Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 40 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 40 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI NOME COGNOME nato a SAN BENEDETTO DEL TRONTO il 26/09/1986
avverso l’ordinanza del 11/05/2023 del TRIBUNALE di TERAMO
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza in data 11.05.2023 il Tribunale di Teramo, in funzione di giudice dell’esecuzion in sede di rinvio a seguito dell’annullamento della Sezione terza della Corte di Cassazione Sez. 3 00163 del 2022 dell’ordinanza del 9-10-2020 che ha rigettato l’opposizione ex art. 667, comma 4, cod. pro pen. proposta, nell’interesse di NOMECOGNOME avverso l’ordinanza con cui, il preced 22/01/2020, era stata respinta l’istanza di revoca della confisca dell’immobile sito in Alba Adr alla INDIRIZZO n. 36, di cui la predetta è proprietaria, ha nuovamente rigettato la richie NOMECOGNOME quale unica socia della RAGIONE_SOCIALE unipersonale, di restituzi dell’immobile sito in Alba Adriatica INDIRIZZO
In particolare, l’opponente riveste tale qualifica per aver acquistato le quote societarie della RAGIONE_SOCIALE” dal proprio genitore NOME COGNOME, soggetto nei cui confronti era stata dispos confisca a seguito di condanna definitiva per il reato sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, commesso in qualità di amministratore della compagine sociale (la “RAGIONE_SOCIALE“) che precedentemente, sotto forma di cessione di ram d’azienda, aveva conferito l’immobile di cui trattasi alla menzionata “RAGIONE_SOCIALE“.
2.La Corte di Cassazione Sezione 3 ritenuto fondato il primo motivo di ricorso presentato nell’interesse di COGNOME NOME e ha così argomentato:
“Motivi di ordine sistematico inducono a esaminare l’azionata impugnativa principiando dal vaglio secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge in relazione a quanto previsto dal 12-bis del d.lgs. n. 74 del 2000 per essere stata disposta la confisca di cui trattasi per equiv in spregio ai principi enunciati, a più riprese, dalle Sezioni Unite della Corte, che hanno afferm un’occasione, che, in relazione ai reati tributari produttivi di risparmio di spesa, il s preventivo funzionale alla confisca è sempre finalizzato all’abiezione diretta del profitto, poten luogo a quello di valore solo ove il primo sia, per qualche ragione, impossibile e hanno precisat altra occasione, che la confisca del profitto disposta sui beni di un ente per violazioni tr commesse dal suo legale rappresentante va sempre intesa come diretta, laddove attinga danaro o altre res fungibili. Ritiene in proposito il Collegio che la doglianza sia del tutto de fondamento, indipendentemente dalla corretta qualificazione della misura, che, per quanto emerge dagli atti, parrebbe disposta per equivalente nonostante il bene attinto sia collegabile in via all’illecito formante oggetto di contestazione. Giova evidenziare, infatti, che la censura in ogge è stata fatta valere con l’atto di opposizione, la qual cosa ne determina l’indeducibilità in legittimità, in conformità all’insegnamento di questa Corte, secondo cui «Non sono deducibili con .ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendos evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con rifer
ad un punto della decisione rispetto al quale si configura “a priori” un inevitabile difetto di mot per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello» (così, ex mu Sez. 2, n. 29707 dell’08/03/2017, COGNOME, Rv. 270316-01, Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017 Bolognese, Rv. 269745-01 e Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, COGNOME, Rv. 255577-01). con cui si lamenta vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità motivazione che non ha confutato gli argomenti a sostegno della richiesta restitutoria, cost dall’essere l’opponente persona estranea al reato ed effettiva titolare delle quote sociali della ” RAGIONE_SOCIALE, per averle acquistate in buona fede dal proprio genitore successivamente a perpetrazione dell’illecito. Ciò ove si tenga conto del fatto che l’opponente aveva rivendicato, verso, la propria estraneità al reato tributario per cui era intervenuta la condanna del padre e stata altresì disposta la confisca dell’immobile e, per altro verso, l’assoluta buona fede nell’a dello stesso, assumendo che forniva riscontro a quanto sostenuto la tempistica della vicend concreta, posto che la commissione dell’illecito, consistita nella sottrazione fraudolenta al pagam delle imposte, risaliva all’inizio dell’anno 2011, con il trasferimento del bene, sotto forma di di ramo d’azienda, dalla società di cui il genitore era amministratore ad altra compagine social predetto egualmente riconducibile, che il suo acquisto delle quote della società cessionaria avvenuto il 25/10/2013 e che il sequestro preventivo era stato disposto dal giudice per le inda preliminari il successivo 27/05/2014″
3.Propone ricorso NOME COGNOME a mezzo del difensore di fiducia con i seguenti motivi:
3.1. Con il primo motivo lamenta violazione di legge in relazione all’omesso avviso dell’udi camerale anche al condannato COGNOME Gabriele e che comunque il sacrificio al soggetto terzo non può essere imposto laddove il terzo si trovi in condizione di incolpevole affidamento che ne impo la tutela.
3.2.Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione non avendo il Tribunale tenuto i considerazione delle deduzioni difensive quanto alla titolarità e all’estraneità della ricorrente, commesso dal padre NOME,
Il Procuratore Generale in sede ha richiesto con requisitoria scritta il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo è manifestamente infondato, atteso che il condannato, in relazione alla richies di restituzione proveniente da un terzo di buona fede, indipendentemente dai rapporti di parente con questo sussistenti nel caso concretot non ha interessi da far valere,essendo stato spoglia del bene con sentenza definitiva, non più soggetta a gravame; nel procedimento di esecuzione, la sua partecipazione non è prevista laddove la restituzione sia stata richiesta da un te relativamente ad un bene sul quale lo Stesso non vanta e non può vantare apparentemente alcun interesse.
2.Quanto al secondo motivo è manifestamente infondato. Il Tribunale di Teramo quale giudice del rinvio in qualità di giudice dell’ esecuzione ha correttamente applicato il principio di fissato dalla sentenza di annullamento, argomentando che il soggetto colpito dal provvedimento ablatorio è la società RAGIONE_SOCIALE proprietaria dell’immobile oggetto confisca; nella sentenza di condanna irrevocabile che ha disposto la confisca per equivalente si afferma che il profitto del reato è l’immobile sottratto al credito tributario e che non risu la società quale persona giuridica destinataria della pretesa impositiva abbia altri beni; COGNOME NOME padre della ricorrente quale amministratore della Gallery RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME e c. per rendere la procedura di riscossione coattiva inefficace con riferimen al credito erariale gravante sulla medesima società ha conferito alla neocostituita RAGIONE_SOCIALE unipersonale di cui era amministratore e proprietario delle quote sociali fino all’atto di ces del 2013 il fabbricato ad uso albergo in Alba Adriatica e subito dopo attraverso un contratto locazione ha di fatto riottenuto la disponibilità dell’immobile. L’operazione di acquisto delle sociali da parte di COGNOME NOME, argomenta il Tribunale, enucleando una serie di elementi probatori tratti dal processo di cognizione lungi da rappresentare un autentico passaggio d proprietà cela un ulteriore artificio volto a sottrarre il bene allo Stato attraverso la persona estranea al reato, in quanto la nuova proprietaria delle quote sociali era be consapevole nel 2011 dell’atto con cui si era già sottratto il bene alla garanzia patrimoniale creditori sociali.
Va GLYPH ribadito GLYPH il GLYPH principio GLYPH già GLYPH affermato GLYPH da Sez. 3 – , n. 41135 del 22/05/2019 Cc. (dep. 08/10/2019) Rv. 277980 – 01 che ai fini del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del profitto del reato, r l’effettiva disponibilità giuridica dei beni da parte dell’indagato, anche per interposta perso momento in cui sia disposto il vincolo, essendo ininfluente, in considerazione della natur sanzionatoria dell’istituto, la circostanza che gli stessi siano stati acquisiti antecedenteme dopo la commissione del reato. (Fattispecie relativa al sequestro di beni acquistati molti an prima rispetto all’adozione del provvedimento)
Va allora sottolineato che è la stessa tipologia della misura, avente ad oggetto non già i beni valori costituenti il profitto del reato ma, in caso di impossibilità di aggredire quest’ultim o valori che a tale profitto equivalgano, a rendere irrilevante l’anteriorità o meno rispett data del reato della acquisizione della titolarità di essi, avendo il legislatore privilegiato, di impossibilità di ricorrere alla confisca in via diretta, la radicale soluzione dell’apprens beni comunque riferibili alla persona dell’indagato tale da risolversi, del resto, come a più rip affermato da questa Corte, in una misura di carattere chiaramente sanzionatorio. Quel che conta, dunque, ai fini dell’apprensione in oggetto, è la effettiva disponibilità giuridica del bene (t prevalere su intestazioni fittizie o di comodo come nel caso di specie in cui il fabbricato ad albergo viene sottratto alla RAGIONE_SOCIALE e ceduto alla neo costituita RAGIONE_SOCIALE Hous
srl unipersonale di cui lo stesso ala momento era amministratore e«proprietario delle quote social fino alla cessione nel 2013 alla figlia ritornando poi nella disponibilità dell’immobile contratto di locazione) al momento in cui il sequestro venga disposto indipendentemente dalla collocazione nel tempo e, naturalmente, dalle modalità di acquisizione dello stesso. Né appare pertinente il richiamo alle norme sulla revocatoria di cui agli artt. 2901 e ss. cod. civ., f su diversi presupposti e gravitanti in un ambito del tutto dissimile rispetto a quello dell’im di strumenti sanzionatori in campo penale.
In tema di confisca per equivalente, la “disponibilità” del bene’ quale presupposto d provvedimento, non coincide con la nozione civilistica di proprietà, ma con quella di possesso ricomprendendo tutte quelle situazioni nelle quali il bene stesso ricade nella sfera degli inter economici del reo, ancorché il potere dispositivo su di esso venga esercitato tramite terzi, e estrinseca in una relazione connotata dall’esercizio dei poteri di fatto corrispondenti al dir proprietà (Sez. 3 – , n. 4887 de/ 13/12/2018 Cc. (dep. 31/01/2019 ) Rv. 274852 -01) Sez. 3 – , n. 34602 del 31/03/2021 Cc. (dep. 17/09/2021 ) Rv. 282366 – 01
Ai fini della confisca per equivalente di cui all’art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000 esclusivamente la effettiva disponibilità del bene da parte dell’imputato. Si tratta di misura ha natura eminentemente sanzionatoria ed è applicabile esclusivamente all’autore del reato (Sez. U, n. 18374 del 31/01/2013, Adami, Rv. 255037 – 01). I presupposti applicativi sono costituiti: a) dall’impossibilità di confiscare, in via diretta il profitto o il prezzo del re disponibilità del bene da parte dell’autore (persona fisica) del reato; c) dalla corrispondenza valore del bene al profitto/prezzo del reato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, l “disponibilità” del bene, quale presupposto del provvedimento, non coincide con la nozione civilistica di proprietà, ma con quella di possesso, ricomprendendo tutte quelle situazioni ne quali il bene stesso ricade nella sfera degli interessi economici del reo, ancorché il pot dispositivo su di esso venga esercitato tramite terzi, e si estrinseca in una relazione connota dall’esercizio dei poteri di fatto corrispondenti al diritto di proprietà (Sez. 3, n. 13/12/2018, Rv. 274852 – 01; Sez. 2, n. 22153 del 22/02/2013, Rv. 255950 – 01; Sez. 3, n. 15210 del 08/03/2012, Rv. 252378 – 01; Sez. 1, n. 11732 del 09/03/2005, Rv. 231390 – 01).3. Il ricorso va dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata ala pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 14.12.2023