Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 32160 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 3 Num. 32160 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 08/07/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a Orta Nova (FG) il 19/11/1949 avverso la sentenza del 20/11/2024 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; letta la memoria presentata dal difensore del ricorrente, Avv. NOME COGNOME che insiste nell’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 20 novembre 2024 la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della pronunzia del Tribunale di Novara del 29 gennaio 2024, ha limitato la confisca diretta o per equivalente all’ammontare di IVA relativa alle fatture contestate, confermando nel resto la decisione che ha dichiarato NOME COGNOME colpevole del delitto di cui all’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 (capo 1) per aver emesso, nella qualità di titolare dell’omonima impresa individuale, fatture per operazioni inesistenti al fine di consentire alla società RAGIONE_SOCIALE di evadere l’imposta sui redditi e sul valore aggiunto, e lo ha condannato, previa assoluzione dal reato di cui al capo 2, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva reiterata e specifica contestata, ritenuta la continuazione interna, alla pena di anni uno, mesi tre di reclusione, oltre spese, pene accessorie e confisca diretta, o per equivalente, per un valore pari a euro 837.673,74.
Avverso l’indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, affidandosi a due motivi.
2.1. Con il primo motivo, lamenta violazione di legge in relazione all’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000.
Si afferma che nel caso di specie manca la prova dell’inesistenza dell’attività dichiarata e si cita, in ordine alla sussistenza del dolo specifico, Sez. 3., n. 42819 del 01/10/2024, Rv 287091 – 01.
Si assume che, anche a ritener provata la falsità delle fatture, la sentenza impugnata non ha dato rilievo al requisito richiesto dalla giurisprudenza di legittimità, ossia che
l’imputato, al di là dello specifico interesse personale, abbia agito nella consapevolezza che il destinatario intendesse utilizzare la fattura a fini di evasione fiscale.
2.2 Con il secondo motivo, lamenta vizio di motivazione.
Si deduce che la corte territoriale, per quanto concerne l’elemento materiale, ha omesso di valutare congiuntamente e di definire le caratteristiche relative ai mezzi, alle modalità, alle circostanze dell’azione e alla definizione degli importi che avrebbero rappresentato il profitto o il prodotto del reato e si contesta la disposta confisca.
Con requisitoria scritta il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
Ha depositato memoria il difensore del ricorrente, avv. NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso Ł inammissibile per le seguenti ragioni.
1.1 Con il primo motivo la parte lamenta la ritenuta sussistenza del dolo specifico in ordine al delitto di cui all’art. 8 (e non ancora 30, evidentemente contestato per errore sin dal primo grado) d.lgs. n. 74 del 2000, per il quale Ł intervenuta condanna, ed esso risulta tardivo, posto che, pur avendo la difesa dell’imputato dedotto nel primo motivo di gravame la mancata assoluzione con la formula perchØ il fatto non sussiste, le censure sono state, in quella sede, limitate agli elementi oggettivi del reato e non anche a quello soggettivo del dolo, rispetto al quale, a fronte dell’analisi contenuta della sentenza di primo grado (pag. 39), la Corte di appello ha aggiunto ulteriori principi asseritamente affermati da due sentenze di questa Corte invero inesistenti (quella indicata come Sez. 3 n. 19202 del 2020 non risulta esistente; l’altra, la n. 34735 del 2018, corrisponde non ad una sentenza emessa dalla Terza Sezione penale ma dalla Settima Sezione penale della Quarta Sezione e riguarda il reato di rapina impropria e non quello di emissione di fatture per operazioni inesistenti) che la difesa ha confutato nel ricorso proposto, richiamandosi all’orientamento (questo, sussistente) espresso da Sez. 3, n. 42819 del 01/10/2024, Giardino, Rv. 287093 – 01, senza tuttavia aver contestato la sussistenza del dolo, e in particolare del dolo specifico, nel proposto gravame, con conseguente interruzione della catena devolutiva sul punto.
1.2 E’ bene ricordare che Ł inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca una violazione di legge o un vizio della motivazione verificatisi asseritamente nel giudizio di primo grado, se non si procede alla specifica contestazione del riepilogo dei motivi di appello, contenuto nella sentenza impugnata, che non menzioni la medesima violazione o vizio come doglianza già proposta in sede di appello, in quanto, in mancanza della predetta contestazione, il motivo deve ritenersi proposto per la prima volta in cassazione, e quindi tardivo (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, COGNOME Rv. 270627-01).
2 Il secondo motivo di ricorso, nella parte in cui contesta la statuizione sulla confisca, Ł fondato per le ragioni di seguito esplicitate, mentre Ł inammissibile nel resto.
2.1 La prima parte del motivo in esame (che risulta essere piø un inciso che non un motivo di ricorso), nella quale si fa un brevissimo accenno alla motivazione «sull’inesistenza delle operazioni sottostante le fatture», anche a voler ritenere che abbia ad oggetto la contestazione in ordine alla sussistenza degli elementi oggettivi del reato, risulta nel suo complesso generico, non confrontandosi la difesa con gli argomenti indicati dalla Corte di appello e, prim’ancora dalla sentenza di primo grado, per escludere la gestione negligente ed elevare gli indizi a prova del dolo di evasione, da un lato, e a sostegno della ritenuta falsità delle operazioni.
Sotto questo profilo, va infatti rimarcato che tanto la sentenza di primo grado, quanto quella di appello danno conto di una serie di elementi – le operazioni non erano accompagnate da documenti di trasporto; non risultavano in alcun modo registrate; mancava la prova dei pagamenti e quella esistente dava conto di pagamenti in contanti e frazionati per ammontare molto elevati; la ditta dell’imputato risultava ubicata in un condominio residenziale e nessuno la conosceva; non esistenza alcuna struttura aziendale; le fatture erano scritte a mano; la chiamata in correità degli altri imputati – su cui la difesa dell’imputato non si confronta affatto.
Mancando di adeguarsi all’attuale disposto di cui all’art. 581 cod. proc. pen., il ricorrente ha seguito un proprio approccio critico, omettendo, tuttavia, di esplicitare il ragionamento sulla cui base muoveva censure alla decisione avversata ed a questo riguardo va ricordato che Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME Rv. 268823, ha ribadito un principio già noto nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l’atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest’ultimo non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato.
Ne deriva la conseguente inammissibilità di questa parte del motivo di ricorso.
2.2 Fondato Ł invece, ma per le seguenti ragioni, il motivo in esame, nella parte relativa alle statuizioni sulla confisca.
La sentenza impugnata ha riformato la pronunzia di primo grado solo su questo punto, nel senso che ha limitato la confisca diretta o per equivalente (che dal Tribunale di Novara era stata disposta fino all’ammontare di 837.673,74) «all’ammontare dell’iva relativa alla fatture contestate», facendo applicazione di principi che, si legge, sarebbero stati affermati da ‘Cass. Pen. sez. III, Sent. n. 31617/2019’ e ‘Cass. Pen. Sez. III, Sent. n. 15459/2021’ e che vengono riportati nella parte finale della decisione.
Ebbene, anche queste due sentenze (come le altre indicate ai punti 1 e segg, nonchØ come l’ulteriore sentenza avente n. 15514 del 2020 che corrisponde ad una sentenza della Quarta e non della Terza Sezione penale e che riguarda il reato di guida in stato di ebbrezza) risultano inesistenti.
La sentenza indicata come ‘Cass. Pen. sez. III, Sent. n. 31617/2019’ corrisponde ad una decisione della Terza Sezione penale riguardante, tuttavia, reati in materia edilizia e non la confisca (men che mai tributaria), di cui non si fa menzione; l’altra sentenza (‘Cass. Pen. Sez. III, Sent. n. 15459/2021’) risulta emessa dalla Sezione Quinta penale e riguarda il reato di lesioni personali e minaccia.
Se dunque data e numero non corrispondono a sentenze che abbiano deciso sulla confisca tributaria, va anche rimarcato che i principi che si asserisce essere stati da esse espresse non risultano essere stati in alcun modo affermati.
3. In conclusione, la sentenza, nella parte in cui riforma la pronuncia di primo grado, ossia nella parte in cui interviene sulla confisca, applicando principi mai affermati da questa Corte, va quindi annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Torino che, alla luce e in base alle doglianze difensive, e dunque nel perimetro da essa tracciato, dovrà rivalutare il solo punto relativo alla confisca, facendo applicazione dei principi di diritto effettivamente espressi in tema da questa Corte e non di quelli, inesistenti, riportati nella sentenza impugnata.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Torino. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così Ł deciso, 08/07/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME