Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 9636 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 9636 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/01/2025
SENTENZA
udita la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni scritte trasmesse in data 9 dicembre 2024 dal Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato, limitatamente alla confisca disposta nei confronti dei ricorrenti, con rinvio al
Sui ricorsi proposti nell’interesse di: COGNOME NOME nata a Patù il 31/07/1966, NOMECOGNOME nato a Gagliano del Capo il 01/04/1989, NOMECOGNOME nato a Gallipoli il 18/02/1959, RAGIONE_SOCIALE; avverso la sentenza del 29/07/2024 del Tribunale di Taranto, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; Tribunale di Taranto.
RITENUTO IN FATTO
Il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Taranto, nell’applicare -con sentenza qui impugnata- la pena patteggiata dagli imputati NOME COGNOME NOME e NOME COGNOME, dalla R.RAGIONE_SOCIALE e dal Pubblico ministero, per i reati oggetto di imputazi (capi 15, concorso in riciclaggio, 22, responsabilità amministrativa da reato dell’ente e concorso in usura) in concorso con terzi, nei confronti dei quali si procede separatamente, h disposto -di ufficio- la confisca (ex artt. 644, comma sesto, cod. pen., 640 quater cod. pen., 19D.Lgs. 231/2001), in forma diretta, per NOME COGNOME, fino a concorrenza della somma di euro 31.706,65, per NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE, sino a concorrenza della somma di euro 57.066,57; per equivalente, dell’intero prodotto-profitto conseguito dall’operazione di ricicla (euro 91.400,00 per i capi 15 e 22); quanto a NOME COGNOME era disposta la confisca dirett del profitto del reato di usura, della somma illecitamente percepita a titolo di interessi 500,00).
1.1. Avverso tale sentenza hanno proposto separatamente ricorso gli imputati NOME COGNOME NOME e NOME COGNOME e la società di capitali (RAGIONE_SOCIALE rappresentata NOME COGNOME a ministero dei rispettivi difensori di fiducia, articolando le proprie doglia più motivi, comuni solo per i tre imputati persone fisiche.
2. NOME COGNOME, capo 15, deduce:
2.1. Violazione e falsa applicazione della legge penale e vizio di motivazione, per inti contraddittorietà (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen., in relazione all’art. 648 quater cod. pen.). Vizi deducibili, ai sensi dell’art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., avendo il Gi per l’udienza preliminare ratificato l’accordo proposto dalle parti sulla pena e disposto -di uf la confisca per l’intero ammontare del profitto (euro 91.400,00) del delitto di usura, commess da persone diverse dagli odierni ricorrenti, mentre nella stessa motivazione della sentenza e ne precedenti provvedimenti incidentali cautelari il profitto complessivo del delitto di riciclaggio 15 e 22) è indicato in euro 88.773,22, avendo di poi il giudice indicato un ammontar complessivo della confisca equivalente al profitto realizzato dall’insieme dei concorrenti delitto, secondo il noto principio solidaristico, avversato dai ricorrenti. Viceversa, dall’esame atti processuali era possibile calcolare una diversa dimensione dell’ammontare del profitt conseguito personalmente da ciascun ricorrente, giacché lo stesso Tribunale ha disposto la confisca diretta in misura corrispondente al profitto concretamente conseguito da ciascuno degli imputati (NOME COGNOME, sino a concorrenza di euro 31.706,65; NOME COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE, sino a concorrenza della somma di euro 57.066,22). Inoltre, NOME COGNOME non potrebbe di certo rispondere -con la confisca- del profitto del reato presupposto, potendo l confisca riguardare il solo profitto del reato di riciclaggio, non potendo configurarsi solid tra autore del delitto presupposto ed autore del riciclaggio, che non possono, per espressa previsione di legge, concorrere nel medesimo reato.
2.2. La confisca disposta in via diretta -nei confronti di NOME COGNOME– per ‘int profitto del reato di riciclaggio di cui al capo 15 (euro 31.706,65) non tiene, inoltre, con concorso in quel reato di altre due persone, NOME COGNOME ed NOME COGNOME, tra le quali dovrebbe essere suddiviso il profitto e la corrispondente confisca.
3. NOME COGNOME, capo 15, deduce:
3.1. I medesimi argomenti posti a sostegno del precedente ricorso fondano l’impugnazione proposta nell’interesse di NOME COGNOME nei cui confronti la confisca per equivalente n potrebbe comunque superare la somma di euro 57.066,57, costituente il profitto del delitto di riciclaggio sub 15, mentre l’ammontare complessivo del profitto del delitto di riciclaggio è di 88.773,22 e non certo di euro 91.400, profitto della condotta di usura, contestata ad al soggetti.
3.2. Neppure la quota di profitto (euro 57.066,57) sortita dalla condotta di ricicla descritta al capo 15 potrebbe essere oggetto di confisca diretta e per equivalente, dovendo tal misura tener conto delle altre persone concorrenti nel medesimo reato, tra i quali, in assenza d diverse più precise indicazioni, deve dividersi in parti uguali il profitto confiscabile.
NOME COGNOME, capo 15, per la confisca disposta in riferimento al capo 23 non vi è impugnazione.
4.1-2. I primi due motivi proposti nell’interesse di NOME COGNOME sono perfettament sovrapponibili a quelli proposti nell’interesse del germano NOME.
4.3. Un terzo motivo, esclusivo, afferisce alla manifesta sproporzione tra valor dell’immobile confiscato (euro 95.000,00) al ricorrente e quota del profitto confiscabile rifer allo stesso, che nono supererebbe la soglia di settantamila euro.
5. R.D.M. s.r.I., capo 22.
5.1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 9, 19 e 63 del D.Lgs. 231/2001, avendo Tribunale di Taranto applicato la confisca del profitto del reato (sanzione principale nei confr dell’ente) in mancanza dell’accordo delle parti sul punto, il che costituisce vizio di legit deducibile nell’interesse dell’ente, secondo la recente giurisprudenza di questa Corte (Sez. 6, 30604 del 20/06/2024).
In data 9 dicembre 2024, il Pubblico ministero presso questa Corte ha trasmesso conclusioni scritte, con le quali chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente all’ammontare della disposta confisca.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono tutti ammissibili e fondati.
1.1. Con i motivi proposti nell’interesse delle persone fisiche imputate (NOME COGNOME NOME e NOME COGNOME) si introduce il tema della illegale (art. 448, comma 2 bis cod. proc. pen.) quantificazione della somma confiscata ex officio, fuori dal perimetro delimitato dall’accordo delle parti nel procedimento speciale disciplinato dal Libro VI, Titolo II (applica della pena su richiesta delle parti) del codice di rito vigente.
1.2. I motivi sono, altresì, fondati, in quanto il provvedimento ablatorio si pone nell’ammontare del valore complessivo (euro 91.400, profitto del delitto di usura commesso da altri, in luogo di 88.773,22, profitto tratto complessivamente dalla condotta di ricicl descritta al capo 15), che in quello pro quota confiscato: 31.706,65, per NOME COGNOME, 57.066,57 per i germani NOME e NOME COGNOME– in contrasto con il “diritto vivente” (Sezio unite del 26/09/2024, ric. COGNOME, n. R.g. 31775/2023), che ha risolto il contrasto interno Sezioni penali di questa Corte: “se, in caso di concorso di persone nel reato, la confisca per equivalente del relativo profitto possa essere disposta per l’intero nei confronti di ciascun concorrenti, indipendentemente da quanto da ognuno percepito, ovvero se ciò possa disporsi soltanto quando non sia possibile stabilire con certezza la porzione di profitto attribuib ognuno oppure ancora se la confisca debba essere comunque ripartita tra i concorrenti, in base al grado di responsabilità di ciascuno o in parti eguali, secondo la disciplina civilistica obbligazioni solidali”. La confisca di somme di denaro, afferma il testo dell’informazione provvisoria diffusa all’esito della camera di consiglio, ha natura diretta soltanto in presenza prova della derivazione causale del bene rispetto al reato, non potendosi far discendere dett qualifica dalla mera natura del bene. La confisca è, invece, qualificabile per equivalen prosegue ancora la già richiamata informazione provvisoria, in tutti i casi in cui non sussis predetto nesso di derivazione causale. In caso di concorso di persone nel reato (ed è questo i caso oggetto del ricorso in trattazione), esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confis disposta nei confronti del singolo concorrente limitatamente a quanto dal medesimo concretamente conseguito. Il relativo accertamento è oggetto di prova nel contraddittorio fra parti. Solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente soccorre il criterio della ripartizione in parti uguali. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Orbene, il giudice che ha applicato la pena sull’accordo delle parti ha, di ufficio, dispo nei confronti dei ricorrenti, la confisca, per equivalente valoriale, di beni per un ammont corrispondente al complessivo profitto (euro 91.400,00) del reato di usura, presupposto del riciclaggio (euro 88.773,22).
2.1. La giurisprudenza di questa Corte (tra le più recenti oggetto di massimazione: Sez. 2, n. 13915 del 05/04/2022, Rv. 283081 – 01) ha avuto modo di chiarire che «in tema di
patteggiamento, la sinteticità della.motivazione tipica del rito non può estendersi.all’applicaz della misura di sicurezza della confisca, sicché il giudice che dispone l’ablazione obbligatori denaro o di beni ai sensi dell’art. 640 quater cod. pen., ha l’obbligo di motivare sia sulle ragioni per cui non ritiene attendibili le giustificazioni eventualmente addotte in ordine all’ammon del valore della confisca, sia sulla imputabilità soggettiva della confisca dell’intero p conseguito da tutti i concorrenti che si concentri su uno solo degli agenti.
2.2. Nella concreta fattispecie, la confisca è stata disposta ai sensi e per gli effetti d 648 quater cod. pen., commi primo e secondo, non appare, pertanto, revocabile in dubbio che la misura ablatoria abbia avuto ad oggetto il profitto complessivo (euro 91,400) sortito dall’in operazione in favore dei concorrenti dalla consumazione del reato di usura commesso da altri imputati. Laddove il giudice avrebbe dovuto, viceversa, confiscare, in primo luogo il più limit ammontare complessivo del profitto conseguito da delitto di riciclaggio (capo 15, euro 88.773,57), dividendo, poi, tale ammontare complessivo in ragione del profitto da ciascuno conseguito e, solo in assenza di parametri di separazione dei profitti tratti singolarmente concorrenti, ripartire la somma in parti uguali tra i correi, confiscando inoltre, in via d singoli beni da ciascuno posseduti in misura proporzionale all’ammontare del profitto singolar conseguito.
La confisca disposta nei confronti dell’ente (R.D.M. s.r.I.), ai sensi degli articoli 9, 1 del D.Lgs. 231/2001, non tiene inoltre conto del fatto che la misura svolge, nei confron dell’ente, funzione di sanzione principale, talché essa non può essere applicata dal giudice fuo dell’accordo delle parti (Sez. 6, n. 30604 del 20/06/2024, RAGIONE_SOCIALE, 286828).
La sentenza va pertanto, sui punti dedotti, annullata con rinvio (quanto alla confisc disposta nei confronti delle tre persone fisiche ricorrenti), dovendo il giudice ispirars misurare l’ammontare della somma confiscata, al più volte richiamato principio (non solidaristico) espresso recentemente dalle Sezioni unite (n.r.g. 31775/2023, del 26/09/2024, ric. COGNOME) di questa Corte. Il rinvio va disposto in favore del giudice per l’udienza prelim del Tribunale di Taranto, in diversa composizione, che applicherà alla fattispecie il principi diritto espresso dalle Sezioni unite della Corte, poco sopra richiamato nelle forme del informazione provvisoria diffusa.
La sentenza, limitatamente alla confisca disposta nei confronti dell’ente (R.D.M. s.r.I.), invece annullata senza rinvio, con restituzione degli atti all’ufficio del Giudice per l’u preliminare del Tribunale di Taranto, dovendo le parti valutare se procedere ad un nuovo accordo sulla sanzione da applicare, che deve necessariamente coinvolgere anche l’aspetto della confisca e del suo ammontare.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti della RAGIONE_SOCIALE in persona del le rappr. p.t., e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Taranto per l’ulteriore Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni di confisca nei confronti di COGNOME NOME, NOME e NOME COGNOME nni con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Taranto in diversa composizione.
Così deciso il 7 gennaio 2025.