Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 41579 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 41579 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 27/06/2023
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da
COGNOME NOME, nato a Canicattì il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nata a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA
NOME COGNOME NOME, nato a Altofonte il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nato a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/04/2021 RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sostituto Procuratàre generale NOME COGNOME, il quale ha concluso chiedendo annullamento senza rinvio RAGIONE_SOCIALEa sente impugnata limitatamente alle statuizioni sulla confisca nei confronti di ricorrenti con rigetto, nel resto, del ricorso di NOME COGNOME e declar inammissibilità, nel resto, dei ricorsi di NOME COGNOME e NOME COGNOME udito l’AVV_NOTAIO, in sostituzione RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, per l civile RAGIONE_SOCIALE, che ha insistito per l’accoglimento RAGIONE_SOCIALEe conclusioni scritte ras chiedendo la liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese del grado;
Th
uditi gli AVV_NOTAIO e NOME COGNOME per NOME COGNOME quali hanno insistito per l’accoglimento RAGIONE_SOCIALEe conclusioni del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 16 aprile 2021, la Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE, decidendo i gravami proposti avverso due sentenze pronunciate dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE in distinti procedimenti penali riuniti in grado d’appello, per quanto qui interessa ha dichiarato l’improcedibilità per sopravvenuta prescrizione di tutti i reati per i qua gli odierni ricorrenti NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME erano stati in primo grado condannati alle pene di legge e di alcuni di reati per i quali aveva riportato condanna anche il ricorrente NOME COGNOME. Mentre nei confronti di quest’ultimo le pronunce di primo grado hanno trovato conferma per i reati tributari ritenuti non ancora prescritti – con conseguente rideterminazione RAGIONE_SOCIALEa pena in anni tre e mesi cinque di reclusione e con confisca per equivalente, in accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘appello del pubblico ministero, anche del profitto dei reati tributari oggetto RAGIONE_SOCIALEa seconda sentenza di primo grado – nei confronti di tutti e quattro gli odierni ricorrenti sono state confermate le statuizi concernenti le confische per equivalente del profitto dei reati ritenuti prescritti grado di appello e quelle relative alla condanna generica al risarcimento dei danni nei confronti RAGIONE_SOCIALEe parti civili ancora presenti in processo.
2. Con il primo motivo del ricorso proposto da NOME COGNOME, si lamentano violazione degli artt. 157 e 640 bis cod. pen. e vizio di motivazione per non essere stato riconosciuto che la prescrizione del reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche riferito al progetto per contrastare la disoccupazione giovanile denominato RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE, ente pubblico strumentale RAGIONE_SOCIALEa Regione Siciliana (d’ora in avanti, RAGIONE_SOCIALE), contestato al capo 2 RAGIONE_SOCIALEa sent. Trib. RAGIONE_SOCIALE del 17 ottobre 2016, pres. COGNOME (d’ora in avanti indicata come “la prima sentenza”) – prescrizione dichiarata con la sentenza qui impugnata – era in realtà già maturata in epoca antecedente alla pronuncia di primo grado.
Quanto al vizio di motivazione, ci si duole RAGIONE_SOCIALE‘omesso confronto con le doglianze rassegnate con l’appello, avendo la sentenza impugnata fatto riferimento soltanto a quanto al proposito argomentato nell’analogo motivo di gravame proposto dal coimputato COGNOME, vale a dire alla circostanza fattuale costituita dall’approvazione del finanziamento, senza considerare le doglianze specificamente proposte con riguardo al momento consumativo del delitto nella specie contestato.
Quanto alla violazione di legge, si allega che già il primo giudice, esclusa l’ipotesi RAGIONE_SOCIALEa truffa a consumazione prolungata, aveva correttamente ritenuto essersi verificata una serie di autonome truffe poste in essere attraverso fatture
per operazioni inesistenti, nell’ambito di un unitario disegno criminoso. In tal caso – si sostiene – il momento consumativo coincide con il versamento dei finanziamenti richiesti in base ad un preventivo di spesa artatamente gonfiato anche quando a carico del richiedente sia previsto un obbligo di successiva rendicontazione sull’effettivo impiego RAGIONE_SOCIALEe somme percepite. L’ultimo mandato di pagamento con cui la Regione Siciliana aveva in concreto erogato le somme risaliva all’il dicembre 2008, sicché l’ultima RAGIONE_SOCIALEe truffe perpetrate si prescritta, tenendo conto dei soli sette giorni di sospensione maturati in primo grado, prima RAGIONE_SOCIALEa sentenza pronunciata dal tribunale. La decisione di legittimità citata da quella impugnata per affermare la consumazione del reato al momento del rendiconto effettuato il 3 luglio 2009 era stata comunque travisata, stantenon sovrapponibilità RAGIONE_SOCIALEe fattispecie concrete. Diversamente da quel caso, quello in esame era caratterizzato dalla natura pubblica del RAGIONE_SOCIALE – ente strumentale RAGIONE_SOCIALEa Regione Siciliana, attuatore e beneficiario del finanziamento – soggetto a rendicontazione trimestrale di tutte le spese pagate ai fornitori in base alle norme sulla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e non già a rendicontazione finale. Il controllo effettuato il 3 luglio 2009 era dunque avvenuto ex post rispetto a somme da tempo incamerate dal RAGIONE_SOCIALE, con truffe, quindi, già consumate.
2.1. Con il secondo motivo di ricorso, subordinato rispetto al primo, si lamentano violazione degli artt. 157, 640 bis e 640 quater cod. pen. e vizio di motivazione – anche rispetto alla memoria difensiva del 3 dicembre 2020, in alcun modo presa in considerazione dalla Corte territoriale – per non essere stata riconosciuta, in ogni caso, l’intervenuta prescrizione in epoca antecedente la sentenza di primo grado quantomeno RAGIONE_SOCIALEe truffe collegate alle fatture per operazioni inesistenti pagate dal RAGIONE_SOCIALE prima del 10 aprile 2009. Dando rilievo a questa circostanza, le truffe a quel momento non ancora prescritte sarebbero state soltanto quelle connesse ad otto fatture successivamente pagate, ma anche con riguardo a queste il profitto confiscabile non si sarebbe potuto calcolare – come invece era stato fatto, sia pur con criterio altrimenti non condivisibile – c riguardo all’importo totale RAGIONE_SOCIALEe fatture, dovendo invece essere calcolato, peraltro con riguardo al profitto derivatone all’imputato COGNOME, tenendo conto che quelle fatture riguardavano prestazioni effettivamente rese, come peraltro riconosciuto dallo stesso tribunale. Quest’ultima doglianza – rappresentata nella memoria difensiva più sopra citata e completamente ignorata – si sarebbe comunque dovuta esaminare anche seguendosi la singolare tesi RAGIONE_SOCIALEa consumazione del reato al momento del rendiconto finale.
2.2. Con il terzo motivo di ricorso si deducono violazione degli artt. 157, 640 bis e 640 quater cod. pen., 578 bis cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione per aver la sentenza impugnata confermato la confisca per
equivalente del profitto del reato di truffa di cui si è discusso nei precedenti motivi Oltre che per le ragioni in questi già esposte – che secondo il ricorrente dovrebbero condurre alla revoca, o comunque alla riduzione nell’importo RAGIONE_SOCIALEa disposta confisca per Euro 2.389.921 – il ricorrente lamenta che, in ogni caso, nel dichiarare la prescrizione del reato, la Corte territoriale non avrebbe potuto confermare la misura ablatoria. Si osserva che, trattandosi, secondo un consolidato indirizzo ermeneutico, di una misura afflittiva e sanzionatoria equiparabile ad una vera e propria pena, il divieto di retroattività RAGIONE_SOCIALEa legge penale non consentirebbe di fare applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 578 bis cod. proc. pen. ai reati commessi prima RAGIONE_SOCIALE‘entrata in vigore di tale norma, come peraltro affermato da plurime pronunce di legittimità citate in ricorso, rese anche con riguardo alla confisca per equivalente del profitto di reati tributari.
2.3. Con il quarto motivo si deducono violazione degli artt. 110 cod. pen., 2 e 8 d.lgs. 74 del 2000 e 533 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, per aver la sentenza affermato la qualità di amministratore di fatto del ricorrente rispetto alle società alle quali sono riferibili i reati tributari contestati ai cap 6, 8, 9, 10, 11, 30 e 31 RAGIONE_SOCIALEa prima sentenza.
In primo luogo si lamenta che non era stata esclusa la responsabilità per tali reati – alcuni dei quali dichiarati prescritti – con un generico ed insuffici rinvio per relationem alla sentenza di primo grado e al giudizio di attendibilità dei testi assistiti NOME COGNOME e NOME COGNOME e senza prendere in considerazione i decisivi rilievi critici esposti nell’appello, che neppure il primo giudice avev affrontato. Si era così illogicamente confermata la qualità di amministratore di fatto del COGNOME in relazione alle due società amministrate di diritto dai predetti testimoni assistiti, senza considerare l’estraneità del primo allo svolgimento RAGIONE_SOCIALEe mansioni RAGIONE_SOCIALE‘impiegata che si occupava RAGIONE_SOCIALEa tenuta RAGIONE_SOCIALEe scritture contabili, ai rapporti con il commercialista e con il notaio che aveva costituito le società, all’individuazione RAGIONE_SOCIALEa sede sociale, al consistente fatturato RAGIONE_SOCIALEe due società in alcun modo collegato ai fatti illeciti oggetto di processo. Del pari, non si er considerato l’omesso versamento RAGIONE_SOCIALEe ritenute certificate operate sui compensi erogati da RAGIONE_SOCIALE (d’ora in avanti, RAGIONE_SOCIALE) a NOME COGNOME, ciò che aveva determinato un danno nei confronti di quest’ultimo, e l’utilizzo di alcune fatture per prestazioni inesistenti da parte di questa società pu dopo che il suo amministratore NOME aveva iniziato la collaborazione con le forze RAGIONE_SOCIALE‘ordine.
Con particolare riguardo a queste ultime – contestate sub capo 11 – si sarebbe comunque dovuto escludere la qualità di amministratore di fatto RAGIONE_SOCIALE‘imputato ed il suo concorso, materiale o morale, nella dichiarazione fiscale fraudolenta presentata il 28 settembre 2012.
Con riguardo a tutte le imputazioni sopra richiamate, poi, era ravvisabile un difetto di motivazione circa la specifica doglianza dedotta con l’atto di appello sull’assenza del dolo di evasione da parte del ricorrente, essendosi rappresentate le ragioni per cui le false fatture di acquisto non potevano avere la finalità d giustificare il possesso dei beni nelle medesime indicate bensì quello di frodare il Fisco secondo le autonome determinazioni dei rappresentanti legali RAGIONE_SOCIALEe società.
Con riguardo, da ultimo, alle fatture per operazioni inesistenti emesse da RAGIONE_SOCIALE (d’ora in avanti, RAGIONE_SOCIALE) a RAGIONE_SOCIALE oggetto d’imputazione ai capi 10 e 11 (quanto al reato di cui all’art. 2 d.lgs. 74 del 2000) e 30 e 31 (quanto al correlativo delitto di cui all’art. 8 del citato decreto), l’affe corresponsabilità del ricorrente era logicamente incompatibile con l’assunto accusatorio giusta il quale egli sarebbe stato il “padrone” di entrambe le società, essendosi semplicemente trasferito il debito d’imposta da una società all’altra.
2.4. Con il quinto motivo di ricorso si lamentano violazione degli artt. 157 cod. pen., 2 e 12 bis d.lgs. 74 del 2000 e vizio di omessa motivazione sulla doglianza rappresentata con il gravame – alla quale la sentenza impugnata in alcun modo risponde – circa l’intervenuta prescrizione del reato di cui al capo 4 RAGIONE_SOCIALEa prima sentenza, commesso in data 30 settembre 2008 e prescrittosi prima RAGIONE_SOCIALEa pronuncia di primo grado con conseguente impossibilità di confermare la disposta confisca, come invece in secondo grado avvenuto.
2.5. Con il sesto motivo si lamentano violazione degli artt. 157, 319, 321, 322 ter cod. pen., 2. d.lgs. 74 del 2000 e 578 bis cod. proc. pen. e vizio di motivazione per essere stata confermata la confisca per equivalente con riguardo ai delitti di cui ai capi 4, 5, 6, 8, 45, 61 e 63 RAGIONE_SOCIALEa prima sentenza per le medesime argomentazioni svolte sub terzo motivo, trattandosi di delitti commessi prima RAGIONE_SOCIALE‘entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE‘art. 578 bis cod. proc. pen.
2.6. Con l’ultimo motivo di ricorso, NOME COGNOME lamenta violazione degli artt. 4 d.lgs. 74 del 2000, 115 e 116 T.U.I.R., 522 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, quanto all’affermata penale responsabilità in ordine ai reati di cui ai capi da 36 a 40 RAGIONE_SOCIALEa seconda sentenza di primo grado.
Emendando l’errore in cui quest’ultima era incorsa per non essersi attenuta all’accusa formulata – che addebitava non già la presentazione di dichiarazioni dei redditi infedeli per le società asseritamente amministrate di fatto dall’imputato, ma l’infedele dichiarazione dei redditi propri di quest’ultimo per omessa indicazione di quelli di capitale prodotti da RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE – la sentenza qui impugnata aveva erroneamente ritenuto che potesse farsi applicazione RAGIONE_SOCIALEa disciplina in tema di trasparenza fiscale dettata dagli artt. 115 e 116 T.U.I.R. benché il ricorrente non avesse mai esercitato la relativa opzione. Qualora, poi, la Corte territoriale avesse in realtà inteso riferirsi alla c.d. trasparenza fiscale per legge, affermata
soltanto a livello di presunzione RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza tributaria con riguardo alla distribuzione ai soci degli utili extracontabili, al di là RAGIONE_SOCIALE‘impossibilità di applicazione nel giudizio penale, vi sarebbe comunque stata violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 522 cod. proc. pen., posto che l’imputazione faceva riferimento alla trasparenza fiscale per opzione di cui all’art. 116 T.U.I.R.
Con riguardo a quest’ultima, dunque, si sarebbe dovuto escluderne l’applicazione in mancanza di espressa opzione da parte del COGNOME e, in ogni caso, la sentenza impugnata non avrebbe dato risposta alla doglianza con cui si contestava l’attribuzione al medesimo del 100% RAGIONE_SOCIALEe quote societarie RAGIONE_SOCIALEe due società e vi sarebbe difetto di prova certa circa la propria eventuale quota di partecipazione cui ancorare l’operatività del regime di trasparenza fiscale per opzione.
2.7. Con memoria difensiva datata 8 giugno u.s., i difensori del ricorrente COGNOME hanno insistito per l’accoglimento dei motivi terzo e sesto, essendo nel frattempo intervenuta la decisione RAGIONE_SOCIALEe Sezioni unite di questa Corte – in attesa quale il processo inizialmente fissato alla data del 14 luglio 2022 era stato rinviato su concorde richiesta di tutte le parti – che ha affermato l’inapplicabilità RAGIONE_SOCIALE previsione contenuta nell’art. 578 bis cod. proc. pen. ai fatti commessi prima RAGIONE_SOCIALEa sua entrata in vigore.
Con il primo motivo del ricorso proposto da NOME COGNOME si lamentano violazione RAGIONE_SOCIALEa legge penale e vizio di motivazione per omessa disamina RAGIONE_SOCIALEe censure sollevate con il gravame di merito concernenti la mancata valutazione RAGIONE_SOCIALEe decisive dichiarazioni rese dai testimoni COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME e del coimputato COGNOME e per l’omessa rinnovazione istruttoria richiesta per escutere i componenti del consiglio di amministrazione del RAGIONE_SOCIALE e del CTS i quali avrebbero potuto confermare che i fatti e gli atti contestati all’imputato COGNOME erano frutto di decisioni collegiali e non di personali iniziativ del ricorrente.
3.1. Con il secondo ed il terzo motivo si lamentano violazione degli artt. 192 cod. proc. pen. e, rispettivamente, 416 e 640 bis cod. pen., nonché vizio di motivazione – manifestamente illogica e contraddittoria – con riguardo alla mancata assoluzione, rispettivamente, dal reato di associazione per delinquere e dal reato di truffa, nonostante: l’assenza di collegamento con altri ritenuti sodali; l’assoluzione dal reato associativo RAGIONE_SOCIALEa moglie del coimputato COGNOME; l’omessa contestazione del reato associativo ai pubblici ufficiali che avevano predisposto gli atti di spesa che l’imputato si era limitato a firmare, trattandosi d funzione ad altri non delegabile, e l’assoluzione di questi ultimi – i coimputati COGNOME COGNOME COGNOME – dal reato di truffa.
3.2. Con il quarto motivo di ricorso si lamentano violazione degli artt. 157 e 640 bis cod. pen., nonché vizio di motivazione, per non essere stato riconosciuto che il reato di truffa di cui al capo 2 RAGIONE_SOCIALEa prima sentenza si era prescritto in epoca antecedente alla pronuncia del tribunale. Con argomenti analoghi a quelli svolti nel primo motivo del ricorso proposto dal coimputato COGNOME si evidenzia l’erroneo richiamo del precedente di legittimità citato in sentenza posto che nel caso di specie – come confermato dai testimoni le cui dichiarazioni vengono in ricorso citate – il RAGIONE_SOCIALE, ente strumentale RAGIONE_SOCIALEa Regione Siciliana, operava in house providing applicando le c.d. “piste di controllo” imposte dall’Unione europea. Trattandosi di ente pubblico soggetto a rendicontazione trimestrale RAGIONE_SOCIALEe spese pagate ai vari fornitori – rendicontazione ultimata già nell’anno 2008 – la consumazione dei distinti reati di truffa doveva ritenersi perfezionata al momento RAGIONE_SOCIALE‘erogazione degli importi dei finanziamenti, l’ultima RAGIONE_SOCIALEe quali avvenuta 1’11 dicembre 2008. Erronea, pertanto, era la datazione RAGIONE_SOCIALEa consumazione al 3 luglio 2009, quando non fu effettuato un “rendiconto” – come impropriamente ritenuto in sentenza – ma una “nota di revisione”.
3.3. Con gli ultimi due motivi di ricorso si deducono violazione degli artt. 157 cod. pen., 578 bis cod. proc. pen. e RAGIONE_SOCIALEe norme incriminatrici, nonché vizio di motivazione, per aver la sentenza impugnata confermato la confisca per equivalente del profitto, rispettivamente, del reato di truffa di cui al capo 2 e de delitto di corruzione di cui al capo 45. Con argomentazioni analoghe a quelle spese dal coimputato COGNOME – e riferite supra, sub § 2.2 – il ricorrente lamenta che, in ogni caso, nel dichiarare la prescrizione dei reati, la Corte territoriale no avrebbe potuto confermare la misura ablatoria, costituendo una vera e propria sanzione di carattere penale, trattandosi di delitti commessi prima RAGIONE_SOCIALE‘entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE‘art. 578 bis cod. proc. pen.
Con il ricorso proposto da NOME COGNOME si deducono – con unico, articolato, motivo – la violazione degli artt. 125, 129, 192, 526 e 546 lett. e cod proc. pen. ed il vizio di motivazione con riguardo al reato associativo ed al reato di truffa contestati ai capi 1 e 2 RAGIONE_SOCIALEa prima sentenza.
Si lamentano innanzitutto l’omessa valutazione RAGIONE_SOCIALEe censure devolute con il gravame di merito e l’apparenza RAGIONE_SOCIALEa motivazione circa la ritenuta sussistenza RAGIONE_SOCIALEe condotte – speculari, nonostante l’erronea contraria affermazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata – specificamente contestate nei due capi d’imputazione, posto che la ricorrente si era limitata svolgere compiti meramente esecutivi a lei affidati dal coimputato COGNOME, ignorando l’eventuale carattere illecito RAGIONE_SOCIALEe operazioni.
Si lamenta, in secondo luogo, il travisamento RAGIONE_SOCIALEa prova con riguardo all’affermazione secondo cui i testimoni assistiti COGNOME e COGNOME avrebbero reso articolate dichiarazioni sulla responsabilità RAGIONE_SOCIALEa ricorrente e le stesse sarebbero state riscontrate dai testi COGNOME, COGNOME e da NOME COGNOME senza che le difese abbiano mosso specifiche contestazioni: in realtà – si evidenzia – con l’appello erano state mosse specifiche censure, rimaste ignorate, con particolare riguardo alla ritrattazione fatta in sede di controesame da parte del cap. COGNOME.
Ci si duole di ulteriore travisamento RAGIONE_SOCIALEa prova, con particolare riguardo, da un lato, alle affermazioni RAGIONE_SOCIALEa teste NOME COGNOME circa il fatto che la ricorrente avrebbe “aspramente rimproverato” i dipendenti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e, d’altro lato, alla conversazione intercettata nel carcere di COGNOME tra l’imputata ed il marito, rispetto alla quale era peraltro rimasta senza motivazione la richiesta di rinnovazione istruttoria per ascoltare la registrazione.
Da ultimo, anche la ricorrente COGNOME lamenta l’illegittima applicazione al caso di specie RAGIONE_SOCIALE‘art. 578 bis cod. proc. pen. per essere stata confermata nei suoi confronti la confisca per, equivalente benché i reati fossero anteriori all’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa disposizione e, comunque, in assenza RAGIONE_SOCIALE‘indispensabile presupposto del previo accertamento RAGIONE_SOCIALEa responsabilità RAGIONE_SOCIALE‘imputata.
Con l’unico motivo del ricorso proposto da NOME COGNOME spendendosi argomentazioni analoghe a quelle contenute nel terzo motivo del ricorso del coimputato COGNOME (supra, sub § 2.2.) – si lamentano violazione degli artt. 157, 319, 321, 322 ter cod. pen. e 578 bis cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, per essere stata confermata la confisca per equivalente con riguardo al delitto di corruzione di cui al capo 51, trattandosi di reato commesso prima RAGIONE_SOCIALE‘entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE‘art. 578 bis cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
In accoglimento integrale del ricorso proposto da NOME COGNOME – che ha dedotto quest’RAGIONE_SOCIALE doglianza – e RAGIONE_SOCIALEe analoghe doglianze proposte nei ricorsi di NOME COGNOME (motivi terzo e sesto), NOME COGNOME (ultimi due motivi di ricorso) e NOME COGNOME (ultima doglianza contenuta nell’unico articolato motivo), la sentenza impugnata va annullata senza rinvio nei confronti di tutti gli imputati con riguardo alle disposte confische per equivalente del profitto dei reati già dichiarati prescritti nei giudizi di primo e secondo grad Benché il ricorrente COGNOME – probabilmente per involontaria omissione – non abbia espressamente esteso tale richiesta al reato di cui all’art. 51 RAGIONE_SOCIALEa prima sentenza, contestato come commesso in concorso con il coimputato COGNOME e
dichiarato prescritto in grado d’appello, gli effetti RAGIONE_SOCIALE‘accoglimento del ricors proposto da quest’ultimo, trattandosi di motivo non esclusivamente personale, si estendono anche al primo, in forza RAGIONE_SOCIALE‘art. 587, comma 1, cod. proc. pen.
Com’è noto, la questione di diritto sollevata dai ricorrenti, in precedenza controversa, è stata di recente risolta – in modo condiviso dal Collegio e dalle parti del processo – dalle Sezioni unite di questa Corte, con la pronuncia in attesa RAGIONE_SOCIALEa quale, su concorde richiesta di tutte le parti, era stato rinviato il giudi inizialmente fissato ad altra udienza. Si è infatti chiarito che la disposizione di cu all’art. 578-bis cod. proc. pen., introdotta dall’art. 6, comma 4, d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, ha, con riguardo alla confisca per equivalente e alle forme di confisca che presentino comunque una componente sanzionatoria, natura anche sostanziale e, pertanto, è inapplicabile in relazione ai fatti posti in essere prima RAGIONE_SOCIALEa sua entrata in vigore (Sez. U, n. 4145 del 29/09/2022, dep. 2023, Esposito, Rv. 284209). Di questa disposizione, la sentenza impugnata ha invece fatto applicazione benché tutti i reati ascritti ai ricorrenti e dichiarati prescritti fos stati commessi ben prima RAGIONE_SOCIALEa sua entrata in vigore.
2. Il primo motivo del ricorso proposto da NOME COGNOME e il quarto motivo del ricorso proposto da NOME COGNOME – che possono essere unitariamente trattati – non sono fondati, essendo stata correttamente individuata alla data del 3 luglio 2009 la consumazione del reato di truffa ascritto al capo 2) RAGIONE_SOCIALEa prima sentenza. Tenendo conto del termine di prescrizione massimo fissato dalla legge di anni sette e mesi sei, conseguente agli atti interruttivi pacificamente intervenuti, il delitto non era quindi prescritto al momento RAGIONE_SOCIALEa pronuncia RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado, ciò che ha pertanto correttamente consentito alla Corte territoriale, nel dichiarare prescritto il reato in grado di appello, di confermare statuizioni ivi al proposito contenute nei riguardi RAGIONE_SOCIALEe parti civili costituite ex art. 578 cod. proc. pen. (l’RAGIONE_SOCIALE ragione che, annullata la confisca per equivalente del profitto, ancora radica l’interesse a ricorrere sul punto)
Reputa, infatti, il Collegio che la doppia, conforme, decisione sul punto assunta dai giudici di primo e secondo grado – le argomentazioni RAGIONE_SOCIALEe cui sentenze si saldano per formare un unico còmplessivo corpo argomentativo (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615) – sia corretta in diritto e supportata da non manifestamente illogica motivazione. Il cennato principio RAGIONE_SOCIALE‘integrazione RAGIONE_SOCIALEe argomentazioni contenute nelle sentenze di merito, invero, è in particolare valido quando la motivazione del primo giudice sia autosufficiente rispetto alle censure che le sono mosse con i motivi di gravame, risolvendosi questi ultimi nella mera riproposizione di questioni già esaurientemente valutate e decise, senza che venga
richiesto un concreto vaglio critico sulla ratio decidencli RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata. Se – come nel caso di specie – il primo giudice ha preso precisa posizione sulle deduzioni difensive e le ha logicamente vagliate e superate e la parte le abbia riproposte, puramente e semplicemente, al giudice di appello senza dolersi RAGIONE_SOCIALEe ragioni con le quali le questioni siano state risolte attraverso l’articolazione de ragionamento probatorio contenuto nella sentenza impugnata o senza prospettare nuovi profili di valutazione, ben può la Corte d’appello limitarsi a richiamare la sentenza di primo grado che integralmente condivida (Sez. 3, n. 27416 del 01/04/2014, Rv. 259666). Il ricorrente COGNOME, del resto, al di là RAGIONE_SOCIALEe specifiche questioni articolate in ricorso e più sopra riassunte, lamenta per il resto, in modo generico, l’omessa valutazione, da parte del giudice RAGIONE_SOCIALE‘appello, RAGIONE_SOCIALEe censure al proposito articolate con il relativo atto di gravame, rinviando ad esse, senza indicarne il contenuto, al fine di consentire l’autonoma individuazione RAGIONE_SOCIALEe questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato d legittimità, dovendo l’atto di ricorso contenere la precisa prospettazione RAGIONE_SOCIALEe ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 3596 del 04/11/2014, dep. 2015, B. e a., Rv. 264879, che ha evidenziato come l’applicazione del principio sia ancor più necessaria laddove, come nel caso di specie, la sentenza di appello, al cospetto di motivi che si limitano a riproporre questioni già articolatamente esaminate e risolte dal primo giudice, rinvii per relationem alla sentenza, poiché in tal caso l’onere deduttivo del ricorrente non può ritenersi assolto dolendosi di una tale fisiologica evenienza processuale, che diventa patologica solo allorquando la conforme valutazione dissimuli la totale mancanza di motivazione su questioni specifiche all’epoca eccepite in sede di appello e che vanno chiaramente allegate; in senso conforme: Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, C., Rv. 275853-02; Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014, COGNOME, Rv. 259704; Sez. 2, n. 9029 del 05/11/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258962). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Ciò premesso, reputa il Collegio che le censure svolte dai ricorrenti COGNOME e COGNOME non scalfiscano la correttezza RAGIONE_SOCIALEa conforme decisione di merito assunta dai giudici di primo e secondo grado.
2.1. In particolare, a pag. 418, la sentenza di primo grado osserva esattamente che la truffa contestata al capo 2 attiene alla fase esecutiva del progetto e alla fase RAGIONE_SOCIALE‘approvazione del rendiconto e, secondo l’accusa, sarebbe consistita nella falsa rendicontazione di costi inesistenti e nella falsa attestazione di dati e notizie non veritiere relative al progetto RAGIONE_SOCIALE, condotte costituenti artifici e raggir con cui gli imputati avevano indotto in errore i funzionari RAGIONE_SOCIALEa Regione Siciliana deputati alla relativa verifica tecnico-contabile, così procurandosi illecitamente un
profitto corrispondente alle provvidenze riconosciute al RAGIONE_SOCIALE con il suddetto finanziamento.
Del tutto correttamente, pertanto, la sentenza di primo grado, alle pagg. 441 s., attesta l’irrilevanza, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘individuazione del momento consumativo, RAGIONE_SOCIALEe date in cui risultano percepite dal RAGIONE_SOCIALE le varie tranches di finanziamento, posto che detto ente, beneficiario del finanziamento, non si identifica con le persone fisiche agenti nella truffa e con chi ne ha tratto profitto con l’illecita captazione una porzione RAGIONE_SOCIALEe pubbliche erogazioni attraverso fatture di comodo emesse da compiacenti fornitori (il RAGIONE_SOCIALE, quale soggetto danneggiato, si è infatti costituito parte civile, ottenendo la condanna degli imputati al risarcimento del danno, senza che sul punto siano state mosse specifiche contestazioni). E’ stata logicamente ritenuta dirimente, in ogni caso, la considerazione per cui al momento del versamento RAGIONE_SOCIALEe somme nelle casse del RAGIONE_SOCIALE non si fosse ancora realizzata, in concreto, alcuna compromissione RAGIONE_SOCIALEe finalità perseguite con il finanziamento in esame, richiamandosi il condivisibile principio di diritto – affermato proprio con riferimento a fattispecie in tema di provvidenze erogate per la realizzazione di corsi di formazione – giusta il quale le somme provenienti da un pubblico finanziamento, in ragione RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di rendiconto e di restituzione degli eventuali residui di gestione, continuano ad essere di proprietà pubblica anche nel momento in cui entrano nella disponibilità materiale RAGIONE_SOCIALE‘ente (privato) finanziato, rimanendo integro il vincolo originario RAGIONE_SOCIALEa loro destinazione al fine per il quale sono stat erogate (Sez. 2, n. 19539 del 25/02/2011, COGNOME, Rv. 250497). Diversamente da quanto opinano i ricorrenti ed in conformità a quanto ritenuto dai giudici di merito, reputa il Collegio che detto principio – espresso con riguardo al caso di finanziamenti pubblici erogati a soggetti privati – sia a fortiori applicabile quando i finanziamenti restino nella disponibilità RAGIONE_SOCIALE‘ente pubblico e siano semplicemente messi a disposizione RAGIONE_SOCIALE‘ente strumentale incaricato di attuare il progetto, come nella specie avvenuto. Ed invero, al RAGIONE_SOCIALE era stata affidata “in house” la realizzazione del servizio pubblico per conto RAGIONE_SOCIALEa Regione, sicché la permanente disponibilità RAGIONE_SOCIALEe somme oggetto di finanziamento in capo all’ente pubblico ed il vincolo di destinazione RAGIONE_SOCIALEe stesse sono in questo caso ancor più evidenti di quanto non sia allorquando le somme vengono anticipatamente erogate ad un soggetto privato, non potendo certo parlarsi, nel caso RAGIONE_SOCIALE‘anticipo di somme legate al progetto, di un definitivo trasferimento di denaro che determina già a quel momento la sussistenza RAGIONE_SOCIALE‘elemento costitutivo del danno con altrui profitto richiesto per l’integrazione del reato di truffa. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Il definitivo trasferimento, con produzione del danno e consolidamento RAGIONE_SOCIALE‘altrui illecito profitto, è stato, invece, non illogicamente fissato alla data rendiconto finale del 3 luglio 2009. Che quella sia stata la effettiva verifica final
RAGIONE_SOCIALEa complessiva operazione di concessione del finanziamento – il cui budget è peraltro stato costantemente adeguato ed implementato ancora nell’anno 2009 è giudizio di fatto, in questa sede incensurabile, che trova logica spiegazione nella descrizione RAGIONE_SOCIALEa vicenda operata nel §. 3.2. RAGIONE_SOCIALEa prima sentenza del Tribunale, ove si dà atto (pag. 192) RAGIONE_SOCIALEa definitiva ammissione a finanziamento RAGIONE_SOCIALE‘importo complessivo di C 15.191.274,73 soltanto all’indicata data del 3 luglio 2009.
2.2. In diritto va inoltre precisato che il principio generale da tempo affermato con riguardo a condotte fraudolente poste in essere nell’ambito di rapporti obbligatori (c.d. truffa contrattuale) è che il delitto di cui all’art. 640 cod. p reato istantaneo e di danno, si perfeziona nel momento in cui alla realizzazione RAGIONE_SOCIALEa condotta tipica da parte RAGIONE_SOCIALE‘autore abbia fatto seguito la “deminutio patrimonii” del soggetto passivo, sicché si consuma nel momento in cui si realizza l’effettivo conseguimento del bene da parte RAGIONE_SOCIALE‘agente e la definitiva perdita RAGIONE_SOCIALEo stesso da parte del raggirato (Sez. U, n. 18 del 21/06/2000, Franzo e aa., Rv. 216429). Così come, dunque, in caso di truffa contrattuale in ambito privatistico, indipendentemente dal versamento del prezzo pattuito, il reato si consuma solo nel momento in cui si sia prodotto l’effettivo pregiudizio per il raggirato e, cioè quando questi abbia perso definitivamente il bene non potendo più esercitare su di esso alcuna azione giudiziale (Sez. 2, n. 23080 del 09/05/2018, COGNOME, Rv. 272946), in ambito amministrativistico l’anticipazione di somme a titolo di finanziamento pubblico non determina la consumazione del reato laddove – come nella specie, secondo la ricostruzione fattuale dei giudici di merito qui non suscettibile di rivisitazione – sia necessaria una successiva rendícontazione finalizzata ad ottenere la definitiva attribuzione RAGIONE_SOCIALEe somme pur in precedenza provvisoriamente erogate. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
E’ quindi stata correttamente citata dai giudici di merito la decisione che ha affermato come, in tema di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche, la condotta si perfezioni non già con l’approvazione del finanziamento pubblico – o con l’erogazione di anticipazioni – ma solo con la presentazione di rendiconti supportati da falsi documenti giustificativi, perché da tale momento è consentito il trattenimento RAGIONE_SOCIALEe somme illecitamente percepite, in relazione sia alle anticipazioni già ricevute che al saldo finale (Sez. 6, n. 12278 del 15/01/2020, NOME, Rv. 278755-02). Al di là del fatto se i giudici di merito abbiano, o meno, ritenuto integrati più episodi di truffa in esecuzione del medesimo disegno criminoso, ciascuno corrispondente ad un ordinativo del RAGIONE_SOCIALE e al relativo mandato di pagamento nei confronti dei fornitori, piuttosto che un unico delitto questione che avrebbe semmai potuto formare oggetto .di doglianza laddove il 14tAsi tcy reato non fosse stato dichiarato prescritto e fosse stato GLYPH un aumento di pena a titolo di continuazione (ciò che peraltro non è neppure avvenuto: cfr.
sentenza di primo grado, pag. 767, chiarissima, in particolare con riguardo al trattamento sanzionatorio determinato nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘imputata COGNOME, per la quale il capo 2) è stato ritenuto quale reato più grave) – il momento consumativo è stato dunque individuato per tutti i fatti ascritti all’atto RAGIONE_SOCIALE‘approvazione d rendiconto finale, che ha peraltro determinato l’importo complessivo ammesso a finanziamento con pari danno e conseguente profitto.
2.3. Alla luce di questa ricostruzione appare del tutto generico il riferimento ai controlli trimestrali a cui il RAGIONE_SOCIALE, quale ente strumentale RAGIONE_SOCIALEa Regione, sarebbe stato sottoposto da parte RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, non valendo le critiche dei ricorrenti – né in fatto, né in diritto – ad elidere il nucleo fondamentale d percorso logico-argomentativo RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata quale in precedenza delineato.
Sulla scorta di quanto appena osservato è evidente l’infondatezza anche del secondo motivo del ricorso proposto da NOME COGNOME. .
Stante la corretta individuazione RAGIONE_SOCIALEa consumazione del reato come sopra individuata, invero, non rileva il momento in cui il RAGIONE_SOCIALE ebbe a pagare le singole fatture, non essendo stato questo il soggetto indotto in errore dalla condotta fraudolenta contestata in imputazione, addebitata, anzi, anche agli organi di vertice di tale ente sino al momento RAGIONE_SOCIALEa rendicontazione finale, quando furono invece indotti in errore nel determinare definitivamente l’importo oggetto di finanziamento i funzionari RAGIONE_SOCIALEa Regione Siciliana che tale operazione conclusiva ebbero ad effettuare.
Non sussiste, pertanto, il lamentato difetto di motivazione rispetto alle deduzioni rassegnate nella memoria difensiva di cui si lamenta la mancata disamina. Secondo l’oramai consolidato orientamento di questa Corte, condiviso dal Collegio, del resto, l’omessa valutazione di una memoria difensiva non determina alcuna nullità, ma può influire sulla congruità e sulla correttezza logicogiuridica RAGIONE_SOCIALEa motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambito sono state espresse le ragioni difensive (Sez. 1, n. 26536 del 24/06/2020, Cilio, Rv. 279578; Sez. 3, n. 23097 del 08/05/2019, COGNOME, Rv. 276199-03; Sez. 5, n. 24437 del 17/01/2019, COGNOME, Rv. 276511; Sez. 2, n. 14975 del 16/03/2018, Tropea e aa., Rv. 272542). L’omesso esame, da parte del giudice di merito, di una memoria difensiva può dunque essere dedotto in sede di legittimità come vizio di motivazione purché, in virtù del dovere di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, si rappresenti puntualmente la concreta idoneità scardinante dei temi RAGIONE_SOCIALEa memoria pretermessa rispetto alla pronunzia avversata, evidenziando il collegamento tra le difese RAGIONE_SOCIALEa memoria e gli specifici profili di carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità argomentativa RAGIONE_SOCIALEa sentenza
impugnata (Sez. 5, n. n. 17798 del 22/03/2019, C., Rv. 276766). Il vizio di motivazione che denunci la carenza argomentativa RAGIONE_SOCIALEa sentenza rispetto ad un tema sottoposto al giudice di merito può dunque essere utilmente dedotto in Cassazione soltanto quando gli elementi trascurati o disattesi abbiano carattere di decisività (Sez. 6, n. 3724 del 25/11/2015, dep. 2016, Perna e aa., Rv. 267723), nel senso che una loro adeguata valutazione avrebbe dovuto necessariamente portare, salvo intervento di ulteriori e diversi elementi di giudizio, ad una decisione più favorevole di quella adottata (Sez. 2, n. 37709 del 26/09/2012, Giarri, Rv. 253445), ciò che, per quanto detto, nella specie non è.
Va osservato, da ultimo, quanto alle ulteriori doglianze contenute nel motivo qui in esame sull’individuazione del profitto confiscabile, che la questione è da ritenersi comunque superata dall’accoglimento del motivo di ricorso concernente la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 578 bis cod. proc. pen.
4. Per ragioni analoghe a quelle da ultimo esposte, deve ritenersi assorbito nel parziale accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione il quinto motivo del ricorso proposto da NOME COGNOME, concernente la violazione degli artt. 157 cod. pen., 2 e 12 bis d.lgs. 74 del 2000 ed il vizio di omessa motivazione sulla doglianza rappresentata con il gravame circa l’intervenuta prescrizione del reato di cui al capo 4 RAGIONE_SOCIALEa prima sentenza, commesso in data 30 settembre 2008, già prima RAGIONE_SOCIALEa pronuncia di primo grado.
Trattandosi, infatti, di motivo il cui interesse è stato allegato soltanto con riguardo alla conseguente impossibilità di confermare la disposta confisca, come invece in secondo grado avvenuto, l’annullamento RAGIONE_SOCIALEa decisione sul punto rende superflua la disamina RAGIONE_SOCIALEa doglianza.
Il quarto motivo del ricorso di NOME COGNOME è fondato, nei termini di cui infra, soltanto con riguardo al reato di cui capo 11) RAGIONE_SOCIALEa prima sentenza. Le restanti doglianze sono invece inammissibili per genericità, manifesta infondatezza e perché propongono una rivisitazione di questioni di merito precluse in sede di legittimità.
Ed invero, va in primo luogo osservato che la genericità del ricorso sussiste non solo quando i motivi risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino RAGIONE_SOCIALEa necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, COGNOME, Rv. 255568). In particolare, i motivi del ricorso per cassazione – che non possono risolversi nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito – si devono considerare non specifici, ma soltanto apparenti, quando omettono di assolvere la tipica funzione di una
critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e aa., Rv. 243838), sicché è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l’indicazione RAGIONE_SOCIALEa correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento RAGIONE_SOCIALE‘atto d’impugnazione, atteso che quest’ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425).
Alla Corte di cassazione, poi, sono precluse la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, COGNOME, Rv. 235507), così come non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità RAGIONE_SOCIALEe fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scel tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, COGNOME e a., Rv. 271623; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362).
5.1. Quanto al ruolo di amministratore di fatto di NOME COGNOME rispetto alle società formalmente rappresentate dai soli NOME COGNOME e NOME COGNOME, osserva il Collegio – richiamando anche i principi di diritto al proposito esposti supra, sub § 2 – che la doppia decisione conforme è sorretta da una motivazione non manifestamente illogica, che non può essere in questa sede ulteriormente scrutinata, e rispetto alla quale, per un verso, il generico ricorso non si confronta e, per altro verso, svolge considerazioni comunque manifestamente infondate.
In particolare, la prima sentenza di primo grado (specc. pagg. 167 ss. e 500 ss.) ha compiutamente argomentato le ragioni, non specificamente contestate, RAGIONE_SOCIALEa ritenuta attendibilità dei dichiaranti e RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni – che si riscontran a vicenda e che rinvengono ulteriori riscontri nelle dichiarazioni rese da NOME COGNOME e dai diversi collaboratori di COGNOME – rese dai predetti testimoni assistiti circa il loro ruolo amministrativo subalterno a quello di fatto svolto da NOME COGNOME nell’ambito RAGIONE_SOCIALEe società, con particolare riguardo alle attività, ed alla predisposizione ed utilizzazione RAGIONE_SOCIALEa relativa documentazione fiscale, svolta in relazione ai progetti gestiti dal RAGIONE_SOCIALE, senza che le critiche svolte in ricorso circa l’omessa considerazione di alcuni profili di doglianza al proposito contenuti nel gravame siano idonee a scardinare la logicità RAGIONE_SOCIALEa conclusione.
Va al proposito richiamato, infatti, il consolidato principio giusta il quale l’emersione di una criticità su una RAGIONE_SOCIALEe molteplici valutazioni contenute nella
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sentenza impugnata, laddove le restanti offrano ampia rassicurazione sulla tenuta del ragionamento ricostruttivo, non può comportare l’annullamento RAGIONE_SOCIALEa decisione per vizio di motivazione, potendo lo stesso essere rilevante solo quando, per effetto di tale critica, all’esito di una verifica sulla completezza e sulla globalità giudizio operato in sede di merito, risulti disarticolato uno degli essenziali nuclei di fatto che sorreggono l’impianto RAGIONE_SOCIALEa decisione (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M. e RAGIONE_SOCIALE., Rv. 271227). Il vizio di motivazione che denunci la carenza argomentativa RAGIONE_SOCIALEa sentenza rispetto ad un tema sottoposto al giudice di merito può dunque essere utilmente dedotto in Cassazione soltanto quando gli elementi trascurati o disattesi abbiano carattere di decisività (Sez. 6, n. 3724 del 25/11/2015, dep. 2016, Perna e aa., Rv. 267723), nel senso che una loro adeguata valutazione avrebbe dovuto necessariamente portare, salvo intervento di ulteriori e diversi elementi di giudizio, ad una decisione più favorevole di quella adottata (Sez. 2, n. 37709 del 26/09/2012, Giarri, Rv. 253445). L’obbligo di motivazione del giudice – tanto di quello RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione, quanto di quello di primo grado – non richiede necessariamente che egli fornisca specifica ed espressa risposta a ciascuna RAGIONE_SOCIALEe singole argomentazioni, osservazioni o rilievi effettuati dalla difesa, se il suo discorso giustificativo indica le ragioni poste a fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione e dimostra di aver tenuto presenti i fatti decisivi ai fini del giudizi sicché, quando ricorre tale condizione, le argomentazioni addotte a sostegno RAGIONE_SOCIALEa tesi difensiva, ed incompatibili con le motivazioni contenute nella sentenza, devono ritenersi, ‘ anche implicitamente, esaminate e disattese dal giudice, con conseguente esclusione RAGIONE_SOCIALEa configurabilità del vizio di mancanza di motivazione di cui all’art. 606, comma primo, lett. e) , cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera e aa., Rv. 260841). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
E’ quanto accaduto nel caso di specie, posto che, tenendo conto del fatto che COGNOME e COGNOME si limitavano certamente (neppure il ricorrente specificamente lo contesta) ad attuare le decisioni prese dall’amministratore di fatto COGNOME con riguardo agli aspetti che a quest’ultimo, in particolare, interessavano – vale a dire in relazione all’emissione e utilizzazione RAGIONE_SOCIALEe fatture per operazioni inesistenti fatte oggetto di contestazione – non rileva che questi non intrattenesse direttamente rapportiv l’impiegata che si occupava RAGIONE_SOCIALEa tenuta RAGIONE_SOCIALEe scritture contabili, ovvero con i professionisti che svolgevano prestazioni per conto RAGIONE_SOCIALEe società, né rileva che COGNOME e COGNOME potessero eventualmente conservare una loro (residuale) autonomia amministrativa in relazione ad attività svolte dalle società ed estranee ai progetti gestiti dal RAGIONE_SOCIALE e che, in quest’ambito, possano aver omesso adempimenti (come il versamento RAGIONE_SOCIALEe ritenute certificate operate sui compensi erogati a COGNOME) forieri di possibili pregiudizi per l’odierno imputato.
Ciò che il ricorrente trascura e che rende le doglianze manifestamente infondate – rileva il Collegio – è che il riconoscimento in capo a taluno del ruolo di amministratore di fatto di una società non comporta necessariamente che l’amministratore di diritto debba essere a tutti gli effetti ritenuto un amministratore soltanto formale o una “testa di legno”. Benché la sentenza impugnata (pag. 129) sembri accreditare questa ricostruzione, la contestazione RAGIONE_SOCIALEa relativa conclusione non è comunque conducente e la doglianza è pertanto generica, poiché, come lo stesso ricorrente ricorda, già la prima sentenza di primo grado aveva evidenziato che, sebbene non dovesse sopravvalutarsi l’aspetto RAGIONE_SOCIALEa subordinazione degli amministratori formali all’amministratore di fatto COGNOME, fosse comunque emerso con sufficiente chiarezza un profilo di cointeressenza che, quantomeno con riguardo agli aspetti connessi ai progetti gestiti dal RAGIONE_SOCIALE, rimetteva comunque a COGNOME l’assunzione di ogni decisione, relegando COGNOME e NOME al ruolo di meri esecutori. Se, poi, costoro conservassero sotto altri profili un’autonomia amministrativa che consentiva loro di esercitare, almeno parzialmente, i poteri e le prerogative proprie RAGIONE_SOCIALEa carica formale rivestita, è circostanza che non esclude l’estensione RAGIONE_SOCIALEa (cor)responsabilità a chi, di fatto, ha comunque esercitato in modo continuativo e significativo i poteri inerenti alla medesima qualifica e funzione. Questa Corte, invero, ha già chiaramente affermato il principio giusta il quale la previsione di cui all’art. 2639 cod. civ. non esclude che l’esercizio dei poteri o RAGIONE_SOCIALEe funzioni RAGIONE_SOCIALE‘amministratore di fatto possa verificarsi in concomitanza con l’esplicazione RAGIONE_SOCIALE‘attività di altri soggetti di diritto, i quali – in tempi succe o anche contemporaneamente – esercitino in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione (Sez. 5, n. 12912 del 06/02/2020, COGNOME, Rv. 279040; Sez. 5, n. 46962 del 22/11/2007, COGNOME, Rv. 238893). Tutti i reati fiscali attribuiti al ricorrente in qualità di amministratore di fatto peraltro stati contestati come commessi in concorso con i rispettivi amministratori di diritto RAGIONE_SOCIALEe società. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
5.2. Quanto alle contestazioni circa la ritenuta sussistenza del dolo, vale il principio per cui, in tema di reati tributari, il dolo specifico costituito dal fi evadere le imposte, che concorre ad integrare il reato di cui all’art. 2 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, sussiste anche quando ad esso si affianchi una distinta ed autonoma finalità extraevasiva non perseguita dall’agente in via esclusiva, e il relativo accertamento, riservato al giudice di merito, se adeguatamente e logicamente motivato è incensurabile in sede di legittimità (Sez. 3, n. 27112 del 19/02/2015, Forlani, Rv. 264390). I giudici di merito (cfr. pagg. 117 ss. RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata) hanno non illogicamente argomentato come le false fatturazioni intercorse tra le diverse società di fatto amministrate da (e riconducibili a) NOME avessero non soltanto il fine – parimenti
ritenuto provato, senza contestazioni – di far conseguire all’imputato la materiale disponibilità dei profitti RAGIONE_SOCIALEa truffa di cui al capo 2), ma pure quello, tipicament fiscale, di abbattere l’utile risultante dalle contabilità del soggetto utilizzatore, che non sarebbe stato possibile laddove si fosse trattato di trasferimenti effettuati “in nero”. Parimenti vale il principio – neppure specificamente contestato secondo cui la disciplina in deroga al concorso di persone nel reato prevista dall’art. 9 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, non si applica al soggetto che cumula in sé, sia pur di fatto, le qualità di emittente e di amministratore RAGIONE_SOCIALEa società utilizzatrice RAGIONE_SOCIALE fattura mendace, configurandosi in tal caso sia il delitto di cui all’art. 8 che quello di cui all’art. 2 del d.lgs. citato (Sez. 3, n. 2859 del 30/11/2022, dep. 2023, Dentice, Rv. 284067).
5.3. Come si è accennato, il motivo di ricorso è invece fondato con riguardo al reato di cui al capo 11) RAGIONE_SOCIALEa prima sentenza, relativo alla dichiarazione fiscale RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE presentata dall’amministratore di diritto NOME COGNOME in data 28 settembre 2012, nella quale sono state utilizzate fatture per operazioni inesistenti emesse nel 2011.
Come specificamente indicato in ricorso, ove si riporta il chiaro stralcio RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni sul punto rese da NOME COGNOME nel corso del procedimento, questi ha dichiarato di aver “chiuso” ogni rapporto con NOME COGNOME il 4 giugno del 2012, avendo in tale data iniziato la sua collaborazione con gli organi inquirenti. Ha, altresì, testualmente dichiarato di avere, da allora, svolto in assoluta autonomia le incombenze amministrative, comprese quelle connesse all’approvazione del bilancio chiuso al 2011, avvenuta il 30 giugno 2012.
La doglianza difensiva proposta con l’appello, circa il fatto che, quantomeno in epoca successiva al 4 giugno 2012, NOME COGNOME non potesse più essere considerato quale amministratore di fatto RAGIONE_SOCIALEa società e non potesse dunque essergli attribuita alcuna (cor)responsabilità per la dichiarazioni fiscale fraudolenta in autonomia presentata da NOME il 28 settembre 2012 imponeva, dunque, una valutazione ed una risposta la cui omissione inficia radicalmente, sul punto, la logicità RAGIONE_SOCIALE‘apparato motivazionale RAGIONE_SOCIALEa sentenza. Ne consegue, in parte qua, l’annullamento con rinvio per nuovo giudizio, non essendo il reato ad oggi prescritto in relazione alla sospensione del corso RAGIONE_SOCIALEa prescrizione maturata in primo grado e a quella dovuta al consenso prestato dalla difesa per il rinvio del processo effettuato in questa sede.
Con riguardo ai restanti residui reati cui si riferisce il motivo d’impugnazione in esame – ed in particolare di quelli di cui ai capi 10), 30), limitatamente alle fatture emesse dal 10 ottobre 2011, e 31) – la rilevata inammissibilità dei motivi di ricorso impedisce di ritenere validamente costituito il rapporto processuale, con conseguente impossibilità di valorizzare ai fini RAGIONE_SOCIALEa prescrizione il tempo decorso
dopo la pronuncia RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata. Ed invero, deve farsi applicazione del principio giusta il quale, in caso di ricorso avverso una sentenza di condanna cumulativa, che riguardi più reati ascritti allo stesso imputato, l’autonomia RAGIONE_SOCIALE‘azione penale e dei rapporti processuali inerenti ai singoli capi di imputazione impedisce che l’ammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione per uno dei reati possa determinare l’instaurazione di un valido rapporto processuale anche per i reati in relazione ai quali i motivi dedotti siano inammissibili, con la conseguenza che per tali reati, nei cui confronti si è formato il giudicato parziale, è preclusa la possibili di rilevare la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello (Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, dep. 2017, Aiello e a., Rv. 268966; Sez. 3, n. 20899 del 25/01/2017, COGNOME, Rv. 270130).
L’ultimo motivo del ricorso di NOME COGNOME è infondato.
6.1. La sentenza impugnata, con accertamento in fatto non illogicamente motivato ed in questa sede non altrimenti scrutinabile, ha accertato (pagg. 129 s.) che il ricorrente era il titolare occulto RAGIONE_SOCIALEe imprese gestite dalle società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE e ha conseguentemente ritenuto fondata l’accusa che il relativo reddito dovesse essere dal medesimo dichiarato nelle proprie personali dichiarazioni dei redditi con conseguente integrazione dei reati di cui all’art. 4 d.lgs. 74 del 2000 contestati e ritenuti (in quanto a quel momento non ancora prescritti) ai capi d’imputazione 38), 39) e 40 RAGIONE_SOCIALEa seconda sentenza, rispettivamente, con riguardo agli anni d’imposta 2009, 2010 e 2011.
La conclusione è stata fondata, da un lato, con riguardo al richiamo all’opzione per la trasparenza fiscale di cui all’art. 116 t.u.i.r. effettuata dalle due società parola e, d’altro lato, al principio, affermato nella giurisprudenza tributaria, per cui quando nelle società di capitali caratterizzate da una ristretta base proprietaria si accertino anomalie di bilancio ed utili extracontabili è legittimo imputarli ai soci, anche occulti.
6.2. La principale doglianza svolta in ricorso con riguardo all’illegittima applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 116 t.u.i.r. al caso di specie, argomentata sul rilievo che NOME COGNOME, quale socio (occulto), mai aveva optato per il regime di trasparenza fiscale ivi previsto, è in diritto infondata.
Avendo la sentenza accertato, come detto, che l’imputato era dominus ed unico titolare occulto RAGIONE_SOCIALEe due società, l’opzione per trasparenza fiscale da queste pacificamente effettuata esclude la necessità – peraltro, non prevista dalla legge ma soltanto dal decreto ministeriale attuativo RAGIONE_SOCIALEa stessa, adottato dal RAGIONE_SOCIALE in data 23 aprile 2004 – che il socio comunichi formalmente detta opzione alla società con raccomandata A/R, e ciò per l’evidente coincidenza RAGIONE_SOCIALEa volontà RAGIONE_SOCIALE‘unico socio con quella espressa dalla società (lo
P/I
stesso principio è stato affermato dall’RAGIONE_SOCIALE con la risoluzione 11.12.2007, n. 361/E).
Detto adempimento – come detto, non espressamente previsto dalla legge è peraltro ontologicamente incompatibile con chi voglia partecipare in modo occulto ad una società a base ristretta, sicché la sua mancata prova non invalida l’opzione effettuata dalla società. Del resto, trattandosi di un’opzione per legge destinata ad avere efficacia per un triennio laddove continuino a permanere le oggettive condizioni richieste dalla normativa, lo stesso citato decreto ministeriale all’art. 6, comma 2, esclude che l’opzione perda efficacia in caso di subentro di un nuovo socio per cessione RAGIONE_SOCIALEa partecipazione ovvero aumento del capitale sociale, ponendo in tali casi, rispettivamente, in capo al socio cedente ovvero alla società, l’obbligo di informare il cessionario o il nuovo socio RAGIONE_SOCIALE‘avvenuto esercizio RAGIONE_SOCIALE‘opzione, per i medesimi comunque vincolante. Si tratta di un’applicazione del condivisibile principio per cui le vicende modificative RAGIONE_SOCIALEa compagine societaria di una società a responsabilità limitata a base ristretta non inficiano l’opzione per la trasparenza fiscale effettuata dalla società.
6.3. In ogni caso, come il ricorrente pure osserva, la sentenza impugnata contiene un’alternativa ratio decidendi di per sé sufficiente a radicare l’affermazione di penale responsabilità, fondata sul richiamato principio, affermato dalla giurisprudenza tributaria, secondo cui per gli utili extracontabili percepiti da società a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione che gli stessi siano stati distribuiti ai soci (anche occulti) nello stesso periodo d’imposta in cui gli stessi sono stati conseguiti (cfr. Cass. civ., Sez. 5, n. 25468 del 18/12/2015, Rv. 638161; cfr., di recente, Sez. 5, ord. n. 12328 del 06/04/2022, n.m.). Nel caso di specie, poi, neppure di presunzione si tratta, poiché i giudici di merito cfr., in particolare, pag. 118 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata – hanno accertato che gli importi ricavati dalle frodi fiscali commesse con le due società in esame venivano effettivamente consegnati a NOME e costituivano dunque, per lui, redditi tassabili rispetto alla cui mancata dichiarazioni sono certamente configurabili i consueti delitti tributari (Sez. 3, n. 53656 del 03/10/2018, A., Rv 275452; Sez. 3, n. 53137 del 22/09/2017, COGNOME, Rv. 271827).
Né può ravvisarsi, in quest’ultima prospettiva ermeneutica, una violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, trattandosi – al di là del richiamo, in imputazione, all’art. 116 t.u.i.r. – di una chiara contestazione sostanziale d’accusa rispetto alla quale il ricorrente ha svolto compiutamente le proprie difese tanto in sede di merito quanto in sede di legittimità. Vale, dunque, il consolidato principio secondo cui, in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, RAGIONE_SOCIALEa fattispecie concreta nella quale si riassume l’ipotesi
astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un’incertezza sull’oggetto RAGIONE_SOCIALE‘imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti RAGIONE_SOCIALEa difesa; ne consegue che l’indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l’imputato, attraverso l’iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all’oggetto RAGIONE_SOCIALE‘imputazione (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, COGNOME, Rv. 248051). La violazione del principio di correlazione tra l’accusa e l’accertamento contenuto in sentenza, invero, si verifica solo quando il fatto accertato si trovi, rispetto a quell contestato, in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale tale da recare un reale pregiudizio dei diritti RAGIONE_SOCIALEa difesa (Sez. 4, n. 4497 del 16/12/2015, dep. 2016, RAGIONE_SOCIALE e aa., Rv. 265946; Sez. 1, n. 28877 del 04/06/2013, Colletti, Rv. 256785; Sez. 3, n. 36817 del 14/06/2011, T., Rv. 251081). Il ricorrente non lamenta specificamente – rappresentandone i contorni – una lesione del diritto di difesa.
6.4. Quanto alla contestazione circa il l’omessa risposta sulla quota di partecipazione RAGIONE_SOCIALEe società imputabile a NOME COGNOME quale socio occulto, come si è rilevato la sentenza al proposito motiva, valorizzando le dichiarazioni RAGIONE_SOCIALEa cui attendibilità già si è detto – rese dai testimoni assistiti COGNOME e COGNOME COGNOME la riconducibilità al medesimo RAGIONE_SOCIALEe imprese gestite in forma societaria, venendo costoro remunerati con uno stipendio mensile fisso di 3.000 euro mensili. La conclusione – che costituisce giudizio di fatto in questa sede altrimenti non censurabile – non è inficiata, sul piano logico, dalla circostanza che, in relazione ad attività diverse da quelle dei progetti gestiti dal RAGIONE_SOCIALE gli amministratori formali potessero disporre di maggiore libertà nell’esercizio RAGIONE_SOCIALEe loro funzioni, ciò non comportando necessariamente che potessero trattenere per sé le conseguenti utilità.
Del resto – e sul punto la doglianza è anche generica – i ricorrenti non specificano se, ed in quale parte, i redditi RAGIONE_SOCIALEe società quantificati in imputazione e di cui si contesta l’omessa dichiarazione si riferissero anche ad attività diverse da quelle concernenti i progetti gestiti dal RAGIONE_SOCIALE.
6.5. Essendo le superiori doglianze nel complesso non manifestamente infondate, il rapporto processuale di legittimità può tuttavia considerarsi validamente costituito con riguardo ai residui reati di cui ai capi 39) e 40) RAGIONE_SOCIALEa seconda sentenza di primo grado.
Mentre quest’ultimo, commesso il 19 settembre 2022, non è ad oggi prescritto, in forza RAGIONE_SOCIALEa sospensione del termine di prescrizione per 79 giorni, conseguente all’adesione dei difensori all’astensione dalle udienze dal 6 marzo al 25 maggio
2020, ed alla sospensione conseguente al consenso prestato dalla difesa al rinvio del processo in sede di legittimità, deve invece rilevarsi la prescrizione del reato di cui al capo 39), commesso il 23 settembre 2011 e pertanto prescrittosi, tenendo conto RAGIONE_SOCIALEa sola prima causa di sospensione indicata, in data 11 dicembre 2021.
Nei confronti di NOME COGNOME la sentenza impugnata deve pertanto essere ulteriormente annullata, senza rinvio, limitatamente al predetto reato di cui al capo 39), essendosi il medesimo estinto per prescrizione, con revoca RAGIONE_SOCIALEa confisca per equivalente disposta in relazione al profitto del medesimo.
Venendo ai residui tre motivi del ricorso proposto da NOME COGNOME, il primo va dichiarato inammissibile per genericità e manifesta infondatezza.
7.1. Quanto all’omessa risposta alle doglianze proposte con riguardo alle dichiarazioni rese dai testimoni citati in ricorso, è evidente l’assoluta genericità del motivo, che sussiste tutte le volte che si faccia mero rinvio alle censure articolate con l’atto di gravame, senza indicarne il contenuto, non consentendosi alla Corte di individuare le questioni sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovend l’atto di ricorso contenere la precisa prospettazione RAGIONE_SOCIALEe ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014, dep. 2015, B. e a., Rv. 264879 in senso conforme: Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014, COGNOME, Rv. 259704; Sez. 2, n. 9029 del 05/11/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258962).
7.2. Quanto alla richiesta di rinnovazione istruttoria, la sentenza impugnata riproduce il contenuto RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza con cui la stessa è stata rigettata con argomenti corretti in diritto e non manifestamente illogici, tenendo conto del fatto che la si sarebbe dovuta valutare ai sensi RAGIONE_SOCIALEa previsione di cui al primo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 603, cod. proc. pen., che ne postula l’accoglimento soltanto «se il giudice ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti».
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, tale impossibilità sussiste RAGIONE_SOCIALEmente quando i dati probatori già acquisiti siano incerti, nonché quando l’incombente richiesto sia decisivo, nel senso che lo stesso possa eliminare le eventuali incertezze ovvero sia di per sé oggettivamente idoneo ad inficiare ogni altra risultanza (Sez. 6, n. 20095 del 26/02/2013, COGNOME, Rv. 256228; Sez. 3, n. 35372 del 23/05/2007, COGNOME, Rv. 237410). D’altra parte, come confermato anche da questa Corte nella sua più autorevole composizione, la rinnovazione RAGIONE_SOCIALE‘istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza RAGIONE_SOCIALE‘istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso, appunto, esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. U n. 12602 del
17/12/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 266820; Sez. 2, n. 41808 del 27/09/2013, Mongiardo, Rv. 256968).
Proprio per questo, tra l’altro, secondo un orientamento da tempo consolidato, il giudice d’appello ha l’obbligo di motivare espressamente sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento nel solo caso di suo accoglimento, mentre può anche motivarne implicitamente il rigetto, evidenziando la sussistenza di elementi sufficienti ad affermare o negare la responsabilità del reo (Sez. 4, n. 1184 del 03/10/2018, dep. 2019, Motta Pelli Sri, Rv. 275114; Sez. 6, n. 11907 del 13/12/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259893; Sez. 3, n. 24294 del 07/04/2010, D.S.B., Rv. 247872; Sez. 6, n. 40496 del 21/05/2009, COGNOME e a., Rv. 245009; Sez. 6, n. 5782/2007 del 18/12/2006, COGNOME, Rv. 236064). In sede di ricorso per cassazione, pertanto, la mancata rinnovazione in appello RAGIONE_SOCIALE‘istruttoria dibattimentale può essere censurata qualora si dimostri l’esistenza, nell’apparato motivazionale posto a base RAGIONE_SOCIALEa decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosse provveduto all’assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018, COGNOME, Rv. 273577; Sez. 2, n. 48630 del 15/09/2015, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE., Rv. 265323), mentre il rigetto RAGIONE_SOCIALE‘istanza di rinnovazione RAGIONE_SOCIALE‘istruttoria dibattimentale si sottrae al sindacato di legittimit quando la struttura argomentativa RAGIONE_SOCIALEa motivazione RAGIONE_SOCIALEa decisione di secondo grado si fonda su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità (Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep. 25/01/2021, Rv. 280589).
Tanto nel giudizio di appello, quanto in quello di legittimità è peraltro inammissibile la doglianza circa l’omessa istruttoria che attenga ad una attività “esplorativa” di indagine, finalizzata alla ricerca di prove anche solo eventualmente favorevoli al ricorrente (Sez. 3, n. 42711 del 23/06/2016, H., Rv. 267974; Sez. 3, n. 23058 del 26/04/2013, COGNOME, Rv. 256173).
Ciò rilevato, osserva il Collegio che la corresponsabilità di NOME COGNOME nei reati al medesimo addebitati, tutti dichiarati prescritti, è stata adeguatamente e non illogicamente argomentata dalla sentenza impugnata e dalla sentenza di primo grado e, a fronte RAGIONE_SOCIALEe dolose condotte concorsuali personali ricostruite in capo al ricorrente – alcune poste in essere da lui soltanto in qualità di presidente del RAGIONE_SOCIALE – e RAGIONE_SOCIALEa sua accertata partecipazione agli illeciti profitti, non rileva indagare se altri componenti degli organi collegiali da lui presieduti avessero o meno (dolosamente) contribuito, anche soltanto con omissione, a rendere possibile la commissione degli illeciti.
Il secondo ed il terzo motivo del ricorso di NOME COGNOME sono inammissibili perché sollecitano una rinnovazione RAGIONE_SOCIALEa valutazione RAGIONE_SOCIALEe prove e ripropongono – peraltro anche inammissibilmente rimandando all’atto di appello censure già adeguatamente e correttamente vagliate dai giudici di merito.
Premesso, in diritto, che per la configurabilità di un’associazione per delinquere non è richiesta la conoscenza reciproca fra tutti gli associati, essendo sufficiente la consapevolezza e la volontà di partecipare, assieme ad almeno altre due persone aventi la stessa consapevolezza e volontà, ad una società criminosa strutturata e finalizzata secondo lo schema legale (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 11733 del 16/02/2012, Abboubi e aa., Rv. 252232) – sicché non rileva indagare se COGNOME avesse intrattenuto rapporti tutti gli altri sodali – va ribadito che il vizi motivazione che denunci la carenza argomentativa RAGIONE_SOCIALEa sentenza rispetto ad un tema contenuto nell’atto di impugnazione può essere utilmente dedotto in Cassazione soltanto quando gli elementi trascurati o disattesi abbiano carattere di decisività (Sez. 6, n. 3724 del 25/11/2015, dep. 2016, Perna e aa., Rv. 267723), nel senso che una loro adeguata valutazione avrebbe dovuto necessariamente portare, salvo intervento di ulteriori e diversi elementi di giudizio, ad una decisione più favorevole di quella adottata (Sez. 2, n. 37709 del 26/09/2012, Giarri, Rv. 253445).
Per altro verso, va ribadito (cfr. i richiami giurisprudenziali citati supra, sub §. 5.1.) che l’obbligo di motivazione del giudice RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione non richiede necessariamente che egli fornisca specifica ed espressa risposta a ciascuna RAGIONE_SOCIALEe singole argomentazioni, osservazioni o rilievi contenuti nell’atto d’impugnazione, se il suo discorso giustificativo indica le ragioni poste a fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione e dimostra di aver tenuto presenti i fatti decisivi ai fini del giudizio.
Nel caso di specie, l’intraneità di NOME COGNOME al sodalizio e la dolosa compartecipazione del medesimo ai reati ascrittigli – comprovate dalla patente illegittimità degli atti assunti dagli organismi, il RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE, da lui presieduti dalla ideologica falsità degli atti pubblici dal medesimo COGNOME sottoscritti, e giustificate dalle ripetute ed importanti regalie ricevute da NOME, integranti il reato di corruzione contestato al capo 45) – è stata diffusamente e non illogicamente argomentata, anche richiamandosi le conformi e dettagliate valutazioni contenute nella prima sentenza di primo grado (cfr., in particolare, la sentenza impugnata, pp. 71 ss. e, quanto al ruolo ed alla compartecipazione di COGNOME, pp. 89 ss.). Le censure svolte in ricorso sono del tutto generiche e non si confrontano in alcun modo con quella ricostruzione, peraltro concernente apprezzamenti di merito e valutazione RAGIONE_SOCIALEe prove non altrimenti scrutinabili in questa sede di legittimità
Da ultimo va osservato che non è in alcun modo contraddittoria – e il generico ricorso non ne allega neppure specificamente le ragioni – l’assoluzione per difetto RAGIONE_SOCIALE‘elemento soggettivo dei coimputati COGNOME e COGNOME, come pure l’assoluzione RAGIONE_SOCIALEa moglie del coimputato COGNOME.
Quanto alle doglianze contenute nell’unico motivo di ricorso di NOME COGNOME diverse da quella, già esaminata ed accolta, concernente l’illegittimità RAGIONE_SOCIALEa conferma RAGIONE_SOCIALEa confisca per equivalente del profitto dei reati dichiarati prescritti, le stesse sono in larga parte inammissibili – per genericità, manifesta infondatezza e perché attinenti a questioni di fatto non deducibili in sede di legittimità – e comunque, nel complesso, infondate.
In particolare, le doglianze, meramente ripetitive di quelle già adeguatamente vagliate dalla Corte territoriale e dal primo giudice nella sentenza richiamata per relationem, sono:
fattuali e manifestamente infondate quanto al riconosciuto ruolo concorsuale RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, non illogicamente argomentato, nell’associazione per delinquere e nella truffa (cfr., in particolare, la sentenza impugnata, pp. 71 ss. e, quanto al ruolo ed alla compartecipazione di NOME COGNOME, pp. 85 ss.).
ictu °culi non consentite quanto all’interpretazione RAGIONE_SOCIALEa conversazione ambientale tra la ricorrente il marito (che, non essendo fondata su apprezzamenti manifestamente illogici o irragionevoli, si sottrae al sindacato di legittimità: Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, COGNOME e aa., Rv. 268389) e manifestamente infondate quanto all’omessa valutazione RAGIONE_SOCIALEa richiesta di rinnovazione RAGIONE_SOCIALE‘istruttoria dibattimentale per ascoltare la detta conversazione, trattandosi – come correttamente evidenziato dalla Corte territoriale nell’ordinanza di rigetto RAGIONE_SOCIALE‘istanza, espressamente richiamata in sentenza – di documento già acquisito al processo che, per la sua valutazione, non richiedeva certo l’ascolto in contraddittorio (cfr. Sez. 3, n. 36350 del 23/03/2015, Bertini e aa., Rv. 265635);
generiche quanto alla presunta “ritrattazione” che avrebbe fatto il teste cap. COGNOME, incomprensibilmente descritta in ricorso, in modo da non consentire a questa Corte alcun tipo di valutazione;
infondate quanto al travisamento RAGIONE_SOCIALEa prova dichiarativa RAGIONE_SOCIALEa teste COGNOME, posto che, al di là del fatto che la teste non ha in effetti utilizzato l’avverbio “duramente” con riguardo al rimprovero fattole dalla ricorrente di cui ella ha riferito nel suo esame e al di là del fatto che ciò risulta essersi verificato in una sola occasione – e non già “sempre”, come invece scritto nella
sentenza impugnata e diversamente invece da quanto specificato in quella di primo grado (v. pag. 429) – non si tratta di argomenti idonei ad inficiare la ricostruzione fattuale operata concordemente dai giudici di merito;
in particolare, richiamando quanto rappresentato dalla sentenza di primo grado (pagg. 427-433, ribadito alle pagg. 647-653), la sentenza impugnata, con ricostruzione fattuale qui non censurabile e non illogica motivazione, ha dato conto del doloso ruolo concorsuale RAGIONE_SOCIALEa ricorrente nei due reati (pur prescritti) alla medesima addebitati e del suo tornaconto, anche economico, rispetto alla partecipazione alla commissione dei delitti.
10 . In conclusione, la sentenza impugnata va annullata:
senza rinvio limitatamente alle confische per equivalente disposte nei confronti dei ricorrenti COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME in ordine ai reati nei loro confronti dichiarati prescritti;
senza rinvio nei confronti di NOME COGNOME, limitatamente al reato di cui al capo 39) RAGIONE_SOCIALEa seconda sentenza di primo grado, perché estinto per prescrizione, con revoca RAGIONE_SOCIALEa confisca per equivalente del relativo profitto; – nei confronti del medesimo, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE limitatamente al reato di cui al capo 11) RAGIONE_SOCIALEa prima sentenza di primo grado nonché, trattandosi del reato ritenuto più grave nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa continuazione, alla complessiva rideterminazione del trattamento sanzionatorio per i residui reati di cui ai capi 10), 30) e 31) di tale sentenza e del reato di cui al capo 40) RAGIONE_SOCIALEa seconda sentenza di primo grado. Nel resto, debbono essere rigettati, perché complessivamente infondati, i
ricorsi di COGNOME NOME (salvi i profili di inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione concernenti specifici capi d’imputazione quali più sopra rilevati), COGNOME NOME e COGNOME NOME.
In considerazione del rigetto, nel merito, RAGIONE_SOCIALEe questioni sollevate dai predetti tre imputati ricorrenti – che, se accolte, avrebbero condotto alla revoca RAGIONE_SOCIALEe statuizioni civili – gli stessi debbono essere condannati alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese sostenute nel grado dalla parte civile COGNOME, liquidate nel congruo importo di €. 6.000,00, oltre spese generali e accessori di legge.
La condanna al pagamento di tali spese non può essere invece disposta nei riguardi RAGIONE_SOCIALE‘imputato COGNOME NOME, essendo stato in toto accolto il suo ricorso, in cui l’RAGIONE_SOCIALE questione proposta era peraltro ininfluente rispetto alle statuizioni civilistiche RAGIONE_SOCIALEe sentenze di merito sicché, non avendo la parte civile neppure interesse a formulare conclusioni nei suoi confronti, la stessa non avrebbe avuto titolo ad ottenere la rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese processuali neppure in caso di
rigetto o declaratoria di inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione (ex multis, Sez. 2, n. 2963 del 09/12/2020, Ascione, Rv. 280519; Sez. 4, n. 22697 del 09/07/2020, L., Rv. 279514).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME, senza rinvio limitatamente al reato di cui al capo 39 RAGIONE_SOCIALEa sentenza Trib. RAGIONE_SOCIALE 18 dicembre 2017 perché estinto per prescrizione e revoca la confisca per equivalente del relativo profitto, e con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE limitatamente al reato di cui al capo 11 RAGIONE_SOCIALEa sentenza Trib. RAGIONE_SOCIALE 17 ottobre 2016 ed alla complessiva rideterminazione del trattamento sanzionatorio per i residui reati di cui ai capi 10, 30 e 31 di tale ultima sentenza e del reato di cui al capo 40 RAGIONE_SOCIALEa sentenza Trib. RAGIONE_SOCIALE 18 dicembre 2017.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle confische per equivalente disposte nei confronti dei ricorrenti COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME in ordine ai reati nei loro confronti dichiarati prescritti.
Rigetta nel resto i ricorsi di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME e condanna tali imputati ricorrenti alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese sostenute nel grado dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE liquidate in complessivi C. 6.000,00, oltre spese generali e accessori di legge.
Così deciso il 27 giugno 2023.