolo concorrente limitatam a quanto dal medesimo concretamente conseguito. Il relativo accertamento oggetto di prova nel contraddittorio fra le parti. Solo in caso di ma individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente, soccorre criterio della ripartizione in parti uguali. I medesimi principi operano in
sequestro finalizzato alla confisca per il quale l’obbligo motivazionale del gi va modulato in relazione allo sviluppo della fase procedimentale e agli eleme acquisiti”.
Pertanto, poiché il sequestro per equivalente per la somma di C 917.621,3 è stato disposto nei confronti di COGNOME e di altri indagati senza alcun cri ripartizione delle somme, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinv al Tribunale di Roma per nuovo giudizio sul punto, alla luce dei principi so richiamati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente al sequestro preventivo pe equivalente e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Roma competent ai sensi dell’art. 324 co.5 c.p.p.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso il 22/11/2024