Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 41031 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 41031 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME
UP – 05/11/2025
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Milano il giorno DATA_NASCITA rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO – di fiducia avverso la sentenza in data 19/3/2025 della Corte di Appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che e stata richiesta la trattazione orale del procedimento; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; uditi i difensori dell’imputato, AVV_NOTAIO (in sostituzione dell’AVV_NOTAIO) e AVV_NOTAIO, che hanno concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso con conseguente annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 19 marzo 2025 la Corte di Appello di Milano, decidendo in sede di rinvio a seguito di annullamento di precedente sentenza della stessa Corte di appello in data 21 novembre 2023 disposto dalla Sezione Sesta penale della Corte di cassazione con sentenza in data 27 settembre 2024 ed in parziale riforma della sentenza in data 18 luglio 2018 del Tribunale di Milano, ha ordinato la confisca dei beni di cui al provvedimento di sequestro preventivo emesso in data 2 ottobre 2015 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della medesima città, limitatamente all’importo di euro 819.000,00
Va detto subito che nell’ambito del presente procedimento in data 12 aprile 2022 era intervenuta una precedente sentenza rescindente della Corte di cassazione che in relazione alla posizione dell’attuale ricorrente NOME COGNOME chiamato a rispondere di una serie di reati (capi A, associazione per delinquere, C, riciclaggio, E, fraudolenta intestazione di valori, F, già dichiarato estinto in primo grado per prescrizione) aveva dichiarato l’estinzione per prescrizione dei reati di cui ai capi A ed E, rideterminato il trattamento sanzionatorio irrogato allo stesso limitatamente al delitto di riciclaggio ed annullato la sentenza dallo stesso impugnata limitatamente alla confisca, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano per nuovo giudizio sul punto, enunciando il principio di diritto secondo il quale la confisca per equivalente del profitto del reato Ł applicabile solo con riferimento al vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito dal “riciclatore” e non sull’intera somma provento del reato presupposto.
La Corte di appello si era quindi nuovamente pronunciata in relazione alla confisca con la menzionata sentenza in data 21 novembre 2023 con la quale aveva rideterminato l’importo della confisca nella misura di 819.000, 00 euro affermando che detto profitto era conseguente all’operazione di vendita delle quote sociali della società immobiliare “RAGIONE_SOCIALE“, formalmente intestata a NOME COGNOME e NOME COGNOME, i cui soci occulti erano NOME COGNOME e NOME COGNOME, che avrebbero finanziato la società con il provento di reati. PoichØ era stato accertato che la società era stata ceduta per l’importo complessivo di 1.614.000 euro e successivamente il COGNOME aveva provveduto a trasferire agli originari investitori di capitali illeciti la somma di 795.000,00 euro, in tal modo realizzando il reato di riciclaggio, il profitto oggetto di confisca doveva essere quantificato in 819.000,00 euro, pari alla differenza tra il prezzo di vendita della società e la somma restituita da COGNOME agli investitori dei capitali illeciti.
Come detto tale decisione veniva nuovamente annullata dalla Corte di cassazione con la pure menzionata sentenza del 27 settembre 2024 nella quale si evidenziava che la Corte di appello non aveva correttamente applicato il principio dettato con la sentenza rescindente, lì dove aveva ritenuto che il profitto del reato di riciclaggio dovesse essere accertato tenendo esclusivamente conto del denaro investito dal padre del ricorrente, nonchØ del differenziale tra la somma incassata per la vendita della società RAGIONE_SOCIALE e la somma resa agli investitori occulti.
Segnalava al riguardo questa Corte:
l’omessa valutazione dell’accertamento contenuto nella sentenza del Tribunale di Milano n. 5649/2015 che conteneva un puntuale riferimento alle movimentazioni di denaro rilevanti ai fini della quantificazione del profitto del reato di riciclaggio;
che la Corte di appello aveva fondato la propria decisione unicamente sulle risultanze di una consulenza di parte ritenute insufficienti a dimostrare l’effettivo versamento di una somma di 168.000,00 euro da parte del padre dell’imputato mentre dalla lettura della sentenza di primo grado emessa in questo procedimento, risultava che era stato prodotto il preliminare di compravendita nel quale le parti davano atto dell’avvenuto versamento dell’assegno portante tale importo, atto che non risultava valutato dalla Corte di appello ai fini di stabilire se la dichiarazione contrattuale potesse o meno valere quale quietanza di pagamento;
che risultava fondata anche la doglianza relativa al vizio di motivazione circa la ritenuta insussistenza dell’effettività del “finanziamento soci” per l’importo di 1.600.000,00 euro (per la precisione 1.595.078,60) effettuato dal ricorrente al momento della cessione delle quote della società ‘RAGIONE_SOCIALE‘.
Si giungeva così alla pronuncia della sentenza qui impugnata.
Ricorrono per Cassazione avverso la predetta sentenza e con atto unico i difensori dell’imputato, deducendo con un articolato motivo: violazione di legge e vizi di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 187, 192, commi 1, 2 e 3, 238-bis, 533, comma 1, 627, comma 3, 648 cod. proc. pen. e 27 Cost.
Al riguardo deduce la difesa del ricorrente che la motivazione in ordine alla quantificazione dell’eventuale importo da assoggettare a confisca Ł stata illegittimamente sostituita dai Giudici di appello con un riassunto dei motivi per cui l’imputato Ł stato a suo tempo (con sentenza definitiva) condannato per il reato di riciclaggio.
In sostanza, prosegue la difesa dei ricorrenti, la Corte territoriale, pur in presenza di poste incidenti pro-reo sulla determinazione del profitto (e, per l’effetto, sulla confisca), le ha annullate ipotizzando a carico del COGNOME condotte illecite mai contestate, ma che ha
ritenuto sussistenti attraverso il ricorso all’analogia in malam partem: si sostiene, in breve, che poichØ l’imputato ha certamente posto in essere le operazioni simulate di cui alla condanna per riciclaggio, se ne deve dedurre la simulazione anche di quelle non contestate e di cui non vi Ł prova certa.
In particolare, la Corte di appello se da un lato ha detratto dall’importo complessivo di 1.614.000 euro di cui all’incasso della vendita delle quote sociali della RAGIONE_SOCIALE la somma di euro 795.000,00 costituente l’utilità marginale restituita agli originari investitori COGNOME e COGNOME, dall’altro, non avrebbe considerato, ai fini della detrazione, l’entità degli investimenti personali (e del ricorrente e del di lui padre), ritenendoli non pienamente provati e quindi non utilizzabili ai fini della determinazione del profitto.
Ricorda la difesa del ricorrente che vi erano stati due distinti procedimenti:
a) nel primo, conclusosi con sentenza irrevocabile di assoluzione, all’odierno ricorrente era contestato il reato di cui all’art. 12 quinquies D.L. 306/92 “… per avere, … il COGNOME NOME e il COGNOME NOME attribuito, tra le altre, la titolarità delle proprie quote della società RAGIONE_SOCIALE rispettivamente il COGNOME NOME, al COGNOME NOME, il COGNOME NOME, al COGNOME NOME‘: in detto procedimento il Tribunale riconosceva l’effettiva e lecita titolarità delle quote della società RAGIONE_SOCIALE in capo al COGNOME, escludendo che le stesse fossero state dal medesimo acquistate con i soldi di COGNOME e COGNOME:
b) nel secondo, relativo al reato di riciclaggio per il quale Ł intervenuta condanna definitiva e del quale oggi si discute in relazione alla sola confisca, erano contestate condotte specifiche commesse dal ricorrente successivamente al gennaio 2011: le dazioni di 80.000,00 e 170.000,00 euro del giorno 08.06.2012 a COGNOME NOME, nonchØ le dazioni di 400.000,00 e 145.000,00 euro – rispettivamente il 28.12.2011 e 28.02.2011- a COGNOME NOME.
Afferma, poi, la difesa del ricorrente che con riferimento al finanziamento di euro 1.595.000 – la cui effettività avrebbe dovuto essere vagliata nel giudizio di rinvio come stabilito dalla sentenza rescindente – la Corte di appello sostiene contemporaneamente due tesi non conciliabili tra loro:
che il finanziamento Ł effettivo, ma Ł stato “verosimilmente” posto in essere con denaro di provenienza illecita;
che il finanziamento non Ł effettivo in quanto “sovente” le causali adottate dal COGNOME sono distoniche rispetto alle movimentazioni di denaro.
Nel fare ciò però la Corte di appello avrebbe errato nella lettura della sentenza rescindente ove alle pagg. 8 e 9 si legge «della entità del profitto si dira infra (sub 3.7), in quanto spetterà al giudice del rinvio quantificarlo, tenendo conto sia della entità degli investimenti personali, la cui origine lecita non Ł discussa, che dell’utilità marginale restituita agli originari investitori», ciò perchØ il tema dell’origine lecita delle risorse proprie del COGNOME non Ł mai stato in discussione.
Aggiunge, ancora, la difesa del ricorrente che la Corte di appello sarebbe incorsa in una violazione dell’art. 238-bis cod. proc. pen. in relazione alla sentenza del Tribunale di Milano n. 5649/15R.G. laddove in quel procedimento la provenienza lecita delle risorse della famiglia COGNOME costituiva dato di fatto acquisito e presupposto della assoluzione mentre la provenienza illecita riguardava soltanto le somme investite nell’operazione ‘RAGIONE_SOCIALE‘ da COGNOME e da COGNOME somme, quest’ultime, che sono state a loro rese dal COGNOME nel 2011 e nel 2012 con le operazioni indicate nel capo di imputazione. Così operando il Tribunale aveva ben distinto le somme di provenienza lecita da quelle di provenienza illecita e la questione non risulta essere stata altrimenti posta in dubbio.
Anche la seconda tesi sostenuta dalla Corte di appello nella quale si sostiene che il finanziamento di 1.595.000,00 euro non sarebbe effettivo risulterebbe frutto di una deduzione priva di fondamento probatorio: sostenendosi che poichØ il COGNOME ha ammesso di aver compiuto operazioni simulate dopo la vendita (vale a dire quelle che hanno determinato la condanna per riciclaggio specificamente indicate nel capo di imputazione) per analogia tutti gli atti antecedenti posti in essere dall’imputato sarebbero simulati. A ciò si aggiunge che la Corte territoriale non si sarebbe avveduta del fatto che la causale che caratterizza il finanziamento de qua era reale e non simulata trattandosi davvero di finanziamento soci effettuato allo scopo di azzerare lo scoperto di conto corrente (reale e documentato in atti) della società come confermato dalla documentazione in atti e nella sentenza del Tribunale dove si legge testualmente: «in data 10 febbraio 2011 nella medesima data del contratto definitivo di cessione delle quote, NOME COGNOME azzera lo scoperto di c/c bancario della società svincolando parte della sua gestione patrimoniale personale e versando nelle casse sociali l’importo di 1.595.078,60 euro a titolo di finanziamento soci infruttifero» (sent. Trib. pagg.49-50).
Quanto, poi, al finanziamento della somma di 168.000,00 euro da parte del padre del ricorrente, la Corte di appello, chiamata a valutale l’eventuale simulazione di tale operazione, sarebbe incorsa nell’errore già denunciato desumendo tale simulazione dalla future simulazioni che avrebbe posto in essere il figlio.
La Corte di appello avrebbe, poi, trascurato il fatto che mentre la somma di 168.000 euro (in relazione al quale vi Ł copia di un assegno in atti ed allegato al ricorso) appare, quale versamento effettuato da NOME COGNOME a titolo di caparra confirmatoria, nel preliminare di vendita sottoscritto dallo stesso con la RAGIONE_SOCIALE in data 10 maggio 2006 (versamento di cui poi si dà semplicemente atto nel nuovo preliminare di vendita dell’11 ottobre 2007 e nel conseguente contratto definitivo del 20 dicembre 2007), per contro gli atti di riciclaggio commessi dal COGNOME sono quelli (e solo quelli) di cui alla condanna definitiva, tutti commessi successivamente alla vendita delle quote della RAGIONE_SOCIALE
CONSIDERATO IN DIRITTO
Appare, innanzitutto, doveroso delimitare il quadro nel quale deve muoversi la presente decisione che riguarda la valutazione del ‘se’ la Corte di appello in sede di rinvio ha dato risposta congrua, non manifestamente illogica, non contraddittoria o comunque non concernente un travisamento dei fatti alle due problematiche evidenziate nella sentenza annullata da questa Corte di legittimità relative:
all’effettività del versamento di 168.000,00 euro da parte del padre dell’odierno ricorrente, non avendo la Corte territoriale nella precedente sentenza valutato se il fatto che l’avvenuto versamento dell’assegno di 168.000,00 del quale si Ł dato atto nel preliminare di compravendita possa o meno valere come quietanza di pagamento, nonchØ valutato la natura eventualmente simulata di detta quietanza anche considerando l’estraneità delle parti alle vicende illecite che hanno successivamente riguardato la società nel cui patrimonio Ł confluito l’immobile de quo ;
all’effettività dell’esecuzione del finanziamento soci dell’importo di 1.595.000,00 (per la precisione 1.595.078,60) euro relativa alla cessione delle quote, in relazione all’analitica ricostruzione della vicenda così come contenuta nella sentenza resa dal Tribunale di Milano n. 5649/2015.
In relazione a detti punti qui all’esame deve essere chiarito che la Corte di cassazione sia nella menzionata sentenza rescindente n. 19561/22 che in quella successiva
n. 43760/24 non ha per nulla dato per scontato che le due operazioni indicate al paragrafo che precede fossero effettive, richiedendone per contro la verifica.
Quanto alla provenienza delle somme eventualmente utilizzate la Corte di cassazione nella prima sentenza rescindente ha però affermato che ciò che doveva essere verificato per la quantificazione del profitto era l”entità’ degli investimenti personali, ‘la cui origine lecita non Ł discussa’ nonchØ l’utilità marginale restituita agli originari investitori.
In sostanza, un primo punto fermo deve essere posto: la questione non riguarda la natura del denaro movimentato dal COGNOME o dal di lui padre qualora lo stesso fosse stato di proprietà dei due, ma l’ipotesi che ci trovi, con riguardo a quelle due qui in esame, in presenza di operazioni simulate che nascondono una diversa realtà attraverso la quale il finanziamento soci di 1.595.078,60 euro ed il versamento dei 168.000,00 euro non sono stati effettuati con denaro (di provenienza lecita) del COGNOME o del genitore ma con denaro proveniente da illecite risorse finanziarie di soggetti terzi transitate sui conti dei due oltre che su quello della immobiliare ‘RAGIONE_SOCIALE‘.
In sostanza, non pare doversi escludere che il COGNOME possa avere effettuato ‘anche’ operazioni nella società RAGIONE_SOCIALE utilizzando denaro proprio o della propria famiglia (ragionevolmente di provenienza lecita come affermato in precedenti sentenze e rimarcato dalla difesa), tanto Ł vero che lo stesso Ł stato mandato assolto con riguardo al reato di intestazione fittizia di detta società, ma ciò non deve distogliere l’attenzione dal fatto che detta società Ł stata utilizzata ‘anche’ come strumento per un vorticoso giro di denaro di provenienza illecita (valutazione confortata dalla irrevocabile sentenza di condanna per violazione dell’art. 648-bis cod. pen. a carico dell’odierno ricorrente) e soprattutto, non deve distogliere l’attenzione dalle due operazioni qui in esame (uniche delle quali si deve oggi occupare questa Corte di legittimità) per le quali, come si vedrà a breve, sono emersi indici di illiceità.
A quando detto consegue, poi, un secondo punto fermo: non assume importanza diretta la scansione temporale, sottolineata dalla difesa del ricorrente, tra gli ingressi delle somme di denaro confluite nella società ‘RAGIONE_SOCIALE‘ di cui si Ł fatta menzione e le operazioni di trasferimento di denaro successive al gennaio 2011 (le dazioni di 80.000,00 e 170.000,00 euro del giorno 08.06.2012 – a COGNOME NOME e le dazioni di 400.000,00 e 145.000,00 euro – rispettivamente il 28.12.2011 e 28.02.2011- a COGNOME NOME) in quanto l’operazione di riciclaggio per la quale Ł intervenuta la definitiva affermazione della penale responsabilità dell’imputato deve essere considerata nel suo complesso come si evince dallo stesso capo di imputazione che descrive una operazione di entrata e successiva uscita di somme di provenienza illecita (non di proprietà del COGNOME) provento di attività predatorie del COGNOME e del COGNOME (e di altri), anche risalenti agli anni ’90, che ha visto come meri luoghi di transito i conti dell’imputato e della sua famiglia e quelli della predetta società e lo stesso COGNOME come strumento per la sua attuazione ed il conseguimento del derivato profitto delle attività di riciclaggio.
La questione risulta indubbiamente centrata nel suo punto di partenza dalla Corte di appello che, a pag. 13 della sentenza impugnata, con un passaggio motivazionale così si Ł espressa: «risulta chiaro che sebbene l’imputato (e il suo dante causa) abbiano effettuato diverse operazioni tracciabili, trasferendo denaro dai conti personali o di famiglia a quello della società immobiliare, ciò non implica che le operazioni abbiano avuto causali reali, nØ che si tratti di somme di provenienza lecita … anzi proprio dalle vorticose movimentazioni di denaro, tutt’altro che lecito, si può logicamente desumere che, invece, le operazioni, prive di un riscontro oggettivo del passaggio di denaro, erano invece simulate in quanto le causali
indicate erano idonee ad accreditare una realtà ben diversa da quella effettiva».
Al di là di quanto si Ł detto Ł però necessario evidenziare, con riguardo alla ritenuta simulazione dell’operazione relativa ai 168.000,00 euro, che la Corte di appello nella sentenza impugnata ha indicato elementi (pagg. 14 e 15) che, attraverso una valutazione di merito, ex sØ non sindacabile in questa sede di legittimità in quanto non manifestamente illogica, l’hanno portata a ritenere la simulazione di tali operazioni (si pensi anche al coinvolgimento di NOME COGNOME, padre dell’odierno ricorrente, mentre in realtà il vero dominus delle intricate operazioni Ł risultato l’imputato NOME COGNOME).
In particolare, la Corte di appello ha sottolineato l’assenza di una effettiva contabile di pagamento non ritenendo all’evidenza provata tale operazione sulla base della documentazione prodotta ed alla menzione di detta somma nel preliminare di vendita.
Anche con riguardo all’assegno relativo a tale asserito versamento, parte ricorrente prospetta una lettura differente rispetto a quella che emerge dalla sentenza impugnata sostenendo (pag. 19 del ricorso) che la Corte di appello non si sarebbe avveduta del fatto che il Tribunale di Milano nella ricostruzione della vicenda aveva esaminato il relativo assegno (allegato anche al presente ricorso): in realtà la Corte di appello non ha di certo affermato che non esiste il predetto assegno ma, molto piø semplicemente, ha affermato che il predetto assegno non Ł stato allegato all’atto di quietanza, nØ che il relativo numero Ł stato ivi indicato, in tal modo ritenendo caratterizzata da indici di simulazione la quietanza stessa.
In tale quadro si aggiungono le ulteriori osservazioni, di certo non di secondaria importanza, che la Corte territoriale ha fatto a pag. 15 della sentenza impugnata.
Si tratta, come detto – ma giova ribadirlo – di valutazioni di merito motivate e non manifestamente illogiche, che non appaiono integrare un travisamento degli elementi probatori (al riguardo la Corte di appello ha dato atto di avere esaminato, come richiesto dalla sentenza rescindente, anche il contenuto dell’originaria sentenza del Tribunale n. 5649/2015), che indubbiamente danno una risposta ad una delle questioni indicate nel provvedimento di annullamento della precedente sentenza della Corte territoriale e che, di conseguenza, non sono ulteriormente sindacabili in questa sede di legittimità.
Del resto in tema di vizi della motivazione, il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, nØ deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999, dep. 2000, Moro, Rv. 215745; Sez. 2, n. 2436 del 21/12/1993, dep. 1994, Modesto, Rv. 196955), ciò perchØ la correttezza o meno dei ragionamenti dipende anzitutto dalla loro struttura logica e questa Ł indipendente dalla verità degli enunciati che la compongono.
A ciò si aggiunge che nel momento in cui l’operazione Ł ritenuta simulata e si incardina nel complessivo quadro dell’articolata attività di riciclaggio la stessa lascia bene ipotizzare che l’apparente facciata di provenienza del denaro dal padre dell’imputato nasconda movimentazioni di denaro di provenienza illecita, altrimenti non avrebbe ragiona logica il ricorso alla simulazione.
Ad analoghe conclusioni si deve addivenire anche con riguardo al finanziamento soci dell’importo di 1.595.078,60 euro.
La difesa dell’imputato alle pagg. 7 e seguenti del ricorso in esame, tenta abilmente di evidenziare una contraddizione nella quale sarebbe incorsa la Corte di appello nella sentenza impugnata laddove da un lato ha affermato che il finanziamento Ł effettivo, ma Ł stato “verosimilmente” posto in essere con soldi di provenienza illecita (cfr. pag. 10, 19 e 20
della sentenza impugnata) e, dall’altro, che il finanziamento non Ł effettivo in quanto “sovente” le causali adottate dal COGNOME sono distoniche rispetto alle movimentazioni di denaro (cfr. pag. 16, primo capoverso.
Ritiene il Collegio che una lettura coordinata della motivazione della Corte territoriale non consente di ravvisare detto contrasto, ragionevolmente ricollegabile all’utilizzazione di espressioni non chiare, ma delle quali si Ł sopra già dato conto della corretta ricostruzione.
Per il resto non Ł corretto affermare come fa la difesa del ricorrente che la Corte di appello ha operato una illegittima estensione per analogia dell’illiceità che caratterizza gli atti di riciclaggio per i quali Ł intervenuta la condanna del COGNOME a tutte le operazioni poste in essere dallo stesso.
In realtà i Giudici di merito (v. pag. 16 e seguenti della sentenza impugnata) hanno indicato una serie di elementi, anche richiamando le dichiarazioni rese dall’imputato (rilevando ad esempio che lo stesso non ha menzionato nei propri interrogatori l’importo del finanziamento de qua tra le presunte passività da recuperare), indicativi del fatto che le causali delle operazioni erano funzionali a creare una circolarità di denaro di provenienza illecita, il tutto rafforzato dalle condotte di successiva redistribuzione delle ricchezze agli originari investitori.
A ciò si aggiunge – si legge ancora nella sentenza impugnata – che ha operato anche richiami al contenuto della originaria sentenza di primo grado del Tribunale in data 18 luglio 2018, nonchØ al contenuto della documentazione rinvenuta in sede di perquisizione ed alle emergenze delle intercettazioni ambientali, la circostanza che la natura simulata delle operazioni (‘finanziamento’ e ‘restituzione finanziamento’) si evince anche dal fatto che le stesse presentano causali distoniche rispetto alla reale volontà delle parti.
A corollario di quanto detto, la Corte di appello ha anche richiamato il contenuto di un provvedimento del Tribunale del riesame di Milano in data 26 aprile 2016 (non contestato nel ricorso in esame) nel quale si Ł affermato che le dichiarazioni dei redditi del COGNOME, quale persona fisica, negli anni dal 2005 al 2011 non giustificavano gli investimenti finanziari di cui si Ł detto.
Quanto appena evidenziato ragionevole e, comunque, non consente di tacciare come manifestamente illogica l’affermazione contenuta a pag. 19 della sentenza impugnata laddove, nella comparazione tra gli elementi indicativi della provenienza delle somme dai delitti presupposto e quella del fatto che le somme erano transitate sui conti personali del COGNOME, si Ł affermato che «non Ł affatto possibile accertare la provenienza lecita delle provviste derivanti da tali conti, nØ dette somme possono essere ritenute di proprietà dell’imputato o della sua famiglia».
In sostanza la Corte di appello ha debitamente spiegato, evidenziando la contrapposizione tra una serie di indici indicativi della provenienza da soggetti diversi dal COGNOME delle somme utilizzate anche per l’operazione di finanziamento ed il fatto che le somme sono transitate sui conti dell’imputato, le ragioni per le quali ha ritenuto preferibile la prima soluzione.
Così operando la Corte territoriale risulta avere fatto ricorso alla ‘prova logica’, partendo da una serie di indizi circa la reale provenienza delle somme oggetto del finanziamento soci e ne ha spiegato le ragioni.
Sul punto Ł appena il caso di ricordare che questa Corte di legittimità ha avuto modo di chiarire che «In tema di valutazione delle prove, la prova logica, raggiunta all’esito di un corretto procedimento valutativo degli indizi connotato da una valutazione sia unitaria che globale dei dati raccolti, tale da superare l’ambiguità di ciascun elemento informativo
considerato nella sua individualità, non costituisce uno strumento meno qualificato rispetto a quella diretta o storica» (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M, Rv. 271228 – 01).
Ed invero va ricordato come in tema di sindacato del vizio della motivazione, il compito del giudice di legittimità non Ł quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all’affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre, come avvenuto nel caso in esame.
Nel caso di specie la Corte di appello risulta avere quindi dato risposta anche alla seconda delle questioni che le erano state richieste di chiarire con la sentenza rescindente e non Ł neppure incorsa nella dedotta violazione dell’art. 238-bis cod. proc. pen.
Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso in esame, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così Ł deciso, 05/11/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME