Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 3941 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 3941 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Data Udienza: 23/01/2026
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA a CASTELVETRANO avverso il decreto in data 04/07/2025 della CORTE DI APPELLO DI PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
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RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME, per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna il decreto in data 04/07/2025 della Corte di appello di Palermo, che ha confermato il decreto in data 27/11/2024 del Tribunale di Trapani, che disponeva la misura di prevenzione patrimoniale della confisca dei suoi beni, fino all’equivalente di euro 178.043,26.
Deduce:
1.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 2 e 200 cod. pen., artt. 18 e 25 decreto legislativo n. 159 del 2011, 18 e art. 2 bis L. 575 del 1965, per illegittima applicazione della confisca per equivalente in assenza di pericolosità attuale.
Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione di legge e dei principi di diritto intertemporale in relazione all’applicazione della confisca di prevenzione per equivalente, deducendone l’illegittima retroattività in assenza di pericolosità attuale. Espone che l’unica manifestazione di pericolosità a lui attribuita risale al 21 maggio 2009, in occasione dell’omicidio COGNOME eseguito per finalità mafiose, e che già i giudici di merito hanno escluso l’attualità della pericolosità personale, rigettando la misura personale.
Alla data del fatto, tuttavia, l’art. 2-bis della Legge n. 575 del 1965 richiedeva l’attualità della pericolosità anche per le misure patrimoniali, requisito soppresso solo con la l. n. 94 del 2009. La Corte territoriale avrebbe dunque applicato retroattivamente una disciplina piø sfavorevole, in contrasto con l’art. 2 cod. pen., tanto piø considerando che la confisca per equivalente ha natura afflittiva e sanzionatoria e non di misura di sicurezza. Il tentativo di fondare la decisione su una asserita ‘pericolosità diffusa’ o ‘intermedia’ viene ritenuto meramente assertivo, non risultando dagli atti alcun indice concreto di pericolosità ulteriore o successivo rispetto al fatto del 2009, con conseguente violazione dei principi di legalità e di irretroattività.
1.2. Violazione di legge in relazione all’art. 25 decreto legislativo n. 159 del 2011. Erronea applicazione del requisito della sproporzione patrimoniale.
Con il secondo motivo Ł dedotta violazione di legge ed erronea valutazione del requisito della sproporzione patrimoniale. La Corte d’appello avrebbe ritenuto sussistente la sproporzione valorizzando la stipula di un mutuo e le difficoltà nel pagamento delle rate, senza considerare che la provvista impiegata per l’acquisto degli immobili era lecita e tracciabile e che il concetto di sproporzione non può riferirsi a somme di provenienza lecita provata. Si sostiene che eventuali squilibri reddituali successivi incidono, al piø, sulla sostenibilità finanziaria, ma non giustificano l’ablazione del capitale lecitamente acquisito, dovendosi semmai avere riguardo al solo costo del finanziamento.
Viene altresì censurato l’utilizzo di argomenti estranei al contraddittorio, quali la presunta ristrutturazione desunta dalla riclassificazione catastale, non provata nØ discussa in giudizio.
Si deduce infine che la sproporzione, per stessa ammissione dei giudici di merito, sarebbe comunque minima e frutto di un errore metodologico nei calcoli della polizia giudiziaria, con conseguente inattendibilità complessiva del giudizio patrimoniale.
1.3. Violazione dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen. e dell’art. 111, comma sesto, Costituzione. Motivazione apparente.
La decisione impugnata sarebbe intrinsecamente contraddittoria, poichØ, da un lato, esclude l’attualità della pericolosità personale e, dall’altro, ritiene legittima la confisca patrimoniale fondata sul medesimo presupposto. Essa, inoltre, introduce la categoria della ‘pericolosità persistente o diffusa’ senza indicare fatti concreti che la sorreggano, travisa il contenuto del procedimento penale attribuendo al ricorrente un’appartenenza mafiosa mai contestata, fonda il ragionamento su mere congetture e su un’inammissibile inversione dell’onere della prova, e utilizza elementi extraprocessuali, mai sottoposti al contraddittorio. Viene infine lamentata la totale carenza di un’analisi eziologica tra il fatto del 2009 e i beni confiscati, essendosi la Corte limitata a presunzioni astratte, con una motivazione solo apparente e inidonea a sorreggere il giudizio ablatorio.
1.4. Violazione dell’art. 1 del Protocollo n. 1 CEDU per mancanza di ‘fair balance’ e di un nesso concreto tra beni e condotta criminosa.
La confisca sarebbe stata disposta sulla sola base della sproporzione patrimoniale, senza accertare alcun flusso illecito riconducibile al reato del 2009, senza spiegare come tale condotta avrebbe potuto generare profitti reinvestiti negli anni successivi e senza valutare la capacità reddituale lecita dell’attività imprenditoriale del ricorrente. Tale impostazione contrasterebbe con la giurisprudenza della Corte EDU, secondo cui le misure ablative di prevenzione richiedono in ogni caso un collegamento concreto, attuale e motivato tra beni e attività criminosa, non essendo sufficiente il mero scarto tra patrimonio e redditi. La decisione impugnata avrebbe pertanto violato il principio di proporzionalità e di equo bilanciamento tra interesse pubblico e diritto di proprietà, con necessità di un’interpretazione conforme che escluda la legittimità della confisca in difetto di rigorosa prova del nesso causale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso Ł fondato nei termini che si vanno a illustrare.
2.Con il primo motivo d’impugnazione il ricorrente eccepisce la violazione del principio di irretroattività della norma sfavorevole.
2.1.In relazione a tale motivo d’impugnazione assumono rilievo i seguenti principi di diritto affermati da questa Corte, con i quali, in effetti, Ł riconosciuta la natura sanzionatorio
della confisca di prevenzione per equivalente.
E’ stato spiegato (Sez. 1, n. 11066 del 19/12/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285971 01), che il presupposto giustificativo della confisca diretta di prevenzione (e dello stesso sequestro, che ne anticipa provvisoriamente gli effetti) Ł «la ragionevole presunzione che il bene sia stato acquistato con í proventi di attività illecita», con la conseguenza che, nell’ottica del sistema, l’ablazione del medesimo bene costituisce non già una sanzione, ma la naturale conseguenza della sua illecita acquisizione, la quale determina un vizio genetico nella costituzione dello stesso diritto di proprietà in capo a chi ne abbia conseguito la materiale disponibilità, risultando ovvio che «la funzione sociale della proprietà privata possa essere assolta solo all’indeclinabile condizione che il suo acquisto sia conforme alle regole dell’ordinamento giuridico».
Laddove, invece, la misura reale investa viceversa beni diversi, non correlati all’attività illecita – come l’ordinamento giuridico consente, secondo le modalità che saranno di seguito illustrate, in presenza di ostacoli oggettivi o giuridici al diretto recupero del bene che sarebbe stato confiscabile in via ordinaria- appare prevalente il profilo afflittivo, tale da ricondurre tale speciale forma di sequestro e tale speciale forma di confisca, dette per equivalente, nell’area sanzionatoria, con il generale corollario del divieto di retroattività delle previsioni che le governano.
In tal senso Ł stata data continuità al principio di diritto a mente del quale «in tema di misure di prevenzione patrimoniale, la confisca per equivalente – prevista dal comma decimo dell’art. 2 ter della l. n. 575 del 1965, così come novellato dall’art. 10, comma primo, lett. d), n. 4 del D.L. n. 92 del 2008, conv. in l. n. 125 del 2008 -, assume i tratti distintivi di una vera e propria sanzione, tale da impedire l’applicabilità ad essa del principio generale della retroattività delle misure di sicurezza, sancito dall’art. 200 cod. pen. (La Corte ha ritenuto che tale natura sanzionatoria discende dalla confiscabilità di beni che, oltre a non avere alcun rapporto con la pericolosità individuale del reo, neppure hanno collegamento diretto con il singolo reato e la cui “ratio” Ł quella di privare il reo di un qualunque beneficio economico dell’attività criminosa, anche di fronte all’impossibilità di aggredire l’oggetto principale, nella convinzione della capacità dissuasiva e disincentivante di tale strumento)» (Sez. 1, n. 11768 del 28/02/2012, COGNOME, Rv. 252297-01; Sez. 5, n. 14044 del 13/11/2012, dep. 2013, COGNOME, Rv. 255043 – 01).
2.2. La chiarezza espositiva che la connota quanto ai presupposti applicativi della confisca per equivalente e alla loro correlazione con il principio di irretroattività, suggerisce di riportare integralmente i contenuti della sentenza menzionata (Sez. 1, n. 11066 del 19/12/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285971 – 01): «la confisca per equivalente, nel procedimento di prevenzione, Ł strutturata in modo sensibilmente diverso rispetto alla confisca per equivalente di matrice strettamente penalistica. In quest’ultimo ambito risulta indispensabile l’accertamento di uno specifico fatto di reato, che abbia generato un illecito profitto e sia stato commesso sotto il vigore della previsione che autorizza l’intervento ablativo di natura sanzionatoria. Dopo l’individuazione del bene che rappresenta un tale profitto, e in caso di impossibilità di incameramento di esso, la misura di rigore rende possibile aggredire beni di valore corrispondente, comunque rinvenuti nella disponibilità del condannato.
Nell’ambito della prevenzione, per contro, il punto di riferimento non Ł direttamente l’avvenuta commissione di un reato, quanto l’esistenza di una condizione soggettiva di pericolosità (eventualmente, ma non indefettibilmente, correlata alla consumazione di illeciti penali, che possono essere rilevati anche solo incidentalmente e a livello indiziario), nonchØ,
per la prevenzione patrimoniale, la titolarità di beni che risultino essere, per un verso, temporalmente correlati a quella condizione soggettiva, e, per altro verso, sproporzionati rispetto al reddito lecito in concomitanza prodotto, ovvero direttamente frutto della condizione di pericolosità (Sez. U, Sentenza n. 4880 del 26/06/2014, dep. 2015, Spinelli, Rv. 262605-01).
Una volta individuato, secondo questo schema legale, non già il profitto dello specifico reato, quanto l’incremento patrimoniale confiscabile ricadente nel periodo di pericolosità, risulterà possibile prendere eventualmente atto della impossibilità oggettiva di aggredire direttamente i beni, in cui quell’incremento si fosse riflesso, e traslare il loro valore su altri beni, in sØ di legittima provenienza, comunque rinvenuti nel patrimonio del proposto, svincolati, a questo punto, dal presupposto della correlazione temporale (Sez. 1, n. 16324 del 16/12/2021, dep. 2022, La Mantia, Rv. 283308-01).
Così ricostruito l’archetipo, ben si comprende come il canone legale di irretroattività che per le norme incriminatrici, e per le pene in esse comminate, si misura sul fatto di reato nel sistema della prevenzione vada riferito, beninteso ove tale canone debba osservarsi (come nel sequestro e nella confisca per equivalente), non al reato in quanto tale, neppure necessariamente presente, ma all’arco di tempo in cui si Ł manifestata la pericolosità sociale e sono avvenuti i concomitanti acquisti, aventi ad oggetto i beni che sarebbero stati suscettibili di ablazione in via diretta.
E’ sul presupposto che questi ultimi siano, a vario titolo, indisponibili che l’ordinamento ha introdotto rimedi, sanzionatori e cautelari, di portata equivalente, che, incidendo su beni di pari valore, appartenenti al soggetto pericoloso, adempiano la funzione retributiva di sottrargli utilità corrispondenti a quelle illecitamente acquisite. Tale funzione retributiva Ł legittima, se il suo esercizio Ł autorizzato da una norma già entrata in vigore al momento in cui l’interessato ne ha, scientemente e volontariamente, posto in essere le premesse; ossia già entrata in vigore al momento di manifestazione della pericolosità sociale, cui si correla l’acquisto dei beni andati dispersi o perduti.
Operando tali acquisti a norma già in vigore, il soggetto conosceva, o era in grado di conoscere, la risposta sanzionatoria apprestata dall’ordinamento, in termini di confiscabilità di beni diversi e di valore equivalente, non direttamente correlati all’attività illecita. Il principio di legalità penale Ł così rispettato.
Nessun rilievo assume invece, nell’ottica della verifica di tale rispetto, l’epoca di acquisto dei beni surrogati, giacchØ non Ł in tale acquisto che si esprime la condotta antigiuridica sanzionata (Sez. 5, n. 41016 del 11/07/2023, COGNOME Mantia, Rv. 285327-01; Sez. 5, n. 40415 del 27/09/2022, COGNOME, Rv. 283869-01). I beni surrogati sono soltanto l’oggetto materiale su cui cade una risposta punitiva, che in tanto Ł ammessa in quanto essa fosse legalmente predefinita al tempo in cui la persona assoggettata a misura patrimoniale ha tenuto il comportamento antigiuridico, che di quella risposta rappresenta il presupposto. Data questa condizione, i beni surrogati possono essere incisi per equivalente indipendentemente dal tempo del loro acquisto».
Schematizzando quanto fin qui riportato (peraltro integralmente richiamato anche nel provvedimento impugnato), la misura della confisca per equivalente ha natura sanzionatoria ed Ł soggetta al principio di irretroattività; ai fini della valutazione del rispetto del principio di irretroattività occorre avere riguardo al periodo in cui si Ł manifestata la pericolosità sociale e non alla commissione di un fatto di reato; ai fini della individuazione della confiscabilità per equivalente occorre fare riferimento all’incremento patrimoniale realizzato nel perimetro di pericolosità sociale.
Il provvedimento impugnato si Ł attenuto a tali criteri in relazione al profilo della pericolosità sociale, ma non anche in relazione all’incremento patrimoniale.
3.1. Quanto all’individuazione del tempo in cui si Ł manifestata la pericolosità sociale, il ricorrente lo identifica con il giorno dell’omicidio di COGNOME, ossia il 21 maggio 2009.
In realtà, la suggerita identificazione del tempo di manifestazione con la commissione del reato, per come visto, si attaglia all’ipotesi della confisca in sede penale, mentre nella confisca di prevenzione occorre fare riferimento alla condizione soggettiva del proposto e non alla commissione dei reati.
In tal senso, la corte di appello, con motivazione affatto logica e non apparente, ha spiegato che non può ritenersi che la pericolosità sociale di COGNOME emergesse e si esaurisse in maniera istantanea, in coincidenza con il fatto delittuoso per cui ha riportato condanna. I giudici hanno spiegato che -trattandosi di delitto con finalità mafiose, commesse da un soggetto di pericolosità qualificata in quanto indiziato di appartenere a un sodalizio mafiosoŁ corretto ritenere che la sua pericolosità fosse in atto già prima della commissione di quel delitto e che sia perdurata anche per un certo tempo successivo a quello.
Una tale motivazione non può dirsi illogica, in quanto risponde alla normale esperienza registrata in relazione ai sodalizi mafiosi, nel cui ambito la commissione di delitti di sangue dimostra il legame profondo e non occasionale all’associazione, che prescinde dalla condanna per il reato di partecipazione e che non si dissolve in un arco di tempo coincidente con la stessa commissione del delitto.
Ne discende che risulta affatto ragionevole la perimetrazione della pericolosità così come individuata dalla corte di appello, che l’ha collocata nell’arco temporale coincidente con il 2009, ossia con l’anno in cui (il 21 maggio) fu commesso il delitto.
PoichØ la confisca per equivalente, per come visto, Ł entrata in vigore il 23 maggio del 2009, la corte di appello ha correttamente ritenuto che la pericolosità sociale di COGNOME persistesse ancora quando per la confisca per equivalente non era richiesto il requisito dell’attualità, così come stabilito con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2008, n. 125, e in un secondo tempo dalla L. 15 luglio 2009, n. 94.
Da qui l’infondatezza del primo motivo d’impugnazione.
3.2. A diversa conclusione si perviene, invece, in relazione alla individuazione dell’incremento patrimoniale, rispetto al quale il ricorrente ha fondatamente eccepito che la corte di appello Ł incorsa nel vizio di violazione di legge.
Nella sentenza sopra riportata (Sez. 1, n. 11066 del 19/12/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285971 – 01), per come visto, Ł stato precisato che, per potersi ritenere rispettato il divieto di irretroattività, Ł necessario che l’incremento patrimoniale ricada sotto la vigenza della nuova disciplina normativa, giacchØ «operando tali acquisti a norma già in vigore, il soggetto conosceva, o era in grado di conoscere, la risposta sanzionatoria apprestata dall’ordinamento, in termini di confiscabilità di beni diversi e di valore equivalente, non direttamente correlati all’attività illecita. Il principio di legalità penale Ł così rispettato» .
Nella decisione oggi impugnata, però, manca ogni riferimento all’incremento patrimoniale illecitamente realizzato da COGNOME e al tempo della sua realizzazione, tale non potendosi considerare il mutuo da lui acceso per acquistare alcuni immobili (dai propri genitori) nell’anno 2009.
Il mutuo, invero, potrebbe essere -al piø- essere considerato uno strumento per il riciclaggio delle provviste illecite, ma presuppone che queste siano già costituite, non potendosi considerare esso stesso provento dell’attività delittuosa, attesa la sua chiara
origine lecita.
In mancanza di ulteriori indicazioni quanto alla individuazione dell’incremento patrimoniale illecitamente realizzato da COGNOME e, ancor di piø, al tempo della sua realizzazione, il decreto Ł viziato da violazione di legge, in quanto la motivazione Ł inesistente su un elemento idoneo a influenzare l’esito decisorio, anche con specifico riferimento al rispetto del principio di irretroattività, come sopra illustrato.
Il decreto va, dunque, annullato con rinvio alla Corte di appello di Palermo per nuovo giudizio sul punto.
I restanti motivi sono assorbiti.
P.Q.M
Annulla il decreto impugnato con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Palermo. Così Ł deciso, 23/01/2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME