Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 43273 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 43273 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 07/07/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
NOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nato a Sora il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/01/2023 del G.i.p. del Tribunale di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con riguardo alle disposte confische, con effetto estensivo nei confronti dell’imputato non ricorrente NOME COGNOME.
RITENUTO IN IFATTO
Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 25 gennaio 2023, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce ha applicato, tra gli altri, a odierni ricorrenti le pene da ciascuno richieste in ordine ai reati lor rispettivamente ascritti. Al di fuori dell’accordo, il Giudice ha inoltre disposto carico degli imputati le confische di somme di denaro specificamente indicate – o, in caso d’impossibilità, la confisca di beni per un valore corrispondente – ai sensi degli artt. 12 bis d.lgs. 74/2000 e 640 quater cod. pen.
Con riguardo alle disposte confische, a mezzo dei difensori fiduciari, gl’imputati hanno proposto distinti ricorsi per cassazione.
Con unico motivo, NOME COGNOME lamenta l’inosservanza degli artt. 12 bis d.lgs. 74/2000 e 640 quater cod. pen.
Evidenziandosi il limitato ruolo partecipativo del’ ricorrente all’associazione per delinquere oggetto del capo 26 e la posizione di concorrente atipico rispetto ai reati oggetti di contestazione ai capi 27, 28 e 30 – che vedono quali autori principali i soggetti organizzatori, promotori o finanziatori del sodalizio – si lament la sproporzione e, comunque, l’assenza di motivazione al riguardo, tra l’importo della disposta confisca, corrispondente all’integrale profitto dei reati, ed il profi personale che l’imputato può aver tratto dalla commissione delle condotte illecite. In tal caso – si allega, richiamandosi anche talune decisioni di legittimità – pena la violazione dell’art. 1, Prot. 1 CEDU, la confisca per equivalente, avendo natura sanzionatoria, dovrebbe essere commisurata al grado di partecipazione al profitto di ciascun concorrente e non potrebbe dunque eccedere la quota di prezzo o profitto a ciascuno attribuibile. In assenza di diversi elementi, sarebbe legittima la suddivisione pro-quota del complessivo importo.
Si aggiunge che, nell’ipotesi in cui si ritenesse sussistere una qualsivoglia responsabilità penale nei confronti del ricorrente, dovrebbe nuovamente applicarsi il beneficio della sospensione condizionale della pena, sussistendone i presupposti.
NOME COGNOME lamenta la violazione dell’art. 44 d.lgs. n. 504 del 1995 e il vizio di mancanza di motivazione sulla confisca, disposta con riguardo ai reati contestati al capo 29.
Sotto un primo profilo si rileva che non si sarebbe potuta disporre la confisca dell’IVA evasa con riguardo al contestato reato di cui all’art. 8 cligs. n. 74 del 2000 poiché l’imputato aveva versato la quota parte d’imposta, altrimenti non avrebbe potuto accedere al rito del patteggiamento.
Con riguardo, poi, alle accise evase, si osserva che la confisca per equivalente prevista dall’art. 5, comma 4, d.l. n. 124/2019, entrato in vigore il 27 ottobre 2019, non si sarebbe potuta applicare con riguardo ai reati contestati, commessi in epoca antecedente, mentre la confisca diretta del profitto si sarebbe semmai potuta disporre nei riguardi del ricorrente soltanto nella misura di 1/12, trattandosi di reati commessi da dodici persone in concorso tra di loro.
Irrilevante, poi, sarebbe il richiamo fatto in sentenza all’art. 640 quater cod. pen., inapplicabile al caso di specie poiché, a seguito del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sull’aggravante, sarebbe residuata soltanto la responsabilità per il reato di truffa semplice previsto dall’ar 640 cod. pen.
Si lamenta, in ogni caso, l’assoluto difetto di motivazione sulla disposta confisca.
NOME COGNOME, al quale sono contestati il reato associativo di cui al capo 26 e i reati di cui ai capi 27 e 29, ha articolato tre motivi di ricorso.
5.1. Con il primo motivo si deducono la violazione degli artt. 12 bis, 12 ter, comma 1, lett. c), e 13 bis, comma 2, d.lgs. 74 del 2000, nonché il vizio di motivazione, sul rilievo che nessuna confisca poteva essere disposta con riguardo al reato di cui all’art. 8 d.lgs. 74 del 2000, posto che la somma dovuta a titolo d’imposta era stata già versata dal ricorrente per poter accedere al rito speciale, mentre la confisca ai sensi dell’art. 240 bis cod. pen. non era applicabile al caso di specie, trattandosi d’importo non superiore a 200.000 euro. Si censura, in ogni caso, l’assoluta mancanza di motivazione sul punto.
5.2. Con il secondo motivo di ricorso si lamentano violazione degli artt. 5, comma 4, d.l. n. 124 del 2019, 40, comma 1, lett. e) e 49 d.lgs. 504/1995 e vizio di motivazione con riguardo alla confisca dell’importo corrispondente alle accise non versate. Analogamente a quanto dedotto dal ricorrente COGNOME, si sottolinea come i reati ascritti siano stati commessi in epoca antecedente all’entrata in vigore della richiamata novella, sicché non si sarebbe potuta applicare la confisca per equivalente del profitto mentre quella diretta avrebbe potuto riguardare soltanto la quota-parte di profitto riferibile al COGNOME. Si censura, in ogni caso, la mancanza di motivazione sul punto.
5.3. Con il terzo motivo, oltre al vizio di motivazione, si deduce la violazione degli artt. 640, secondo comma, e 640 quater cod. pen.
Sotto un primo profilo si lamenta la violazione del principio di specialità osservandosi che i reati di cui agli artt. 483 e 640 cod. pen. non possono concorrere con l’illecito di cui all’art. 49 d.lgs. 504/1995 e con d reato di emissione
di fatture per operazioni inesistenti, con la conseguente consunzione del delitto di truffa ed inapplicabilità della relativa confisca.
Sotto altro profilo, richiamandosi il bilanciamento in termini di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche e la natura sanzionatoria della confisca, si sottolinea come la pena edittale nella specie applicabile, quella di cui all’art. 640 primo comma, cod. pen. non consente l’applicazione della confisca ex art. 640 quater cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Va innanzitutto premesso che, a norma dell’art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., contro la sentenza di patteggiamento può essere proposto ricorso per cassazione «solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazion giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza». Posto ch nel caso di specie l’applicazione della confisca non era stata oggetto di accordo, il ricorso per cassazione sul punto può dunque essere proposto per i consueti motivi di cui all’art. 606 cod. proc. pen., come confermato da questa Corte nella sua più autorevole composizione (S.U. 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348-01), sicché, in parte qua, i ricorsi sono ammissibili.
1.1. Come di seguito si argomenterà in relazione alle singole doglianze proposte, le impugnazioni non sono tuttavia fondate e vanno rigettate con condanna di tutti i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
1.2. Non può infatti accogliersi la richiesta di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alle confische, rassegnata, per tutti gli imputati, dal Procuratore generale, che, oltre a sostenere la fondatezza di altre doglianze proposte dai ricorrenti e di cui più oltre si dirà, richiamando una recente decisione di questa Corte, stante il carattere sanzionatorio della medesima, ha sostenuto l’inapplicabilità della confisca disposta dall’art. 12 bis d.lgs. 74 del 2000 ai reati tributari giudicati con la sentenza impugnata per essere gli stessi stati commessi prima dell’entrata in vigore di tale disposizione, indicata come vigente dal 27 ottobre 2019.
Ed invero, va innanzitutto rilevato che la citata disposizione è stata introdotta nel corpo del d.lgs. 74 del 2000 dall’art. 10, d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158, vale a dire in epoca certamente precedente alla commissione dei reati tributari contestati ai ricorrenti e, trattandosi di ipotesi tutte ricondotte all’art. 8 d.l del 2000, la confisca del profitto del reato, anche per equivalente, era comunque prevista già in precedenza in forza dell’art. comma 243, della I. 24 dicembre 2007, n. 244 che, per tale delitto – come per tutti gli altri previsti dal d.lgs. 74
2000, ad eccezione dell’ipotesi di occultamento o distruzione di documenti contabili di cui all’art. 10 – richiamava le disposizioni di cui all’art. 322 ter cod. pen., rispetto alle quali vi è continuità normativa con il vigente art. 12 bis d.lgs. 74 del 2000 (cfr., ex multis, Sez. 3, n. 50338 del 22/09/2016, Lombardo, Rv. 268386). La decisione di legittimità invocata nella requisitoria del Procuratore generale riguarda, invece, il reato di cui all’art. 10 d.lgs. 74/2000, per il quale non e appunto richiamato il citato art. 322 ter cod. pen., sicché la confisca per equivalente oggi prevista anche per tale delitto dall’art. 12 -bis del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, avendo natura eminentemente sanzionatoria, certamente non si applica al reato di distruzione od occultamento di documenti contabili commesso anteriormente all’entrata in vigore della disposizione citata, non essendo estensibile la regola dettata dall’art. 200 cod. pen. per le misure di sicurezza (Sez. 3, n. 39350 del 08/09/2021, COGNOME, Rv. NUMERO_DOCUMENTO).
Venendo al ricorso proposto da NOME COGNOME, il Collegio osserva innanzitutto l’incomprensibilità – e, dunque, la genericità – del rilievo su richiesta di conferma del beneficio della sospensione condizionale della pena, beneficio a cui le parti avevano subordinato l’applicazione della pena richiesta e che il giudice, riconoscendo la sussistenza dei presupposti di legge, ha conseguentemente applicato.
2.1. Quanto al resto, va premesso che la doglianza dev’essere intesa come specificamente devoluta con riguardo alla confisca per equivalente, che deve ritenersi essere l’unica applicata dal giudice nei confronti di tutti i ricorrenti, c si ricava dal fatto che, con riguardo ai reati di cui ai capi 27 e 29, la stessa è sta disposta in relazione all’intero profitto del reato nei confronti dei diversi cor oggi ricorrenti, ciò che non sarebbe altrimenti possibile con riguardo alla confisca diretta, la quale, come noto, concerne il profitto direttamente riconducibile al reato e va disposta nei confronti di coloro che, ad esso non estranei, ne abbiano in concreto beneficiato e nella misura da ciascuno trattenuta (cfr. Sez. 2, n. 21820 del 26/04/2022, COGNOME, Rv. 283364; Sez. 1, n. 38034 del 09/07/2021, COGNOME, Rv. 282012; Sez. 5, n. 11981 del 07/12/2017, dep. 2018, Scuto, Rv. 272855). La sentenza non ha infatti individuato i beneficiari del profitto dei reati – che possono essere gli agenti, ma, in parte, verosimilmente, anche gli ignoti acquirenti del gasolio illecitamente venduto a prezzo agevolato – in relazione alla quota-parte da ciascuno lucrata sugli importi corrispondenti all’IVA ed alle accise non versate, né il ricorrente COGNOME, come pure i ricorrenti COGNOME e COGNOME, allega specificamente chi, ed in che misura, si sia avvantaggiato di tali profitti illeciti e le censure da tutti svolte sul punto, sia pur in modo non sempre
chiarissimo, sembrano appuntarsi, ed in questo senso vengono intese dal Collegio, come proposte contro la disposta confisca per equivalente.
2.2. Così delineato il perimetro d’indagine, osserva il Collegio come nella giurisprudenza di questa Corte si rinvenga un orientamento, fondato su una particolare lettura della motivazione di una risalente decisione delle Sezioni unite (Sez. U, n. 26654 del 27/03/2008, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 239926), giusta il quale anche la confisca per equivalente del profitto del reato commesso in forma concorsuale può avvenire pro-quota laddove la natura della fattispecie concreta ed i rapporti economici ad essa sottostanti consentano d’individuare, allo stato degli atti, la quota di profitto in concreto conseguita dai singoli concorrenti (Sez 6, n. 33757 del 10/06/2022, COGNOME, Rv. 283828; Sez. 6, n. 6607 del 21/10/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 281046). Al di là della condivisibilità o meno di tale principio, nel caso di specie, come detto, neppure il ricorrente sostiene che dagli atti risulti l’entità del profitto ricavato dal ciascun concorrente nel re limitandosi a genericamente allegare di aver fornito un marginale contributo concorsuale alla commissione dei reati in relazione ai quali la confisca è stata disposta e a lamentare la sperequazione tra la condotta a lui ascritta, soprattutto se confrontata con quella addebitata ai correi, e l’integrale confisca del profitto pe equivalente pure nei suoi confronti disposta. Il ricorrente, pertanto, invoca l’orientamento interpretativo – talvolta accolto anche in sede di legittimità secondo cui, avendo la confisca per equivalente natura sanzionatoria, non può coinvolgere indifferentemente ciascuno dei concorrenti del reato per l’intera entità del profitto accertato, ma deve essere commisurata al grado di partecipazione di ciascun concorrente al profitto, che può essere desunta, in assenza di elementi diversi, anche da criteri sintomatici idonei a corroborare il giudizio d responsabilità, fermo restando che, ove non risulti possibile utilizzare un criterio attendibile di riparto, è legittima la suddivisione dell’importo pro-quota (Sez. 6, n 4727 del 20/01/2021, Russo, Rv. 280596; Sez. 5, n. 20101 del 12/12/2014, dep. 2015, Giallongo, Rv. 263835). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.3. Il Collegio intende invece ribadire il prevalente e preferibile indirizzo, cui la sentenza impugnata di fatto si conforma, giusta il quale la confisca per equivalente, così come il sequestro preventivo in funzione della stessa, può essere disposta, entro i limiti quantitativi del complessivo profitto del reat indifferentemente nei confronti di uno o più degli autori della condotta criminosa, non essendo ricollegato all’arricchimento personale di ciascun concorrente bensì alla corresponsabilità di tutti nella commissione del reato (Sez. 3, n. 56451 del 05/12/2017, NOME e a., Rv. 273604; Sez. 5, n. 19091 del 26/02/2020, COGNOME, Rv. 279494; Sez. 2, n. 9102 del 24/11/2020, Mottola, Rv. 280886; Sez. 6, n. 26621 del 10/04/2018, NOME, Rv. 273256). La ratio della confisca per
equivalente del profitto del reato in capo all’autore del medesimo, infatti, è quella di sottrarre comunque, in modo integrale, le utilità conseguenti al delitto anche laddove le stesse non siano suscettibili di confisca diretta nei confronti del soggetto che in concreto se ne è avvantaggiato, sicché non è necessario individuare alcun vincolo pertinenziale, né nell’an né nel quantum, tra l’effettivo profitto discendente dal reato e il denaro o i beni di valore corrispondente al profitto fatti oggetto di ablazione sub specie di confisca per equivalente. L’eventuale riparto tra i concorrenti medesimi costituisce fatto interno a questi ultimi, privo di alcun rilievo penale, stante il principio solidaristico che uniforma disciplina del concorso di persone e che, di conseguenza, implica l’imputazione dell’intera azione delittuosa a ciascun agente’ nonché la natura della confisca per equivalente, a cui va riconosciuto carattere eminentemente sanzionatorio (Sez. 2 n. 22073 del 17/03/2023, COGNOME, Rv.. 284740; Sez. 5, n. 25560 del 20/05/2015, COGNOME, Rv. 265292). Del resto, l’esecuzione della misura per l’intera entità del profitto accertato nei confronti del concorrente che materialmente ha ricavato una minore utilità dal reato o non ne abbia ricavato alcuna non si pone in contrasto con il principio di proporzionalità di cui all’art. 1, prot.1, CEDU, posto presidio del diritto di proprietà, dovendo questo essere parametrato alla produzione del profitto illecito e non alla sua effettiva disponibilità, sicché, nel cas di impossibilità di un suo recupero, tutti coloro che abbiano concorso a realizzarlo risponderanno con i propri beni (Sez. 5, n. 36069 del 20/10/2020, Carbone, Rv. 280322).
Il ricorso di NOME COGNOME è parimenti infondato in relazione a tutti i profili dedotti.
3.1. Premesso che, in tema di patteggiamento, l’obbligo di motivazione del giudice in relazione alla confisca deve essere parametrato alla particolare natura della sentenza (Sez. 2, n. 13915 del 05/04/2022, NOME, Rv. 283081), nella specie il provvedimento impugnato contiene una motivazione adeguata, che rende evidenti le ragioni della disposta confisca e consente di apprezzarne la correttezza in diritto.
Ed invero, come riconosce lo stesso ricorrente, fondando la statuizione di confisca sugli artt. 12 bis d.lgs. 74/2000 e 640 quater cod. pen., la sentenza attesta che il profitto illecito è stato quantificato con riguardo agli importi dell’ e dell’accise evase quali dettagliatamente indicati al capo 29 di imputazione (in cui si contestano i reati di truffa aggravata in danno dello Stato, sottrazione all’accertamento e pagamento dell’accisa sui prodotti energetici, falso ideologico commesso da privato in atto pubblico ed emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti).
3.2. Con riguardo alla doglianza relativa alla disposta c:onfisca del profitto concernente VIVA evasa, reputa il Collegio che non possa ritenersi che la stessa fosse già stata corrisposta – sicché non potrebbe essere assoggettata a confisca, neppure per equivalente, come ricavabile anche dall’art. 12 bis, comma 2, d.lgs. 74 del 2000 – per il solo fatto che si è proceduto con il rito del patteggiamento.
E’ ben vero che, secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte, in tema di reati tributari, la preclusione al patteggiamento, posta dall’art. 13-bis, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000, per il caso di mancata estinzione del debito tributario prima dell’apertura del dibattimento, opera anche con riferimento al contestato delitto di cui all’art. 8 del citato decreto (Sez. 3, n. 25656 del 27/05/2022 Canalicchio, Rv. 283344), da quantificarsi con riguardo all’IVA portata dalle fatture per operazioni inesistenti. Laddove, dunque, il debito tributario non sia stato soddisfatto, con sanzioni ed interessi, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, la richiamata disposizione impedisce l’accesso al rito del patteggiamento. Né dalla sentenza impugnata – che non ne dà atto – né dal ricorso, sul punto generico, unici atti a cui il Collegio ha accesso, può tuttavia ricavarsi che, nel caso di specie, tale debito sia stato soddisfatto e la circostanza non può dunque essere data per provata per dimostrare l’illegittimità della confisca.
Ne deriva che, se, in mancanza di impugnazione del pubblico ministero, l’eventuale illegittimità della sentenza sul punto non potrebbe essere rilevata da questa Corte, chiamata nella specie a pronunciarsi con riguardo a differenti motivi dedotti dagli imputati, il conseguente errore in cui fosse incorso il giudice nell’ammettere l’imputato al patteggiamento nonostante la richiamata preclusione non impedirebbe comunque di fare applicazione dell’art. 12 bis d.lgs. 74 del 2000 che, pertanto, non può nella specie dirsi illegittimamente applicato.
3.3. Va in ogni caso osservato che l’illecito profitto in relazione al quale è stata disposta la confisca – pari all’IVA ed alle accise evase per essere stato il gasolio, acquistato con aliquote ridotte connesse all’uso agricolo, in realtà venduto, con la condotta fraudolenta descritta in imputazione, a soggetti non aventi diritto, con pari danno per lo Stato – è (altresì) correlato alla truffa aggravata di cui all’a 640, secondo comma, n. 1, cod. pen., parimenti oggetto della richiesta di patteggiamento, sicché la confisca del profitto (sub specie di IVA e accise evase), anche per equivalente, si giustifica comunque ai sensi dell’art. 640 quater cod. pen., parimenti richiamato in sentenza.
3.4. Proprio per questa ragione, peraltro, è infondata anche la doglianza sull’inapplicabilità, ratione temporis, dell’ipotesi di confisca di cui all’art. 5, comma 4, d.l. n. 124 del 2019, trattandosi, appunto, di disposizione c:he nella specie non
ha trovato applicazione e che neppure viene evocata nel provvedimento impugnato.
3.5 Quanto al rinvio contenuto nell’art. 640 quater cod. pen. all’applicabilità dell’art. 322 ter cod. pen. anche alla truffa aggravata di cui all’art. 640, secondo comma, n. 1) cod. pen., si osserva che, nonostante la natura sanzionatoria che da tempo si riconosce alla confisca, il richiamo non possa essere inteso come afferente al trattamento sanzionatorio edittale suscettibile delisione nel caso di bilanciamento in termini di prevalenza di eventuali circostanze attenuanti, bilanciamento nella specie in tal modo operato. La previsione di cui all’art. 69, secondo comma, cod. pen., infatti, si limita in tal caso ad escludere che possa tenersi conto degli aumenti di pena stabiliti per le circostanze aggravanti, stabilendo che debba invece farsi luogo alle diminuzioni previste per le circostanze attenuanti, senza null’altro prevedere coni riguardo a diversi effetti penali conseguenti al riconoscimento dell’ipotesi di reato aggravata, che, pertanto, continuano a dispiegarsi.
3.6. Dell’infondatezza della doglianza concernente la mancata limitazione della confisca per equivalente – nella specie legittimamente disposta alla luce di quanto sopra osservato – ad un dodicesimo dell’illecito profitto conseguente ai reati commessi in concorso con altre undici persone già si è detto analizzando l’analoga doglianza proposta dal ricorrente COGNOME, le cui argomentazioni – sviluppate supra, sub §§. 2.1, 2.2 e 2.3 – si richiamano in quanto integralmente riproponibili, anche, peraltro, in relazione al difetto di prova del profitto personalmente tratto d NOME COGNOME dalla commissione dei reati.
Richiamando quanto più sopra osservato, sub §. 3.1, circa l’adeguatezza della motivazione sulla confisca, trattandosi di argomentazioni allo stesso modo spendibili per la statuizione disposta nei confronti di NOME COGNOME, i motivi del ricorso dal medesimo proposti, in larga parte analoghi ad alcuni di quelli proposti dagli altri ricorrenti e più sopra già esaminati, sono parimenti infondati.
4.1. In particolare, quanto all’infondatezza del primo motivo, si richiamano, in quanto in toto riproponibili anche in questo caso, i rilievi svolti supra, sub §§. 3.2 e 3.3, aggiungendosi che è irrilevante – in quanto non menzionato nella sentenza impugnata, né in concreto applicato – il disposto di cui all’art. 12 ter d.lgs. 74 del 2000 sulla confisca per sproporzione.
4.2. Con riguardo al secondo motivo di ricorso, si richiama, invece, quanto osservato al §. 3.4 e, in relazione all’omessa applicazione della confisca del profitto pro-quota, quanto osservato sub §§. 2.1, 2.2 e 2.3, non essendo peraltro neppure in questo caso possibile quantificare, in base agli atti, il profitto personale trat da NOME COGNOME in relazione ai reati al medesimo ascritti.
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4.3 Quanto all’ultimo motivo di ricorso, con riguardo all’irrilevanza del giudizio di bilanciamento tra le circostanze di opposto segno ai fini dell’applicabilità dell previsione sulla confisca contenuta nell’art. 640 quater cod. pen., si richiamano i rilievi svolti al §. 3.5.
Con riguardo alla residuale doglianza circa l’errata qualificazione giuridica dei fatti, proposta soltanto dal ricorrente COGNOME, deve invece escludersi l’assorbimento della truffa aggravata nei reati previsti dalla disciplina speciale concernente gl illeciti tributari e le violazioni in materia d’accise sicché il motivo di ricorso affe alla dedotta qualificazione giuridica dei fatti non è neppure proponibile in questa sede, ed è comunque infondato. La contestazione dei reati ipotizzati e per i quali è stata richiesta l’applicazione della pena, infatti, non può dirsi frutto di un err manifesto che ne consenta la deducibilità col ricorso per cassazione per errata qualificazione giuridica ai sensi dell’art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., ricorrendo tale fattispecie quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l’impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023; Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, COGNOME, Rv. 281116).
Con riferimento al reato di cui all’art. 8 d.lgs. 74/2000, va osservato che, nel caso di specie, l’emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti costituisce soltanto un aspetto della più ampia azione fraudolenta contestata in danno dello Stato per il minor gettito fiscale’ che si riferisce non soltanto all’IV ma anche alle accise dovute, sicché, per ciò solo, non è invocabile il principio di consunzione della truffa nel reato fiscale affermato da Sez. U, n. 1235 del 28/10/2010, dep. 2011, Giordano e aa., Rv. 248865-01, ove si è ritenuta la configurabilità di un rapporto di specialità tra le fattispecie penali tributari materia di frode fiscale (artt. 2 ed 8, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74) ed il delitto truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640, comma secondo, n. 1, cod. pen.), sul rilievo che qualsiasi condotta fraudolenta diretta alla evasione fiscale esaurisce il proprio disvalore penale all’interno del quadro delineato dalla normativa speciale, salvo che dalla condotta derivi un profitto ulteriore e diverso rispetto all’evasione fiscale, quale l’ottenimento di pubbliche erogazioni (più di recente il principio stato riaffermato da Sez. 3, n. 36916 del 03/11/2020, Bernardi, Rv. 280788). Come accennato, nella fattispecie concreta qui in esame la condotta fraudolenta diretta alla evasione fiscale non esaurisce il proprio disvalore penale all’interno del quadro delineato dalla normativa speciale tributaria anche perché, diversamente da quanto di solito avviene, il reato di cui all’art. 8 d.lgs. 74/2000 non è sta
diretto alla commissione del delitto di cui all’art. 2 dello stesso decreto, sicché non ricorre – né era in astratto ipotizzabile – quel delitto di dichiarazione fraudolen che avrebbe ricompreso, ed esaurito in ambito penai-tributario, il profilo di frode della truffa comune.
In ogni caso, come detto, residua comunque un profitto ulteriore e diverso da quello dell’imposta sul valore aggiunto che, in questo caso, coincide con l’omesso versamento delle accise dovute sui prodotti petroliferi. Al riguardo, non può infatti predicarsi la non configurabilità del concorso con la truffa comune, essendosi già affermato, in vicenda analoga, che il reato di cui all’art. 40, lett. c) del d.lgs 504 del 1995 non si pone in rapporto di specialità con il reato di truffa, atteso che il ricorso alle modalità fraudolente che caratterizzano il reato codicistico non è elemento costitutivo della fattispecie disciplinata dalla disposizione in materia di accise, la quale punisce la mera destinazione degli oli minerali ad un utilizzo diverso rispetto a quello per cui è concessa l’agevolazione di imposta, di talché tale diversa destinazione può riguardare anche carburanti conseguiti legittimamente in regime di agevolazione (Sez. 5, n. 44869 del 25/09/2013, Garofalo, Rv. 257132).
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 7 luglio 2023.