Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 23732 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 23732 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 05/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOMECUI CODICE_FISCALE) nato a ROMA il 27/07/1993
avverso la sentenza del 17/12/2024 del TRIBUNALE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG, nella persona del sostituto NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di NOME propone ricorso, sollevando un unico motivo, avverso la sentenza emessa il 17 dicembre 2024 nei confronti dell’imputato ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Roma in relazione al reat cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, limitatamente alla part cui ha disposto la confisca, ex art. 240-bis cod. pen., della somma di denaro contante (pari ad euro 7.585,00) sequestratagli in occasione dell’arresto flagranza.
1.1. Sul punto, dopo aver premesso che detta misura di sicurezza non era stata ricompresa nell’accordo intervenuto con il Pubblico ministero, deduce carenza di motivazione laddove questa ha affermato che non erano state fornite giustificazioni in ordine alla lecita provenienza della somma, non tenendo quindi in considerazione quelle fornite dall’imputato fornite nel corso del procedimento, nel rico richiamate. Il Tribunale non ha spiegato perché ha reputato non credibile che l somma in contanti rinvenuta provenisse dai risparmi accumulati nel corso di anni di lavoro e perché si ritiene che la somma accantonata sia sproporzionata rispetto reddito dimostrato dall’imputato. La motivazione sarebbe, pertanto, apparente.
Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso rigettato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Premessa la ricorribilità per cassazione del capo della sentenza di patteggiamento concernente vizio di motivazione in relazione alla confisca, anche alla luce del vigente art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348 -01), deve osservarsi come, nella fattispecie, la statuizione con cui è stata disposta la confisca del denaro in sequ risulti del tutto immotivata, laddove il Giudice si è limitato ad apoditticame affermare che l’imputato non aveva fornito giustificazioni in merito alla lec provenienza della somma di denaro in questione nonostante specifiche deduzioni difensive che rappresentavano come l’imputato fosse dipendente di due diverse società, con incarichi di “accoglienza clienti” e di “addetto al controllo”, attivit gli avevano consentito di accumulare risparmi, di una delle quali era stato altr depositato (all’udienza del 17 dicembre 2024) un contratto di lavoro, iniziato tempo determinato nell’ottobre 2022 e trasformato a tempo indeterminato nel
febbraio 2024. In sostanza, il Giudice non ha illustrato i motivi di applicazione de c.d. confisca “allargata” di cui all’art. 240-bis cod. pen. – per lungo
disciplinata dall’art.
12-sexies del d.l. n. 306 del 1992, conv., con modificazioni,
nella L. n. 356 del 1992 – richiamato, in relazione al delitto di cui all’art. 73
n. 309 del 1990, dall’art.
85-bis dello stesso decreto, così ledendo il principio
affermato da questa Corte di legittimità per cui, in tema di patteggiamento, sinteticità della motivazione tipica del rito non può estendersi all’applicazione
misura di sicurezza della confisca, sicché il giudice che dispone l’ablazio obbligatoria di denaro o di beni ai sensi dell’art.
12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n.
306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356 (oggi art. 240-bis cod. pen.), l’obbligo di motivare sia sulle ragioni per cui non ritiene attendibili giustific
eventualmente addotte in ordine alla provenienza del denaro o dei beni confiscati sia sull’esistenza di una sproporzione tra i valori patrimoniali accertati ed il r
dell’imputato o la sua effettiva attività economica (così, Sez. 1, n. 17092
02/03/2021, COGNOME, Rv. 281358). Ciò è vieppiù rilevante considerato che, nel caso di specie, l’imputazione ascritta al prevenuto ha ad oggetto una condotta non d
cessione, ma di detenzione illecita di stupefacenti, il che avrebbe imposto un be diverso onere motivazionale, atteso che, in ossequio alla condivisa affermazione d questa Suprema Corte, in relazione al reato di illecita detenzione di sostan stupefacenti, il denaro rinvenuto nella disponibilità dell’imputato può ess sottoposto a confisca solo nel caso in cui ricorrano le condizioni previste all’art. bis cod. pen., applicabile in ragione del rinvio operato dall’art. 85-bis del d.P.R. n. 309 del 1990, non essendo invece consentite, in relazione a tale delitto, né confisca ex art. 240 cod. pen. né quella prevista dall’art. 73, comma 7-bis, d.P.R. n. 309 del 1990, applicabili solo alla diversa ipotesi della cessione di sost stupefacenti (Sez. 4, n. 20130 del 19/04/2022, COGNOME, Rv. 283248).
Si impone, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione relativa alla confisca del denaro, con rinvio per nuovo giudizio punto al Tribunale di Roma, in diversa persona fisica.
P.Q.M.
nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Roma, in Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione relativa alla confisca del denaro e rinvia per diversa persona fisica.
Così deciso il 5 marzo 2025