Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 17840 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 2 Num. 17840 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/03/2025
SECONDA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME
NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di
COGNOME NOMECOGNOME nato a Roma il 29/03/1969
avverso la sentenza del 08/07/2024 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME sentite le richieste del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; sentite le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. NOME COGNOME che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano, per quanto qui rileva, in parziale riforma della pronuncia emessa in data 24 novembre 2022 dal Tribunale di Milano nei confronti di NOME COGNOME per il reato di cui all’art. 81, 110 e 648bis cod. pen., ha rideterminato l’importo della disposta confisca per equivalente, confermando nel resto.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo dei propri difensori, formulando tre motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Carenza di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità. La sentenza impugnata, senza procedere alla ricostruzione della vicenda, si limiterebbe a richiamare l’identità delle condotte per cui si procede rispetto a quelle già giudicate in separato procedimento, con generico riferimento agli esiti dell’attività intercettiva e al contenuto degli interrogatori.
2.2. Violazione dell’art. 649 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, poichØ gli elementi costitutivi della fattispecie contestata sarebbero sovrapponibili a quelli già oggetto di contestazione in distinto procedimento.
2.3. Violazione di legge nell’individuazione della somma da sottoporre a confisca, parametrata sull’intera somma oggetto delle operazioni finanziaria e non sul solo profitto conseguito dall’imputato.
2.4. Il ricorrente ha presentato quattro motivi aggiunti, diretti a censurare, rispettivamente, il difetto di giurisdizione, la mancanza di motivazione in ordine al dolo, l’inutilizzabilità dei dati telematici estratti dalla polizia giudiziaria, l’omessa pronuncia sulla sostituzione della pena.
All’odierna udienza pubblica, le parti presenti hanno concluso come riportato in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile.
Il primo motivo Ł articolato in termini totalmente generici, omettendo completamente di confrontarsi con il concreto apparato motivazionale.
La Corte di appello, con congruo riferimento alle risultanze probatorie, ha ricostruito compiutamente i fatti (la cui oggettività non era mai stata contestata, neppure in primo grado) già accertati nel separato giudizio a carico della concorrente COGNOME puntualizzando come l’oggetto materiale della condotta fosse costituito da somme trasferite da altri clienti, ulteriori rispetto a quelle già prese in considerazione in altro distinto procedimento già definito, fermo restando il medesimo modus operandi dell’imputato (pp. 5-8).
Esondano, invero, nel vizio di genericità sub specie di aspecificità, i motivi di ricorso per cassazione che, come nel caso di specie, sia pure svolgendo censure meramente assertive ovvero enunciando astrattamente principi giurisprudenziali, difettino in concreto di una critica argomentata avverso il provvedimento impugnato e dell’indicazione delle ragioni della loro decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice di merito (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, NOME, Rv. 254584-01).
Anche a prescindere dalla sua palese mancanza di fondamento alla luce delle considerazioni che precedono, l’eccezione di improcedibilità per precedente giudicato non era stata previamente dedotta come motivo di gravame e resta, dunque, non deducibile in questa sede per il combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 2, n. 6179 del 15/01/2021, Pane, Rv. 280648-01, secondo cui non Ł deducibile per la prima volta davanti alla Corte di cassazione la violazione del divieto del ne bis in idem sostanziale, in quanto l’accertamento relativo alla identità del fatto oggetto dei due diversi procedimenti, intesa come coincidenza di tutte le componenti della fattispecie concreta, implica un apprezzamento storico-naturalistico del fatto).
Quanto, infine, alla disposta confisca per equivalente, Ł sufficiente osservare, a conferma della correttezza delle statuizioni dei giudici di merito sul punto, come la Corte di appello, al contrario delle stringate prospettazioni difensive, abbia rideterminato l’importo da assoggettare ad ablazione, computando solo il profitto – sulla base delle stesse dichiarazioni confessorie di COGNOME in sede di interrogatorio – quale effettivo vantaggio da lui effettivamente percepito, nella misura del 3% del denaro complessivamente ripulito, come indicato nel capo di imputazione, data l’implausibilità delle
molteplici versioni apologetiche offerte dall’indagato.
La concreta consistenza della misura ablativa Ł stata, in tal modo, correttamente individuata, in conformità all’insegnamento di questa Corte regolatrice, secondo cui, in tema di riciclaggio, la confisca per equivalente del profitto del reato Ł applicabile solo con riferimento al valore del vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito dal ‘riciclatore’ e non sull’intera somma derivante dalle operazioni poste in essere dall’autore del reato presupposto (Sez. 2, n. 2166 del 06/12/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 283898-01; Sez. 2, n. 2879 del 26/11/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282519-01; Sez. 2, n. 19561 del 12/04/2022, COGNOME, Rv. 283194-01).
Il terzo motivo risulta, dunque, generico e, comunque, manifestamente infondato.
Il tardivo deposito dei motivi aggiunti – avvenuto con nota trasmessa mediante posta elettronica certificata del 5 febbraio 2025 (non rilevando sul punto il rinvio della prima udienza, già fissata al 19 febbraio 2025, per legittime esigenze di difesa – cfr. Sez. 2, n. 47108 del 04/11/2021, COGNOME, Rv. 282323-01; Sez. 5, n. 29604 del 17/06/2014, COGNOME, Rv. 263426-01) e, dunque, in violazione del termine di quindici giorni prima dell’odierna udienza, ai sensi dell’art. 585, comma 5, cod. proc. pen. – esime il Collegio dal valutarne il contenuto, peraltro affatto avulso dai profili di doglianza articolati originariamente e, comunque, già considerati inammissibili, con quanto ne conseguirebbe, a cascata, ai sensi dell’art. 585, comma 4, cod. proc. pen.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19/03/2025.
Il Presidente NOME COGNOME