Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 34488 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 3 Num. 34488 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 02/10/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nata negli Stati Uniti di America il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 21/03/2025 della Corte di appello di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni rassegnatedal Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla confisca, con rinvio al primo giudice per nuovo esame sul punto.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 08/07/2022, il Tribunale di Cosenzacondannava NOME COGNOME alla pena di due anni e quattro mesi di reclusione, in quanto ritenuta colpevole del reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 10 d.lgs. n. 74 del 2000 (capo 1) e del reato di cui agli artt. 81 cod. pen. e 4 d.lgs. n. 74 del 2000 (capo 2), poichØ, in qualità di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, distruggeva o comunque occultava parte delle scritture contabili e dei documenti relativi alle annualità di imposta 2013, 2014, 2015, 2016, così da non consentire la ricostruzione dei redditi e del volume di affari della società e indicava, nelle dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi delle società e dell’imposta sul valore aggiunto per l’annualità di imposta 2013, elementi attivi inferiori a quelli effettivi ai fini dell’imposta sul reddito e ai fini dell’imposta sul valore aggiunto superiori ad euro 150.000,00 e con l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione superiore al dieci per cento dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati nelle dichiarazioni, applicando le pene accessorie di legge e ordinando la confisca per equivalente del prezzo o del profitto delle imposte evase come indicato in imputazione. Il Tribunale assolveva NOME COGNOME dal reato di cui all’art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 (capo 3) perchØ il fatto non costituisce reato.
Con sentenza del 21/03/2025, la Corte di appello di Catanzaro assolveva NOME COGNOME dal reato di cui al capo 1) per non aver commesso il fatto e dichiarava non doversi procedere nei confronti della predetta in ordine al reato di cui al capo 2) perchØ estinto per intervenuta prescrizione, revocando le pene accessorie.
Avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro, NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, mediante l’AVV_NOTAIO, lamentando violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. e vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Espone la difesa che, a fronte della omissione di qualsivoglia statuizione in tema di confisca, aveva avanzato alla Corte di appello di Catanzaro istanza di restituzione dei beni sequestrati in data 16/04/2025, in ragione della prescrizione del reato di cui all’art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000 e della inapplicabilità dell’art. 578-bis cod. proc. pen., trattandosi di reato commesso il 31/12/2014 in epoca anteriore alla entrata in vigore della menzionata disposizione di cui all’art. 578-bis cod. proc. pen. ed essendo stata omessa, dalla Corte di appello, qualsivoglia valutazione in ordine all’accertamento della responsabilità penale dell’imputato. La Corte di appello non si era pronunciata sull’istanza.
Deduce, pertanto, la difesa che la pronuncia di assoluzione per il reato di cui all’art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000 e la declaratoria di estinzione per prescrizione del reato di cui all’art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000 avrebbe imposto un provvedimento di revoca, oltre che delle sanzioni accessorie, anche della confisca per equivalente; diversamente la Corte territoriale aveva di fatto mantenuto un vincolo reale sui beni di proprietà della ricorrente, non pronunciando sulla confisca, senza addurre alcuna motivazione.
E’ pervenuta memoria dell’AVV_NOTAIO, difensore di fiducia della ricorrente, con la quale si insiste nella richiesta di annullamento del provvedimento impugnato che ha omesso di motivare sulla confisca: l’ordinanza del 07/05/2025 con la quale la Corte di appello di Catanzaro ha revocato la confisca per equivalente disposta dal Tribunale di Cosenza con sentenza del 08/07/2022 non ha integrato la motivazione della pronuncia oggetto di ricorso per cassazione, nØ può essere considerata parte integrante della sentenza stessa, svolgendo una funzione distinta ed autonoma, per il principio di immodificabilità della sentenza, una volta pubblicata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso Ł inammissibile.
La ricorrente Ł stata assolta in primo grado dal reato di cui all’art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 per carenza dell’elemento soggettivo del dolo specifico; in secondo grado Ł stata prosciolta dal reato di cui all’art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000 per non aver commesso il fatto e dal reato di cui all’art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000 per estinzione del reato conseguente al compimento del termine di prescrizione massimo.
La Corte di appello, nel prosciogliere l’imputata da entrambi i reati, ha revocato le pene accessorie, senza pronunciarsi – in sentenza – sulla confisca per equivalente ordinata dal giudice di primo grado ai sensi dell’art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000.
A seguito di istanza della difesa della ricorrente in data 16/04/2025, la Corte di appello di Catanzaro, con ordinanza del 07/05/2025, ha revocato la confisca per equivalente del prezzo o del profitto delle imposte evase, disposta dal Tribunale di Cosenza con sentenza del 08/07/2022, richiamando la norma di cui all’art. 578-bis cod. proc. pen. e ponendosi in sintonia con i principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte.
2.1. Ciò posto, il Collegio rileva che la confisca non avrebbe potuto essere mantenuta per il reato di cui all’art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000 per il quale, in secondo grado, Ł intervenuto un proscioglimento nel merito, dal momento che l’art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000 prevede la confisca obbligatoria solo nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’art. 444 cod. proc. pen.
2.2. Per il reato di cui all’art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000 per il quale, in secondo grado, Ł
intervenuta declaratoria di estinzione del reato per prescrizione deve aversi riguardo alla norma di cui all’art. 578-bis cod. proc. pen., introdotta dall’art. 6, comma 4, d.lgs. 01/03/2018, n. 21, che, nel recepire sul piano legislativo l’assetto della giurisprudenza che in quegli anni si era consolidato sull’ammissibilità della confisca senza condanna ovvero dell’ablazione disposta in una sentenza dichiarativa della prescrizione del reato, ha attribuito al giudice dell’impugnazione, nel dichiarare estinto per amnistia o per prescrizione il reato di cui sia stata accertata la responsabilità dell’imputato, il potere di decidere sull’impugnazione ai soli effetti della confisca in casi particolari prevista dal primo comma dell’art. 240-bis cod. pen. e da altre disposizioni di legge, o della confisca prevista dall’art. 322-ter cod. pen. (la disposizione di cui all’art. 578-bis cod. proc. pen. Ł applicabile anche alla confisca tributaria ex art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000: v., Sez. 3, n. 20793 del 18/03/2021, COGNOME, Rv. 281342).
Tuttavia, come riconosciuto dalle Sezioni Unite di questa Corte di cassazione, la richiamata disposizione dell’art. 578-bis cod. proc. pen. ha, con riguardo alla confisca per equivalente e alle forme di confisca che presentino comunque una componente sanzionatoria, natura anche sostanziale e, pertanto, Ł inapplicabile in relazione ai fatti posti in essere prima della sua entrata in vigore (Sez. U, n. 4145 del 29/09/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 284209).
In particolare, secondo le Sezioni unite, la disposizione di cui all’art. 578-bis cod. proc. pen. ha natura mista (processuale e sostanziale), in quanto non Ł una norma meramente ricognitiva di un principio esistente nell’ordinamento, sebbene non codificato, ma ha natura costitutiva in parte qua, perchØ attribuisce il potere, in precedenza precluso al giudice, di mantenere in vita una pena (la confisca per equivalente) che anteriormente alla sua introduzione, non poteva, secondo il diritto vivente, in alcun modo essere applicata nel caso di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.
L’art. 578-bis cod. proc. pen. consente, dunque, in caso di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione, al giudice di appello o alla Corte di cassazione di disporre la confisca diretta del prezzo o del profitto del reato, previo accertamento della responsabilità dell’imputato, anche per reati commessi anteriormente all’entrata in vigore di questa disposizione, ma non già di disporre la confisca per equivalente, stante la propria natura sanzionatoria.
Pertanto, alla luce dei principi espressi dalle Sezioni unite nella sentenza COGNOME, l’art. 578-bis cod. proc. pen. Ł inapplicabile nel caso in esame, poichØ Ł stata disposta confisca per equivalente ed il reato di cui all’art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000, contestato alla ricorrente al capo 2) e dichiarato estinto per prescrizione dalla Corte di appello, Ł stato commesso il 31/12/2014, dunque in epoca antecedente alla entrata in vigore della menzionata disposizione di cui all’art. 578-bis cod. proc. pen.
Tanto premesso, il problema sollevato in ricorso concerne l’omissione della revoca della confisca per equivalente, disposta in primo grado, da parte della Corte territoriale che ha prosciolto la ricorrente, con le diverse formule terminative richiamate nel paragrafo precedente, essendo inapplicabile nel caso di specie la disposizione di cui all’art. 578-bis cod. proc. pen. per i motivi già esplicitati.
3.1. Deve essere ricordato in proposito che la giurisprudenza di legittimità ha affermato, a piø riprese, che, in materia edilizia, la dichiarazione di estinzione del reato di costruzione abusiva per prescrizione produce automaticamente l’inefficacia dell’ordine di demolizione dell’opera abusiva, indipendentemente da una espressa statuizione di revoca, atteso che tale ordine Ł una sanzione amministrativa di tipo ablatorio che trova la propria giustificazione
nella sua accessorietà ad una sentenza di condanna (Sez. 3, n. 37836 del 29/03/2017, Catanzaro, Rv. 270907; Sez. 3, n. 10209 del 02/02/2006, COGNOME, Rv. 233673; Sez. 3, n. 3099 del 06/10/2000, COGNOME, Rv. 217853, laddove si chiarisce che l’effetto rescindente si produce “ex lege”, indipendentemente da un’espressa statuizione di revoca, tenuto conto che la legge conferisce al giudice penale soltanto il potere-dovere di impartire un ordine accessivo alla condanna, a tutela di un interesse correlato a quello di giustizia e che, nel caso in cui venga meno lo stesso presupposto della previsione legislativa, viene meno anche il comando).
3.2. Anche le Sezioni unite, nella sentenza COGNOME, sono pervenute ad analoga conclusione.
Ed invero, le Sezioni unite, muovendo dalla premessa che la confisca di valore o per equivalente, per essere applicata, nei giudizi di merito, esige che sia stata emessa una sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti (come per la confisca nei reati tributari ex art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000) e che, per essere mantenuta nei giudizi di impugnazione, richiede che una espressa disposizione di legge (l’art. 578-bis cod. proc. pen. appunto) ne consenta il mantenimento e che rimanga inalterato il giudizio di responsabilità penale, hanno chiarito, al paragrafo 8 della citata pronuncia, che la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione comporta, per i reati tributari commessi in epoca antecedente all’entrata in vigore della disposizione di cui all’art. 578-bis cod. proc. pen., la eliminazione, ipso iure, della confisca per equivalente per effetto della pronuncia di annullamento per intervenuta prescrizione dei reati della sentenza di condanna, che la confisca di valore aveva disposto (Sez. U, COGNOME, cit.; nello stesso senso, Sez. 3, n. 22585 del 08/05/2025, COGNOME, non mass.; Sez. 3, n. 20916 del 09/04/2025, COGNOME, non mass.; Sez. 3, n. 24234 del 04/05/2023, COGNOME, non mass.).
Pertanto, nella fattispecie in esame, come anticipato, la eliminazione della statuizione di confisca per equivalente consegue automaticamente alla decisione liberatoria di proscioglimento dai reati tributari pronunciata dalla Corte territoriale, vale a dire alla pronuncia di assoluzione per il reato di cui all’art. 10 d.lgs. n.74 del 2000 e alla declaratoria di estinzione del reato di cui all’art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000 per intervenuta prescrizione.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Tenuto conto delle questioni sollevate, non si ritiene che la ricorrente abbia proposto il ricorso versando in un caso di colpa nella sua proposizione, considerata anche la circostanza che in relazione al motivo sollevato si sono pronunciate le Sezioni unite su una questione di diritto controversa; la ricorrente non va, pertanto, condannata nØ al pagamento delle spese processuali, nØ al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende (Sez. 3, n. 22585 del 08/05/2025, COGNOME, cit.).
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso. Così Ł deciso, 02/10/2025
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME