Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 2058 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 2058 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/12/2024
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da:
COGNOME nato a Corleone il 29/10/1949 avverso la sentenza emessa il 01/03/2023 dalla Corte d’Appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata; udito il difensore del ricorrente, avv. NOME COGNOME che ha concluso
insistendo per l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 01/03/2023, la Corte d’Appello di Palermo ha – per quanto qui rileva – confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Termini Imerese, in data 19/04/2021, con la quale COGNOME NOME era stato condannato alla pena di giustizia in relazione ai reati di cui agli artt. 40, comma 1, lett. b e c, d.lgs. n. 504 del 1995 (capo a, limitatamente alle condotte poste in essere dal 29/07/2015 al 11/02/2016) e47 dello stesso d.lgs. n. 504 (capo b);
nonché del reato di cui all’art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000 (capo f). Il Tribunale altresì disposto la confisca, ai sensi dell’art. 44 d.lgs. n. 504, dei registri delle colonnine e delle pistole erogatrici in sequestro, nonché – ai sensi de 240 cod. pen. – la confisca del profitto del reato, “sino alla concorrenza di 878.747,27, su denaro, beni e utilità riconducibili all’imputato, in primo luogo riguardo ai beni già sottoposti a sequestro e, ove incapienti, anche su event ulteriori utilità riconducibili all’imputato, medesimo, disponendo restit all’imputato avente diritto l’eventuale eccedenza di valore rispetto a quanto posto in giudiziale sequestro” (pag. 15 della sentenza di primo grado).
Ricorre per cassazione lo COGNOME a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge con riferimento alla confisca. Si censura la senten ce..e.,142A41-ki, per avere la Cortéerroneamentevàpplicabile il disposto dell’art. 1, comma 143, n. 244 del 2007, essendo tale disposizione – così come quella successivament introdotta con l’art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000 – riferibile ai soli reati t cui al decreto qui appena richiamato.
La difesa deduce, a sostegno dell’assunto, che dalla lettura della sentenz primo grado, e dalla deposizione dell’operante ivi richiamata, emergeva co assoluta chiarezza che la confisca era stata disposta per il reato di evasione accise di cui al capo a), essendo l’importo stato quantificato in sentenza com prodotto tra il gasolio non contabilizzato e l’aliquota piena applicata. Il ric alle due predette disposizioni doveva perciò ritenersi incongruo: né poteva trova applicazione la confisca obbligatoria anche per equivalente introdotta, al comm 1-bis dell’art. 44 d.lgs. n. 504 del 1995, dal d.l. n. 124 del 2019, tratta istituto di chiara impronta sanzionatoria ed ostandovi i principi di irretroa della legge sfavorevole di cui all’art. 2 cod. pen. Infatti, come accenna responsabilità dello RAGIONE_SOCIALE era stata affermata limitatamente alle condotte poste in essere dal 29/07/2015 al 11/02/2016; d’altra parte, ad avviso della di ricorrente, il riferimento all’art. 240 cod. pen., contenuto nella sentenza di grado, non consentiva di individuare “alcun riferimento alla confisca facoltat disposta dalla norma di cui al comma 1” dello stesso art. 240.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.
Come già in precedenza ricordato, nella sentenza del Tribunale di Termini Imerese, che aveva condannato lo SPATAFORA per i reati di sottrazione del gasolio al pagamento delle accise, di falsità nei registri di carico e scarico e di dist o occultamento delle scritture contabili, era contenuta una duplice statuizion confisca.
In particolare, ai sensi dell’art. 44 d. Igs. n. 504 del 1995, era stata da disposta la confisca dei registri contabili, delle colonnine e delle pistole ero in sequestro (trattandosi di “mezzi comunque utilizzati” per commettere il reato contrabbando); d’altro lato, il Tribunale aveva disposto, ai sensi dell’art. 24 pen., la confisca del profitto del reato, “sino alla concorrenza di Euro 878.747 su denaro, beni e utilità riconducibili all’imputato, in primo luogo con riguar beni già sottoposti a sequestro e, ove incapienti, anche su eventuali ulteriori u riconducibili all’imputato, medesimo, disponendo restituirsi all’imputato ave diritto l’eventuale eccedenza di valore rispetto a quanto già posto in giudi sequestro” (pag. 15 della sentenza di primo grado).
Nel respingere il motivo di appello formulato sul secondo punto dalla difes dello COGNOME, la Corte palermitana ha osservato che “il Tribunale (il quale, incidentalmente, ha · disposto in prima battuta la confisca diretta, pres COGNOME in quanto imprenditore individuale, delle somme incamerate a titolo di tributo evaso) ha disposto la eventuale confisca per equivalente facendo rico ad un potere che era già previsto dall’art. 1, comma 143, della legge 24/12/20 n. 244, anteriore ai fatti oggetto del giudizio, sicchè non può configurarsi illegittima applicazione retroattiva di normativa sanzionatoria” (cfr. pag. 9 sentenza impugnata).
Con l’odierno ricorso, la difesa dello COGNOME ha sollecitato l’annullamento della sentenza limitatamente a tale intervento ablativo, sostenendo trattarsi di confisca per equivalente illegittimamente applicata, dal momento che tale misur – contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale nella sent impugnata – non era ancora stata introdotta, all’epoca dei fatti per intervenuta la condanna, con riferimento alle condanne per sottrazione del gasoli al pagamento delle accise, di cui al capo a) della rubrica.
La prospettazione difensiva deve essere condivisa limitatamente all considerazioni volte ad escludere che, nella fattispecie in esame, la confisca equivalente sia stata correttamente applicata; non anche nella parte in cu esclude che il Tribunale di Termini Imerese abbia disposto, anzitutto, la confi diretta del profitto.
3.1. Quanto al primo aspetto, infatti, coglie nel segno il rilievo dife imperniato sul fatto che il Tribunale aveva disposto la confisca del profitt relazione al solo delitto di sottrazione del gasolio al pagamento delle accise d al capo a), come emerge chiaramente dal criterio di determinazione dell’import da confiscare, calcolato moltiplicando i litri di gasolio non contabilizzat l’aliquota piena applicata (cfr. sul punto pag. 3 del ricorso).
Altrettanto condivisibile risulta la conseguente affermazione della dife ricorrente, secondo cui la confisca per equivalente ai sensi dell’art. 1, comma I. n. 244 del 2007 – individuata dalla Corte d’Appello quale fonte normati rilevante nel caso di specie – non poteva trovare applicazioneIlla materia d accise, non essendo i relativi reati stati mai compresi nel novero individuato
medesimo comma 143, il quale faceva esclusivo riferimento ai reati previsti puniti dal d.lgs. n. 74 del 2000. Allo stesso modo, l’art. 12-bis del mede decreto (che ha sostituito l’abrogato art. 1 comma 143) fa oggi esclus riferimento, quanto all’ambito di applicazione della confisca per equivalente disciplinata, ad “uno dei delitti previsti dal presente decreto”.
La difesa ha altresì correttamente evidenziato che neppure può trovar applicazione la confisca obbligatoria, anche per equivalente, introdotta per i de che qui rilevano con il comma 1-bis dell’art. 44, inserito nel d.lgs. n. 504 del dal d.l. n. 214 del 2019: trattasi invero di uno strumento di natura eminenteme sanzionatoria, con la conseguente inapplicabilità ai reati commessi pri dell’entrata in vigore di tale tipo di confisca (cfr. sul punto, in termini rif particolare ipotesi di cui all’art. 578-bis cod. proc. pen., ma certamente appli anche alla diversa fattispecie odierna, Sez. U, n. 4145 del 29/09/2022, dep. 20 COGNOME, Rv. 284209 – 01).
3.2. Se dunque non può non convenirsi con la difesa in ordine all inapplicabilità della confisca per equivalente, a diverse conclusioni occ giungere quanto al fatto che il Tribunale – diversamente da quanto dedotto ricorso – aveva in prima battuta disposto la confisca diretta del profitto, a dell’art. 240 cod. pen.
Deve invero / osservarsi che la già richiamata motivazione della sentenza di primo grado risulta assolutamente inequivoca, ed assume un rilievo assorbente nell’interpretazione del dispositivo della sentenza medesima, in cui si fa in riferimento alla confisca su danaro, beni ed utilità dell’imputato in sequest ove incapienti – anche su eventuali altre utilità riconducibili allo SPATAFORA. Non appare condivisibile, a tale specifico proposito, il generico rilievo difensivo sec cui il riferimento all’art. 240 cod. pen., contenuto nella predetta motivazione avrebbe avuto alcuna valenza di richiamo alla confisca facoltativa disposta d primo comma del predetto articolo.
3.3. In tale complessivo contesto, non può che concludersi, in parzia accoglimento dell’impugnazione proposta, nel senso dell’annullamento con rinvio della sentenza impugnata quanto al capo relativo alla confisca, con rinvio ad al Sezione della Corte d’Appello di Palermo per nuovo esame, volto a rimodulare l’intervento ablativo – esclusa l’applicabilità della confisca per equivalente, ragioni fin qui evidenziate – individuando i beni suscettibili di confisca diret profitto ai sensi dell’art. 240 cod. pen. (sulla confiscabilità del risparmio d conseguente al mancato versamento delle imposte, cfr. da ultimo – in termin certamente estensibili alla specifica fattispecie di omesso pagamento delle acc – Sez. 3, n. 50320 del 10/11/2023, COGNOME Rv. 285624 – 01, secondo cui «i tema di reati tributari, ha natura di confisca diretta quella disposta, ex art d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, su somme di denaro affluite sul conto corren intestato alla persona giuridica anche successivamente alla commissione del reat da parte del suo legale rappresentante, posto che tali somme costituiscon
comunque, profitto del reato, risolvendosi in un vantaggio per il suo autore il risparmio di spesa conseguente all’omesso versamento delle imposte»).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione relativa alla confisca, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di Appello di Palermo.
Così deciso il 11 dicembre 2024
Il Consigli GLYPH estensore
Il Presidente