Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 4230 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 4230 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/12/2023
SENTENZA
sul ricorso di RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., NOME COGNOME, nato a Paternò il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza in data 24/05/2023 del Tribunale di Macerata, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza in data 24 maggio 2023 il Giudice dell’esecuzione di Macerata ha rigettato l’opposizione presentata da RAGIONE_SOCIALE, nella qualità, avverso l’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen. con cui era stata rigettata la richiesta di annullamento e/o revoca del sequestro preventivo e della confisca del denaro sul conto corrente della società.
Il ricorrente espone che la sua società è estranea al reato dell’art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 per cui è stato condannato NOME COGNOME che era uscito
dalla società il 27 ottobre 2022 e aveva perso la delega a operare sul conto 11 17 gennaio 2023.
Formula due motivi di ricorso.
Con il primo eccepisce la violazione di legge con riferimento alla nozione di disponibilità del denaro.
Con il secondo lamenta il vizio di motivazione perché il denaro era della società e veniva utilizzato per la gestione di questa, per cui non poteva considerarsi nella disponibilità del COGNOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è manifestamente infondato.
La giurisprudenza ha di recente chiarito che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente ex art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, disposto in relazione a un reato tributario ascritto al legale rappresentante di un ente risultato estraneo all’illecito, può essere eseguito sul conto corrente dell’ente solo a condizione che sussistano specifici elementi da cui desumere, con giudizio di ragionevole probabilità, che l’indagato, in virtù della delega ad operare su di esso, abbia esercitato autonomamente e incondizionatamente le facoltà del proprietario RAGIONE_SOCIALE somme, disponendone anche per finalità estranee all’attività di gestione dell’ente (Sez. 3, n. 46252 del 18/10/2022, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 283824-01, che ha precisato che il saldo del conto corrente della società non è nella disponibilità dell’amministratore, mero gestore dello stesso per conto dell’ente).
Nel caso in esame, il Giudice ha accertato però che il COGNOME era socio della RAGIONE_SOCIALE, che aveva una delega illimitata a operare sul conto corrente, che aveva fatto pagamenti e prelievi per scopi personali riconducibili all’attività d’impresa con altra ditta, che, per giunta, era uscito dalla RAGIONE_SOCIALE e aveva perso la delega a operare molto tempo dopo la sua condanna, che era divenuta definitiva il 29 gennaio 2021, e addirittura dopo l’esecuzione della stessa confisca in data 2 agosto 2022.
Pertanto, il primo motivo di ricorso non ha alcun fondamento perché propugna una nozione di “disponibilità” difforme da quella indicata dalla consolidata giurisprudenza.
Il secondo motivo, invece, attenendo alla motivazione e all’accertamento del fatto relativo alla natura dei pagamenti, esorbita dalla cognizione del giudice di legittimità che, per giunta, nello specifico, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. peri., può conoscere solo del vizio di violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argonnentativo posto a sostegno
del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (tra le più recenti, Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656-01).
Sulla base RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Così deciso, il 19 dicembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente