Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 2295 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 2295 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BOVALINO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/03/2025 del TRIB. LIBERTA’ di POTENZA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 20 marzo 2025 il Tribunale per il riesame di Potenza giudicando in sede di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla Terza Sezione di questa COGNOME limitatamente alla statuizione concernente la quantificazione del profitto confiscabile – ha ridotto, in parziale accoglimento dell’avanzata richiesta di riesame, l’importo sottoposto a sequestro preventivo riguardante la posizione di COGNOME NOME nella misura di euro 191.826,50, per l’effetto provvedendo alla restituzione in suo favore della ulteriore somma precedentemente sequestrata.
1.1. Il G.I.P. del Tribunale di Potenza aveva, infatti, disposto in data 15 maggio 2024 il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, anche per equivalente, dei beni intestati e/o nella disponibilità del COGNOME per un valore complessivo di euro 767.306,00, in relazione al reato di cui agli artt. 81, 110, 483, 640, comma 2, cod. pen., 40, commi 1, lett. c), e 4, in relazione all’art. 49 d.lgs. n. 26 ottobre 1995, n. 504, per avere, in concorso con soggetti noti e ignoti, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, mediante artifici e raggiri, documentato falsamente l’acquisto, il trasporto e la cessione di prodotto petrolifero agevolato (gasolio agricolo) previa indicazione di dati informativi falsi sulla documentazione semplificata di accompagnamento (DAS) necessaria per la movimentazione di prodotti soggetti ad accisa. In particolare, dopo aver acquisito la materiale disponibilità del prodotto petrolifero, assolvendo l’accisa in misura ridotta presso il deposito di partenza, lo aveva ceduto, anche previa interposizione di imprese cartiere, in quantità superiore a kg 2.000, applicando un ricarico medio di circa 9 millesimi/litro sul prezzo d’acquisto, per essere destinato ad usi soggetti a maggiore imposta, così procurando a sé e ai destinatari finali ingenti profitti, con pari danno per l’Erario in relazio all’evasione dell’accisa e I.V.A., derivante dall’agevolazione fiscale indebitamente goduta. Nello specifico il COGNOME, in qualità di rappresentante legale della RAGIONE_SOCIALE, aveva ceduto alla RAGIONE_SOCIALE, come committente, il gasolio ad accisa ridotta (litri 1.340.974 per un valore di euro 1.023.624,00, con I.V.A. evasa pari a euro 123.639,00 e con accisa evasa pari a euro 643.667,00) proveniente dal deposito della RAGIONE_SOCIALE COGNOME di Cassazione – copia non ufficiale
1.2. Avverso il decreto di sequestro preventivo era stato proposto riesame dalla difesa del COGNOME, che il Tribunale del riesame di Potenza aveva rigettato con ordinanza del 3 giugno 2024.
1.3. Tale ultimo provvedimento era stato, quindi, impugnato con ricorso per cassazione, in cui l’indagato aveva dedotto sette motivi di censura.
Con sentenza n. 8901/2025 del 10 dicembre 2024 la Terza Sezione di questa COGNOME, accogliendo il solo settimo motivo di ricorso, aveva annullato l’ordinanza impugnata limitatamente al punto concernente la quantificazione del profitto confiscabile, rigettando il ricorso nel resto.
Con l’accolta censura, infatti, il COGNOME aveva lamentato la modalità con cui era stato disposto nei suoi confronti, in applicazione del principio solidaristico, sequestro preventivo a fine di confisca di un valore corrispondente all’intero importo illecito conseguito cumulativamente da parte di tutti i correi, pari ad euro 767.306,00, senza accertare la concreta percezione da parte sua anche solo di una porzione del profitto accrescitivo, verificandone il relativo quantum.
La Terza Sezione aveva accolto l’indicata censura dando applicazione al principio espresso dalla sentenza Sez. U, n. 13783 del 26/09/2024, dep. 2025, Massini, Rv. 287756-01, che – a soluzione della questione «se, in caso di pluralità di concorrenti nel reato, la confisca per equivalente del relativo profitt possa essere disposta per l’intero nei confronti di ciascuno di essi, indipendentemente da quanto da ognuno eventualmente percepito, oppure se ciò possa disporsi soltanto quando non sia possibile stabilire con certezza la porzione di profitto incamerata da ognuno; od ancora se, in quest’ultimo caso, la confisca debba comunque essere ripartita tra i concorrenti, in base al grado di responsabilità di ognuno oppure in parti eguali, secondo la disciplina civilistica delle obbligazioni solidali» – ha affermato che, in caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca deve essere disposta nei confronti di ciascun concorrente limitatamente a quanto dal medesimo conseguito, il cui accertamento costituisce oggetto di prova nel contraddittorio fra le parti e, solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente, è legittima la ripartizione in parti uguali (peraltr precisando in motivazione che il medesimo principio opera in caso di sequestro finalizzato alla confisca, per il quale l’obbligo motivazionale del giudice va modulato in relazione allo sviluppo della fase procedimentale e agli elementi acquisiti). COGNOME di Cassazione – copia non ufficiale
Conseguentemente, rilevando come l’ordinanza impugnata non fosse stata pronunciata in conformità all’indirizzo interpretativo accolto dalle Sezioni Unite, la Terza Sezione ha annullato sul punto il suddetto provvedimento, rimettendo al Tribunale di Potenza il compito di riesaminare la questione dei limiti quantitativi alla sequestrabilità dei beni del singolo concorrente nel reato alla luce del principio affermato dal Supremo Collegio.
1.4. Il giudice del rinvio, con la citata ordinanza del 20 marzo 2025, ha ridotto l’importo oggetto di sequestro preventivo riguardante la posizione di COGNOME
NOME, disponendo la restituzione in suo favore della ulteriore somma in precedenza sottoposta a vincolo.
A tale conclusione il giudice del riesame è pervenuto precisando come non fosse nella sua competenza quella di poter rivalutare anche il profilo dell’avvenuto accrescimento del patrimonio del COGNOME in conseguenza della commissione del reato, trattandosi di circostanza già non esclusa dalla COGNOME di Cassazione nel provvedimento rescindente, per l’effetto ostandovi il contenuto della sentenza di annullamento che, nell’accogliere la relativa censura, aveva rimesso al Tribunale di Potenza il solo compito di rivalutare l’importo fino alla concorrenza del quale dovrà operare il sequestro per equivalente alla luce del principio affermato dalle Sezioni Unite. Il giudice del rinvio, pertanto, ha ritenut vincolato l’esame rimessogli al solo aspetto relativo alla quantificazione delle somme da sottoporre a vincolo reale nei confronti dell’indagato, senza avere la possibilità di estendere l’indagine ad altri profili non riscontrati da parte d giudice di legittimità.
In adempimento a tale unico compito, il Tribunale del riesame, in adesione ai principi espressi dalle Sezioni Unite, ha ritenuto di ripartire in parti uguali t correi l’intera somma sequestrata, pari ad euro 767.306,00, tuttavia escludendo da tale condivisione taluni coindagati (COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME e COGNOME NOME), così limitando la suddivisione di tale importo tra i soli COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME NOME COGNOME NOME, con imposizione a ciascuno di un vincolo pari ad euro 191.826,50.
Ciò è stato disposto nella ritenuta ricorrenza del requisito del perículum in mora, per il giudice del rinvio da desumersi dall’entità, comunque rilevante, della somma confiscabile, nonché dalla natura fungibile e facilmente occultabile dei beni esistenti nel patrimonio del COGNOME.
Avverso tale ultima ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NOME, a mezzo del suo difensore, deducendo tre motivi di doglianza.
Con il primo ha eccepito violazione degli artt. 110 cod. pen., 321 e 125 cod. proc. pen., per avere l’ordinanza impugnata scorrettamente applicato il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza Massini, in particolar modo rideterminando la somma sottoposta a vincolo senza preventivamente individuare l’an del profitto accrescitivo percepito da parte di ogni singolo correo, così illegittimamente suddividendo in parti uguali il profitto cumulativamente confiscabile tra tutti gli indagati.
Avrebbe, in particolare, errato il Tribunale del riesame per aver ritenuto preclusa dalla sentenza rescindente ogni possibilità di vaglio del profitto
accrescitivo concretamente percepito da parte di ciascun correo, così da ripartire in maniera congrua e diversificata l’importo confiscabile tra tutti gli indagati. I maniera opposta, infatti, tale preclusione non sarebbe desumibile dal contenuto della sentenza della Terza Sezione di questa COGNOME, considerato che, per come ivi diffusamente esplicato, l’applicazione dei principi affermati dalla sentenza Massini imporrebbe proprio che l’accertamento dell’avvenuta percezione di un vantaggio da parte del singolo concorrente, individuato anche nel suo effettivo quantitativo, costituisca l’an della formazione di un profitto accrescitivo nel suo patrimonio, e quindi un antecedente logico, ovvero l’in se, di tutta un’unitaria operazione di rideterminazione della somma in sequestro che la COGNOME di legittimità avrebbe demandato espressamente al giudice del rinvio. Ciò all’evidente fine di impedire che, in spregio al principio di proporzione, venga imposto il vincolo reale nei confronti di chi non abbia percepito alcun vantaggio, potendosi, invero, applicare il residuale criterio della suddivisione paritaria tra i correi solo laddove venga prima inutilmente tentato di accertare l’avvenuto percepimento di un profitto accrescitivo da parte di ogni singolo concorrente.
Con la seconda doglianza il COGNOME ha dedotto violazione degli artt. 110 cod. pen., 321 e 125 cod. proc. pen., lamentando che, nell’applicare il criterio sussidiario della suddivisione in parti uguali del profitto confiscabile, il Tribuna del riesame avrebbe erroneamente espunto da tale ripartizione alcuni correi, limitando la stessa a soli quattro indagati su nove.
Sarebbe, in particolare, errata l’intervenuta esclusione del deceduto NOME COGNOME, considerato che il vincolo per equivalente non avrebbe natura sanzionatoria, bensì ripristinatoria, così da poter essere esteso anche agli eredi.
Del pari, con riferimento ai coindagati COGNOME NOME e COGNOME NOME, il ricorrente ha lamentato la sostanziale identità della sua posizione rispetto a quella dei suddetti indagati, così da apparire del tutto ingiustificata illogica la diversa valutazione operata da parte del giudice del riesame, non essendo stato provato neppure nei suoi confronti l’avvenuto conseguimento di un profitto accrescitivo o, comunque, di un illecito vantaggio materialmente percepito.
Con il terzo motivo, infine, il ricorrente ha eccepito violazione degli artt 125, 309, comma 9, e 324, comma 7, cod. proc. pen. per carenza assoluta di motivazione in ordine alla ricorrenza del requisito del periculum in mora, invero già ravvisabile nel provvedimento genetico.
L’ordinanza impugnata, infatti, sarebbe doppiamente viziata, sia per aver cercato di rimediare alla carenza di tale requisito evincibile nel titolo genetico che per avere ritenuto la sussistenza del periculum in mora con argomentazioni
astratte, in palese antitesi rispetto a quanto, invece, richiesto dalla più recente giurisprudenza di legittimità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è fondato, con valenza assorbente sulle ulteriori censure, per l’effetto determinando l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
Il Collegio rileva, infatti, come nel caso di specie ricorra l’illegitti dedotta con l’introduttiva doglianza, dovendosi ravvisare l’intervenuta violazione della norma dell’art. 627 cod. proc. pen., per non essersi il giudice del rinvio uniformato al principio indicato dalla sentenza rescindente, omettendo di esprimere motivazione alcuna in ordine alla sussistenza dell’avvenuto accrescimento del patrimonio del COGNOME quale conseguenza della perpetrazione del reato ascrittogli.
2.1. Per come in precedenza osservato, la Terza Sezione di questa COGNOME aveva rimesso al Tribunale di Potenza il compito di riesaminare la questione dei limiti quantitativi alla sequestrabilità dei beni del singolo concorrente nel reato alla luce del principio di diritto affermato dalla sentenza Massini, per il quale, i caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca deve essere disposta nei confronti di ciascun concorrente limitatamente a quanto dal medesimo conseguito, il cui accertamento costituisce oggetto di prova nel contraddittorio fra le parti e, solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente, è legittima la ripartizione in parti uguali.
La citata sentenza ha, più in dettaglio, esplicato come, ai fini della confisca, escluso ogni riferimento alla solidarietà passiva e alle semplificazioni probatorie da essa derivanti, quello della quantificazione del prezzo o del profitto conseguito da parte di ciascun compartecipe nel reato rappresenti un tema processuale oggetto di prova, trattandosi «di un accertamento che deve essere compiuto caso per caso, in concreto; un accertamento rispetto al quale è possibile individuare un presupposto, una massima di esperienza, una generalizzazione empirica, tratta dall’esperienza comune – da ciò che normalmente accade – e cioè che chi partecipa alla commissione di un reato generatore di lucro lo fa per conseguire personalmente un vantaggio che, nella maggiore parte dei casi, ha una sua consistenza economica. Una massima di esperienza che, tuttavia, ha come statuto epistemico quello tipico delle massime d’esperienza: uno statuto per definizione incerto, debole, collocato nell’area del verosimile, sicché tale
debolezza di base deve essere compensata da una ancora più rigorosa opera giudiziale di investigazione e verifica della sua affidabilità nel caso concreto. Una verifica giudiziale che “passa” dalla funzione accertativa del processo, dal diritto alla prova, dal contraddittorio delle parti. Una massima di esperienza che potrà essere superata attraverso la allegazione di fatti dimostrativi della partecipazione del singolo concorrente al reato per ragioni diverse rispetto a quella di trarre una indebita locupletazione e che potrà condurre ad un accertamento anche della inesistenza di un effettivo arricchimento da parte del compartecipe (es. partecipazione al reato per costrizione, per fatto illecito altrui, per conseguire vantaggi non derivanti dal reato, per acquistare “fama criminale”). Una verifica, sotto altro profilo, che impone, secondo le regole ordinarie del processo, al pubblico ministero di provare il quantum di profitto conseguito dai singoli correi in relazione a ciascun reato; una verifica dinamica in cui, da una parte, il pubblico ministero, come detto, è tenuto a provare il quantum confiscabile nei riguardi di ciascun compartecipe per ciascun reato e, dall’altra, ciascun concorrente potrà, a sua volta, dimostrare a discarico di non avere conseguito nessun vantaggio ovvero di averne conseguito una parte inferiore rispetto a quella indicata dalla pubblica accusa. Potranno assumere rilievo, al riguardo, la situazione concreta, i rapporti tra i correi, le aspettative specifiche del singolo cioè il movente della condotta del singolo concorrente – il senso, il tempo, le condizioni e il contenuto dell’accordo di compartecipazione, il ruolo, le aspettative e la condotta in concreto compiuta del singolo rispetto al piano organizzativo del reato. Deve essere accertato il “senso” del “patto”, delle intese tra i concorrenti, il suo oggetto specifico, la “qualità” dell’adesione al compartecipazione, il tipo di percorso che l’ha preceduta, la “serietà” del contesto ambientale in cui la decisione di partecipare al reato è maturata: occorre, in altri termini, fare riferimento ad indici di verifica da calibrare caso p caso. Una quantificazione del prezzo o del profitto che viene provata non in via presuntiva, ma sulla base di un accertamento probatorio concreto, in ragione degli atti del processo». COGNOME di Cassazione – copia non ufficiale
Rispetto a tale indispensabile verifica, da effettuarsi giudizialmente attraverso il ricorso agli opportuni mezzi di prova, la possibilità di procedere a una ripartizione del profitto confiscabile in parti uguali tra i correi, secondo criterio della suddivisione paritaria, è consentita solo quale ipotesi sussidiaria e residuale, nel caso di mancata individuazione della quota di arricchimento dei singoli concorrenti. Rappresenta, cioè, una verifica valida solo come regola di chiusura, «che opera in modo oggettivo nel solo caso in cui sia stato “provato” il conseguimento da parte del singolo partecipe di una quota di profitto o di prezzo del reato, ma, al tempo stesso, nessuna delle parti sia stata in grado di
quantificare in concreto il vantaggio, di “dividere” il complessivo arricchimento indebito. Una regola di chiusura che, sul presupposto provato che una parte del profitto o del prezzo del reato sia stato conseguito dal compartecipe, consente di ripartire il vantaggio derivante dal singolo reato in parti uguali tra i correi».
Come, poi, precisato dalle Sezioni Unite, con affermazione rilevante per il presente giudizio, tutti gli indicati principi «assumono valenza anche in sede cautelare con riguardo al sequestro preventivo finalizzato alla confisca. Le Sezioni unite hanno già spiegato come, in ragione della loro natura strumentale e anticipatoria rispetto al successivo provvedimento di merito (la confisca), ogni misura cautelare (il sequestro) non può di per sé incidere sui diritti in misura maggiore rispetto a quanto sia destinato a fare il provvedimento definitivo al quale la cautela è servente. Si tratta di principi che trovano avallo nella necessità, anche in sede cautelare, di rispettare i criteri di proporzionalità, adeguatezza e gradualità della misura e della esigenza di evitare un’indistinta compromissione del diritto di proprietà e di libera iniziativa economica privata dei singoli (cfr., Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848; Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, COGNOME, Rv. 273548; Sez. U, n. 51660 del 25/09/2014, COGNOME, Rv. 261118; Sez. U, n. 5876 del 28/10/2004, COGNOME, Rv. 226713). Dunque, non vi sono ragioni per consentire in sede cautelare di sequestrare indistintamente l’intero profitto o prezzo a ciascun concorrente oppure di rispristinare la solidarietà passiva tra correi – destinata, invece, a non operare, come detto, all’esito del giudizio – ovvero, ancora, di sequestrare nei confronti di ciascuno più di quanto da questi sia stato conseguito. La motivazione, anche in sede cautelare, deve chiarire le ragioni della sussistenza dei presupposti che legittimano il ricorso al sequestro e deve necessariamente spiegare i motivi per cui si ritiene che il singolo partecipe al reato abbia conseguito una determinata quantità di prezzo o di profitto derivante dal reato. Deve cioè essere garantita la possibilità di verificare, alla luce del complessivo contenuto informativo e argomentativo del provvedimento, l’adeguatezza del mezzo rispetto alla funzione anticipatoria ad esso assegnata. La motivazione assolve ad una ineliminabile funzione di garanzia perché, attraverso essa, si consente di verificare la conformità della misura cautelare rispetto a quegli stessi principi che giustificano la confisca». COGNOME di Cassazione – copia non ufficiale
2.2. Orbene, il Collegio rileva come di tali principi non sia stata fatta compiuta applicazione nella motivazione dell’ordinanza impugnata.
In essa, infatti, il giudice del rinvio non ha adempiuto correttamente allo specifico compito demandatogli dalla COGNOME di Cassazione, procedendo al riesame della questione dei limiti quantitativi alla sequestrabilità dei beni del singolo concorrente nel reato alla luce del principio affermato dalle Sezioni Unite Massini.
Non ha valutato, cioè, il profilo dell’intervenuto accrescimento del patrimonio del COGNOME quale conseguenza dell’avvenuta commissione del reato ascrittogli, e ciò in ragione dell’erroneo presupposto per cui, essendo stato già trattato il tema dalla COGNOME di Cassazione, non gli pertenesse il compito di operarne il relativo vaglio.
Tale considerazione, tuttavia, appare doppiamente fallace, in primo luogo perché, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale di Potenza, il requisito del profitto è stato individuato dalla Terza Sezione solo in termini generali e indistinti, con riferimento a tutti gli indagati, identificandolo nel risparmio spesa derivante dall’evasione dell’accisa e dell’IVA, quale conseguenza dell’agevolazione fiscale indebitamente dovuta (cfr. pp. 13 e s.), però omettendo di accertarne la relativa sussistenza e il conseguente quantum con riferimento a ogni singolo concorrente. Ciò appare vieppiù rilevante considerato che il COGNOME, in quanto rappresentante legale della RAGIONE_SOCIALE, era soggetto da ritenersi tenuto al pagamento delle accise e dell’IVA.
In secondo luogo, poi, l’ordinanza impugnata risulta, altresì, viziata osservato che il compito demandato al giudice del rinvio – di accertare, secondo i principi affermati dalla sentenza Massini, l’importo fino alla concorrenza del quale operare il sequestro per equivalente – necessariamente imponeva il preventivo accertamento dell’illecito profitto conseguito da parte di ogni singolo correo.
Proprio in ragione di quanto diffusamente esplicato dalle Sezioni Unite, infatti, il provvedimento di confisca – e di sequestro preventivo a tal fine disposto – deve essere applicato nei riguardi dei singoli concorrenti limitatamente a quanto da costoro effettivamente conseguito, in virtù di un accertamento che costituisce oggetto di prova nel contraddittorio fra le parti.
Tale verifica è stata del tutto omessa dal giudice del riesame, così finendo per adottare una soluzione potenzialmente idonea a disporre l’imposizione del vincolo pure nei confronti di soggetti che non hanno percepito alcun vantaggio.
Il Tribunale di Potenza ha, come detto, fatto ricorso immediato, senza l’effettuazione dell’indicato preventivo esperimento, al criterio residuale della suddivisione paritaria tra i correi, che invece, per i principi espressi dalle Sezioni Unite Massini, può trovare applicazione solo laddove, diversamente dal caso di specie, vi sia stato prima l’inutile tentativo di accertare il profitto accrescit acquisito da parte di ogni singolo concorrente.
La troncante decisività delle indicate considerazioni, determinative della necessità di un nuovo vaglio da parte del Tribunale del riesame, fa ritenere, all’evidenza, assorbite le ulteriori questioni dedotte con i due ultimi motivi d ricorso.
Ne consegue l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Potenza, competente ex art. 324, comma 5, cod. proc. pen.
P. Q. M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Potenza, competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen.
Così deciso in Roma il 21 ottobre 2025
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Il Consigliere estensore
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