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Confisca per equivalente: come si divide il profitto?

La Corte di Cassazione ha annullato una sentenza che disponeva la confisca per equivalente in solido tra più imputati per riciclaggio. La Corte ha stabilito che la confisca deve essere applicata individualmente, limitatamente al profitto che ciascun concorrente ha concretamente conseguito. Se la quota individuale non è accertabile, il profitto totale va diviso in parti uguali. Per l’ente coinvolto, la confisca, essendo una sanzione principale, non può essere disposta dal giudice al di fuori dell’accordo di patteggiamento.

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Pubblicato il 17 settembre 2025 in Diritto Penale, Giurisprudenza Penale, Procedura Penale

Confisca per Equivalente: La Cassazione detta le regole per la divisione del profitto

Una recente sentenza della Corte di Cassazione interviene su un tema cruciale del diritto penale patrimoniale: la confisca per equivalente in caso di concorso di persone nel reato. Con la sentenza n. 9636/2025, la Suprema Corte ha annullato un provvedimento di confisca, stabilendo principi chiari sulla ripartizione del profitto illecito tra i vari concorrenti e sul ruolo del giudice nel patteggiamento.

I Fatti del Caso

Il caso trae origine da un procedimento per reati di riciclaggio e usura che vedeva coinvolti tre individui e una società a responsabilità limitata. Le parti avevano raggiunto un accordo sulla pena (patteggiamento), ratificato dal Giudice per l’udienza preliminare. Tuttavia, il giudice, andando oltre l’accordo, aveva disposto d’ufficio la confisca di beni per un valore complessivo calcolato sul profitto del reato presupposto di usura, applicandola in modo indifferenziato tra i vari imputati.

Contro tale decisione, gli imputati e la società hanno proposto ricorso in Cassazione, lamentando sia l’errata quantificazione della somma da confiscare sia, soprattutto, l’illegittima applicazione del principio solidaristico, secondo cui ciascun concorrente avrebbe dovuto rispondere per l’intero profitto del reato, a prescindere da quanto effettivamente percepito.

La Questione Giuridica e i Limiti della Confisca per Equivalente

Il cuore della controversia verteva su due questioni fondamentali:
1. In caso di concorso di persone, la confisca per equivalente del profitto del reato può essere disposta per l’intero importo nei confronti di ciascun concorrente?
2. Nel contesto di un patteggiamento, il giudice può disporre autonomamente la confisca nei confronti di un ente, qualora questa misura non sia inclusa nell’accordo tra le parti?

La difesa sosteneva che la confisca dovesse essere limitata alla quota di profitto effettivamente incassata da ogni singolo individuo, opponendosi alla logica della responsabilità solidale. Per la società, si contestava il potere del giudice di imporre una sanzione (la confisca) non prevista nel patteggiamento, violando così la natura negoziale del rito.

Le Motivazioni della Cassazione

La Corte di Cassazione ha accolto integralmente i ricorsi, fornendo chiarimenti decisivi basati su un recentissimo intervento delle Sezioni Unite.

Il Calcolo del Profitto e il Principio di Individualità

Richiamando il ‘diritto vivente’ espresso dalle Sezioni Unite, la Corte ha ribadito un principio cardine: la confisca per equivalente non segue una logica solidaristica. Deve essere disposta nei confronti di ogni singolo concorrente limitatamente a quanto da lui concretamente conseguito.

L’accertamento della quota individuale diventa quindi un passaggio cruciale, che deve essere oggetto di prova nel contraddittorio tra le parti. Solo qualora sia impossibile determinare con esattezza la porzione di profitto attribuibile a ciascuno, soccorre un criterio residuale: la ripartizione del profitto complessivo in parti uguali tra tutti i concorrenti. Nel caso di specie, il giudice di primo grado aveva errato sia nel calcolare l’importo totale (basandolo sul reato di usura anziché su quello di riciclaggio), sia nell’applicare una confisca indifferenziata.

La Posizione Specifica dell’Ente

Per quanto riguarda la società, la Cassazione ha precisato che, ai sensi del D.Lgs. 231/2001, la confisca del profitto del reato costituisce una sanzione principale e non una misura di sicurezza. In quanto tale, essa rientra a pieno titolo nell’oggetto dell’accordo di patteggiamento. Di conseguenza, il giudice non può applicarla d’ufficio se le parti non l’hanno concordata. Un’imposizione unilaterale violerebbe la natura stessa del rito speciale.

Le Conclusioni

In conclusione, la Corte ha annullato la sentenza impugnata. Per le persone fisiche, ha disposto un rinvio al Tribunale, che dovrà ricalcolare l’ammontare della confisca applicando il corretto principio di ripartizione individuale del profitto. Per la società, invece, ha annullato la sentenza senza rinvio, restituendo gli atti al giudice di primo grado affinché le parti possano valutare un nuovo accordo che includa anche la sanzione della confisca. Questa decisione rafforza la tutela del patrimonio individuale e delimita con precisione i poteri del giudice nel rito del patteggiamento, specialmente quando sono coinvolti enti.

In caso di concorso di persone in un reato, la confisca per equivalente si applica in solido?
No. La Corte di Cassazione, richiamando una decisione delle Sezioni Unite, ha stabilito che la confisca per equivalente non si basa su un principio solidaristico. Deve essere disposta nei confronti del singolo concorrente limitatamente alla quota di profitto che ha concretamente conseguito.

Come si determina la quota di profitto da confiscare a ciascun concorrente?
L’accertamento della quota individuale è oggetto di prova nel contraddittorio tra le parti. Solo se risulta impossibile individuare la quota di arricchimento di ogni singolo concorrente, il giudice può applicare il criterio residuale della ripartizione del profitto totale in parti uguali tra tutti i partecipanti al reato.

Nel patteggiamento, il giudice può disporre la confisca nei confronti di un ente se non è parte dell’accordo?
No. Per gli enti, ai sensi del D.Lgs. 231/2001, la confisca è una sanzione principale e non una misura di sicurezza. Pertanto, non può essere applicata dal giudice al di fuori dell’accordo di patteggiamento raggiunto tra l’ente e il pubblico ministero.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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