Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 31778 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 31778 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: TRIPICCIONE DEBORA
Data Udienza: 18/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME nata a Perugia il DATA_NASCITA avverso la sentenza emessa il 9 maggio 2023 dalla Corte di appello di Firenze; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
lette le richieste del difensore, COGNOME AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che, giudicando in sede di rinvio a seguito della sentenza della Seconda Sezione n. 383 del 21/11/2019, dep.2020, limitatamente al reato di falso ideologico per induzione di cui al capo 3 ed alla confisca per equivalente, ha dichiarato non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo 3 per
intervenuta prescrizione, ha rideterminato la pena inflitta in anni 1, mesi 2 e giorni 15 di reclusione ed euro 400 di multa ed ha ridotto l’importo della confisca per equivalente sugli immobili ad euro 123.605,00.
Deduce cinque motivi di ricorso, di seguito riassunti nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
1.1.Con i primi due motivi che, in quanto logicamente connessi, possono essere esposti congiuntamente, deduce i vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione alla determinazione dell’aumento di pena per il reato non prescritto di cui al capo 2.
Ad avviso della ricorrente la Corte Fiorentina è incorsa in una violazione di legge, allorché, nel determinare la porzione di aumento da detrarre dalla pena complessiva in relazione al reato dichiarato prescritto, ha ritenuto che, poiché nella sentenza di condanna era stata indicato un aumento complessivo di un mese per i reati di falso di cui ai capi 2 e 3 dell’imputazione, in mancanza di diverse indicazioni, dovesse essere imputato al capo 3 la metà dell’aumento stabilito, pari a quindici giorni di reclusione. Ha dunque privilegiato un criterio aritmetico non previsto dalla legge, a fronte di un criterio conforme all’articolo 133 cod.pen., oltre che al favor rei, relativo alla diversa gravità dei reati ascritti, dovendosi ritenere più grave quello di cui al capo 3 dichiarato prescritto al quale avrebbe dovuto imputare la pena di giorni 29 di reclusione, considerando un solo giorno di aumento per il capo 2.
1.2 Con il terzo, quarto e quinto motivo di ricorso, anche questi tra loro logicamente connessi e da esporre congiuntamente, deduce: i) la violazione dell’articolo 640-quater cod. pen. in relazione alla omessa o mancata individuazione specifica delle condotte prescritte; ii) il vizio di mancanza assoluta di motivazione con riferimento alla statuizione relativa all’importo residuo della confisca per equivalente; iii) la violazione dell’articolo 240, comma 1-bis, ultima parte, cod. pen. che statuisce il carattere residuale della confisca per equivalente.
Premesso che, come correttamente affermato dalla sentenza impugnata, a carico dell’imputata sono stati emessi due provvedimenti di sequestro, uno di natura diretta avente ad oggetto somme di danaro ed altro per equivalente, relativo a beni immobili di proprietà della ricorrente, si deducono due profili di censura. Il primo attiene al computo del valore della confisca per equivalente, calcolato dalla Corte sottraendo algebricamente gli importi complessivi riferibili alle condotte prescritte. Assume, invece, la ricorrente che la Corte avrebbe dovuto sciogliere il vincolo della continuazione all’interno delle condotte di cui al capo 1 e indicare l’ammontare dell’ingiusto profitto relativo a ciascuna condotta non prescritta. Si aggiunge, inoltre, che manca nella sentenza la motivazione relativa al percorso logico seguito dalla Corte territoriale nella determinazione
dell’importo oggetto di confisca per equivalente.
Il secondo profilo di censura attiene, infine, alla omessa considerazione, ai fini della quantificazione di detto importo, delle somme di denaro oggetto di confisca diretta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esposte.
I primi due motivi sono generici ed hanno un contenuto meramente confutativo in quanto, anziché evidenziare i dedotti vizi di legittimità della sentenza impugnata, sollecitano un non consentito giudizio di merito in ordine al diverso disvalore dei fatti, che non può essere richiesto in sede di legittimità.
Ad avviso del Collegio, inoltre, la Corte, senza incorrere in alcuna illogicità manifesta, ha adeguatamente argomentato in ordine alle ragioni per cui ha ritenuto di determinare in eguale misura l’aumento di pena per i reati di cui ai capi 2) e 3), e ciò sulla base della equivalente gravità delle due condotte criminose, sottolineandosi, al riguardo, la «mancanza di elementi che giustifichino una diversa valutazione nei rapporti fra i due reati di falso».
Il terzo, quarto e quinto motivo di ricorso, da esaminare congiuntamente in quanto deducono censure relative alla confisca per equivalente, sono generici e manifestamente infondati.
La sentenza impugnata, con motivazione adeguata ed immune dai denunciati vizi giuridici, con la quale la ricorrente omette il dovuto critico, ha innanzitutto, precisato che la confisca per equivalente è stata applicata ai sensi dell’articolo 640-quater cod. pen. in relazione al reato di truffa in danno di ente pubblico contestato al capo 1; ha, inoltre, chiaramente indicato il criterio seguito nella determinazione dell’ammontare del profitto del reato, calcolato in base all’ammontare delle somme relative ai tributi che, attraverso i falsi modelli NUMERO_DOCUMENTO, la ricorrente faceva apparire come versati all’Erario, detraendo quelle relative ai versamenti apparentemente effettuati fino alla data di prescrizione delle condotte di truffa.
Così facendo la Corte territoriale si è uniformata a quanto alle indicazioni della sentenza rescindente in cui la Seconda Sezione, dopo avere confermato la confisca diretta del denaro, quanto alla confisca per equivalente sui beni immobili, oggetto del giudizio di rinvio, ha chiarito che questa deve essere limitata all’ammontare delle somme costituenti il profitto delle condotte di reato non ancora prescritte alla data della sentenza di appello, e cioè di quelle successive all’il settembre 2011, decurtate dal profitto delle condotte dichiarate
estinte.
All’inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, non potendosi ritenere che la stessa abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso il 18 giugno 2024
Il Consigliere estensore
Presidente
NOME COGNOME
r , vv-t’tato in Csncegeria