Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 4015 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6   Num. 4015  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 07/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME NOME, nato a Locri il DATA_NASCITA
avverso il decreto del I luglio 2022 della Corte di appello di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il nicorso; udita la relazione svolta dalla AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato il decreto del Tribunale, emesso il 19 maggio 2021 nel procedimento di prevenzione a carico del prc:iposto NOME COGNOME, con il quale era stata disposta la confisca ex art. 24 d. Igs. n. 159 del 2011 (cd, Codice antimafia) di beni ritenuti a lui riferibili: 1) il terreno agricolo sito nel Comune
Gioiosa lonica (Foglio 33 particella 116); 2) due fabbricati costruiti tra il 2012 e i 2014.
Avverso detto decreto ha proposto ricorso per cessazione, tramite il difensore, NOME COGNOME, articolando un unico motivo.
Violazione di legge per difetto di motivazione del decreto impugnato per non essere provata la disponibilità del proposto, anche per interposta persona, né del terreno, acquistato nel 2001 dal ricorrente, fratello di NOME COGNOME, cioè decenni prima della sua ritenuta pericolosità; né dei manufatti, solo parzialmente realizzati.
Inoltre, il decreto impugnato, in difformità dalla giurisprudenza della Corte di legittimità, ha confiscato l’intero compendio nonostante la scindibilità dei beni, separatamente utilizzabili, costituiti da piccoli rustici, privi di destinazione, di s mq 200 su un totale di mq 4.186.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e formulato per motivi non consentiti.
2.Va premesso che il perimetro del controllo affidato alla C:orte di cassazione in materia di misure di prevenzione, personali o reali, è delimitato entro la violazione di legge, così dovendosi escludere la deducibilità del vizio di motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., restando salva la sola denuncia della motivazione inesistente o meramente apparente poiché qualificabile come violazione dell’obbligo di provvedere con decreto motivato (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, COGNOME, Rv. 260246).
Il ricorso censura l’assenza di motivazione circa la disponibilità indiretta del ricorrente, terzo interessato, sui beni confiscati, mentre/ il provvedimento impugnato, con argomenti puntuali e logici, ha confermato la confisca del terreno agricolo sito nel Comune di Gioiosa Jonica (Foglio 33 particella 116), intestato a COGNOME NOME, e di due fabbricati, costruiti tra il 6 agosto 2012 e il 7 marzo 2014 e insistenti sul medesimo terreno, disposta con decreto n. 161 dello stesso Tribunale di Reggio Calabria del 19 maggio 2021.
3.1. Innanzitutto, il provvedimento impugnato ha accertato i presupposti in questa sede contestati richiamando i decreti n. 32 del 18 ottobre 2017 e n. 50 del 14 aprile 2018, emessi dallo stesso Tribunale nei confronti del proposto NOME
NOME, fratello del ricorrente, dai quali risultava che i beni oggetto del ricorso erano «sfuggiti ai precedenti vincoli ablativi» ed erano stati indicati dall’amministratore giudiziario nel corso della gestione del compendio sequestrato «in quanto inseriti in un complesso immobiliare già in parte confiscato e asservito all’RAGIONE_SOCIALE».
La Corte di appello, con argomenti sostanzialmente non contestati e partendo dal sopra menzionato dato, ha accertato la disponibilità indiretta del ricorrente alla luce di questi elementi: a) i due manufatti in questione erano stati edificati in anni ricompresi nell’arco temporale di pericolosità del proposto i individuato tra il 2010 e il 2014; b) la loro edificazione era riferibile a NOME COGNOME, e non al fratello ricorrente, perché «ritenuti integrati nel compendio già sottoposto a confisca in quanto nella disponibilità di COGNOME NOME» (pag. 1 del decreto impugnato), valorizzando anche l’incapacità economica di NOME COGNOME di sostenere i costi di realizzazione quantificati in C 32.337,46 per il solo anno 2014 (pag. 3 del decreto impugnato).
3.2. In ordine alla censurata illegittimità della confisca anche del terreno di proprietà di NOME COGNOME, su cui i due manufatti sono stati edificati, il provvedimento impugnato ha correttamente richiamato i pacifici principi in materia di accessione, più volte ribaditi da questa Corte anche a Sezioni unite, secondo cui è legittima la confisca di un fabbricato realizzato con denaro di provenienza illecita su terreno di provenienza lecita in quanto i due beni, sul piano economico e funzionale, devono essere valutati unitariamente in conformità agli scopi della disciplina di prevenzione, preordinata a colpire investimenti, anche leciti, di risorse finanziarie prodotte da attività illecite (Sez. U, n. 1152 d 25/08/2008, Petito, Rv. 241886; Sez. 2, n. 40778 del 02/11/2021, Fasciani, Rv. 2821959), purchè l’edificio realizzato abbia un valore preponderante rispetto al suolo. Infatti, quando un bene si compone di più unità, il regime penalistico cui assoggettare il cespite nella sua interezza è quello della parte di valore economico e di utilizzabilità nettamente prevalenti, diventando irrilevante il principio civilisti dell’accessione (Sez. 5, n. 1975 del 30/10/2018, dep. 2019, COGNOME, non mass.; Sez. 6, n. 16151 del 04/02/2014, COGNOME, Rv. 259763; Sez. 6, n. 18807 del 30/10/2012, COGNOME, Rv. 255091).
Il decreto impugnato, alle pagine 8 e 9, dopo avere descritto la natura RAGIONE_SOCIALE del terreno e i due fabbricati su esso insistenti ha evidenziato che essi fossero costituiti da una superficie utile complessiva di mq 200, inserita in un più ampio complesso immobiliare già confiscato unitamente all’RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE allo stato rustico / hanno un valore economico di gran lunga superiore al fondo su cui insistono (il valore del suolo è individuato in C 10.500 e quello dei due manufatti in C 96.000).
Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e i ricorrente va condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7 dicembre 2023
La AVV_NOTAIO estensora
Il Presidente