Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 30021 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 3 Num. 30021 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/06/2025
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da
COGNOME NOME
Presidente –
Sent. n. sez. 957/2025
ALDO ACETO
Relatore –
UP – 04/06/2025
NOME COGNOME
R.G.N. 6742/2025
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ARQUATA SCRIVIA il 02/04/1963
avverso la sentenza del 11/11/2024 della Corte d’appello di Torino
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo per l’inammissibilitˆ del ricorso; il difensore, Avv. NOME COGNOME anche in sostituzione dellÕAvv.
udito NOME COGNOME che ha concluso chiedendo lÕaccoglimento del ricorso.
1.NOME COGNOME ricorre per lÕannullamento della sentenza dellÕ11 novembre 2024 della Corte di appello di Torino che, rigettando la sua impugnazione, ha confermato la condanna alla pena, condizionalmente sospesa, di due anni di reclusione, oltre pene accessorie, irrogata con sentenza del 18 aprile 2024 del Tribunale di Alessandria per il reato di cui allÕart. 4 d.lgs. n. 74 del 2000 a lui ascritto perchŽ, al fine di evadere lÕimposta sul reddito della societˆ RAGIONE_SOCIALE da
lui rappresentata, aveva indicato nella dichiarazione annuale relativa a detta imposta per lÕanno 2013 elementi attivi in misura pari ad euro 0 a fronte di elementi attivi effettivi pari ad euro 990.000,00, cos’ evadendo lÕIRES per lÕimporto di euro 193.298,00.
Con la stessa sentenza era stata disposta la confisca del profitto anche in forma equivalente ove non reperito presso la societˆ.
1.1.Con unico motivo deduce lÕerronea applicazione dellÕart. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000 per essere stata disposta la confisca per equivalente nei suoi confronti pur non avendo percepito il frutto della sua illecita iniziativa.
Richiama, in particolare, il contrasto interpretativo sorto nella giurisprudenza di legittimitˆ, oggetto di devoluzione alle Sezioni Unite penali con ordinanza Sez. 6, n. 22935 del 05/03/2024 in ordine al seguente quesito di diritto: ÇSe, in caso di pluralitˆ di concorrenti nel reato, la confisca per equivalente del relativo profitto possa essere disposta per l’intero nei confronti di ciascuno di essi, indipendentemente da quanto da ognuno eventualmente percepito, oppure se ci˜ possa disporsi soltanto quando non sia possibile stabilire con certezza la porzione di profitto incamerata da ognuno; od ancora se, in quest’ultimo caso, la confisca debba comunque essere ripartita tra i concorrenti, in base al grado di responsabilitˆ di ognuno oppure in parti eguali, secondo la disciplina civilistica delle obbligazioni solidaliÈ.
Le Sezioni Unite, prosegue, hanno fornito la seguente soluzione: ÇLa confisca di somme di denaro ha natura diretta soltanto in presenza della prova della derivazione causale del bene rispetto al reato, non potendosi far discendere detta qualifica dalla mera natura del bene. La confisca è, invece, qualificabile per equivalente in tutti i casi in cui non sussiste il predetto nesso di derivazione causale. In caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietˆ passiva, la confisca è disposta nei confronti del singolo concorrente limitatamente a quanto dal medesimo concretamente conseguito. Il relativo accertamento è oggetto di prova nel contraddittorio fra le parti. Solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente, soccorre il criterio della ripartizione in parti uguali. I medesimi principi operano in caso di sequestro finalizzato alla confisca, per il quale l’obbligo motivazionale del giudice va modulato in relazione allo sviluppo della fase procedimentale e agli elementi acquisitiÈ.
Ribadita la natura sanzionatoria della confisca per equivalente, il ricorrente ne trae alcune conseguenze: a) in primo luogo – afferma – deve essere rispettato il principio, costituzionalmente e convenzionalmente affermato, della proporzionalitˆ della pena; la confisca nei confronti di chi non ha percepito alcun profitto dal reato è contraria al principio di proporzionalitˆ; b) la confisca di valore deve tendere alla rieducazione del condannato, finalitˆ pregiudicata nel caso dellÕautore del reato
che non ha tratto alcun beneficio dalla propria azione; c) in quanto sanzione penale, la confisca deve essere rispettosa del principio di individualizzazione della pena.
2.Il ricorso è inammissibile perchŽ manifestamente infondato.
3.Le deduzioni difensive propongono una interpretazione dellÕart. 12bis d.lgs. n. 74 del 2000 che non solo contrasta con il chiaro tenore letterale della norma (e ne è sostanzialmente abrogante nella parte che disciplina la confisca per equivalente del profitto del reato tributario) ma si fonda anche sulla invocata applicazione del principio di diritto formulato in fattispecie tuttÕaffatto diversa da Sez. U, n. 13783 del 26/09/2024, COGNOME, secondo cui Çla confisca di somme di denaro ha natura diretta soltanto in presenza della prova delle derivazione causale del bene rispetto al reato, non potendosi far discendere detta qualifica dalla mera natura del bene. La confisca è, invece, qualificabile per equivalente in tutti i casi in cui non sussiste il predetto nesso di derivazione causale. In caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietˆ passiva, la confisca è disposta nei confronti del singolo concorrente limitatamente a quanto dal medesimo concretamente conseguito. Il relativo accertamento è oggetto di prova nel contraddittorio fra le parti. Solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente, soccorre il criterio della ripartizione in parti uguali. I medesimi principi operano in caso di sequestro finalizzato alla confisca, per il quale l’obbligo motivazionale del giudice va modulato in relazione allo sviluppo della fase procedimentale e agli elementi acquisitiÈ.
3.1.Nel caso di specie, incontestato il mancato reperimento del profitto del reato presso la societˆ che ha beneficiato dellÕevasione dÕimposta (mancato reperimento che costituisce questione di fatto nemmeno devoluta in appello, tantomeno in questa sede), la confisca di beni per un valore equivalente al profitto (e cioè, allÕimposta evasa) in disponibilitˆ dellÕautore del reato costituisce piana e diretta applicazione dellÕart. 12bis d.lgs. n. 74 del 2000. La deduzione che il ricorrente non ha personalmente beneficiato del risparmio di spesa ottenuto dalla societˆ a seguito del mancato pagamento dellÕimposta costituisce il presupposto giustificativo della confisca per equivalente del profitto nella sua interezza, non potendosi automaticamente estendere ai reati commessi da una sola persona i principi affermati da questa Corte di cassazione per i casi di concorso di persone nel reato; ci˜ per lÕevidente diversitˆ del presupposto di fatto che osta a pericolosi accostamenti, considerato che dati eterogenei non possono produrre, sul piano
logico-giuridico, conseguenze identiche addirittura premianti, nellÕottica difensiva, di chi commette reati in forma singola e presso i quali non si rinvenga il profitto del reato.
3.2.Peraltro, il principio affermato da Sez. U, COGNOME, è malamente evocato perchŽ la sentenza valorizza una generalizzazione empirica, tratta dall’esperienza comune (e in quanto tale sempre superabile in giudizio), per la quale chi partecipa alla commissione di un reato generatore di lucro lo fa per conseguire personalmente un vantaggio che, nella maggiore parte dei casi, ha una sua consistenza economica, e aggiunge che in mancanza di prova del quantum che sia stato effettivamente e concretamente percepito dai singoli correi, il vantaggio derivante dal reato deve essere ripartito in parti uguali tra gli stessi correi. Tutto qui; Sez. U, COGNOME, non ha mai messo in discussione la possibilitˆ di confiscare in forma equivalente il profitto del reato materialmente non rinvenuto presso lÕautore del reato.
3.3.Non è nemmeno chiara quale sia la declinazione pratica dellÕinvocato principio di necessaria proporzionalitˆ della pena visto che: a) in termini generali, è stata disposta la confisca di beni per un valore (necessariamente) equivalente al profitto del reato, secondo quanto prevede lÕart. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000; b) in termini concreti, non risulta nemmeno se e per quali quantitˆ siano stati sequestrati/confiscati beni al ricorrente (che sul punto resta silente).
3.4.Va piuttosto richiamato e ribadito il principio affermato da Sez. 3, n. 11086 del 04/02/2022, COGNOME, Rv. 283028 – 02, che ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimitˆ costituzionale dell’art. 12-bis, comma 1, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, per contrasto con gli artt. 3, 42, 117 Cost., in relazione agli artt. 1 prot. n. 1 CEDU e 49 CDFUE, nella parte in cui prevede la confisca per equivalente e, quindi, il sequestro ad essa finalizzato nei confronti del rappresentante, legale o di fatto, di una persona giuridica, ove non sia possibile eseguire quello, diretto, del profitto di reato, anche sotto forma di risparmio di spesa, nei confronti dell’ente, in quanto la confisca, per la sua natura sanzionatoria, trova fondamento nella realizzazione di una condotta riconducibile a reati tributari, posta in essere dalla persona fisica nell’interesse o a vantaggio dellÕente.
4.Alla declaratoria di inammissibilitˆ del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., essendo essa ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del procedimento nonchŽ del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente nella misura di 3.000,00. Il Collegio intende in tal modo esercitare la facoltˆ, introdotta dallÕart. 1, comma 64, legge n. 103 del 2017, di aumentare, oltre il massimo edittale, la sanzione prevista dallÕart. 616 cod. proc. pen. in caso di
inammissibilitˆ del ricorso considerate le ragioni della inammissibilitˆ stessa come sopra indicate.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Cos’ deciso in Roma, il 04/06/2025.
Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME